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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 6012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6012 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6337/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 6337/2022 promossa da:
rappresentato dalla Parte_1
n persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Claudia Parte_2
Pasquale in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in via di Pallacorda, n.7, Roma, presso lo studio del difensore;
ATTRICE contro
CP_1
CONV. - CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
OGGETTO: occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10 maggio 2024
pagina 1 di 3 Concisa esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
, tramite la procuratrice speciale , ha dedotto l'occupazione
[...] Parte_2 illegittima dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Pescaglia, n. 26, Scala B, Piano 07, Interno 14, da parte del signor , privo di qualsiasi titolo contrattuale. Pur ritualmente evocato, il CP_1
convenuto non si è costituito, venendo così dichiarato contumace.
L'Istituto attore, quindi, ha chiesto l'immediato rilascio dell'immobile ed il risarcimento del danno da occupazione.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., espletato l'interrogatorio formale, ritenuto irrilevante assumere ulteriori mezzi di prova, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulla base degli atti di causa, la domanda risulta infondata, sì da essere rigettata
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto costituito.
D'altra parte, ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c., la contumacia non equivale alla mancata contestazione.
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. 2951/2016).
L'attore avrebbe prodotto il titolo di provenienza dell'immobile per cui è causa, che tuttavia è del tutto illeggibile.
In atti c'è inoltre una sentenza del 1993 resa in un giudizio introdotto da poi assorbito CP_2
dall' , in cui si menziona l'immobile de quo. Pt_1
Tale produzione potrebbe valere quale presunzione semplice, ai sensi del 2729 c.c.; tuttavia è precluso l'utilizzo di indizi ai sensi dell'art. 2729 co. 2 c.c. nelle cause in cui sarebbe preclusa la prova per testi in ragione dell'oggetto, come avviene del caso di specie, ai sensi degli artt. 2725 e 1350 c.c..
Non risulta rispettato, dunque, l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c..
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese;
la contumacia del convenuto vittorioso implica l'assenza di spese processuali alla rifusione delle quali condannare l'attore soccombente.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza rigettata, così provvede:
A) Rigetta la domanda.
B) Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, li 18 di aprile 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 6337/2022 promossa da:
rappresentato dalla Parte_1
n persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Claudia Parte_2
Pasquale in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in via di Pallacorda, n.7, Roma, presso lo studio del difensore;
ATTRICE contro
CP_1
CONV. - CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
OGGETTO: occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10 maggio 2024
pagina 1 di 3 Concisa esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
, tramite la procuratrice speciale , ha dedotto l'occupazione
[...] Parte_2 illegittima dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Pescaglia, n. 26, Scala B, Piano 07, Interno 14, da parte del signor , privo di qualsiasi titolo contrattuale. Pur ritualmente evocato, il CP_1
convenuto non si è costituito, venendo così dichiarato contumace.
L'Istituto attore, quindi, ha chiesto l'immediato rilascio dell'immobile ed il risarcimento del danno da occupazione.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., espletato l'interrogatorio formale, ritenuto irrilevante assumere ulteriori mezzi di prova, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulla base degli atti di causa, la domanda risulta infondata, sì da essere rigettata
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto costituito.
D'altra parte, ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c., la contumacia non equivale alla mancata contestazione.
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. 2951/2016).
L'attore avrebbe prodotto il titolo di provenienza dell'immobile per cui è causa, che tuttavia è del tutto illeggibile.
In atti c'è inoltre una sentenza del 1993 resa in un giudizio introdotto da poi assorbito CP_2
dall' , in cui si menziona l'immobile de quo. Pt_1
Tale produzione potrebbe valere quale presunzione semplice, ai sensi del 2729 c.c.; tuttavia è precluso l'utilizzo di indizi ai sensi dell'art. 2729 co. 2 c.c. nelle cause in cui sarebbe preclusa la prova per testi in ragione dell'oggetto, come avviene del caso di specie, ai sensi degli artt. 2725 e 1350 c.c..
Non risulta rispettato, dunque, l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c..
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese;
la contumacia del convenuto vittorioso implica l'assenza di spese processuali alla rifusione delle quali condannare l'attore soccombente.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza rigettata, così provvede:
A) Rigetta la domanda.
B) Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, li 18 di aprile 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 3 di 3