Sentenza 19 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2001, n. 8330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8330 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT SUP8 33 0 AZI E Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20973/98 Dott. Vittorio DUVA Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE 19095 Cron. Rel. Consigliere Rep. 3004 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud.18/01/01 SEGRETO ConsigliereDott. Antonio CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DF454044 GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SMEDILE SERGIO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente C
contro
Richlanta copla 0 dal Sig. _IL-COME-241- per diritti L. 12000 RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' SPA, in persona dei suoi # 1.9 GIU. 2001 legali rappresentati tempore,pro SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI DANNI SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, WINTERTHUR ASSICURAZIONI 2001 S.P.A. (quale incorporante della Schweitz 89 Assicurazioni, che a sua volta aveva incorporato la Savoia Assicurazioni S.p.a,), in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato D'AMELIO PIERO, che li difende unitamente agli avvocati MINUTOLO BONAVENTURA, TRIFIRO' SALVATORE, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2979/97 della Corte d'Appello di MILANO SECONDA SEZIONE CIVILE emessa il 01/10/1997, depositata il 14/10/97; RG.1562/94, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato SERGIO SMEDILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per 1 l'accoglimento del I e III motivo del ricorso ed assorbimento degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Riunione Adriatica di Sicurtà (R.A.S.) s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, LL Grazia, esponendo che il 31 ottobre 1980 aveva emesso, in coassicurazione, una polizza assicurativa contro i danni da incendio relativa all'esercizio com- merciale di cui la LL era titolare a Napoli;
che il 15 gennaio 1981 la convenuta aveva denunciato un incen- 2 dio avvenuto in detto esercizio;
che era stato instau- ratc, contro l'assicurata, un procedimento penale per il delitto di incendio della cosa propria, definito con un'assoluzione per insufficienza di prove;
che il 27 febbraio 1987 la LL aveva notificato alla società in mora, di-assicuratrice un atto di diffida e messa retto ad ottenere la ripresa delle operazioni peritali di liquidazione dei danni conseguenti al sinistro, e, risposta negativa della società, motivata alla dall'intervenuta prescrizione del diritto, su ricorso della LL, il presidente del Tribunale di Napoli aveva provveduto alla nomina del perito omessa dalla M R.A.S. Quest'ultima perciò, sembrandole inutile l'espletamento della perizia, adiva l'autorità giudi- ziaria allo scopo di sentir dichiarare prescritto il diritto all'indennizzo, O, in subordine, insussistente nel merito, attesochè, con la pronuncia di assoluzione dubitativa, era preclusa alla convenuta la possibilità di dimostrare la propria estraneità all'incendio, onere questo a lei incombente a norma di polizza. La convenuta, contestando le avverse deduzioni, chiedeva in riconvenzionale la condanna dell'attrice, coassicuratrici Savoia Assicurazioni e nonchè delle S.I.A.D., dalla stessa LL chiamate in causa, al pa- gamento dell'indennizzo, in proporzione delle rispetti- 3 ve quote. Le terze chiamate si costituivano, proponendo dife- se e conclusioni analoghe a quelle dell'attrice. Con sentenza dell'8 novembre 1993 il Tribunale ri- tauto gettava l'eccezione di prescrizione delle società assi- n curatrici quanto la domanda ricovenzionale della conve- nuta. La Corte milanese, con la sentenza oggi impugnata, emessa il 14 ottobre 1997, ha rigettato il gravame del- la LL. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la soc- combente, sulla base di cinque mezzi di annullamento. Resistono con controricorso la Riunione Adriatica 么 di Sicurtà, la Società Italiana Assicurazioni e Danni (S.I.A.D.) e la Winterthur Assicurazioni, quest'ultima quale incorporante della Schweiz Assicurazioni, che a sua volta ha incorporato la Savoia Assicurazioni. La ricorrente ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE E' preliminare il rilievo dell'inammissibilità del controricorso della S.I.A.D., sottoscritto dal difenso- re, come recita il preambolo dell'atto, in forza di una "delega a margine della seconda pagina dell'atto di chiamata in causa", ossia di una procura anteriore sì alla notifica del controricorso ma addirittura alla 4 pronuncia della sentenza all'impugnazione della quale si intende contraddire, e quindi priva del requisito della specialità prescritto dagli artt. 365 e 370 2° comma C.p.c. (cfr. Cass. 8 agosto 1994 n. 7323). Col primo motivo la ricorrente denuncia errata va- lutazione della sentenza penale di assoluzione e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (raggiungimento della prova pattuita), in relazione all'art. 360 n. 5 C.p.c. nell'interpretazione della La Corte di merito, 35 della polizza assicurativa (da cui la clausola n. controparte e i giudici di merito pretendono la neces- sità della prova dell'estraneità all'incendio e dell'assenza di dolo o colpa), non ha considerato che l'assoluzione per insufficienza di prove è comunque una sentenza di proscioglimento, di per sè sufficiente ad escludere dolo e colpa;
ciò perchè l'assoluzione, di qualunque tipo sia, costituisce proprio quella prova voluta dalla clausola. Col secondo motivo la ricorrente deduce insuffi- ciente e contraddittoria motivazione sul raggiungimento della prova di cui alla clausola n . 35 in sede civile ed omessa motivazione sul primo decreto di archiviazio- ne, nonchè violazione degli artt. 2697 e 2729 C.c. e 75 e 652 del nuovo C.p.p., in relazione all'art. 360 n. 3 5 e 5 C.p.c. La Corte prende in esame il rapporto dei vigili del fuoco (i quali hanno rilevato una causa ignota) e la perizia penale (che non ha escluso la natura accidenta- le dell'incendio), ma li disattende per una pretesa lo- ro opinabilità e perchè superati dal giudicato soprav- venuto. Tali elementi indiziari invece, sebbene insuf- M ficienti in sede penale per un'assoluzione piena, non potevano apolitticamente essere qualificati' opinabit', ne" ✓ poteva invocarsi la pregiudiziale del giudicato, sia perchè in contrasto coi nuovi principi sui rapporti fra giudizio civile e penale, sia perchè un'assoluzione du- bitativa non impediva che le prove fossero rivalutate dal giudice civile in una alla nutrita documentazione prodotta sull'accidentalità dell'evento, soprattutto in considerazione dell'enorme difficoltà della prova nega- tiva richiesta. La Corte d'appello, invece di valutare tutti questi indizi, dai quali già emergeva la prova dell'incendio, ha sottolineato glidell'accidentalità elementi di pretesa colpevolezza della LL, del tut- to inutili, sia perchè la ricorrente è stata comunque assolta, sia perchè essi non sono più oggetto della presente causa, incentrata sulla prova dell'esclusione del dolo o della colpa e non invece sulla prova del do- lo o della colpa. Non bisogna poi dimenticare prosegue la ricorren- 6 te che le prime indagini sulle cause del sinistro si conclusero con un decreto di archiviazione, il quale escluse l'eziologia dolosa (e quindi qualsiasi dolo della LL), sicchè, a quel punto, provata la causa accidentale, l'assicurata non doveva fornire altra di- mostrazione, anche ai sensi del combinato disposto de- gli artt. 35 e 2 lett. C delle condizioni generali di polizza. La seconda fase giudiziaria della vicenda fu inau- gurata da un'infondata denuncia della Riunione Adriati- M ca di Sicurtà, avente il solo scopo di procrastinare il pagamento dell'indennizzo; con l'ulteriore seguito di un giudizio civile (il presente), nel quale, avendo la società, con la duplice iniziativa, tacitamente rinun- ciato al preteso diritto di inversione dell'onere della prova, questo incombeva proprio ad essa ed è rimasto inadempiuto. Non essendo emersi dal giudizio penale, a carico della LL, indizi rilevanti, se ne deve per- tanto concludere che resta insuperato l'accertamento di cui al decreto di archiviazione e che la LL nessuna ulteriore prova doveva offrire, oltre alla materiale produzione del decreto stesso. Il terzo motivo basato sulla violazione degli artt. 1321, 1341, 1362, 1365, 1369, 1370, 2697, 2698, 2965 C.c. e sull'insufficiente e contraddittoria moti- 7 vazione in ordine alla clausola n. 35 (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.). La Corte ha ritenuto che con la clausola n. 35 sia stato invertito, in pendenza di un qualsiasi giudizio (penale o civile) l'onere della prova, nel senso che l'obbligo di pagare l'indennizzo sorge solo se l'assicurato provi che l'incendio non sia a lui imputa- bile nè per dolo nè per colpa grave;
inversione valida- mente convenuta tra le parti, in quanto riferita a di- ritti disponibili e tale da non rendere particolarmente difficoltoso l'esercizio del diritto, a mente dell'art. 么 2698 C.c. Ne ha fatto conseguire che, non avendo l'assicurata, nel giudizio civile, assolto all'onere probatorio assunto in virtù della concordata inversio- ne, la società assicuratrice non è obbligata al paga- mento dell'indennizzo. Ma se così fosse, obietta la ricorrente, la pretesa indennitaria verrebbe esposta all'arbitrio dell'assicuratore, al quale sarebbe sufficiente 1'instaurazione di una lite per costringere l'assicurato a subire non soltanto l'inversione dell'onere probatorio ma anche a sopportare un gravis- simo ritardo, senza possibilità di adeguata riparazio- ne. Soprattutto, in contrasto con quanto irragionevol- mente sostenuto dal giudice di appello, la clausola 8 rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto, giacchè, nel caso di incendio, le indagini sono sot- tratte alla disponibilità del danneggiato, il quale viene così a trovarsi nella pratica impossibilità di conoscere (a differenza della società assicuratrice, che dispone di mezzi idonei) i fatti utili al raggiun- gimento della prova negativa richiestagli. Occorre dunque ad avviso della ricorrente un'interpretazione più aderente al dettato costituzio- т nale, la quale tenga conto di tutte le concrete circo- stanze;
esigenza ancora più accentuata quando il pattc sia contenuto in condizioni generali di contratto, nel qual caso lo stesso squilibrio di forze tra le parti contraenti dovrebbe indurre a ritenere "in re ipsa" l'eccessiva difficoltà di cui all'art. 2698 C.c. Appare dunque, anche alla luce dell'evoluzione legislativa eu- ropea e nazionale (artt. 1469 bis e segg. C.c.) e della dottrina, categorica e immotivata l'affermazione che l'inversione dell'onere probatorio, nel caso in esame, non rende particolarmente difficile all'assicurato l'esercizio del diritto. La ricordata clausola, peral- tro, pur non compresa nell'elencazione di cui all'art. 1341 2° comma C.c. e non toccata dalla relativa disci- plina, è tuttavia inefficace perchè nulla in radice, in quanto non approvata a seguito di trattative ma frutto 9 di predisposizione unilaterale. Col quarto motivo la ricorrente denuncia la viola- zione degli artt. 1353 e 1355 C. c. nonchè omessa moti- vazione su una nullità rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.). I giudici di merito, dando per scontato che l'inversione dell'onere della prova gravante sull'assicurato sia insorta per effetto non tanto deldell'instaurazione procedimento penale per il delitto di cui all'art. 423 C.p. quanto del pre- sente giudizio civile, hanno in sostanza affermato che l'accollo di un particolare ed eccezionale onere da parte dell'assicurato è stato subordinato ad un qual- siasi procedimento giudiziario, anche civile. L'efficacia del patto contenente l'inversione dell'onere probatorio è stata dunque subordinata a un evento futuro e incerto, quale l'instaurazione di un giudizio civile "ad libitum” del debitore, ossia a una condizione meramente potestativa, colpita da nullità ai sensi dell'art. 1355 C.C. Ciò equivale a dire che da detta condizione meramente potestativa dipende lo stes- SO obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, poichè, in virtù della pattuita inversione, il credito- re viene chiamato ad una prova negativa praticamente impossibile. 10 Col quinto motivo infine la ricorrente deduce la violazione dell'art. 1469 bis C.C., come introdotto dalla legge 6 febbraio 1996 n. 52, e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (rilevabilità d'ufficio della nullità), in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 C.p.c. Lamenta la mancata applicazione dell'art. 1469 bis C.C., relativo alla nullità delle clausole vessatorie, le quali la legge espressamente include tra l'inversione dell'onere probatorio, e tale nullità chiede che sia adesso dichiarata in questa sede. Se lo stesso legislatore riconosce (con disposizioni di cui la dottrina sottolinea l'efficacia retroattiva) che l'inversione dell'onere della prova rende incivilmente difficile al privato l'esercizio del diritto, è innega- bile che, anche nel vigore della precedente disciplina, debba considerarsi nulla una clausola del genere, la quale imponga al creditore non solo una prova diffici- lissima se non impossibile, ma lo costringa altresì a un insopportabile ritardo nella riscossione dell'indennizzo, mercè l'espediente della strumentale. instaurazione di un giudizio da parte dell'assicuratore. Nessuna di tali censure può trovare accoglimento. La Corte, premesso il testo dell'art. 35 delle con- 11 dizioni generali di assicurazione ("se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi preveduti dall'art. 2 lett. C"; ossia che non si tratti di danni "determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato о delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge"), osserva che tale pattuizione, "espressione della libera autono-- mia negoziale, comporta l'inversione dell'onere della prova nel caso di instaurazione di un procedimento giu- diziario, incombendo all'assicurato dimostrare che l'evento non è stato causato dalla sua condotta dolosa ○ gravemente colposa"; per sottolineare, subito dopo, che una siffatta inversione non è colpita da nullità, ai sensi dell'art. 2698 C.c., "dal momento che non si versa in ipotesi di diritti indisponibili e che essa non rende eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto". La Corte ricorda poi che "le sentenze, con le qua- li la LL è stata assolta per insufficienza di pro- ve, sottolineano la sussistenza di elementi di prova, seppure insufficienti per un giudizio di colpevolezza, quali la emissione della polizza a Roma senza alcun plausibile motivo, il coinvolgimento dell'Amato, rico- nosciuto colpevole e condannato per episodi analoghi, 12 la verificazione del sinistro dopo circa due mesi sol- tanto dalla stipulazione della polizza, l'enorme diva- rio tra la merce scadente del magazzino e il valore preteso per quella fatta figurare come esistente, la mancata fatturazione della merce andata distrutta”. Non è pertanto "emersa la prova idonea ad indivi- duare nella LL l'artefice del sinistro in oggetto", ma "non sussiste nemmeno la prova della sua estraneità all'evento in questione o che esso sia, quantomeno, ri- т conducibile ad una condotta non gravemente colposa dell'assicurata", al fine del pagamento dell'indennizzc in conformità della pattuizione sopra menzionata. La LL, dal canto suo, nemmeno "ha provveduto a dare altrimenti detta prova", la quale, peraltro, rile- va la Corte, "non appare estremamente difficile, ma si sarebbe potuto agevolmente offrire mediante, ad esem- pio, la dimostrazione che l'incendio avesse avuto ori- gine accidentale oppure fosse stato provocato da un terzo". Ed ancora la Corte osserva, per confutare le obie- zioni della appellante, "che il procedimento penale non può definirsi concluso in seguito al provvedimento di archiviazione, essendo pur sempre consentita la ripresa delle indagini, riapertura in concreto verificatasi". Nè infine le valutazioni espresse a suo tempo dai 13 Vigili del fuoco e dal perito nominato in sede penale a proposito della causa dell'incendio, ignota ad avviso dei primi e presumibilmente "accidentale" а giudizio del secondo, possono volgersi a favore della LL, in quanto "del tutto opinabili, perchè non suffragate da elementi obiettivi e (...) in ogni caso superate da_ giudicato sopravvenuto". Così riportato quasi per intero l'"iter" argomenta- tivo della sentenza impugnata, vanno esaminate per pri- me le censure svolte col quinto motivo, che presentano qualche profilo di priorità logica e giuridica. Al momento della decisione di appello (ottobre 1997) era entrata in vigore la nuova normativa sulle clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore, introdotta dall'art. 25 della legge 6 feb- braio 1996 n. 52 (in attuazione della direttiva comuni- taria 93/13/CEE del 5 aprile 1993), a norma della qua- le, tra le clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria e che vanno dichiarate inefficaci anche d'ufficio dal giudice, sono incluse quelle che sanci- scono, a carico del consumatore, "inversioni o modifi- cazioni dell'onere della prova" (artt. 1469 bis 3° com- ma n. 18 e 1469 quinquies 1° e 3° comma). Orbene, avendo la sentenza impugnata, col suo si- lenzio sul punto, implicitamente (e immotivatamente) 14 negato l'applicazione alla fattispecie dello “jus su- perveniens", il Collegio deve limitarsi a constatare l'esattezza giuridica di questa implicita statuizione, e, con essa, l'infondatezza delle censure in esame. Infatti, a parte ogni altra questione che involge- rebbe indagini di fatto non certo proponibili in questa sede (e segnatamente se alla LL potesse competere la qualità di "consumatore", come definita dal 2° comma dell'art. 1469 bis: "il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprendito- on riale o professionale eventualmente svolta"), non può non rilevarsi, quale argomento decisivo, che la nuova normativa non ha efficacia retroattiva e non può quindi essere invocata come fonte regolatrice di un rapportc che ha esaurito i suoi effetti nel 1981, col verificar- si dell'evento assicurato (l'incendio), e che dunque non ne presenta di ulteriori che risalgano ad ероса successiva all'entrata in vigore della disciplina inno- vativa. Non si comprende perciò come in forza di tale nuova disciplina possa la ricorrente chiedere una declarato- ria di nullità ("recte" inefficacia) della clausola di cui si discute e ancor meno come possa pretendere di ricavarne anche semplici argomenti interpretativi a fa- vore della sua tesi. 15 Anche il quarto motivo è presto confutato. Nessun passo della motivazione della sentenza impu- gnata induce a ritenere che la Corte abbia voluto in- tendere, come sostiene la ricorrente, che la "procedura giudiziaria sulla causa del sinistro" possa essere an- che una causa civile. Anzi, a ben leggere la motivazio- ne, emerge che la Corte, per "procedura giudiziaria", ha inteso solo il processo pensale (l'unico del resto, т resistenti come giustamente obiettano le ricorrenti, istituzional-- mente destinato a indagare "sulla causa del sinistro", ai fini dell'accertamento delle ipotesi delittuose di incendio doloso o colposo previste dagli artt. 423, 424 e 449 C.p.), la cui instaurazione avviene ad iniziativa dell'organo della pubblica accusa e non certo del pri- vato assicuratore. Viene pertanto meno il presupposto fattuale della censura, che cioè la Corte avrebbe fatto dipendere l'inversione dell'onere della prova, e in de- finitiva l'assunzione dell'obbligo di indennizzo, anche dalla semplice instaurazione, "ad libitum" dell'assicuratore, di un giudizio civile, ossia da una condizione (in ipotesi) meramente potestativa, senza rilevarne la nullità. E la stessa ricorrente implicitamente conviene che, in relazione all'instaurazione di un processo penale, esula del tutto la condizione meramente potestativa, la 16 quale, come è noto, consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri e apprezzabili motivi ma dal mero arbitrio del debitore. Egualmente infondati sono gli altri motivi del ri- corso, che possono ridursi sinteticamente alle seguenti proposizioni: 1) la sentenza di proscioglimento, anche se per insufficienza di prove, basterebbe a dimostrare l'estraneità della LL alla causazione dell'incendic e integrerebbe pertanto la prova richiesta dalla clau- sola n. 35; 2) non potendosi invocare il giudicato pe- W nale, la Corte male avrebbe fatto a non dare la preva- lenza a tutte le prove emerse a favore della LL, specialmente dal decreto di archiviazione, che aveva dell'evento e che quindi l'accidentalità sanzionato esonerava la LL da ogni altra prova;
tanto più che, con l'instaurazione del giudizio, la R.A.S. aveva taci- tamente rinunciato all'inversione dell'onere probatorio e di quest'onere essa stessa si era gravata;
3) con l'interpretazione data dalla Corte alla clausola n. 35 la pretesa indennitaria sarebbe esposta all'arbitrio dell'assicuratore, al quale sarebbe sufficiente l'instaurazione di una lite per ottenere l'inversione dell'onere probatorio e costringere l'assicurato a sop- portare il conseguente ritardo nel pagamento dell'indennizzo; 4) la clausola contestata, contraria- 17 mente all'assunto della Corte d'appello, rende eccessi- vamente difficoltoso l'esercizio del diritto, per le naturali condizioni di inferiorità in cui si trova l'assicurato rispetto all'assicuratore, ed anzi questa eccessiva difficoltà sarebbe addirittura automatica nel caso che una siffatta clausola sia racchiusa in moduli о formulari predisposti dall'assicuratore, anche alla luce dei valori costituzionali e della nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti col consumato- re;
5) la nullità della clausola discenderebbe infine dall'essere frutto non di libere trattative ma di pre- т disposizione unilaterale. Rinviando a quanto già detto a proposito della non configurabilità di una condizione meramente potestativa e della inapplicabilità della nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti col consumatore, ri- leva il Collegio che, secondo l'interpretazione della Corte, condotta in base a un ineccepibile criterio let- terale e in definitiva condivisa dalla ricorrente, la clausola in esame, invertendo, qualora sia aperta una procedura giudiziaria per l'accertamento della causa del sinistro (nei sensi già esposti), l'ordinario onere probatorio (alla stregua del quale, non rispondendo l'assicuratore, а norma dell'art. 1900 1 comma C.C., per i sinistri cagionati da dolo о colpa gra ve 18 dell'assicurato, a lui tocca provare la causa impediti- va о estintiva del diritto all'indennizzo), esige dall'assicurato la prova che l'evento non sia ricondu-- cibile alla sua condotta dolosa o gravemente colposa▸ Orbene, sul punto cre la Corte non ha mancato di Osservare che la sentenza di assoluzione dubitativa, conformemente peraltro alla sua natura, se per un verso non è riuscita a cogliere la prova della colpevolezza т della LL, per altro verso nemmeno è stata in grado di acquisire la prova della sua estraneità all'evento; e con ciò stesso ha ritenuto non raggiunta nè raggiun- gibile, sulla base di detta sentenza, la prova negativa richiesta dalla clausola controversa. Trattasi di statuizione logicamente e giuridicamen- te corretta. Nel sistema dell'abrogato codice di rito penale (art. 479 3° comma) l'applicazione della formula asso- lutoria dubitativa esigeva o l'equivalenza delle prove di reità con quelle di innocenza, con la conseguente insuperabile perplessità del giudice nell'orientarsi fra le opposte tesi di accusa o difesa, o la sussisten- za di elementi di prova di reità non dotati di tale ef- ficacia da suscitare nell'animo del giudice la certezza morale indispensabile per la condanna. E questa seconda ipotesi si è verificata nella fattispecie, avendo il 19 giudice penale, come riferisce la Corte, sottolineato "la sussistenza di elementi di prova, seppure insuffi- cienti per un giudizio di colpevolezza"; elementi pun- tualmente elencati, che hanno indotto a dubitare dell'unica condotta oggetto dell'imputazione € dell'indagine penale, se cioè la LL fosse stata au- trice, o coautrice, con dolo, dell'incendio, mentre la clausola esige la prova (certa) di un fatto assai di- verso se non opposto, che cioè la LL non abbia com- messo il fatto nè con dolo nè con colpa grave. Non può tacersi poi che la Corte, in realtà, non ha т recepito la sentenza penale come giudicato vincolante, ma, con procedimento logicamente corretto, ha proceduto a una libera valutazione delle prove emerse nel giudi- zio penale, nello stesso tempo sottolineando la totale assenza di prove contrarie, tali non potendo conside- rarsi i pur "opinabili" pareri tecnici sulla causa ignota sulla probabile causa accidentale dell'incendio nè le stesse risultanze del decreto di archiviazione poi travolto dalla riapertura delle inda- gini. Da un lato quindi occorre rimarcare che, sussistes- ○ no il vincolo del giudicato, la Corte di fatto non se se ne è avvalsa, e, sotto questo aspetto, basterà ri- cordare che, conformemente a un principio da sempre ac- 2 020 quisito, il giudice civile può, in generale, utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, o meglio gli elementi di fatto già accertati con le garanzie di legge in quella sede. Per altro verso si vede rilevare che correttamente la Corte ha fatto prevalere, quanto ad attendibilità e compiutezza di indagini, la sentenza dibattimentale sul decreto di archiviazione, essendo quest'ultimo un prov- vedimento provvisorio, emesso allo stato degli atti e sempre revocabile, che ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere nè ha gli effetti caratteristici della cosa giu- dicata;
come tale destinato immancabilmente a soccombe- re in presenza dei ben più seri elementi emersi all'esito di due gradi di giudizio. Quanto infine alla pretesa rinuncia della R.A.S. M alla convenzionale inversione dell'onere della prova, pro- per effetto prima della denuncia penale e poi del prov- movimento vedimento del presente giudizio civile, è tesi ardita di cui la stessa LL nemmeno tenta la dimostrazione, sulla quale pertanto non occorre indugiare. Ed ancora, sostiene la LL che, nonostante sia stata aperta e conclusa "una procedura giudiziaria sul- la causa del sinistro", così avverandosi la condizione per l'operatività del patto di inversione dell'onere 21 probatorio, questo sarebbe nullo, ai sensi dell'art. 2698 C.C., perchè "ha per effetto di rendere a una del- difficile l'esercizio del di- le parti eccessivamente ritto". Rileva il Collegio che stabilire se, nelle concrete circostanze, un patto del genere renda о meno "eccessivamente difficile" l'esercizio del diritto in- tegra un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato. La Corte ha esaurientemente spiegato che questa ec- cessiva difficoltà, nella fattispecie, non sussiste, т laddove ha osservato che "la prova che la LL è te- nuta a fornire non appare estremamente difficile, ma si sarebbe potuto agevolmente offrire mediante, ad esem- pio, la dimostrazione che l'incendio avesse avuto ori- gine accidentale oppure fosse stato provocato da un terzo". Giudizio questo pienamente condivisibile, se si rifletta che presupposto di validità del patto, dal quale deriva lo spostamento dell'onere della prova, è che esso non annulli in fatto le possibilità di difesa garantite al titolare del diritto;
e appurare quando questo si verifichi in concreto è, come già detto, com- pito del giudice di merito, il quale deve perciò deci- dere in base alle particolarità delle singole fattispe- 2222 2 cie. La prova dei fatti negativi, sebbene possa offrire, nei congrui casi, qualche difficoltà, certo non è, al-- meno di regola, di per sè tale da vanificare il dirit- come in sostanza ha ritenuto to, venendo a coincidere, la prova dei fatti positivi contrari;
ed la Corte, con essendo le difficoltà probatorie sempre superabili col ricorso alle prove critiche o presuntive, ossia spo- stando l'oggetto della prova, con indubbia attenuazione dell'onere, su fatti secondari, in genere positivi, che, ove verificati, consentano di inferire, anche con l'ausilio delle massime di esperienza, la verità del fatto negativo. Non Occorre ricordare con quanta frequenza l'ordinamento richiesta la prova di un fatto negativo (per fare qualche esempio: l'inadempimento, come causa di risoluzione del contratto;
l'inesistenza della "causa solvendi”, nella ripetizione d'indebito; la man- cata vendita di fondi rustici nel biennio, quale condi- zione del riscatto agrario), senza che ciò sia stato mai considerato come un sostanziale rifiuto di tutela del diritto о come irreparabile compromissione delle ragioni del suo titolare. Del resto, essendo l'operatività del patto condi- zionata all'apertura di un procedimento penale sulle 23 cause dell'incendio, il diritto all'indennizzo verrà in gran parte a dipendere dall'esito di quel procedimento, nel senso che le prove ivi raccolte potranno essere, secondo i casi, opportunamente utilizzate nel giudizio civile in cui si controverte di quel diritto, e non sempre in danno dell'assicurato (salva naturalmente l'ipotesi che questi sia condannato per il delitto do- loso di cui all'art. 423 C.p.); il quale anzi potrà ad- dirittura giovarsi di una condanna per l'ipotesi colpo-- sa di cui all'art. 449 C.p., atteso che, in base alla clausola, l'indennità spetta se l'incendio sia dovuto a colpa non grave dell'assicurato. L'inversione in esame non presenta quindi, come giustamente ritenuto della Corte di merito, aspetti di irrazionalità, essendo ben lontana dall'annullare, di. fatto, la tutela in giudizio del diritto dell'assicurato, il quale, valendosi, nel processo pe- nale, di tutte le garanzie per esso stabilite, potrà addurre e far assumere tutte le prove utili a sua di- scolpa, sollecitando a tal fine anche l'organo dell'accusa, obbligato per legge a svolgere "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini" (art. 358 C.p.p.). Poichè, in ogni caso, nel giudizio civile non di danno, ai sensi dell'art. 28 c.p.P. abr. e dell'art. 24 654 C.p.p. vig., l'autorità del giudicato è limitata alla sussistenza dei “fatti materiali" oggetto del giu- dizio penale, è bene soggiungere che nulla impediva al- la LL di produrre nel giudizio civile nuove prove in suo favore, purchè non contraddicessero i fatti obiettivi accertati a suo carico e avessero quindi ad oggetto fatti e circostanze non esaminati, e pertanto nè accertati nè esplicitamente esclusi, dal giudice pe-- nale, come per es. l'attribuzione del fatto а colpa lieve della stessa assicurata o a colpa (anche grave) 0 т dolo di terzi del cui operato ella non dovesse rispon- dere. Quanto infine all'ultima doglianza, non c'è dubbio quella in esame non rientri nel novero tassativo che delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341 2° comma C.C., come tale essendo stata definita, in via presun- l'innovazione legislativa di cui sitiva, solo con È trattato. Resta perciò incomprensibile come possa la LL, che pur condivide, in punto di diritto, questa conclusione, sostenere una sua natura, ciò nonostante, vessatoria, tale che avrebbe dovuto indurre la Corte a considerarla “priva di efficacia perchè nulla in radi- ce". Soccorrono giusti motivi per compensare, tra le parti costituite, le spese del giudizio di cassazione. 25
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del R.G. 20973 giudizio di Cassazione. 1998 Così deciso a Roma, addì 18 gennaio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Dankkraley Viñono fuva Depositata in Cancallerta IL CANCELLIERE C1 Oggi, 19 GIU 2001 Concetta Ammendola IL CANCELLIEREC note men 140000 390000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data1.5. NOV 2081 4 al n..50547 versale S.380.000 (lire TRECENTONQUANTAMICA) p. 11 Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia OPLIPPO) Responsabile Servizio A cari (Dr. M. RACCON 26