CASS
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2024, n. 28757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28757 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20916/2022 R.G. proposto da PIAZZA MASSIMO, rappresentato e difeso dall’Avv. Federica ZA e dall’Avv. MO Francesco Dotto - ricorrente principale - contro PARMALAT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Scotti e dall’Avv. Francesco Astone - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro EREDITA’ GIACENTE DI AN AN AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
- intimati -
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Civile Sent. Sez. 3 Num. 28757 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 07/11/2024 r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 2 Avverso la sentenza n. 763/2022 del TRIBUNALE DI PARMA, depositata il 15 giugno 2022. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 19 giugno 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, e accoglimento del ricorso incidentale condizionato per il motivo sub § XVI;
udito l’Avv. FEDERICA ZANICHELLI per parte ricorrente principale;
uditi l’Avv. FRANCESCO ASTONE per parte controricorrente e ricorrente incidentale. FATTI DI CAUSA 1. La PA S.p.A. in amministrazione straordinaria e la PA finanziaria S.p.A. in amministrazione straordinaria (alle quali è succeduta, in corso di causa, la PA S.p.A., assuntore del concordato PA) promossero innanzi il Tribunale di Parma espropriazione in danno di NN TA, avente ad oggetto azioni della TT S.p.A. di proprietà del debitore, procedura scaturente dalla conversione di un sequestro conservativo in pignoramento per effetto della sentenza di condanna in sede penale del TA al risarcimento dei danni conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta. Nell’espropriazione dispiegò intervento MO PI in forza di un decreto ingiuntivo non opposto, azionando un complessivo credito di euro 3.527.000, di cui richiese, limitatamente all’importo di euro 1.200.000, la collocazione in privilegio - ai sensi dell’art. 2751-bis cod. civ. - a titolo di onorari professionali per attività di avvocato. Altro intervento formulò l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Deceduto l’esecutato in corso di procedimento, venne disposta l’apertura della curatela della sua eredità giacente. r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 3 2. Liquidato il compendio pignorato, con ordinanza del 3 dicembre 2019 il giudice dell’esecuzione assegnò l’intero ricavato alle creditrici procedenti, ritenute assistite da privilegio ex artt. 2768 cod. civ. e 316 cod. proc. pen., negò la sussistenza del privilegio invocato per il credito dell’interventore MO PI e dichiarò invece tardivo l’intervento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. 3. Avverso detto provvedimento interpose opposizione agli atti esecutivi MO PI, rivendicando il privilegio per gli onorari e contestando il privilegio riconosciuto alle procedenti. Nel resistere alla lite, PA S.p.A. addusse la natura simulata o comunque fraudolenta del negozio di riconoscimento del debito tra NN TA e MO PI sotteso al decreto ingiuntivo azionato ed invocò (in via di domanda o eccezione riconvenzionale) declaratoria di accertamento della nullità o della simulazione;
domandò inoltre la revocazione del suddetto decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 395, primo comma, cod. proc. civ. o in accoglimento di opposizione revocatoria a mente dell’art. 404 cod. proc. civ.. 4. All’esito del giudizio, svolto nel contraddittorio con la eredità giacente del debitore NN TA e con l’interventore Agenzia delle Entrate Riscossione, la decisione in epigrafe indicata, in accoglimento della domanda riconvenzionale ex artt. 404, secondo comma, e 656 cod. proc. civ., ha dichiarato inefficace nei confronti della procedura il decreto ingiuntivo fatto valere da MO PI e, per l’effetto, rigettato l’opposizione agli atti esecutivi. 5. Ricorre per cassazione MO PI, articolando nove motivi. Resiste, con controricorso, e interpone altresì ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi, la PA S.p.A.. Non svolgono difese in grado di legittimità l’Agenzia delle Entrate Riscossione e la Curatela dell’eredità giacente di NN TA. r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 4 6. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate nel senso della inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 7. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa in vista della udienza pubblica di trattazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. A suffragio dell’impugnazione di legittimità, la parte ricorrente in via principale censura la sentenza gravata: 1.1. per non aver dichiarato l’inammissibilità della mera eccezione di opposizione di terzo proposta da parte opposta, potendo siffatta opposizione essere introdotta, ai sensi dell’art. 404, secondo comma, cod. proc. civ. «solo attraverso una domanda autonoma, con atto di citazione (art. 405 cod. proc. civ.) nel rispetto dei termini di decadenza (art. 325 cod. proc. civ.)» (primo motivo); 1.2. per non aver dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo (come eccezione o «come un’eventuale domanda di impugnazione») poiché formulata oltre il termine di decadenza ex artt. 325 e 326 cod. proc. civ., operando una non consentita applicazione analogica ed altresì una errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 1442 cod. civ. (secondo motivo); 1.3. per non aver esaminato l’eccezione sollevata dall’opponente di inammissibilità dell’eccezione dell’opposta per omessa indicazione del giorno della scoperta della collusione e delle relative prove per non aver rilevato di ufficio l’inammissibilità (terzo motivo); 1.4. per aver erroneamente individuato «il danno della supposta collusione nella costituzione tramite il decreto ingiuntivo di una garanzia patrimoniale privilegiata quando invece il privilegio del credito dell’odierno ricorrente derivava dalla legge» e, quindi, per non aver rilevato il difetto del requisito del danno previsto per l’opposizione di terzo revocatoria (quarto motivo); r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 5 1.5. per carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta «esorbitanza» del compenso per la prestazione professionale dello opponente oggetto di riconoscimento, con conseguente impossibilità di controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento (quinto motivo); 1.6. per aver ritenuto la sussistenza della collusione sulla base di elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. (sesto motivo); 1.7. per aver omesso di determinare l’entità del congruo compenso spettante all’Avv. MO PI per l’opera professionale prestata a favore di NN TA (settimo motivo); 1.8. per aver indicato in maniera non chiara le parti del giudizio (ottavo motivo); 1.9. per aver posto a carico dell’odierno ricorrente le spese di lite (nono motivo). 2. Nel dispiegare ricorso incidentale condizionato all’eventuale accoglimento del principale, la controricorrente: 2.1. lamenta il rigetto della domanda formulata in opposizione «volta all’accertamento della simulazione, dell’inefficacia o comunque della nullità» della scrittura privata di riconoscimento di debito posta a base del decreto ingiuntivo, in contrario sostenendo che sul punto il decreto monitorio non abbia efficacia di giudicato, preclusiva della questione, pur non opposto ex art. 645 cod. proc. civ. (primo motivo); 2.2. censura la pronuncia laddove «sembra ritenere» la natura privilegiata del credito fatto valere da MO PI, in violazione dell’art. 2751-bis, primo comma, num. 2, cod. civ., «considerando rilevante, ai fini del calcolo del biennio, il momento della dichiarazione di estinzione del giudizio e non quello della concreta cessazione della attività da parte del difensore» (secondo motivo); 2.3. ascrive al giudice territoriale di aver omesso di considerare che dalla stessa scrittura di riconoscimento di debito risultava la data della r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 6 effettiva cessazione dell’attività del difensore, data incompatibile con il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, primo comma, num. 2, cod. civ. (terzo motivo). 3. Il ricorso principale è inammissibile, per una duplice ragione, ciascuna ex se idonea a giustificare la declaratoria. 4. In primo luogo, per inosservanza del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. 4.1. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto-forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 7 cfr., ex plurimis, Cass., 08/20/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926). 4.2. Nella vicenda in esame, il ricorso di adizione di questa Corte è gravemente carente in ordine a fatti processuali rilevanti. Manca, in primis, l’indicazione di tipologia e modalità di svolgimento del procedimento espropriativo in seno al quale è stata proposta l’opposizione decisa con la sentenza impugnata. Risulta menzionato soltanto il bene staggito (azioni della TT S.p.A.): ma si tratta di informazione inidonea, anzi equivoca, differente essendo il modo di espropriazione delle quote di partecipazione in società per azioni, in ragione della natura delle azioni stesse. Ed invero, per le azioni emesse in forma cartacea (rappresentate da un documento materiale e non dematerializzate), l’equiparazione ai titoli di credito esige, ai sensi degli artt. 1997 e 2024 cod. civ. (ma anche dell’art. 3 del r.d. 29 marzo 1942, n. 239, sulla obbligatoria nominatività dei titoli azionari) che il pignoramento si compia mediante la materiale apprensione del titolo ad opera dell’ufficiale giudiziario e la contestuale annotazione su di esso del vincolo di indisponibilità, con effetti nei confronti della società emittente e dei terzi: l’espropriazione segue poi le forme del procedimento mobiliare presso il debitore (così Cass. 20/01/2017, n. 1588) Per le azioni c.d. dematerializzate (per le quali, cioè, lo strumento finanziario non è costituito da un titolo documentale bensì da scritture di registrazione contabile: regime obbligatorio per le azioni destinate ad essere negoziate con quotazione), la costituzione di vincoli si esegue esclusivamente attraverso la registrazione in apposito conto tenuto dall’intermediario (art. 34 del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213): e dunque la sottoposizione al pignoramento non può che avvenire nei modi della r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 8 espropriazione presso terzi con notifica dell’atto, nella veste di terzo pignorato, all’intermediario, depositario del titolo (in tal senso, Cass. 28/02/2007, n. 4653). La descritta deficienza espositiva è dirimente. Per dare conto di tanto, basti rammentare che nelle opposizioni esecutive incidentali ad una espropriazione presso terzi, sussiste litisconsorzio necessario anche con il terzo pignorato (così, sulle orme di Cass. 18/05/2021, n. 13533, cfr., ex aliis, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391). Pertanto, il ricorso per cassazione avverso sentenza che definisce un’opposizione in tale àmbito dispiegata deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la specifica indicazione del terzo pignorato litisconsorte necessario (sempreché - si badi - non evincibile dalla sentenza gravata, nel caso silente), al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinare l’integrazione ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., non potendosi acquisire contezza in ordine ai soggetti dell’espropriazione attraverso l’esame diretto degli atti di causa, attività inibita, per natura e funzione, a questa Corte (sulla inammissibilità del ricorso per cassazione nella descritta evenienza, cfr. 14/09/2023, n. 26562; Cass. 10/11/2023, n. 31389). Nella specie, la carenza illustrativa del libello introduttivo investe ab imis la stessa tipologia di espropriazione forzata in concreto esperita nonché i soggetti in essa coinvolti: e tanto, impedendo alla Corte financo il preliminare riscontro sulla correttezza dell’instaurazione del contraddittorio nel giudizio concluso con la sentenza impugnata, mina in radice la possibilità di una adeguata e sufficiente comprensione dell’accadimento processuale in ordine ai r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 9 presupposti di ammissibilità del ricorso e preclude la disamina nel merito dei motivi di questo. 5. Altra (concorrente ed autonoma) ragione di inammissibilità del ricorso è correlata all’oggetto della decisione impugnata. Come già anticipato nella parte narrativa dei fatti di causa, il thema decidendum della controversia per come introdotta (la contestazione, tramite opposizione agli atti avverso l’ordinanza di assegnazione, sul mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis cod. civ.) è stato esteso per effetto delle difese esplicate dalla parte opposta, in specie della allegazione della inopponibilità del decreto ingiuntivo azionato come titolo dall’interventore-opponente, dacché frutto di collusione tra le parti del procedimento monitorio in pregiudizio dei terzi. Orbene, detta deduzione è stata formulata e ricondotta, sub specie iuris, in termini di domanda riconvenzionale avente ad oggetto una opposizione revocatoria ai sensi dell’art. 404, secondo comma, cod. proc. civ.: così espressamente qualificata, il giudice territoriale ne ha vagliato, con esito positivo, l’ammissibilità e la fondatezza. E, nel percorso argomentativo sviluppato nella sentenza gravata, alla disamina di siffatta domanda riconvenzionale è stato attribuito carattere di pregiudizialità rispetto all’opposizione agli atti esecutivi, ritenendo cioè la decisione su quest’ultima avvinta da nesso di subordinazione nei confronti della prima. L’individuato rapporto tra le due domande si appalesa chiaro nel (rigorosamente conseguenziale) ragionamento estrinsecato nella parte finale della motivazione, laddove, acclarato che la pronuncia - «che sovviene in forza di una domanda riconvenzionale» - sull’opposizione revocatoria «vale a segnare l’inefficacia del credito, nascente dal decreto ingiuntivo, nei confronti dei creditori» procedenti, il Tribunale di Parma così conclude: «dal momento che l’opposizione revocatoria impedisce che il titolo sia opponibile agli altri creditori, il dispositivo si r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 10 traduce in una pronuncia di mero rigetto dell’opposizione che pretendeva di insinuare un credito fondato su titolo revocato». In sintesi: due domande, legate da vincolo di pregiudizialità (opposizione revocatoria) a subordinazione (opposizione agli atti), cui corrispondono due capi di pronuncia, assoggettati a differente regime impugnatorio (l’appello sull’opposizione ex art. 404 cod. proc. civ;
il ricorso per cassazione sull’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.). Tale essendo il (complesso) contenuto precettivo della sentenza in parola, risulta benvero evidente come l’impugnazione di legittimità sul capo relativo all’opposizione agli atti esecutivi non possa che essere subordinata alla preventiva impugnazione, nei modi ordinari, del capo afferente l’opposizione revocatoria: ma dell’avvenuta proposizione di un appello (né, a maiori, degli esiti di esso) non è stato riferito (né comunque emerge dagli atti di causa) alcunché. Infatti, poiché il ricorso principale è riferibile esclusivamente al capo della sentenza resa in primo e unico grado sull’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., la mancata impugnazione del capo della medesima sentenza sull’opposizione di terzo revocatoria rende definitiva e irretrattabile, assistendola di giudicato formale e sostanziale, la statuizione di accoglimento di quest’ultima e, con essa, il presupposto del rigetto della dispiegata opposizione agli atti esecutivi. E tanto rende altresì inammissibile il ricorso principale. 6. L’inammissibilità del ricorso principale importa l’assorbimento dello scrutinio sul ricorso incidentale, dichiaratamente proposto in via condizionata all’accoglimento di quello avverso. 7. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione secondo tariffa, in conformità alla nota depositata dalla controricorrente. 8. Atteso l’esito del giudizio, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 11 Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente principale - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale, MO PI, al pagamento in favore della controricorrente, PA S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 11.170 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
- intimati -
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Civile Sent. Sez. 3 Num. 28757 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 07/11/2024 r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 2 Avverso la sentenza n. 763/2022 del TRIBUNALE DI PARMA, depositata il 15 giugno 2022. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 19 giugno 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, e accoglimento del ricorso incidentale condizionato per il motivo sub § XVI;
udito l’Avv. FEDERICA ZANICHELLI per parte ricorrente principale;
uditi l’Avv. FRANCESCO ASTONE per parte controricorrente e ricorrente incidentale. FATTI DI CAUSA 1. La PA S.p.A. in amministrazione straordinaria e la PA finanziaria S.p.A. in amministrazione straordinaria (alle quali è succeduta, in corso di causa, la PA S.p.A., assuntore del concordato PA) promossero innanzi il Tribunale di Parma espropriazione in danno di NN TA, avente ad oggetto azioni della TT S.p.A. di proprietà del debitore, procedura scaturente dalla conversione di un sequestro conservativo in pignoramento per effetto della sentenza di condanna in sede penale del TA al risarcimento dei danni conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta. Nell’espropriazione dispiegò intervento MO PI in forza di un decreto ingiuntivo non opposto, azionando un complessivo credito di euro 3.527.000, di cui richiese, limitatamente all’importo di euro 1.200.000, la collocazione in privilegio - ai sensi dell’art. 2751-bis cod. civ. - a titolo di onorari professionali per attività di avvocato. Altro intervento formulò l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Deceduto l’esecutato in corso di procedimento, venne disposta l’apertura della curatela della sua eredità giacente. r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 3 2. Liquidato il compendio pignorato, con ordinanza del 3 dicembre 2019 il giudice dell’esecuzione assegnò l’intero ricavato alle creditrici procedenti, ritenute assistite da privilegio ex artt. 2768 cod. civ. e 316 cod. proc. pen., negò la sussistenza del privilegio invocato per il credito dell’interventore MO PI e dichiarò invece tardivo l’intervento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. 3. Avverso detto provvedimento interpose opposizione agli atti esecutivi MO PI, rivendicando il privilegio per gli onorari e contestando il privilegio riconosciuto alle procedenti. Nel resistere alla lite, PA S.p.A. addusse la natura simulata o comunque fraudolenta del negozio di riconoscimento del debito tra NN TA e MO PI sotteso al decreto ingiuntivo azionato ed invocò (in via di domanda o eccezione riconvenzionale) declaratoria di accertamento della nullità o della simulazione;
domandò inoltre la revocazione del suddetto decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 395, primo comma, cod. proc. civ. o in accoglimento di opposizione revocatoria a mente dell’art. 404 cod. proc. civ.. 4. All’esito del giudizio, svolto nel contraddittorio con la eredità giacente del debitore NN TA e con l’interventore Agenzia delle Entrate Riscossione, la decisione in epigrafe indicata, in accoglimento della domanda riconvenzionale ex artt. 404, secondo comma, e 656 cod. proc. civ., ha dichiarato inefficace nei confronti della procedura il decreto ingiuntivo fatto valere da MO PI e, per l’effetto, rigettato l’opposizione agli atti esecutivi. 5. Ricorre per cassazione MO PI, articolando nove motivi. Resiste, con controricorso, e interpone altresì ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi, la PA S.p.A.. Non svolgono difese in grado di legittimità l’Agenzia delle Entrate Riscossione e la Curatela dell’eredità giacente di NN TA. r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 4 6. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate nel senso della inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 7. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa in vista della udienza pubblica di trattazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. A suffragio dell’impugnazione di legittimità, la parte ricorrente in via principale censura la sentenza gravata: 1.1. per non aver dichiarato l’inammissibilità della mera eccezione di opposizione di terzo proposta da parte opposta, potendo siffatta opposizione essere introdotta, ai sensi dell’art. 404, secondo comma, cod. proc. civ. «solo attraverso una domanda autonoma, con atto di citazione (art. 405 cod. proc. civ.) nel rispetto dei termini di decadenza (art. 325 cod. proc. civ.)» (primo motivo); 1.2. per non aver dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo (come eccezione o «come un’eventuale domanda di impugnazione») poiché formulata oltre il termine di decadenza ex artt. 325 e 326 cod. proc. civ., operando una non consentita applicazione analogica ed altresì una errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 1442 cod. civ. (secondo motivo); 1.3. per non aver esaminato l’eccezione sollevata dall’opponente di inammissibilità dell’eccezione dell’opposta per omessa indicazione del giorno della scoperta della collusione e delle relative prove per non aver rilevato di ufficio l’inammissibilità (terzo motivo); 1.4. per aver erroneamente individuato «il danno della supposta collusione nella costituzione tramite il decreto ingiuntivo di una garanzia patrimoniale privilegiata quando invece il privilegio del credito dell’odierno ricorrente derivava dalla legge» e, quindi, per non aver rilevato il difetto del requisito del danno previsto per l’opposizione di terzo revocatoria (quarto motivo); r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 5 1.5. per carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta «esorbitanza» del compenso per la prestazione professionale dello opponente oggetto di riconoscimento, con conseguente impossibilità di controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento (quinto motivo); 1.6. per aver ritenuto la sussistenza della collusione sulla base di elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. (sesto motivo); 1.7. per aver omesso di determinare l’entità del congruo compenso spettante all’Avv. MO PI per l’opera professionale prestata a favore di NN TA (settimo motivo); 1.8. per aver indicato in maniera non chiara le parti del giudizio (ottavo motivo); 1.9. per aver posto a carico dell’odierno ricorrente le spese di lite (nono motivo). 2. Nel dispiegare ricorso incidentale condizionato all’eventuale accoglimento del principale, la controricorrente: 2.1. lamenta il rigetto della domanda formulata in opposizione «volta all’accertamento della simulazione, dell’inefficacia o comunque della nullità» della scrittura privata di riconoscimento di debito posta a base del decreto ingiuntivo, in contrario sostenendo che sul punto il decreto monitorio non abbia efficacia di giudicato, preclusiva della questione, pur non opposto ex art. 645 cod. proc. civ. (primo motivo); 2.2. censura la pronuncia laddove «sembra ritenere» la natura privilegiata del credito fatto valere da MO PI, in violazione dell’art. 2751-bis, primo comma, num. 2, cod. civ., «considerando rilevante, ai fini del calcolo del biennio, il momento della dichiarazione di estinzione del giudizio e non quello della concreta cessazione della attività da parte del difensore» (secondo motivo); 2.3. ascrive al giudice territoriale di aver omesso di considerare che dalla stessa scrittura di riconoscimento di debito risultava la data della r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 6 effettiva cessazione dell’attività del difensore, data incompatibile con il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, primo comma, num. 2, cod. civ. (terzo motivo). 3. Il ricorso principale è inammissibile, per una duplice ragione, ciascuna ex se idonea a giustificare la declaratoria. 4. In primo luogo, per inosservanza del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. 4.1. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto-forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 7 cfr., ex plurimis, Cass., 08/20/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926). 4.2. Nella vicenda in esame, il ricorso di adizione di questa Corte è gravemente carente in ordine a fatti processuali rilevanti. Manca, in primis, l’indicazione di tipologia e modalità di svolgimento del procedimento espropriativo in seno al quale è stata proposta l’opposizione decisa con la sentenza impugnata. Risulta menzionato soltanto il bene staggito (azioni della TT S.p.A.): ma si tratta di informazione inidonea, anzi equivoca, differente essendo il modo di espropriazione delle quote di partecipazione in società per azioni, in ragione della natura delle azioni stesse. Ed invero, per le azioni emesse in forma cartacea (rappresentate da un documento materiale e non dematerializzate), l’equiparazione ai titoli di credito esige, ai sensi degli artt. 1997 e 2024 cod. civ. (ma anche dell’art. 3 del r.d. 29 marzo 1942, n. 239, sulla obbligatoria nominatività dei titoli azionari) che il pignoramento si compia mediante la materiale apprensione del titolo ad opera dell’ufficiale giudiziario e la contestuale annotazione su di esso del vincolo di indisponibilità, con effetti nei confronti della società emittente e dei terzi: l’espropriazione segue poi le forme del procedimento mobiliare presso il debitore (così Cass. 20/01/2017, n. 1588) Per le azioni c.d. dematerializzate (per le quali, cioè, lo strumento finanziario non è costituito da un titolo documentale bensì da scritture di registrazione contabile: regime obbligatorio per le azioni destinate ad essere negoziate con quotazione), la costituzione di vincoli si esegue esclusivamente attraverso la registrazione in apposito conto tenuto dall’intermediario (art. 34 del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213): e dunque la sottoposizione al pignoramento non può che avvenire nei modi della r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 8 espropriazione presso terzi con notifica dell’atto, nella veste di terzo pignorato, all’intermediario, depositario del titolo (in tal senso, Cass. 28/02/2007, n. 4653). La descritta deficienza espositiva è dirimente. Per dare conto di tanto, basti rammentare che nelle opposizioni esecutive incidentali ad una espropriazione presso terzi, sussiste litisconsorzio necessario anche con il terzo pignorato (così, sulle orme di Cass. 18/05/2021, n. 13533, cfr., ex aliis, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391). Pertanto, il ricorso per cassazione avverso sentenza che definisce un’opposizione in tale àmbito dispiegata deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la specifica indicazione del terzo pignorato litisconsorte necessario (sempreché - si badi - non evincibile dalla sentenza gravata, nel caso silente), al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinare l’integrazione ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., non potendosi acquisire contezza in ordine ai soggetti dell’espropriazione attraverso l’esame diretto degli atti di causa, attività inibita, per natura e funzione, a questa Corte (sulla inammissibilità del ricorso per cassazione nella descritta evenienza, cfr. 14/09/2023, n. 26562; Cass. 10/11/2023, n. 31389). Nella specie, la carenza illustrativa del libello introduttivo investe ab imis la stessa tipologia di espropriazione forzata in concreto esperita nonché i soggetti in essa coinvolti: e tanto, impedendo alla Corte financo il preliminare riscontro sulla correttezza dell’instaurazione del contraddittorio nel giudizio concluso con la sentenza impugnata, mina in radice la possibilità di una adeguata e sufficiente comprensione dell’accadimento processuale in ordine ai r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 9 presupposti di ammissibilità del ricorso e preclude la disamina nel merito dei motivi di questo. 5. Altra (concorrente ed autonoma) ragione di inammissibilità del ricorso è correlata all’oggetto della decisione impugnata. Come già anticipato nella parte narrativa dei fatti di causa, il thema decidendum della controversia per come introdotta (la contestazione, tramite opposizione agli atti avverso l’ordinanza di assegnazione, sul mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis cod. civ.) è stato esteso per effetto delle difese esplicate dalla parte opposta, in specie della allegazione della inopponibilità del decreto ingiuntivo azionato come titolo dall’interventore-opponente, dacché frutto di collusione tra le parti del procedimento monitorio in pregiudizio dei terzi. Orbene, detta deduzione è stata formulata e ricondotta, sub specie iuris, in termini di domanda riconvenzionale avente ad oggetto una opposizione revocatoria ai sensi dell’art. 404, secondo comma, cod. proc. civ.: così espressamente qualificata, il giudice territoriale ne ha vagliato, con esito positivo, l’ammissibilità e la fondatezza. E, nel percorso argomentativo sviluppato nella sentenza gravata, alla disamina di siffatta domanda riconvenzionale è stato attribuito carattere di pregiudizialità rispetto all’opposizione agli atti esecutivi, ritenendo cioè la decisione su quest’ultima avvinta da nesso di subordinazione nei confronti della prima. L’individuato rapporto tra le due domande si appalesa chiaro nel (rigorosamente conseguenziale) ragionamento estrinsecato nella parte finale della motivazione, laddove, acclarato che la pronuncia - «che sovviene in forza di una domanda riconvenzionale» - sull’opposizione revocatoria «vale a segnare l’inefficacia del credito, nascente dal decreto ingiuntivo, nei confronti dei creditori» procedenti, il Tribunale di Parma così conclude: «dal momento che l’opposizione revocatoria impedisce che il titolo sia opponibile agli altri creditori, il dispositivo si r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 10 traduce in una pronuncia di mero rigetto dell’opposizione che pretendeva di insinuare un credito fondato su titolo revocato». In sintesi: due domande, legate da vincolo di pregiudizialità (opposizione revocatoria) a subordinazione (opposizione agli atti), cui corrispondono due capi di pronuncia, assoggettati a differente regime impugnatorio (l’appello sull’opposizione ex art. 404 cod. proc. civ;
il ricorso per cassazione sull’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.). Tale essendo il (complesso) contenuto precettivo della sentenza in parola, risulta benvero evidente come l’impugnazione di legittimità sul capo relativo all’opposizione agli atti esecutivi non possa che essere subordinata alla preventiva impugnazione, nei modi ordinari, del capo afferente l’opposizione revocatoria: ma dell’avvenuta proposizione di un appello (né, a maiori, degli esiti di esso) non è stato riferito (né comunque emerge dagli atti di causa) alcunché. Infatti, poiché il ricorso principale è riferibile esclusivamente al capo della sentenza resa in primo e unico grado sull’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., la mancata impugnazione del capo della medesima sentenza sull’opposizione di terzo revocatoria rende definitiva e irretrattabile, assistendola di giudicato formale e sostanziale, la statuizione di accoglimento di quest’ultima e, con essa, il presupposto del rigetto della dispiegata opposizione agli atti esecutivi. E tanto rende altresì inammissibile il ricorso principale. 6. L’inammissibilità del ricorso principale importa l’assorbimento dello scrutinio sul ricorso incidentale, dichiaratamente proposto in via condizionata all’accoglimento di quello avverso. 7. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione secondo tariffa, in conformità alla nota depositata dalla controricorrente. 8. Atteso l’esito del giudizio, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa r.g. n. 20916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 11 Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente principale - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale, MO PI, al pagamento in favore della controricorrente, PA S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 11.170 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione