TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 5298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5298 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2895/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 2895/2019 promossa da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OR OS AN presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro
(c.f./p. i.v.a. Controparte_1
), quale titolare del Centro Estetico “Rose de Jericho”, con C.F._2 il patrocinio dell'avv. TANZARELLA VINCENZO DANILO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto nonché
(p. Iva ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BRUNETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata e
1 (c.f. , in persona del suo procuratore, Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dello presso il quale è elettivamente Controparte_4 domiciliata. terza chiamata
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data
12.06.2025 per parte attrice, 18.06.2025 per parte convenuta, 11.06.2025 per la terza chiamata e e 17.06.2025 per la terza chiamata CP_2 CP_2 [...]
, per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione Controparte_3 scritta del 3.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni a seguito di una caduta avvenuta il
22.11.2017 all'interno dell'area SPA comune alla palestra e al Controparte_2
Centro Estetico “ ” (d'ora in poi rispettivamente e Centro Controparte_1 CP_2
Estetico per comodità espositiva), in BR, Viale Italia 31.
Ha allegato in citazione che, quel giorno assieme alla zia si era Parte_2 recata presso il predetto Centro Estetico ove, eseguito un massaggio, il personale del centro stesso le aveva accompagnate a completare il percorso benessere spostandosi nell'adiacente area relax ove avrebbero potuto usufruire della sauna, del bagno turco e delle vasche idromassaggio ivi presenti.
Questa area era comune al centro e alla palestra e vi si accedeva attraverso CP_2 gli ingressi autonomi delle due strutture senza la necessità di transitare in spazi di pertinenza esclusiva.
Uscendo dalla sauna a piedi nudi era scivolata sul pavimento bagnato rovinando a terra.
Immediatamente soccorsa dalla zia e dagli altri clienti dell'area relax, era stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Poliambulanza di Bresca ove le
2 avevano diagnosticato la “ frattura all'omero – altre fratture chiuse dall'estremità prossimale dell'omero”.
Il giorno successivo era stata sottoposta ad un intervento in anestesia generale di
“plessica riduzione e sintesi frattura omero prossimale sinistro con placca NCB a scivolamento”.
A seguito di controlli e cure riabilitative, in data 26.09.2018, era stata dichiarata guarita con postumi da valutare in sede medico legale e con la certezza di dover necessaria rimuovere in futuro i mezzi di sintesi, come di fatto avvenuto.
Tanto premesso, l'attrice ha invocato la responsabilità del Centro Estetico ex art. 2051, 2043 c.c., anche in relazione all'ultimo capoverso dell'art. 40 c.p., sull'assunto che la caduta nell'area relax, di cui il Centro disponeva, sarebbe stata causata dal pavimento bagnato e dell'assenza di segnalazione della situazione di pericolo tali da costituire per lei una insidia imprevista ed imprevedibile.
Ha chiesto, quindi, la condanna del convenuto al risarcimento del danno alla persona riportato a seguito del sinistro, con la personalizzazione della voce di danno permanente, in ragione della giovane età e della cicatrice riportata alla spalla destra, nonché al risarcimento del danno patrimoniale da esborso sostenuto per spese mediche.
La società convenuta, preliminarmente, ha contestato la domanda attorea evidenziando che l'area in cui si è verificato il sinistro non è mai stata nella sua disponibilità né tanto meno sotto la sua custodia, trattandosi, invero, di area prospiciente l'entrata della sauna nella zona “Spa e Relax” ubicata all'interno della palestra , dunque nella disponibilità esclusiva di quest'ultima di cui CP_2 ha chiesto la chiamata in causa.
In fatto, ha rappresentato l'infondatezza delle allegazioni attoree allegando come la caduta dell'attrice sarebbe da ascrivere esclusivamente a sua colpa in quanto non poteva non essersi resa cono della presenza di acqua sul pavimento e ciò nonostante non aveva adottato l'attenzione che le si imponeva per non cadere.
3 Ha contestato, infine il quantum della richiesta risarcitoria.
Ha chiesto, in caso di condanna, di essere manlevata da nonchè dalla CP_2 propria assicuratrice per la quale, altresì, ha avanzato Controparte_3 istanza di autorizzazione alla chiamata in causa.
si è costituita premettendo che alla data del CP_2
sinistro i rapporti tra e il Centro Estetico erano regolati da Contratto di CP_2 affitto di ramo d'azienda in forza del quale aveva concesso in godimento al CP_2
Centro alcuni dei locali dello stabile, affinché l'affittuaria potesse ivi esercitare le attività di centro estetico.
I clienti del Centro Estetico avrebbero potuto utilizzare le strutture del Club, a condizione però che il personale del Centro accompagnasse i propri clienti presso la reception per essere registrati, sottoscrivere il consenso informato in materia di privacy, sottoscrivere il c.d. guest pass Virgin, confermare lo stato di buona salute e ricevere le informazioni necessarie per fruire del centro benessere, incluse peraltro le istruzioni sulla sicurezza, essendo in difetto interdetto loro l'ingresso ai locali del . Pt_3
L'accesso dei clienti del centro al Club non era dunque libero, bensì CP_2 subordinato al rispetto di un preciso protocollo, violato il giorno del sinistro, atteso che il personale del Centro, approfittando della comunanza dei passaggi e dei camminamenti per accedere ai propri locali con quelli esclusivamente riservati agli utenti del Club , contravvenendo alle prescrizioni imposte dalla terza CP_2 chiamata, risulta avere introdotto la sig.ra direttamente nel centro Parte_1 benessere senza accompagnare l'ospite alla reception ove le sarebbero state impartite le istruzioni sull'utilizzo, inter alia, dei locali sauna e SPA, e sarebbe stata focalizzata l'attenzione dell'attrice sulla necessità di prestare un livello di prudenza adeguato allo stato dei luoghi.
La terza chiamata, dunque, ha chiesto che, previo accertamento della responsabilità contrattuale del Centro Estetico per aver violato le suddette
4 prescrizioni contrattuali, fosse rigettata la domanda di manleva/garanzia avanzata dallo stesso avanzata ed ha chiesto, a sua volta, che lo stesso fosse condannato a tenerla indenne e/o manlevarla in caso di accoglimento della domanda attorea.
Nel merito , ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto sul CP_2 presupposto che l'incidente sia ascrivibile a negligenza ed imperizia dell'attrice tale da recidere il nesso eziologico tra lo stato, la natura e le caratteristiche della pavimentazione ed il sinistro.
si è costituita in giudizio associandosi alle difese Controparte_3 dell'assicurato in ordine alla insussistenza di responsabilità imputabile a CP_1
ed alla carenza di prova del fatto illecito lamentato.
[...]
Premesso che è incontestato dal chiamante che l'area benessere ove l'attrice si infortunò non sia ricompresa nei locali adibiti a centro estetico, né che ne sia pertinenza, ha rappresentato come manchi nel caso in esame un obbligo giuridico di custodia di tali locali in capo a derivante dal titolo di proprietà Controparte_1
e manchi un obbligo a suo carico derivante dalla situazione di fatto del possesso, non potendo esercitare un controllo sull'area benessere.
Ha condiviso, inoltre, le osservazioni del chiamante riguardo alla causa della caduta e alla non imputabilità del fatto al convenuto.
La caduta non può che ricondursi causalmente, anche qualora sia provata da controparte la presenza di acqua e secondo l' id quod plerumque accidit, ad un movimento malaccorto della stessa attrice, o ad un inciampo o perdita di equilibrio derivante da un suo errore o disattenzione atteso che la presenza di umidità sul pavimento del centro benessere deve ritenersi circostanza nota e prevedibile agli avventori e che vi erano chiari avvisi e regole di condotta illustrati su cartelli esposti nei locali.
Cont In merito alla domanda di garanzia e manleva, ha confermato l'esistenza e validità della a polizza assicurativa richiamata da controparte.
5 Ne ha tuttavia eccepito l' inoperatività nel caso in esame sostenendo che se è vero che, in caso di garanzia RCT fornita a favore di istituti di bellezza e centri estetici il contratto in essere prevede “L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e dall'esercizio di sauna, bagno turco, vasche idromassaggio…” (CGA pag. 55 art 78 – Oggetto dell'assicurazione) è pur vero che ciò vale solo quando tali attività “…siano presenti nell'esercizio assicurato…” e con l'esclusione del rischio correlato all'esercizio o proprietà di piscine.
Poiché il centro benessere ove accadde l'incidente non è incluso nei locali assicurati (e ciò per la stessa ammissione del chiamante) opererebbe la limitazione del rischio assicurato definita in contratto è giustificata dalla intuitiva e ciò anche in ragione dell'aumento “esponenziale” di rischio laddove l'assicurata non possa esercitare un potere di fatto su strutture, come quella in esame, esterne all'impresa.
Cont ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea e, in subordine il rigetto della domanda di manleva svolta nei suoi riguardi.
Esaurite le prove orali, è stata disposta una CTU sulla persona dell'attrice.
Rinviata all'udienza del 3.07.2025, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente Magistrato assegnatario della causa, l'ha assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.La domanda attorea va accolta in parte per le ragioni di seguito indicate.
Correttamente qualificando la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'attrice ha invocato la responsabilità del Centro Estetico convenuto per danni da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ha allegato in merito come l'evento lesivo, ossia la caduta, sia stato causato dalla presenza di acqua -non segnalata da apposita cartellonistica- sul pavimento
6 dell'area relax, nella quale dopo il massaggio era stata accompagnata assieme alla zia dal personale del Centro stesso.
In ordine alla responsabilità da cose in custodia, devono preliminarmente richiamarsi condivisibili e consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali:
-la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051
c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
-tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass.
7.04.2010 n. 8229; Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass. 5.12
2008 n. 828811).
Ove vi sia rapporto di custodia, pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa dal caso fortuito, che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia:
una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale” (Cass. n. 16029/2010 e Cass. n. 2660/2013).
7 Da quanto affermato derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare:
a) il fatto lesivo, come verificatosi in concreto;
b) il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
c) il danno conseguenza.
Dall'altro lato il convenuto, per liberarsi della sua responsabilità, avrà l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Il convenuto custode, cioè, dovrà fornire la prova del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (cfr. Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n.
15720/2011).
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare in alcune recenti pronunce che “la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (Cass. civ. sez. III, sent. 5 febbraio 2013 n. 2660;
Cass. civ. sez. III. , sent. 29 novembre 2006 n. 25243).
In questi casi sorge, pertanto, la necessità“di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo;
il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
8 Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (Cass. civ. sez. III, sent. 5 febbraio 2013 n.
2660).
Pertanto, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte, la quale richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della res, per la prova del nesso causale incombe sul danneggiato l'onere ulteriore di dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. civ. sez III. , sent. 13 marzo 2013, n. 6306).
In mancanza, il danneggiato non potrà far gravare sul danneggiante le conseguenze pregiudizievoli dell'evento, non avendo fornito la prova relativa al nesso eziologico che necessariamente deve sussistere tra quest'ultimo e la cosa in custodia.
Qualora al contrario l'attore riesca a dimostrare il suddetto legame causale, sul custode incombe la prova del caso fortuito per ottenere l'esonero della responsabilità.
In particolare, il fatto estraneo (sia esso del danneggiato, del terzo, o determinato da agente esterno) deve avere i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità, e quindi, in definitiva, dell'idoneità a produrre in via esclusiva l'evento, ad esclusione di fattori causali concorrenti
(Cass. civ. sez. III, sent. 27 gennaio 2005, n. 1655; Cass. civ. sez. III, sent. 4 febbraio 2004, n. 2062; Cass. civ. sez. III, sent. 21 ottobre 2005, n. 20359).
Quanto al concetto di custodia, nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno
9 esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite
(Cass. n. 11152/23).
Venendo ad applicare i suesposti principi al caso di specie, incontestata la verificazione dell'evento lesivo (caduta), può senz'altro ritenersi sussistente il dovere di custodia della res sia in capo a che in capo al Centro Estetico in CP_2 quanto la prima titolare di possesso/detenzione qualificata, la seconda esercente un mero potere di fatto.
Nel dettaglio, all'epoca possedeva l'intero immobile sede del CP_2 Parte_4
, in BR, Viale Italia n. 32, catastalmente identificato al foglio
[...]
136, particella 108, sub 111, comprensivo dell'area fitness e dell'area benessere, giusto contratto di locazione con Freccia Rossa Shopping Centre S.r.l. del
13.12.2007 (lettera C della premessa del contratto di affitto di ramo d'azienda sub doc. 3 della produzione di ). CP_2
di titolare dell'omonimo Controparte_1 Controparte_1
Centro Estetico, a sua volta, giusto contratto di affitto di ramo d'azienda Parte intercorso con ( Virgin Active Italia spa), gestiva il ramo d'azienda, comprensivo dell'esercizio dell'attività estetica di base all'interno del Club di
BR , nonchè “il godimento dei locali aventi estensione di circa 31 Parte_4 mq, destinati all'esercizio dell'attività di Centro Estetico” costituenti una porzione Parte dell'intero immobile in cui la cedente sercitava attività di centro fitness.
Detto godimento gli era stato ceduto con l'espressa previsione che “il Conduttore e la relativa clientela avranno diritto di usufruire dei passaggi e camminamenti ricompresi nel perimetro dell'area concessa in godimento il cui libero accesso è comunque consentito anche a Vai e ai propri iscritti.” (art. 2 del contratto di affitto di ramo d'azienda sub doc 3 della produzione di ). CP_2
E' incontestato, inoltre, che il titolare del Centro Estetico, disponesse della zona relax, conducendovi i propri clienti, senza passare per la reception della Palestra,
10 ma attraversando i “passaggi e camminamenti” ricompresi tra i beni oggetto di cessione del ramo d'azienda.
La facoltà per i clienti del Centro Estetico di completare il percorso benessere Cont fruendo dei servizi della (saune bagno turco, piscina idromassaggio) denota la natura accessoria di queste attività rispetto a quelle oggetto di affitto di ramo di azienda;
dunque, la funzione pertinenziale di fatto svolta dai locali adibiti al fine.
Tanto prova il potere di fatto esercitato dal Centro stesso su tale area e la connessa titolarità della custodia del bene, a dispetto della eccezione sollevata dal convenuto in comparsa di costituzione di estraneità alla responsabilità per danni da cosa in custodia cadendo la zona Relax nella esclusiva titolarità/disponibilità di . CP_2
Altrettanto destituita di fondamento è la tesi difensiva di secondo cui CP_2
l'omessa presentazione dell'attrice alla reception della palestra, prima dell'ingresso nella zona benessere comune, non le avrebbe consentito di impartirle informazioni necessarie in punto di sicurezza.
Trattasi evidentemente di circostanza inidonea ad elidere/affievolire il dovere incombente sulla terza chiamata di garantire tutti colori che accedessero all'area relax (sia provenienti dalla palestra che dal centro estetico) da rischi e pericoli derivanti dalla res in ragione della posizione qualificata di garanzia ricoperta in quanto conduttore di quei locali e titolare/gestore dell'attività ivi esercitata.
Per questi motivi
, non meritano accoglimento le reciproche domande di manleva svolte da e da di CP_2 CP_1 Controparte_1
Quanto alla dinamica del sinistro, la scrivente giudica provata l'allegazione dell'attrice secondo cui, uscendo dalla sauna scalza, sia scivolata sul pavimento bagnato.
11 In questi termini, infatti, la ha descritto l'accaduto in sede di Parte_1 interrogatorio formale, confermando quanto riferito nell'immediatezza del fatto agli operatori medici e al personale del Pronto Soccorso (cfr scheda di accesso al
Pronto soccorso doc. 2 produzione di parte attrice).
La testimone , in merito alla cui attendibilità non sono apprezzabili Parte_2 motivi di dubbio, ha riferito che era stesa sul lettino dal quale era visibile l'ingresso alla sauna, quando si era avveduta che la NI (riconosciuta dal codino), uscita dalla sauna, era scivolata per poi rialzarsi e dirigersi verso le docce. Qui l'aveva raggiunta e sostenuta perché lamentando un forte dolore, si era accasciata.
(Adr: “Io non ho visto mia NI cadere, ma l'ho vista scivolare;
anzi preciso che ho visto mia NI perdere l'equilibrio; Ho visto mia NI scivolare e l'ho riconosciuta dal codino, e mentre stavo andando verso di lei mia NI si è alzata ed è andata verso le docce, ed è entrata in doccia;
mia NI mi ha detto che si era fatta malissimo, si è accasciata e io l'ho sostenuta”).
Che il pavimento fosse bagnato emerge anche dalle dichiarazioni dei testimoni e e ciò ancora a conforto della ricostruzione attorea. Pt_2 Tes_1
Il peraltro, ha confermato che al momento del sinistro “sulla Tes_1 pavimentazione vi era acqua, all'esterno della sauna non vi era un tappetino e
l'illuminazione era soffusa”.
Lo stato dei luoghi, inoltre, è raffigurato nelle fotografie in atti, riconosciute dai testimoni, dalle quali emerge che l'ambiente illuminato in maniera soffusa e che in prossimità della sauna, non erano presenti un tappetino antiscivolo, un sistema di drenaggio, né un corrimano o altro dispositivo cui appoggiarsi (cfr fascicolo fotografico depositato dal Centro estetico convenuto con la memoria del
22.04.2020).
Le superiori emergenze, dunque, senz'altro, inducono a ritenere dimostrata la dinamica del sinistro descritta in citazione (scivolamento su pavimento bagnato)
12 non assurgendo a prova contraria le propalazioni rese dai due dipendenti di
, e , accorsi quando l'attrice era ancora a CP_2 Testimone_2 Testimone_3 terra, secondo cui costei avrebbe riferito di essere inciampata nello scalino della sauna.
In entrambi i casi, infatti, si tratta dichiarazioni de relato actoris non confortate da riscontri oggettivi (come necessario), anzi discordanti con quanto poi riferito dalla vittima ai primi soccorritori e in ospedale a distanza di tempo dal fatto traumatico quindi verosimilmente in maniera più “lucida” e attendibile rispetto a quanto dichiarato subito dopo essersi ripresa dallo svenimento.
La prova nesso eziologico si ritiene raggiunta per presunzione non essendo emersa prova di altre cause giustificative di una caduta avvenuta per scivolamento sul pavimento bagnato privo di dispositivi antiscivolo, in assenza di corrimano, in un ambiente scarsamente illuminato.
Si ritiene, pertanto che l'attrice abbia provato i presupposti per invocare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., mentre parte convenuta e le terze chiamate non hanno fornito la prova di un comportamento colpevole della danneggiata atto ad interrompere il nesso causale, posto che il mancato utilizzo delle ciabatte, vista la zona dove è avvenuta la caduta, costituisce una normale modalità di fruizione, peraltro rispondente ad una prassi diffusa, come riportato dai testi.
Tuttavia, alla luce della dinamica dell'evento nonché delle allegazioni delle parti, deve osservarsi che il comportamento tenuto dall'attrice, pur non interrompendo il nesso causale, è stato, comunque, tale da integrare un concorso di colpa, idoneo a diminuire la responsabilità del gestore (Cass. n. 10641/02, 1332/94, 11414/04).
In questo senso vengono richiamate le considerazioni della Suprema Corte, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della
13 vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode.
Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento:
(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.
In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016).
La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Ciò non significa, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051
c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.)” (cfr. Cass. Civ. sent. n.
14 25837/2017, Cass. Civ. sent. n. sent. 4035/2021, Cass. Civ., sez. VI – Ordinanza febbraio 2022, n. 3041).
Nel caso di specie, l'attrice avrebbe dovuto avvedersi della potenziale situazione di pericolo segnalata da apposita cartellonistica come emerge dalle fotografie sopra richiamate (pavimento bagnato e quindi scivoloso) e quindi adottare cautele nell'incedere che le avrebbero consentito di evitare la caduta ovvero di attenuarne le conseguenze.
Il rischio di scivolare in prossimità del bagno turco e delle piscine, infatti, trattandosi di una superficie normalmente bagnata proprio in ragione dell'attività che vi si svolge, va doverosamente calcolato ed evitato adeguandosi alla massima prudenza, a fronte di una situazione di pericolo che rientra nel rischio generico proprio dei luoghi, evitabile in base a una condotta normalmente diligente.
Tenuto conto pertanto di detti elementi, si reputa di riconoscere un concorso di colpa dell'attrice nella misura del 50%, sì che il risarcimento del danno deve dunque essere ridotto proporzionalmente.
3.Rispetto al quantum del risarcimento, deve rilevarsi che la Ctu, con conclusioni che si condividono perché ampiamente e logicamente motivate, ha accertato che, in conseguenza della frattura prossimale dell'omero sinistro riportata in data
22.11.2017, è derivato alla un periodo di inabilità temporanea Parte_1 assoluta (comprensivo anche del ricovero per la rimozione dei mezzi di sintesi) di 4 giorni al 100%; a ciò è seguito un periodo di inabilità temporanea parziale
(comprensivo anche del periodo post ricovero per la rimozione dei mezzi di sintesi) di 51 giorni al 75%, di 50 giorni al 50% e di 70 giorni al 25% per la ripresa funzionale dell'arto.
Circa i postumi permanenti, la Ctu ha individuato un danno biologico nella misura del 9%.
15 Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, si richiamano i principi enucleati in merito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni:
quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria;
3) “Categoria unitaria” vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226,
2056, 2059 c.c.);
4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (Cass. Civ. sent. n. 25164/2020).
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico – fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Non vi sono elementi che giustifichino una ulteriore personalizzazione.
In definitiva, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età (anni 36), del sesso e delle condizioni di vita dell'attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari adottati da questo Tribunale, si stima equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute e del danno morale, la somma già
16 rivalutata di Euro 29.480,00, da ridursi del 50% per effetto del concorso di colpa dell'attrice e pertanto di Euro 14.740,00.
Detto importo, espresso in valore attuale, deve essere devalutato alla data del fatto
(22.11.2017) e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza:
dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass.
N.1712/95).
Quanto al danno patrimoniale, risultano adeguatamente documentate e congrue rispetto alle lesioni accertate, spese per Euro2586,69, da rimborsare al 50% e pertanto Euro 1293,24, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
4.Va accolta la domanda di manleva proposta dal Centro Estetico convenuto nei confronti di in ragione della polizza assicurativa Controparte_3 responsabilità civile n. 402507763 prodotta in atti “estetica-Istituto di bellezza- centro estetico con trattamenti che non richiedono controllo medico. Manicure”
E' infatti infondata, come tale da rigettare, l'eccezione sollevata dalla terza chiamata in garanzia di inoperatività della polizza in quanto “l'assicurazione che comprende anche la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'esercizio di sauna, bagno turco, vasche idromassaggio…” tuttavia, non si estenderebbe ad attività che, come quella in esame (svolta nel centro benessere) non “…siano presenti nell'esercizio assicurato…”
Ed invero, detta eccezione poggia sull'assunto erroneo che il centro benessere ove accadde l'incidente sia una struttura esterna all'impresa, dunque sottratta al controllo diretto di quest'ultima.
Si richiamano sul punto le argomentazioni sopra svolte con riferimento alla funzione accessoria delle attività tipiche della zona benessere rispetto all'attività esercitata all'interno del centro estetico, dunque alla natura di fatto pertinenziale
17 della porzione di immobile adibita ad area relax rispetto a quella oggetto di affitto di ramo d'azienda, da cui discende la posizione di garanzia rivestita sia dal Centro
Estetico che da e alla conseguente concorrente responsabilità di entrambe CP_2 ex art. 2051 c.c.
Né va sottaciuta la riconducibilità al Centro Estetico “dell'esercizio di sauna, bagno turco, vasche idromassaggio …” oggetto di espressa copertura assicurativa come da contratto.
5.In ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. consegue alla parziale (prevalente) soccombenza del convenuto e della terza chiamata , la CP_2 loro condanna a rifondere all'attrice le spese processuali nella misura di due terzi, con compensazione della residua quota.
Le stesse vengono liquidate, tenuto conto del decisum, applicate le tariffe vigenti relative allo scaglione di riferimento in base al DM 55/2014 (da 5.201,00 a
26.000,00) approssimate ai valori medi, in ragione della mancanza di questioni di rilievo, in euro 1100,00 per fase studio, euro 950,00 per fase introduttiva, euro
2000,00 per fase di trattazione, euro 1900,00 per fase decisionale, così complessivamente in Euro 3966,00 ( Euro 5.950,00, ridotta di un terzo), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Essendosi rivelata fondata la chiamata in causa di , Controparte_3 quest'ultima dovrà rifondere a le Controparte_1 spese di lite a Nella misura di Euro 5.950,00.
Le spese di Ctu, infine, tenuto conto della prevalente soccombenza di CP_1 di e , si pongono Controparte_1 Controparte_2 definitivamente a carico di queste ultime, pro quota ed in solido verso il ctu.
18
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertata la responsabilità di di CP_1 Controparte_1 quale titolare del Centro Estetico “Rose de Jericho” e di , nella Controparte_2 misura del 50% per il concorso di colpa dell'attrice, in relazione al sinistro verificatosi in data 22.11.2017, condanna di e in solido CP_1 Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme:
– Euro 14.740,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, somma da devalutarsi alla data del 22.11.2017 e poi da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
– Euro 2586,69 a titolo di danno patrimoniale per il rimborso delle spese documentate oltre interessi legali, dalla domanda al soddisfo;
Rigetta la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_2 [...]
di CP_1 Controparte_1
Condanna e in CP_1 Controparte_1 Controparte_2 solido al pagamento delle spese del giudizio, nella misura di due terzi, in favore dell'attrice che liquida in Euro 3966,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Compensa tra le predette parti le spese di lite per la restante quota.
Pone definitivamente a carico di di CP_1 CP_1 Controparte_1
e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, pro quota ed in solido Controparte_2 verso il Ctu.
19 Dichiara la terza chiamata tenuta a manlevare Controparte_3 CP_1
di da ogni somma che questi sarà
[...] Controparte_1 tenuto a corrispondere a parte attrice in ragione del presente giudizio a titolo di capitale, interessi e spese.
Condanna, altresì, la terza chiamata a rifondere le spese del giudizio al convenuto che liquida in Euro 5.950,00, CP_1 Controparte_1 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
BR, 3.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Giovanna Faraone
20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 2895/2019 promossa da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OR OS AN presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro
(c.f./p. i.v.a. Controparte_1
), quale titolare del Centro Estetico “Rose de Jericho”, con C.F._2 il patrocinio dell'avv. TANZARELLA VINCENZO DANILO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto nonché
(p. Iva ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BRUNETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata e
1 (c.f. , in persona del suo procuratore, Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dello presso il quale è elettivamente Controparte_4 domiciliata. terza chiamata
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data
12.06.2025 per parte attrice, 18.06.2025 per parte convenuta, 11.06.2025 per la terza chiamata e e 17.06.2025 per la terza chiamata CP_2 CP_2 [...]
, per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione Controparte_3 scritta del 3.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni a seguito di una caduta avvenuta il
22.11.2017 all'interno dell'area SPA comune alla palestra e al Controparte_2
Centro Estetico “ ” (d'ora in poi rispettivamente e Centro Controparte_1 CP_2
Estetico per comodità espositiva), in BR, Viale Italia 31.
Ha allegato in citazione che, quel giorno assieme alla zia si era Parte_2 recata presso il predetto Centro Estetico ove, eseguito un massaggio, il personale del centro stesso le aveva accompagnate a completare il percorso benessere spostandosi nell'adiacente area relax ove avrebbero potuto usufruire della sauna, del bagno turco e delle vasche idromassaggio ivi presenti.
Questa area era comune al centro e alla palestra e vi si accedeva attraverso CP_2 gli ingressi autonomi delle due strutture senza la necessità di transitare in spazi di pertinenza esclusiva.
Uscendo dalla sauna a piedi nudi era scivolata sul pavimento bagnato rovinando a terra.
Immediatamente soccorsa dalla zia e dagli altri clienti dell'area relax, era stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Poliambulanza di Bresca ove le
2 avevano diagnosticato la “ frattura all'omero – altre fratture chiuse dall'estremità prossimale dell'omero”.
Il giorno successivo era stata sottoposta ad un intervento in anestesia generale di
“plessica riduzione e sintesi frattura omero prossimale sinistro con placca NCB a scivolamento”.
A seguito di controlli e cure riabilitative, in data 26.09.2018, era stata dichiarata guarita con postumi da valutare in sede medico legale e con la certezza di dover necessaria rimuovere in futuro i mezzi di sintesi, come di fatto avvenuto.
Tanto premesso, l'attrice ha invocato la responsabilità del Centro Estetico ex art. 2051, 2043 c.c., anche in relazione all'ultimo capoverso dell'art. 40 c.p., sull'assunto che la caduta nell'area relax, di cui il Centro disponeva, sarebbe stata causata dal pavimento bagnato e dell'assenza di segnalazione della situazione di pericolo tali da costituire per lei una insidia imprevista ed imprevedibile.
Ha chiesto, quindi, la condanna del convenuto al risarcimento del danno alla persona riportato a seguito del sinistro, con la personalizzazione della voce di danno permanente, in ragione della giovane età e della cicatrice riportata alla spalla destra, nonché al risarcimento del danno patrimoniale da esborso sostenuto per spese mediche.
La società convenuta, preliminarmente, ha contestato la domanda attorea evidenziando che l'area in cui si è verificato il sinistro non è mai stata nella sua disponibilità né tanto meno sotto la sua custodia, trattandosi, invero, di area prospiciente l'entrata della sauna nella zona “Spa e Relax” ubicata all'interno della palestra , dunque nella disponibilità esclusiva di quest'ultima di cui CP_2 ha chiesto la chiamata in causa.
In fatto, ha rappresentato l'infondatezza delle allegazioni attoree allegando come la caduta dell'attrice sarebbe da ascrivere esclusivamente a sua colpa in quanto non poteva non essersi resa cono della presenza di acqua sul pavimento e ciò nonostante non aveva adottato l'attenzione che le si imponeva per non cadere.
3 Ha contestato, infine il quantum della richiesta risarcitoria.
Ha chiesto, in caso di condanna, di essere manlevata da nonchè dalla CP_2 propria assicuratrice per la quale, altresì, ha avanzato Controparte_3 istanza di autorizzazione alla chiamata in causa.
si è costituita premettendo che alla data del CP_2
sinistro i rapporti tra e il Centro Estetico erano regolati da Contratto di CP_2 affitto di ramo d'azienda in forza del quale aveva concesso in godimento al CP_2
Centro alcuni dei locali dello stabile, affinché l'affittuaria potesse ivi esercitare le attività di centro estetico.
I clienti del Centro Estetico avrebbero potuto utilizzare le strutture del Club, a condizione però che il personale del Centro accompagnasse i propri clienti presso la reception per essere registrati, sottoscrivere il consenso informato in materia di privacy, sottoscrivere il c.d. guest pass Virgin, confermare lo stato di buona salute e ricevere le informazioni necessarie per fruire del centro benessere, incluse peraltro le istruzioni sulla sicurezza, essendo in difetto interdetto loro l'ingresso ai locali del . Pt_3
L'accesso dei clienti del centro al Club non era dunque libero, bensì CP_2 subordinato al rispetto di un preciso protocollo, violato il giorno del sinistro, atteso che il personale del Centro, approfittando della comunanza dei passaggi e dei camminamenti per accedere ai propri locali con quelli esclusivamente riservati agli utenti del Club , contravvenendo alle prescrizioni imposte dalla terza CP_2 chiamata, risulta avere introdotto la sig.ra direttamente nel centro Parte_1 benessere senza accompagnare l'ospite alla reception ove le sarebbero state impartite le istruzioni sull'utilizzo, inter alia, dei locali sauna e SPA, e sarebbe stata focalizzata l'attenzione dell'attrice sulla necessità di prestare un livello di prudenza adeguato allo stato dei luoghi.
La terza chiamata, dunque, ha chiesto che, previo accertamento della responsabilità contrattuale del Centro Estetico per aver violato le suddette
4 prescrizioni contrattuali, fosse rigettata la domanda di manleva/garanzia avanzata dallo stesso avanzata ed ha chiesto, a sua volta, che lo stesso fosse condannato a tenerla indenne e/o manlevarla in caso di accoglimento della domanda attorea.
Nel merito , ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto sul CP_2 presupposto che l'incidente sia ascrivibile a negligenza ed imperizia dell'attrice tale da recidere il nesso eziologico tra lo stato, la natura e le caratteristiche della pavimentazione ed il sinistro.
si è costituita in giudizio associandosi alle difese Controparte_3 dell'assicurato in ordine alla insussistenza di responsabilità imputabile a CP_1
ed alla carenza di prova del fatto illecito lamentato.
[...]
Premesso che è incontestato dal chiamante che l'area benessere ove l'attrice si infortunò non sia ricompresa nei locali adibiti a centro estetico, né che ne sia pertinenza, ha rappresentato come manchi nel caso in esame un obbligo giuridico di custodia di tali locali in capo a derivante dal titolo di proprietà Controparte_1
e manchi un obbligo a suo carico derivante dalla situazione di fatto del possesso, non potendo esercitare un controllo sull'area benessere.
Ha condiviso, inoltre, le osservazioni del chiamante riguardo alla causa della caduta e alla non imputabilità del fatto al convenuto.
La caduta non può che ricondursi causalmente, anche qualora sia provata da controparte la presenza di acqua e secondo l' id quod plerumque accidit, ad un movimento malaccorto della stessa attrice, o ad un inciampo o perdita di equilibrio derivante da un suo errore o disattenzione atteso che la presenza di umidità sul pavimento del centro benessere deve ritenersi circostanza nota e prevedibile agli avventori e che vi erano chiari avvisi e regole di condotta illustrati su cartelli esposti nei locali.
Cont In merito alla domanda di garanzia e manleva, ha confermato l'esistenza e validità della a polizza assicurativa richiamata da controparte.
5 Ne ha tuttavia eccepito l' inoperatività nel caso in esame sostenendo che se è vero che, in caso di garanzia RCT fornita a favore di istituti di bellezza e centri estetici il contratto in essere prevede “L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e dall'esercizio di sauna, bagno turco, vasche idromassaggio…” (CGA pag. 55 art 78 – Oggetto dell'assicurazione) è pur vero che ciò vale solo quando tali attività “…siano presenti nell'esercizio assicurato…” e con l'esclusione del rischio correlato all'esercizio o proprietà di piscine.
Poiché il centro benessere ove accadde l'incidente non è incluso nei locali assicurati (e ciò per la stessa ammissione del chiamante) opererebbe la limitazione del rischio assicurato definita in contratto è giustificata dalla intuitiva e ciò anche in ragione dell'aumento “esponenziale” di rischio laddove l'assicurata non possa esercitare un potere di fatto su strutture, come quella in esame, esterne all'impresa.
Cont ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea e, in subordine il rigetto della domanda di manleva svolta nei suoi riguardi.
Esaurite le prove orali, è stata disposta una CTU sulla persona dell'attrice.
Rinviata all'udienza del 3.07.2025, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente Magistrato assegnatario della causa, l'ha assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.La domanda attorea va accolta in parte per le ragioni di seguito indicate.
Correttamente qualificando la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'attrice ha invocato la responsabilità del Centro Estetico convenuto per danni da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ha allegato in merito come l'evento lesivo, ossia la caduta, sia stato causato dalla presenza di acqua -non segnalata da apposita cartellonistica- sul pavimento
6 dell'area relax, nella quale dopo il massaggio era stata accompagnata assieme alla zia dal personale del Centro stesso.
In ordine alla responsabilità da cose in custodia, devono preliminarmente richiamarsi condivisibili e consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali:
-la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051
c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
-tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass.
7.04.2010 n. 8229; Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass. 5.12
2008 n. 828811).
Ove vi sia rapporto di custodia, pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa dal caso fortuito, che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia:
una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale” (Cass. n. 16029/2010 e Cass. n. 2660/2013).
7 Da quanto affermato derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare:
a) il fatto lesivo, come verificatosi in concreto;
b) il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
c) il danno conseguenza.
Dall'altro lato il convenuto, per liberarsi della sua responsabilità, avrà l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Il convenuto custode, cioè, dovrà fornire la prova del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (cfr. Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n.
15720/2011).
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare in alcune recenti pronunce che “la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (Cass. civ. sez. III, sent. 5 febbraio 2013 n. 2660;
Cass. civ. sez. III. , sent. 29 novembre 2006 n. 25243).
In questi casi sorge, pertanto, la necessità“di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo;
il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
8 Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (Cass. civ. sez. III, sent. 5 febbraio 2013 n.
2660).
Pertanto, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte, la quale richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della res, per la prova del nesso causale incombe sul danneggiato l'onere ulteriore di dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. civ. sez III. , sent. 13 marzo 2013, n. 6306).
In mancanza, il danneggiato non potrà far gravare sul danneggiante le conseguenze pregiudizievoli dell'evento, non avendo fornito la prova relativa al nesso eziologico che necessariamente deve sussistere tra quest'ultimo e la cosa in custodia.
Qualora al contrario l'attore riesca a dimostrare il suddetto legame causale, sul custode incombe la prova del caso fortuito per ottenere l'esonero della responsabilità.
In particolare, il fatto estraneo (sia esso del danneggiato, del terzo, o determinato da agente esterno) deve avere i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità, e quindi, in definitiva, dell'idoneità a produrre in via esclusiva l'evento, ad esclusione di fattori causali concorrenti
(Cass. civ. sez. III, sent. 27 gennaio 2005, n. 1655; Cass. civ. sez. III, sent. 4 febbraio 2004, n. 2062; Cass. civ. sez. III, sent. 21 ottobre 2005, n. 20359).
Quanto al concetto di custodia, nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno
9 esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite
(Cass. n. 11152/23).
Venendo ad applicare i suesposti principi al caso di specie, incontestata la verificazione dell'evento lesivo (caduta), può senz'altro ritenersi sussistente il dovere di custodia della res sia in capo a che in capo al Centro Estetico in CP_2 quanto la prima titolare di possesso/detenzione qualificata, la seconda esercente un mero potere di fatto.
Nel dettaglio, all'epoca possedeva l'intero immobile sede del CP_2 Parte_4
, in BR, Viale Italia n. 32, catastalmente identificato al foglio
[...]
136, particella 108, sub 111, comprensivo dell'area fitness e dell'area benessere, giusto contratto di locazione con Freccia Rossa Shopping Centre S.r.l. del
13.12.2007 (lettera C della premessa del contratto di affitto di ramo d'azienda sub doc. 3 della produzione di ). CP_2
di titolare dell'omonimo Controparte_1 Controparte_1
Centro Estetico, a sua volta, giusto contratto di affitto di ramo d'azienda Parte intercorso con ( Virgin Active Italia spa), gestiva il ramo d'azienda, comprensivo dell'esercizio dell'attività estetica di base all'interno del Club di
BR , nonchè “il godimento dei locali aventi estensione di circa 31 Parte_4 mq, destinati all'esercizio dell'attività di Centro Estetico” costituenti una porzione Parte dell'intero immobile in cui la cedente sercitava attività di centro fitness.
Detto godimento gli era stato ceduto con l'espressa previsione che “il Conduttore e la relativa clientela avranno diritto di usufruire dei passaggi e camminamenti ricompresi nel perimetro dell'area concessa in godimento il cui libero accesso è comunque consentito anche a Vai e ai propri iscritti.” (art. 2 del contratto di affitto di ramo d'azienda sub doc 3 della produzione di ). CP_2
E' incontestato, inoltre, che il titolare del Centro Estetico, disponesse della zona relax, conducendovi i propri clienti, senza passare per la reception della Palestra,
10 ma attraversando i “passaggi e camminamenti” ricompresi tra i beni oggetto di cessione del ramo d'azienda.
La facoltà per i clienti del Centro Estetico di completare il percorso benessere Cont fruendo dei servizi della (saune bagno turco, piscina idromassaggio) denota la natura accessoria di queste attività rispetto a quelle oggetto di affitto di ramo di azienda;
dunque, la funzione pertinenziale di fatto svolta dai locali adibiti al fine.
Tanto prova il potere di fatto esercitato dal Centro stesso su tale area e la connessa titolarità della custodia del bene, a dispetto della eccezione sollevata dal convenuto in comparsa di costituzione di estraneità alla responsabilità per danni da cosa in custodia cadendo la zona Relax nella esclusiva titolarità/disponibilità di . CP_2
Altrettanto destituita di fondamento è la tesi difensiva di secondo cui CP_2
l'omessa presentazione dell'attrice alla reception della palestra, prima dell'ingresso nella zona benessere comune, non le avrebbe consentito di impartirle informazioni necessarie in punto di sicurezza.
Trattasi evidentemente di circostanza inidonea ad elidere/affievolire il dovere incombente sulla terza chiamata di garantire tutti colori che accedessero all'area relax (sia provenienti dalla palestra che dal centro estetico) da rischi e pericoli derivanti dalla res in ragione della posizione qualificata di garanzia ricoperta in quanto conduttore di quei locali e titolare/gestore dell'attività ivi esercitata.
Per questi motivi
, non meritano accoglimento le reciproche domande di manleva svolte da e da di CP_2 CP_1 Controparte_1
Quanto alla dinamica del sinistro, la scrivente giudica provata l'allegazione dell'attrice secondo cui, uscendo dalla sauna scalza, sia scivolata sul pavimento bagnato.
11 In questi termini, infatti, la ha descritto l'accaduto in sede di Parte_1 interrogatorio formale, confermando quanto riferito nell'immediatezza del fatto agli operatori medici e al personale del Pronto Soccorso (cfr scheda di accesso al
Pronto soccorso doc. 2 produzione di parte attrice).
La testimone , in merito alla cui attendibilità non sono apprezzabili Parte_2 motivi di dubbio, ha riferito che era stesa sul lettino dal quale era visibile l'ingresso alla sauna, quando si era avveduta che la NI (riconosciuta dal codino), uscita dalla sauna, era scivolata per poi rialzarsi e dirigersi verso le docce. Qui l'aveva raggiunta e sostenuta perché lamentando un forte dolore, si era accasciata.
(Adr: “Io non ho visto mia NI cadere, ma l'ho vista scivolare;
anzi preciso che ho visto mia NI perdere l'equilibrio; Ho visto mia NI scivolare e l'ho riconosciuta dal codino, e mentre stavo andando verso di lei mia NI si è alzata ed è andata verso le docce, ed è entrata in doccia;
mia NI mi ha detto che si era fatta malissimo, si è accasciata e io l'ho sostenuta”).
Che il pavimento fosse bagnato emerge anche dalle dichiarazioni dei testimoni e e ciò ancora a conforto della ricostruzione attorea. Pt_2 Tes_1
Il peraltro, ha confermato che al momento del sinistro “sulla Tes_1 pavimentazione vi era acqua, all'esterno della sauna non vi era un tappetino e
l'illuminazione era soffusa”.
Lo stato dei luoghi, inoltre, è raffigurato nelle fotografie in atti, riconosciute dai testimoni, dalle quali emerge che l'ambiente illuminato in maniera soffusa e che in prossimità della sauna, non erano presenti un tappetino antiscivolo, un sistema di drenaggio, né un corrimano o altro dispositivo cui appoggiarsi (cfr fascicolo fotografico depositato dal Centro estetico convenuto con la memoria del
22.04.2020).
Le superiori emergenze, dunque, senz'altro, inducono a ritenere dimostrata la dinamica del sinistro descritta in citazione (scivolamento su pavimento bagnato)
12 non assurgendo a prova contraria le propalazioni rese dai due dipendenti di
, e , accorsi quando l'attrice era ancora a CP_2 Testimone_2 Testimone_3 terra, secondo cui costei avrebbe riferito di essere inciampata nello scalino della sauna.
In entrambi i casi, infatti, si tratta dichiarazioni de relato actoris non confortate da riscontri oggettivi (come necessario), anzi discordanti con quanto poi riferito dalla vittima ai primi soccorritori e in ospedale a distanza di tempo dal fatto traumatico quindi verosimilmente in maniera più “lucida” e attendibile rispetto a quanto dichiarato subito dopo essersi ripresa dallo svenimento.
La prova nesso eziologico si ritiene raggiunta per presunzione non essendo emersa prova di altre cause giustificative di una caduta avvenuta per scivolamento sul pavimento bagnato privo di dispositivi antiscivolo, in assenza di corrimano, in un ambiente scarsamente illuminato.
Si ritiene, pertanto che l'attrice abbia provato i presupposti per invocare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., mentre parte convenuta e le terze chiamate non hanno fornito la prova di un comportamento colpevole della danneggiata atto ad interrompere il nesso causale, posto che il mancato utilizzo delle ciabatte, vista la zona dove è avvenuta la caduta, costituisce una normale modalità di fruizione, peraltro rispondente ad una prassi diffusa, come riportato dai testi.
Tuttavia, alla luce della dinamica dell'evento nonché delle allegazioni delle parti, deve osservarsi che il comportamento tenuto dall'attrice, pur non interrompendo il nesso causale, è stato, comunque, tale da integrare un concorso di colpa, idoneo a diminuire la responsabilità del gestore (Cass. n. 10641/02, 1332/94, 11414/04).
In questo senso vengono richiamate le considerazioni della Suprema Corte, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della
13 vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode.
Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento:
(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.
In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016).
La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Ciò non significa, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051
c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.)” (cfr. Cass. Civ. sent. n.
14 25837/2017, Cass. Civ. sent. n. sent. 4035/2021, Cass. Civ., sez. VI – Ordinanza febbraio 2022, n. 3041).
Nel caso di specie, l'attrice avrebbe dovuto avvedersi della potenziale situazione di pericolo segnalata da apposita cartellonistica come emerge dalle fotografie sopra richiamate (pavimento bagnato e quindi scivoloso) e quindi adottare cautele nell'incedere che le avrebbero consentito di evitare la caduta ovvero di attenuarne le conseguenze.
Il rischio di scivolare in prossimità del bagno turco e delle piscine, infatti, trattandosi di una superficie normalmente bagnata proprio in ragione dell'attività che vi si svolge, va doverosamente calcolato ed evitato adeguandosi alla massima prudenza, a fronte di una situazione di pericolo che rientra nel rischio generico proprio dei luoghi, evitabile in base a una condotta normalmente diligente.
Tenuto conto pertanto di detti elementi, si reputa di riconoscere un concorso di colpa dell'attrice nella misura del 50%, sì che il risarcimento del danno deve dunque essere ridotto proporzionalmente.
3.Rispetto al quantum del risarcimento, deve rilevarsi che la Ctu, con conclusioni che si condividono perché ampiamente e logicamente motivate, ha accertato che, in conseguenza della frattura prossimale dell'omero sinistro riportata in data
22.11.2017, è derivato alla un periodo di inabilità temporanea Parte_1 assoluta (comprensivo anche del ricovero per la rimozione dei mezzi di sintesi) di 4 giorni al 100%; a ciò è seguito un periodo di inabilità temporanea parziale
(comprensivo anche del periodo post ricovero per la rimozione dei mezzi di sintesi) di 51 giorni al 75%, di 50 giorni al 50% e di 70 giorni al 25% per la ripresa funzionale dell'arto.
Circa i postumi permanenti, la Ctu ha individuato un danno biologico nella misura del 9%.
15 Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, si richiamano i principi enucleati in merito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni:
quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria;
3) “Categoria unitaria” vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226,
2056, 2059 c.c.);
4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (Cass. Civ. sent. n. 25164/2020).
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico – fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Non vi sono elementi che giustifichino una ulteriore personalizzazione.
In definitiva, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età (anni 36), del sesso e delle condizioni di vita dell'attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari adottati da questo Tribunale, si stima equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute e del danno morale, la somma già
16 rivalutata di Euro 29.480,00, da ridursi del 50% per effetto del concorso di colpa dell'attrice e pertanto di Euro 14.740,00.
Detto importo, espresso in valore attuale, deve essere devalutato alla data del fatto
(22.11.2017) e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza:
dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass.
N.1712/95).
Quanto al danno patrimoniale, risultano adeguatamente documentate e congrue rispetto alle lesioni accertate, spese per Euro2586,69, da rimborsare al 50% e pertanto Euro 1293,24, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
4.Va accolta la domanda di manleva proposta dal Centro Estetico convenuto nei confronti di in ragione della polizza assicurativa Controparte_3 responsabilità civile n. 402507763 prodotta in atti “estetica-Istituto di bellezza- centro estetico con trattamenti che non richiedono controllo medico. Manicure”
E' infatti infondata, come tale da rigettare, l'eccezione sollevata dalla terza chiamata in garanzia di inoperatività della polizza in quanto “l'assicurazione che comprende anche la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'esercizio di sauna, bagno turco, vasche idromassaggio…” tuttavia, non si estenderebbe ad attività che, come quella in esame (svolta nel centro benessere) non “…siano presenti nell'esercizio assicurato…”
Ed invero, detta eccezione poggia sull'assunto erroneo che il centro benessere ove accadde l'incidente sia una struttura esterna all'impresa, dunque sottratta al controllo diretto di quest'ultima.
Si richiamano sul punto le argomentazioni sopra svolte con riferimento alla funzione accessoria delle attività tipiche della zona benessere rispetto all'attività esercitata all'interno del centro estetico, dunque alla natura di fatto pertinenziale
17 della porzione di immobile adibita ad area relax rispetto a quella oggetto di affitto di ramo d'azienda, da cui discende la posizione di garanzia rivestita sia dal Centro
Estetico che da e alla conseguente concorrente responsabilità di entrambe CP_2 ex art. 2051 c.c.
Né va sottaciuta la riconducibilità al Centro Estetico “dell'esercizio di sauna, bagno turco, vasche idromassaggio …” oggetto di espressa copertura assicurativa come da contratto.
5.In ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. consegue alla parziale (prevalente) soccombenza del convenuto e della terza chiamata , la CP_2 loro condanna a rifondere all'attrice le spese processuali nella misura di due terzi, con compensazione della residua quota.
Le stesse vengono liquidate, tenuto conto del decisum, applicate le tariffe vigenti relative allo scaglione di riferimento in base al DM 55/2014 (da 5.201,00 a
26.000,00) approssimate ai valori medi, in ragione della mancanza di questioni di rilievo, in euro 1100,00 per fase studio, euro 950,00 per fase introduttiva, euro
2000,00 per fase di trattazione, euro 1900,00 per fase decisionale, così complessivamente in Euro 3966,00 ( Euro 5.950,00, ridotta di un terzo), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Essendosi rivelata fondata la chiamata in causa di , Controparte_3 quest'ultima dovrà rifondere a le Controparte_1 spese di lite a Nella misura di Euro 5.950,00.
Le spese di Ctu, infine, tenuto conto della prevalente soccombenza di CP_1 di e , si pongono Controparte_1 Controparte_2 definitivamente a carico di queste ultime, pro quota ed in solido verso il ctu.
18
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertata la responsabilità di di CP_1 Controparte_1 quale titolare del Centro Estetico “Rose de Jericho” e di , nella Controparte_2 misura del 50% per il concorso di colpa dell'attrice, in relazione al sinistro verificatosi in data 22.11.2017, condanna di e in solido CP_1 Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme:
– Euro 14.740,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, somma da devalutarsi alla data del 22.11.2017 e poi da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
– Euro 2586,69 a titolo di danno patrimoniale per il rimborso delle spese documentate oltre interessi legali, dalla domanda al soddisfo;
Rigetta la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_2 [...]
di CP_1 Controparte_1
Condanna e in CP_1 Controparte_1 Controparte_2 solido al pagamento delle spese del giudizio, nella misura di due terzi, in favore dell'attrice che liquida in Euro 3966,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Compensa tra le predette parti le spese di lite per la restante quota.
Pone definitivamente a carico di di CP_1 CP_1 Controparte_1
e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, pro quota ed in solido Controparte_2 verso il Ctu.
19 Dichiara la terza chiamata tenuta a manlevare Controparte_3 CP_1
di da ogni somma che questi sarà
[...] Controparte_1 tenuto a corrispondere a parte attrice in ragione del presente giudizio a titolo di capitale, interessi e spese.
Condanna, altresì, la terza chiamata a rifondere le spese del giudizio al convenuto che liquida in Euro 5.950,00, CP_1 Controparte_1 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
BR, 3.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Giovanna Faraone
20