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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/02/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5985/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile –, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel. - nella causa civile iscritta al n. 5985 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Scotto di Santolo, elettivamente domicilia in Quarto (NA) alla via Salvo D'Acquisto n. 3 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2
residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 09/12/2024 il procuratore costituito concludeva come in atti;
il PM in data 12/12/2024 non si opponeva alla richiesta. FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/07/2024, la sig.ra Parte_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 17/01/1976. CP_1
Aggiungeva che da tale unione erano nati due figli – e – ormai Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, deducendo altresì che con sentenza n. 1229/1987 (in atti) emessa il 12.12.1986 e depositata l'11.02.1987, il Tribunale di
Napoli Nord pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Protrattasi la separazione per oltre trentotto anni dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale, la ricorrente richiedeva pronunciarsi il divorzio, escludendo qualsiasi margine di ricostituzione della convivenza e della comunione di vita e di affetti posta alla base del matrimonio, senza avanzare alcuna pretesa economica nei confronti del resistente.
Instaurato regolarmente il contraddittorio per l'udienza ex art. 473 bis.21
c.p.c. del 09/12/2024, a seguito di notifica del ricorso perfezionatasi ex art. 140
c.p.c. per il destinatario in data 13/08/2024 con il mancato ritiro della raccomandata
(cfr. documentazione in atti), il Giudice relatore rilevava che non si CP_1
costituiva e non compariva;
pertanto se ne dichiarava la contumacia.
Compariva unicamente la ricorrente a rendere libero interrogatorio;
non essendo stato possibile esperire la conciliazione per la contumacia del resistente, il
Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, acquisito il parere del P.M.
1. Sulla mancata costituzione del resistente
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. CP_1
regolarmente citato, il quale non si costituiva in giudizio.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, in data 09.12.2024, compariva solo la ricorrente.
2. La domanda di divorzio è fondata e pertanto merita accoglimento.
pag. 2/4 Appare invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia la separazione disposta mediante sentenza n. 1229/1987 depositata dal
Tribunale di Napoli in data 11/02/1987 previa comparizione delle parti in sede di udienza presidenziale il 22/10/1986 (ricorso divorzile depositato il 15/07/2024).
Dall'attestazione di Cancelleria depositata dalla ricorrente emerge chiaramente il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, atteso che alla data del 10.07.2024, avverso la predetta sentenza non risultava essere stato proposto appello o gravame.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di trentotto anni precedenti alla proposizione della domanda di divorzio, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 e comunque nel termine annuale previsto dall'attuale normativa.
Deve anche evidenziarsi come la ricorrente dinnanzi al Giudice ha confermato che la convivenza non è più ripresa e che è cessata ogni unità di affetti e di vita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
4. Sulle spese
Spese irripetibili stante la contumacia del resistente e la mancata contestazione rispetto alle domande esperite in giudizio nonché per la natura necessaria del presente giudizio attinente alla disciplina degli status personali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia R.g. n. 5985/2024 come innanzi proposta, così provvede:
Dichiara la contumacia del sig. , nato a [...] il [...]; CP_1
pag. 3/4 Accoglie la domanda e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a [...] Parte_1
l'11/09/1955 e , nato a [...] il [...]; CP_1
Spese di giudizio non ripetibili;
Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art. 10 L. 898/1970 come riformato
Così deciso in Aversa, in data 06.02.2025
Il Giudice relatore/estensore La Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile –, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel. - nella causa civile iscritta al n. 5985 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Scotto di Santolo, elettivamente domicilia in Quarto (NA) alla via Salvo D'Acquisto n. 3 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2
residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 09/12/2024 il procuratore costituito concludeva come in atti;
il PM in data 12/12/2024 non si opponeva alla richiesta. FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/07/2024, la sig.ra Parte_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 17/01/1976. CP_1
Aggiungeva che da tale unione erano nati due figli – e – ormai Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, deducendo altresì che con sentenza n. 1229/1987 (in atti) emessa il 12.12.1986 e depositata l'11.02.1987, il Tribunale di
Napoli Nord pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Protrattasi la separazione per oltre trentotto anni dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale, la ricorrente richiedeva pronunciarsi il divorzio, escludendo qualsiasi margine di ricostituzione della convivenza e della comunione di vita e di affetti posta alla base del matrimonio, senza avanzare alcuna pretesa economica nei confronti del resistente.
Instaurato regolarmente il contraddittorio per l'udienza ex art. 473 bis.21
c.p.c. del 09/12/2024, a seguito di notifica del ricorso perfezionatasi ex art. 140
c.p.c. per il destinatario in data 13/08/2024 con il mancato ritiro della raccomandata
(cfr. documentazione in atti), il Giudice relatore rilevava che non si CP_1
costituiva e non compariva;
pertanto se ne dichiarava la contumacia.
Compariva unicamente la ricorrente a rendere libero interrogatorio;
non essendo stato possibile esperire la conciliazione per la contumacia del resistente, il
Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, acquisito il parere del P.M.
1. Sulla mancata costituzione del resistente
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. CP_1
regolarmente citato, il quale non si costituiva in giudizio.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, in data 09.12.2024, compariva solo la ricorrente.
2. La domanda di divorzio è fondata e pertanto merita accoglimento.
pag. 2/4 Appare invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia la separazione disposta mediante sentenza n. 1229/1987 depositata dal
Tribunale di Napoli in data 11/02/1987 previa comparizione delle parti in sede di udienza presidenziale il 22/10/1986 (ricorso divorzile depositato il 15/07/2024).
Dall'attestazione di Cancelleria depositata dalla ricorrente emerge chiaramente il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, atteso che alla data del 10.07.2024, avverso la predetta sentenza non risultava essere stato proposto appello o gravame.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di trentotto anni precedenti alla proposizione della domanda di divorzio, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 e comunque nel termine annuale previsto dall'attuale normativa.
Deve anche evidenziarsi come la ricorrente dinnanzi al Giudice ha confermato che la convivenza non è più ripresa e che è cessata ogni unità di affetti e di vita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
4. Sulle spese
Spese irripetibili stante la contumacia del resistente e la mancata contestazione rispetto alle domande esperite in giudizio nonché per la natura necessaria del presente giudizio attinente alla disciplina degli status personali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia R.g. n. 5985/2024 come innanzi proposta, così provvede:
Dichiara la contumacia del sig. , nato a [...] il [...]; CP_1
pag. 3/4 Accoglie la domanda e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a [...] Parte_1
l'11/09/1955 e , nato a [...] il [...]; CP_1
Spese di giudizio non ripetibili;
Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art. 10 L. 898/1970 come riformato
Così deciso in Aversa, in data 06.02.2025
Il Giudice relatore/estensore La Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4