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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/10/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1256/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza n.237/2024 resa dal Giudice di Pace di Matera”
TRA
AVV. ), in giudizio di persona, ai Parte_1 CodiceFiscale_1 sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Matera alla via
Matteotti n.9; – APPELLANTE –
CONTRO
), res. in Rotondella Contrada Trie- Controparte_1 CodiceFiscale_2 ste 43; –APPELLATO –
* * * * * * * * * * all'udienza del 24/09/2025, tenuta in trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. con note scritte in sostituzione di udienza, la causa è stata riservata per la decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
L'avv. ha impugnato la sentenza n.237 resa il 1/7/2024 dal Giudice di Parte_1
Pace di Matera che aveva parzialmente accolto la sua domanda di riconoscimento degli onorari dovuti per l'attività difensionale da lui svolta nell'interesse di Controparte_1 imputato nel processo penale n.828/2019 R.G.N.R., svoltosi dinanzi al GUP del Tribu- nale di Matera, avendo condannato il convenuto al pagamento della minor somma di
€720,00, oltre rifusione degli oneri giudiziali.
L'appellante ha infatti lamentato che il primo giudice, senza motivazione, non gli avesse
1 riconosciuto il compenso sui valori medi previsti dal D.M.55/2014, riducendo del 50% in modo illegittimo per la ritenuta semplicità del processo, l'onorario dovutogli, quale difensore, nominato di ufficio, a norma dell'art.97 comma quarto c.p.p., , conclusosi pe- raltro in modo favorevole all'assistito con sentenza di non luogo a procedere, ragion per cui ha chiesto la condanna del al pagamento della maggior somma di € CP_1
2.609,35, oltre rifusione delle spese processuali.
pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito, di talché deve Controparte_1 esserne dichiarata la contumacia.
Nel merito l'appello è solo parzialmente fondato.
Infatti, la disamina del verbale di udienza prodotto in atti del 9/5/2023 del processo n.2626/2018 R.G.N.R, celebratosi dinanzi al GUP del Tribunale di Matera impone di ritenere che l'appellante abbia svolto l'incarico, partecipando quale difensore nominato di ufficio all'udienza preliminare con discussione e delibazione della sentenza di pro- scioglimento, con conseguente riconoscimento degli onorari per lo studio degli atti, la trattazione e la decisione, in ragione di quanto stabilito dall'art. 31 disp. att. c.p.p., non essendo il diritto di difesa rinunciabile dall'imputato (cfr. Corte Cost. sent. 7/6/1999
n.231).
Avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 2233 c.c., la quantificazione deve essere ope- rata in base alle tariffe vigenti, alla stregua del D.M.55/2014, facendo riferimento ai mi- nimi ivi previsti, in considerazione del limitato impegno profuso dal difensore in una so- la udienza con immediata declaratoria di non luogo a procedere del GUP e previa ridu- zione di una percentuale ritenuta equa del 30%, a norma dell'art.4 citato decreto, per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto sollevate dal difensore di ufficio, con conseguente rideterminazione del compenso dovuto al professionista in € 1.059,00
(€ 426 studio, € 378 trattazione ed € 709 fase decisionale – 30%), oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Risulta infatti non condivisibile l'assunto del primo giudice per il quale nei rapporti tra il difensore, pur nominato di ufficio, e l'imputato trovi applicazione il disposto degli artt. 82 e 106 T.U.115/2002, in tema di gratuito patrocinio, che ricorre quando l'assistito sia irreperibile, oppure il difensore di ufficio dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito professionale, ma non anche ai rapporti tra il lega- le, nominato a norma dell'art. 97 comma quarto c.p.p. e il soggetto difeso dallo stesso
2 (cfr. Cass. Civ. Sez.VI ord. 12/12/2019 n.32764). deve, pertanto, essere condannato al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante di detto importo, maggiorato dagli interessi di natura moratoria dalla domanda al soddisfo.
In applicazione del principio della soccombenza e non ricorrendo giusti motivi per di- sporne la compensazione, va altresì disposta la condanna del al pagamento delle CP_1 spese del doppio grado di giudizio che, considerato il valore della controversia e l'impegno in concreto profuso dall'avv. sono rideterminate in misura prossima Pt_1 ai minimi tariffari per la estrema semplicità della controversia, pari per il primo grado ad
€ 650,00 (€ 120 studio, € 130 fase introduttiva, € 180 trattazione ed € 220 fase decisio- nale), nonché per il presente giudizio in € 900,00 (€ 220 studio, € 220 fase introduttiva,
€ 460 fase decisionale) per onorari, oltre accessori di legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , av- Parte_1 verso la sentenza n. 237 resa il 1/7/2024 dal Giudice di Pace di Matera, con atto di cita- zione notificato il 4/10/2024 a US, così provvede: CP_1
- dichiara la contumacia dell'appellato;
- in parziale accoglimento dell'impugnazione quantifica in € 1.059,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA, il compenso dovuto all'avv. e per l'effetto Parte_1 condanna al pagamento del suddetto importo, oltre interessi legali dal- Controparte_1 la domanda al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali Controparte_1 che liquida per il primo grado in € 650,00 e per il presente giudizio in € 900,00 per ono- rari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 1.10.2025
Il Giudice
Gaetano CATALANI
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Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1256/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza n.237/2024 resa dal Giudice di Pace di Matera”
TRA
AVV. ), in giudizio di persona, ai Parte_1 CodiceFiscale_1 sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Matera alla via
Matteotti n.9; – APPELLANTE –
CONTRO
), res. in Rotondella Contrada Trie- Controparte_1 CodiceFiscale_2 ste 43; –APPELLATO –
* * * * * * * * * * all'udienza del 24/09/2025, tenuta in trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. con note scritte in sostituzione di udienza, la causa è stata riservata per la decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
L'avv. ha impugnato la sentenza n.237 resa il 1/7/2024 dal Giudice di Parte_1
Pace di Matera che aveva parzialmente accolto la sua domanda di riconoscimento degli onorari dovuti per l'attività difensionale da lui svolta nell'interesse di Controparte_1 imputato nel processo penale n.828/2019 R.G.N.R., svoltosi dinanzi al GUP del Tribu- nale di Matera, avendo condannato il convenuto al pagamento della minor somma di
€720,00, oltre rifusione degli oneri giudiziali.
L'appellante ha infatti lamentato che il primo giudice, senza motivazione, non gli avesse
1 riconosciuto il compenso sui valori medi previsti dal D.M.55/2014, riducendo del 50% in modo illegittimo per la ritenuta semplicità del processo, l'onorario dovutogli, quale difensore, nominato di ufficio, a norma dell'art.97 comma quarto c.p.p., , conclusosi pe- raltro in modo favorevole all'assistito con sentenza di non luogo a procedere, ragion per cui ha chiesto la condanna del al pagamento della maggior somma di € CP_1
2.609,35, oltre rifusione delle spese processuali.
pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito, di talché deve Controparte_1 esserne dichiarata la contumacia.
Nel merito l'appello è solo parzialmente fondato.
Infatti, la disamina del verbale di udienza prodotto in atti del 9/5/2023 del processo n.2626/2018 R.G.N.R, celebratosi dinanzi al GUP del Tribunale di Matera impone di ritenere che l'appellante abbia svolto l'incarico, partecipando quale difensore nominato di ufficio all'udienza preliminare con discussione e delibazione della sentenza di pro- scioglimento, con conseguente riconoscimento degli onorari per lo studio degli atti, la trattazione e la decisione, in ragione di quanto stabilito dall'art. 31 disp. att. c.p.p., non essendo il diritto di difesa rinunciabile dall'imputato (cfr. Corte Cost. sent. 7/6/1999
n.231).
Avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 2233 c.c., la quantificazione deve essere ope- rata in base alle tariffe vigenti, alla stregua del D.M.55/2014, facendo riferimento ai mi- nimi ivi previsti, in considerazione del limitato impegno profuso dal difensore in una so- la udienza con immediata declaratoria di non luogo a procedere del GUP e previa ridu- zione di una percentuale ritenuta equa del 30%, a norma dell'art.4 citato decreto, per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto sollevate dal difensore di ufficio, con conseguente rideterminazione del compenso dovuto al professionista in € 1.059,00
(€ 426 studio, € 378 trattazione ed € 709 fase decisionale – 30%), oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Risulta infatti non condivisibile l'assunto del primo giudice per il quale nei rapporti tra il difensore, pur nominato di ufficio, e l'imputato trovi applicazione il disposto degli artt. 82 e 106 T.U.115/2002, in tema di gratuito patrocinio, che ricorre quando l'assistito sia irreperibile, oppure il difensore di ufficio dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito professionale, ma non anche ai rapporti tra il lega- le, nominato a norma dell'art. 97 comma quarto c.p.p. e il soggetto difeso dallo stesso
2 (cfr. Cass. Civ. Sez.VI ord. 12/12/2019 n.32764). deve, pertanto, essere condannato al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante di detto importo, maggiorato dagli interessi di natura moratoria dalla domanda al soddisfo.
In applicazione del principio della soccombenza e non ricorrendo giusti motivi per di- sporne la compensazione, va altresì disposta la condanna del al pagamento delle CP_1 spese del doppio grado di giudizio che, considerato il valore della controversia e l'impegno in concreto profuso dall'avv. sono rideterminate in misura prossima Pt_1 ai minimi tariffari per la estrema semplicità della controversia, pari per il primo grado ad
€ 650,00 (€ 120 studio, € 130 fase introduttiva, € 180 trattazione ed € 220 fase decisio- nale), nonché per il presente giudizio in € 900,00 (€ 220 studio, € 220 fase introduttiva,
€ 460 fase decisionale) per onorari, oltre accessori di legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , av- Parte_1 verso la sentenza n. 237 resa il 1/7/2024 dal Giudice di Pace di Matera, con atto di cita- zione notificato il 4/10/2024 a US, così provvede: CP_1
- dichiara la contumacia dell'appellato;
- in parziale accoglimento dell'impugnazione quantifica in € 1.059,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA, il compenso dovuto all'avv. e per l'effetto Parte_1 condanna al pagamento del suddetto importo, oltre interessi legali dal- Controparte_1 la domanda al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali Controparte_1 che liquida per il primo grado in € 650,00 e per il presente giudizio in € 900,00 per ono- rari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 1.10.2025
Il Giudice
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