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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
IO IA PAOLO, Relatore
PONTE DAVIDE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 590/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Cantore, 3 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 47/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 546 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3943 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3944 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3945 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti
Resistente/Appellato: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata dalla società contribuente concerne l'avviso con cui il Comune di Genova accertava la TARI per anni 2017, 2018,2019,2020 e pertanto intimava il pagamento delle somme dovute , oltre ad interessi, sanzioni e spese.
La Corte di Giustizia Tributaria nel giudizio di primo grado ha respinto il ricorso di parte contribuente, condannandola alle spese .
Appella parte contribuente per l'annullamento degli avvisi di accertamento.
Resiste il Comune per la conferma della decisione dei primi giudici
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello:
l'immobile indicato nei predetti avvisi di accertamento, risulta essere stato costruito dalla società contribuente, destinato alla vendita, era stato regolarmente dichiarato (in data 17/6/2014) ai fini della spettante esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011 ed aveva goduto di tale esenzione fino alla data di vendita: 20/7/2020
Questa Corte pertanto risulta convinta che trattasi di un “bene merce” – inteso quale immobile “costruito e destinato dall'impresa costruttrice alla vendita” (ex art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011) -appunto avendone dato al Comune puntuale comunicazione la stessa appellante in data 17/6/2014
Un “bene merce” non è usato da alcuno: quindi non è a disposizione del contribuente e pertanto non è idoneo alla produzione di rifiuti.
Per poter effettuare la “cessazione dell'utenza” parte contribuente deve avere come presupposto che l'utenza sussista, cioè sia possibile utilizzarlo, usufruirne. Ma non è cosi proprio per destinazione vincolata bene merce , come detto comunicata dalla società contribuente al Comune di Genova in data
17/6/2014, ottenendo così l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011.
Ne consegue che, fino alla data di vendita dell'immobile (avvenuta il 20/7/2020)
oggetto di causa, non sussisteva alcun obbligo impositivo in materia di TARI, per insussistenza del presupposto d'imposta.
Inoltre, considerato che il Comune ha posto come fondamento dell'accertamento il fatto che il box risultasse occupato, si ritiene che fosse onere dello stesso, non solo indicare specificamente le ragioni di tale “risultanza”, che in realtà non sono state indicate, ma provare il fatto stesso, cioè l'asserita occupazione. Il Comune non ha assolto tale onere.
Aggiornata ricerca in materia effettuata da questa Corte ribadisce che i beni immobili che una società, in conformità al proprio oggetto sociale, costruisce su un terreno di sua proprietà e, successivamente, vende a un terzo, devono essere sottoposti alla disciplina tipica dei “beni merce” e non a quella dei “beni patrimoniali”.
Valore controversia euro 785,00
Le spese possono essere compensate per giurisprudenza non granitica in attesa di opportuno intervento delle Sezioni Unite
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
IO IA PAOLO, Relatore
PONTE DAVIDE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 590/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Cantore, 3 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 47/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 546 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3943 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3944 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3945 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti
Resistente/Appellato: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata dalla società contribuente concerne l'avviso con cui il Comune di Genova accertava la TARI per anni 2017, 2018,2019,2020 e pertanto intimava il pagamento delle somme dovute , oltre ad interessi, sanzioni e spese.
La Corte di Giustizia Tributaria nel giudizio di primo grado ha respinto il ricorso di parte contribuente, condannandola alle spese .
Appella parte contribuente per l'annullamento degli avvisi di accertamento.
Resiste il Comune per la conferma della decisione dei primi giudici
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello:
l'immobile indicato nei predetti avvisi di accertamento, risulta essere stato costruito dalla società contribuente, destinato alla vendita, era stato regolarmente dichiarato (in data 17/6/2014) ai fini della spettante esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011 ed aveva goduto di tale esenzione fino alla data di vendita: 20/7/2020
Questa Corte pertanto risulta convinta che trattasi di un “bene merce” – inteso quale immobile “costruito e destinato dall'impresa costruttrice alla vendita” (ex art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011) -appunto avendone dato al Comune puntuale comunicazione la stessa appellante in data 17/6/2014
Un “bene merce” non è usato da alcuno: quindi non è a disposizione del contribuente e pertanto non è idoneo alla produzione di rifiuti.
Per poter effettuare la “cessazione dell'utenza” parte contribuente deve avere come presupposto che l'utenza sussista, cioè sia possibile utilizzarlo, usufruirne. Ma non è cosi proprio per destinazione vincolata bene merce , come detto comunicata dalla società contribuente al Comune di Genova in data
17/6/2014, ottenendo così l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011.
Ne consegue che, fino alla data di vendita dell'immobile (avvenuta il 20/7/2020)
oggetto di causa, non sussisteva alcun obbligo impositivo in materia di TARI, per insussistenza del presupposto d'imposta.
Inoltre, considerato che il Comune ha posto come fondamento dell'accertamento il fatto che il box risultasse occupato, si ritiene che fosse onere dello stesso, non solo indicare specificamente le ragioni di tale “risultanza”, che in realtà non sono state indicate, ma provare il fatto stesso, cioè l'asserita occupazione. Il Comune non ha assolto tale onere.
Aggiornata ricerca in materia effettuata da questa Corte ribadisce che i beni immobili che una società, in conformità al proprio oggetto sociale, costruisce su un terreno di sua proprietà e, successivamente, vende a un terzo, devono essere sottoposti alla disciplina tipica dei “beni merce” e non a quella dei “beni patrimoniali”.
Valore controversia euro 785,00
Le spese possono essere compensate per giurisprudenza non granitica in attesa di opportuno intervento delle Sezioni Unite
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese compensate.