CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 26/02/2026, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3367/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10204/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80125 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067647576000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21109/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 2/05/2025 e depositato in data 30/05/2025, impugnava la cartella di pagamento n.07120250067647576000 notificata il
28/03/2025 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2019 per un importo complessivo di euro 118,41 per l'autoveicolo targato Targa_1 , relativa all'avviso di accertamento n.964121170611 asseritamente notificato il 18/10/2021, ente impositore Regione Campania, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e l'intervenuta prescrizione triennale, la violazione dell'art.72 del D.Lgs. 507/93.
Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli che controdeduceva in via preliminare l'eccezione di litispendenza in relazione alla cartella di pagamento n.07120250027363418000 avendo già proposto ricorso alla CGT di primo grado con RG 10136/2025, e poi l'inammissibilità dei vizi sugli atti prodromici non opposti nei termini, il difetto di legittimazione passiva, la competenza nel merito da parte dell'ente impositore legittimamente chiamato in giudizio. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art.5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n.953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede:
“L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'avviso di accertamento prodromico andava effettuato entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il
31/12/2022. La Regione Campania non si è costituita in giudizio e non è stata così documentata la notifica dell'atto prodromico. Il credito, pertanto, si è prescritto.
Infondata l'eccezione preliminare dell'Ufficio di litispendenza per avere già proposto ricorso innanzi alla CGT di primo grado di napoli per la tassa auto 2019 di cui alla RG n.10136/2025, in quanto si riferisce ad un'altra cartella di pagamento la n. 07120250027363418000 con altri importi dovuti sempre per tassa auto 2019.
Pertanto il Giudice monocratico, alla luce di tutto quanto motivato e tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che quantifica in E 200,00, a cui aggiungere spese del 15% , oneri accessori di legge e rimborso CUT , da liquidare al procuratore antistatario
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10204/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80125 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067647576000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21109/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 2/05/2025 e depositato in data 30/05/2025, impugnava la cartella di pagamento n.07120250067647576000 notificata il
28/03/2025 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2019 per un importo complessivo di euro 118,41 per l'autoveicolo targato Targa_1 , relativa all'avviso di accertamento n.964121170611 asseritamente notificato il 18/10/2021, ente impositore Regione Campania, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e l'intervenuta prescrizione triennale, la violazione dell'art.72 del D.Lgs. 507/93.
Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli che controdeduceva in via preliminare l'eccezione di litispendenza in relazione alla cartella di pagamento n.07120250027363418000 avendo già proposto ricorso alla CGT di primo grado con RG 10136/2025, e poi l'inammissibilità dei vizi sugli atti prodromici non opposti nei termini, il difetto di legittimazione passiva, la competenza nel merito da parte dell'ente impositore legittimamente chiamato in giudizio. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art.5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n.953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede:
“L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'avviso di accertamento prodromico andava effettuato entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il
31/12/2022. La Regione Campania non si è costituita in giudizio e non è stata così documentata la notifica dell'atto prodromico. Il credito, pertanto, si è prescritto.
Infondata l'eccezione preliminare dell'Ufficio di litispendenza per avere già proposto ricorso innanzi alla CGT di primo grado di napoli per la tassa auto 2019 di cui alla RG n.10136/2025, in quanto si riferisce ad un'altra cartella di pagamento la n. 07120250027363418000 con altri importi dovuti sempre per tassa auto 2019.
Pertanto il Giudice monocratico, alla luce di tutto quanto motivato e tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che quantifica in E 200,00, a cui aggiungere spese del 15% , oneri accessori di legge e rimborso CUT , da liquidare al procuratore antistatario