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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/11/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 95 DE ruolo generale per gli affari contenziosi DEl'anno 2025 trattenuta in decisione in data 20.11.2025, a seguito DEle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente t r a
con l'avv. GRAZIANI DANIELA Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. ARIIS KATIA Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento DE rappresentante DEla Procura DEla Repubblica presso il
Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: affidamento, collocamento e mantenimento di prole minorenne nata al di fuori DE matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) disporre l'affidamento condiviso DEla figlia minore, , nata a [...]_1
NI DE LI (UD) il 18.08.2021 a entrambi a entrambi i genitori che, conseguentemente, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta DEla residenza abituale DEla minore, tenendo conto DEle sue capacità,
1 inclinazioni naturali e aspirazioni con facoltà di esercitare individualmente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza;
2) confermare il collocamento prevalente di con la madre presso la Persona_1 cui abitazione, attualmente fissata in Magnano in Riviera (UD) Fraz. Billerio,
Borgo Venchiaredo n.6, continuerà a risiedere;
3) disporre che, salvo diversi accordi tra le parti, il papà potrà vedere e tenere con sé la figlia : Persona_1
a.1) fine settimana alternati, dal venerdì al termine DEla scuola alla domenica sera con rientro presso la madre entro le 19.00 per consentire alla mamma di cenare con la figlia;
a.2) infrasettimanalmente nella settimana che termina con week end di competenza Perso paterna, starà con il papà dal lunedì dall'uscita da scuola fino al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
nella settimana che termina con week Perso end di competenza materna, starà con il papà dal giovedì al termine DEla scuola al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola, oltre al mercoledì pomeriggio dal termine DEla scuola con rientro dalla mamma alle ore 20.30 (cena consumata);
b) durante le vacanze natalizie la bambina trascorrerà periodi di 3 giorni consecutivi con l'uno e l'altro genitore, con alternanza annuale DEle singole festività (Vigilia di Natale e Natale, San Silvestro e Capodanno). Perso In relazione alle vacanze pasquali, per il 2026 starà con la mamma il giorno di Pasqua e con il papà e Pasquetta, mentre, per gli anni a seguire, i genitori seguiranno calendario ordinario, salvo diversi migliori accordi, con alternanza annuale DEle giornate di Pasqua e Pasquetta.
c) durante le vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive per ciascun genitore, con comunicazione reciproca DE relativo periodo entro il giorno
31 maggio di ogni anno. Il restante periodo di vacanza seguirà il calendario ordinario di frequentazione/permanenza di cui punto a);
4) preso atto DEl'accordo DEle parti, disporre che l'assegno unico universale erogato per la figlia per l'importo di € 235,00 mensili venga attribuito per l'intero alla madre in qualità di genitore prevalentemente collocatario DEla figlia minore
; Persona_1
2 5) disporre che il padre concorra al mantenimento ordinario DEla figlia con la corresponsione di un assegno, da versarsi, con disposizione di ordine permanente di bonifico mensile, alla madre entro il giorno 20 di ogni mese pari ad euro 100,00 oltre rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
6) in deroga al Protocollo d'intesa fra tra l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia –Sezione Territoriale di Udine e il Tribunale di Udine DE 28.08.2015, il padre rimborserà alla madre per l'intero la spesa DEla mensa scolastica, mentre concorrerà, nella misura DE 50%, alle spese di acquisto di capispalla (giubbotti, cappotti, giacca vento, piumini et similia) e DEle scarpe così come concorrerà, nella misura DE 50%, alle spese mediche, scolastiche e parascolastiche e di svago
e quelle ulteriori di carattere straordinario che si renderanno necessarie per la figlia, come individuate e regolamentate dal Protocollo d'intesa fra tra
l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia –Sezione Territoriale di Udine e il Tribunale di Udine DE 28.08.2015;
7) prendere atto che entrambe le parti si impegnano fin da ora a comunicarsi reciprocamente ogni variazione, positiva o negativa, afferente alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, con pari assunzione di impegno a valutare e definire in via preliminarmente condivisa ovvero stragiudiziale ogni eventuale modifica riguardante l'affidamento e il mantenimento DEla figlia;
Persona_1
8) prendere atto che le parti fin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione DEla sentenza di regolamentazione DEl'esercizio DEla responsabilità genitoriale emessa conformemente alle condizioni concordate, non avendovi interesse.
9) spese compensate, con rinuncia alla solidarietà da parte dei procuratori ai sensi DEla legge professionale che sottoscrivono anche a tal fine.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.01.2025 la sig.ra ha adito il Parte_1
Tribunale di Udine chiedendo la regolamentazione DE regime di affidamento e Perso mantenimento DEla figlia minore nata in data [...] dalla relazione sentimentale con il sig. , ormai terminata. Controparte_1
In particolare, la ricorrente chiedeva: l'affidamento condiviso DEla minore;
il collocamento prevalente DEla stessa presso di sé, fermo il diritto di visita paterno;
il riconoscimento di un assegno mensile a titolo di contribuzione DEl'ex compagno nel mantenimento ordinario DEla figlia;
il riparto DEle spese straordinarie al 60%
a carico DE padre e al 40% a carico DEla madre. 3 Si costituiva in giudizio il sig. , chiedendo, di contro, l'accoglimento di Per_1 conclusioni parzialmente difformi da quelle indicate dalla ricorrente.
All'esito DEl'udienza DEla prima udienza, le parti riuscivano ad addivenire ad un accordo temporaneo su tutte le questioni controverse.
Infine, all'udienza DE 20.11.2025 le procuratrici hanno rassegnato le conclusioni congiunte indicate in epigrafe, chiedendone l'immediato accoglimento da parte DE
Collegio.
Il Tribunale non ravvisa alcun motivo ostativo all'accoglimento DEle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, ritenendole conformi agli interessi superiori, Perso morali e materiali, DEla minore
Le spese sono compensate, tenuto conto DEl'esito DE giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio DEle parti e con l'intervento DE Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso DEla figlia minore, nata a [...] Persona_1
NI DE LI (UD) il 18.08.2021, a entrambi a entrambi i genitori che, conseguentemente, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta DEla residenza abituale DEla minore, tenendo conto DEle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni con facoltà di esercitare individualmente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza;
2) conferma il collocamento prevalente di con la madre presso la Persona_1 cui abitazione, attualmente fissata in Magnano in Riviera (UD) Fraz. Billerio,
Borgo Venchiaredo n.6, continuerà a risiedere;
3) dispone che, salvo diversi accordi tra le parti, il papà potrà vedere e tenere con sé la figlia Persona_1
a.1) fine settimana alternati, dal venerdì al termine DEla scuola alla domenica sera con rientro presso la madre entro le 19.00 per consentire alla mamma di cenare con la figlia;
a.2) infrasettimanalmente nella settimana che termina con week end di competenza Perso paterna, starà con il papà dal lunedì dall'uscita da scuola fino al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
nella settimana che termina con week 4 Perso end di competenza materna, starà con il papà dal giovedì al termine DEla scuola al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola, oltre al mercoledì pomeriggio dal termine DEla scuola con rientro dalla mamma alle ore 20.30 (cena consumata);
b) durante le vacanze natalizie la bambina trascorrerà periodi di 3 giorni consecutivi con l'uno e l'altro genitore, con alternanza annuale DEle singole festività (Vigilia di Natale e Natale, San Silvestro e Capodanno). Perso In relazione alle vacanze pasquali, per il 2026 starà con la mamma il giorno di
Pasqua e con il papà e Pasquetta, mentre, per gli anni a seguire, i genitori seguiranno calendario ordinario, salvo diversi migliori accordi, con alternanza annuale DEle giornate di Pasqua e Pasquetta.
c) durante le vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive per ciascun genitore, con comunicazione reciproca DE relativo periodo entro il giorno
31 maggio di ogni anno. Il restante periodo di vacanza seguirà il calendario ordinario di frequentazione/permanenza di cui punto a);
4) preso atto DEl'accordo DEle parti, dispone che l'assegno unico universale erogato per la figlia per l'importo di € 235,00 mensili venga attribuito per l'intero alla madre in qualità di genitore prevalentemente collocatario DEla figlia minore
Persona_1
5) dispone che il padre concorra al mantenimento ordinario DEla figlia con la corresponsione di un assegno, da versarsi, con disposizione di ordine permanente di bonifico mensile, alla madre entro il giorno 20 di ogni mese pari ad euro 100,00 oltre rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
6) in deroga al Protocollo d'intesa fra tra l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia –Sezione Territoriale di Udine e il Tribunale di Udine DE 28.08.2015, il padre rimborserà alla madre per l'intero la spesa DEla mensa scolastica, mentre concorrerà, nella misura DE 50%, alle spese di acquisto di capispalla (giubbotti, cappotti, giacca vento, piumini et similia) e DEle scarpe così come concorrerà, nella misura DE 50%, alle spese mediche, scolastiche e parascolastiche e di svago e quelle ulteriori di carattere straordinario che si renderanno necessarie per la figlia, come individuate e regolamentate dal Protocollo d'intesa fra tra l'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia –Sezione Territoriale di Udine e il Tribunale di
Udine DE 28.08.2015;
5 7) prende atto che entrambe le parti si impegnano fin da ora a comunicarsi reciprocamente ogni variazione, positiva o negativa, afferente alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, con pari assunzione di impegno a valutare e definire in via preliminarmente condivisa ovvero stragiudiziale ogni eventuale modifica riguardante l'affidamento e il mantenimento DEla figlia Persona_1
8) prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione DEla sentenza di regolamentazione DEl'esercizio DEla responsabilità genitoriale emessa conformemente alle condizioni concordate, non avendovi interesse;
9) spese compensate.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio DE 20.11.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
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