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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4416 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18550 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Amadei e dall'avv. Maria Eugenia Caffarra, del Foro di Modena,
PEC: e Email_1 Email_2
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Daniela Lovati, del Foro di Monza, indirizzo PEC: Email_3
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “nel merito: = accertare che si è resa gravemente inadempiente, nei confronti di CP_2 [...]
alle obbligazioni contrattuali e di legge poste a suo carico e descritte in narrativa;
Parte_1
= accertare che a far data dall'inizio del mese di luglio 2019, ha abbandonato la commessa, lasciando CP_2 completamente ineseguiti i Lavori di cui al Contratto di subappalto n. G201900372 wl del 24/01/2019; = accertare che non è dovuto da né esigibile dal , il Parte_1 Controparte_2 Controparte_2 pagamento dell'intera somma ingiunta di €. 62.094,06, né qualsivoglia altra somma, per i motivi dedotti;
= accertare che
[...] è certamente creditrice, nei confronti del Parte_1 Controparte_2
, quanto meno della somma di €. 62.094,06, o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, a
[...] titolo di risarcimento danni e penale, in dipendenza dei descritti inadempimenti di controparte;
= per l'effetto, dichiarare nullo, e/o inefficace, o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni avversa domanda, perchè infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso: - in denegata ipotesi di accertato riconoscimento di un credito del Controparte_2
nei confronti di e di compensare, in ragione della qui spiegata
[...] Parte_1 Parte_1 Pt_1 eccezione riconvenzionale di compensazione, interamente detto credito con quello maggiore di parte attrice opponente fino alla concorrenza, per le causali sopra descritte. Con vittoria di spese e compenso di lite”. parte opposta: “nel merito:- confermare, dichiarare, rendere esecutivo e definitivo il decreto ingiuntivo n.5029/2024 – R.G.43429/2024 – rigettando l'avversaria opposizione ed ogni domanda, compresa quella riconvenzionale, istanza ed eccezione di parte opponente;
- condannare e braccianti di in persona del Vicepresidente e legale Parte_1 Pt_1 rappresentante pro tempore, Ing. per i motivi indicati in atti, al pagamento della somma ingiunta di € 62.094,06, Parte_2 oltre interessi moratori ex D.Lgs n.231/2002 successivi, o la maggiore o la minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre ai compensi, con accessori di legge, ed alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo de quo;
- rigettare le eccezioni e le domande, tra le quali quella riconvenzionale, avanzate da di in persona del Parte_1 Pt_1 Vicepresidente e legale rappresentante pro tempore, Ing. poiché infondate in punto di fatto ed in punto di diritto, Parte_2 così come esposto in atti;
- condannare controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma I c.p.c., ad una somma da determinarsi in via equitativa, per la palese temerarietà e pretestuosità dell'opposizione avversaria. In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese, oltre ad IVA, CPA e spese generali come per legge. in via istruttoria: si chiede, però, di essere ammessi a prova contraria diretta, con il teste l'Arch. , residente in [...], sui capitoli di prova Testimone_1
1 formulati da controparte ed ammessi dal Giudice, alla cui ammissione ci si oppone sin d'ora, ed a prova contraria indiretta, formulando successivi capitoli di prova, a seguito delle argomentazioni/contestazioni avanzate da controparte nei successivi atti, volti a dimostrare fatti incompatibili con quelli che intende dimostrare l'avversario, con l'indicazione specifica delle persone da interrogare”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 5029/2024 del 10.04.2024 dell'importo
[...]
complessivo di euro 62.094,06, emesso a favore del , a Controparte_2 titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di rivestimento della facciata in doghe presso il cantiere di Merazzate.
Quali motivi di opposizione, parte opponente ha dedotto, in sintesi, che: a) i lavori di rifacimento della facciata in doghe, subappaltati alla in data 24.01.2019, non furono neppure CP_2 iniziati da quest'ultima, la quale, dopo aver predisposto solo gli elaborati progettuali preliminari, abbandonò la commessa;
b) l'abbandono del cantiere dal parte della causò ingenti CP_2
danni alla sub committente, la quale fu costretta a reperire un altro subappaltatore, individuato nella società Ponti Eugenio Montaggi Industriali S.r.l.; c) il corrispettivo del nuovo subappalto venne determinato a misura, per un importo di euro 175.000,00, somma comprensiva, non solo, della fornitura e posa del materiale, ma anche della elaborazione degli elaborati progettuali costruttivi;
conseguentemente, il sopravvenuto e nuovo affidamento dei lavori subappaltati, imputabile esclusivamente ad comportò un incremento di costi pari ad euro 35.000,00; d) a CP_2
causa della condotta di la sub committente subì un ulteriore danno connesso al CP_2
ritardo subito dalla commessa, corrispondente ai giorni intercorsi tra la sottoscrizione dei due contratti, di talchè, a norma della clausola 3.3. del contratto, il subappaltatore era tenuto, proprio per la penale da ritardo pattuita, a corrispondere anche la somma di euro 89.250,00; e) l'abbandono del cantiere da parte della subappaltatrice prima di iniziare l'opera unitamente al nuovo e identico affidamento del subappalto ad una impresa terza escludono sia la titolarità in capo al Fallimento dell'acconto pari al 20% del corrispettivo oggetto della fattura n. 8 del 2019, sia delle spese esposte, indicate nella fattura n. 36 del 2019, a titolo di progettazione delle doghe, attività rimasta fine a se stessa e completamente inutile per la Parte_1
quale dovette affidare al nuovo subappaltatore anche tale specifica prestazione;
f) il credito azionato
è comunque inesigibile non avendo la in violazione delle clausola 5.2. e 8 del CP_2
contratto di subappalto, prodotto il DURC;
g) da ultimo, emise erroneamente le CP_2 fatture oggetto di causa con l'applicazione dell'IVA, anziché in regime di reverse charge.
Si è regolarmente costituito in giudizio, in data 24.07.2024, il Controparte_2
, prospettando, in sintesi, che: a) la fattura n. 8 del 2019 riguarda l'acconto che la sub
[...]
committente avrebbe dovuto versare alla stipula del contratto e trova fondamento nel SAL 1 firmato
2 dal capo commessa di b) la fattura n. 36 del 2019 fu emessa sulla base del SAL 2 firmato Pt_1
digitalmente dal capo commessa di non contestato né disconosciuto dalla parte opponente, Pt_1 il quale inerisce all'esecuzione degli elaborati progettuali;
c) i danni allegati sono generici e non sono provati e il DURC venne consegnato in data 30.01.2019 oltre agli altri documenti obbligatori per legge.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. - sono state rigettate sia l'istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sia le istanze ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c., sia le prove costituende articolate dalle parti
Fissata udienza di rimessione della causa in decisione, sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c..
1. Il curatore fallimentare ha agito in giudizio, sin dalla fase monitoria, chiedendo, alla sub committente di il pagamento delle fatture Parte_1 Pt_1
Co nn. 8/2019 e 36/2019, per i lavori di rivestimento delle facciate - eseguite dalla società CP_2
quando era in bonis - presso il cantiere di Merezzate.
A sostegno della domanda di pagamento, il ha prodotto il contratto di subappalto CP_2
sottoscritto in data 24.01.2019, le due fatture emesse e non pagate e due SAL.
Sennonché, quali fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto di credito azionato, la sub committente ha eccepito specificatamente che la subappaltatrice non iniziò neppure l'opera di
“esecuzione dei lavori di rifacimento di facciate in doghe”, precisando che la stessa si limitò alla predisposizione degli elaborati progettuali prodromici all'esecuzione dell'opera, prima di abbandonare la commessa nel luglio 2019, e che tali progetti si rivelarono comunque inidonei avendo dovuto commissionare ad una altra impresa sia la fornitura e posa del rivestimento sia i relativi elaborati progettuali.
Nello specifico, e braccianti di – pur se la prova Parte_1 Pt_1 dell'esecuzione dell'opera di rifacimento gravava sulla subappaltatrice a fronte delle contestazioni specifiche – per un verso, ha rilevato che la subappaltatrice emise solo le due fatture azionate nella procedura monitoria relative (come desumibile dalla causale) all'acconto previsto nella clausola 5.1. del contratto di subappalto e alla predisposizione dell'elaborato peritale.
Difatti, la subappaltatrice non ha allegato, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive,
3 prima che provato, entro il termine perentorio delle preclusioni istruttorie, di aver iniziato e completato l'opera di rivestimento delle facciate.
Non appare superfluo rammentare, anche alla luce delle contestazioni contenute negli scritti conclusivi della curatela, che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene
Basti considerare, peraltro, che, nei termini perentori delle preclusioni, non ha CP_2
neppure dedotto di essere creditrice del saldo del corrispettivo – sul prezzo totale di euro
140.000,00 pattuito - né provato di aver emesso le relative fatture.
Per l'altro verso, la società opponente ha prodotto il nuovo contratto di subappalto, sottoscritto in data 16.01.2020, con la società Ponti Eugenio Montaggi Industriali, il quale presenta il medesimo oggetto del contratto originario non adempiuto dalla compresa anche la CP_2 predisposizione degli elaborati progettuali, per un incremento di costo, rispetto all'accordo concluso con l'opposta, di euro 35.000,00.
In mancanza di prova quanto meno dell'inizio delle esecuzione delle lavorazioni e dell'eventuale minor valore della parte di opera di posa delle doghe effettivamente eseguita, la sub committente, di certo, non può considerarsi obbligata neppure alla corresponsione dell'acconto iniziale, oggetto della fattura n. 8 del 2019, perché si tratterebbe di uno spostamento patrimoniale che non trova giustificazione nell'adempimento dell'obbligazione della subappaltatrice – di realizzazione dell'opus – che si pone in termine di necessaria corrispettività con quella di pagamento.
Il SAL n. 1, inerente a tale fattura, difatti, inerisce alla clausola del contratto che prevedeva il pagamento dell'acconto al momento della sottoscrizione del contratto: l'omesso pagamento dell'acconto al momento della sottoscrizione del contratto di subappalto, in data 24.01.2019, non integra un inadempimento della sub committente in considerazione del conclamato e definitivo inadempimento della parte subappaltatrice che neppure iniziò il rifacimento della facciata in doghe, obbligando la di a riaffidare, in breve Parte_1 Pt_1
tempo, i lavori in subappalto ad una società terza.
Conseguentemente, non può essere riconosciuto al il credito oggetto della fattura n. 8 del CP_2
2019.
Parimenti, la subappaltatrice non è titolare neppure del credito di euro 16.470,00 oggetto della fattura n. 36/2019 emessa in relazione al SAL n. 2, il quale inerisce alla attività di predisposizione degli elaborati progettuali.
In primo luogo, è fatto incontroverso, come emerge dalle clausole del contratto di subappalto, che tali attività fosse propedeutica e necessaria per la successiva realizzazione dell'opus da parte della
4 subappaltatrice, che non venne – come più volte evidenziato – neppure iniziato e tanto meno completato.
In secondo luogo, la natura accessoria dell'attività di progettazione rispetto alla fornitura e posa delle doghe emerge proprio dell'oggetto del contratto originario e del contratto sopravvenuto: la società incaricata dall'attività materiale era tenuta anche ad eseguire la fase della progettazione, con esclusione, quindi, di un frammentazione delle attività in capo a due soggetti diversi, come anche dell'utilizzo da parte del nuovo subappaltatore di elaborati non redatti dallo stesso.
In terzo luogo, nella proposta di risoluzione contrattuale che inviò la parte opponente alla CP_2
quando era in bonis, la quantificazione della somma di euro 9.000,00 per la fase di
[...]
progettazione venne effettuata, come emerge dalla lettura delle clausole della scrittura privata non accettata dalla subappaltatrice, ai meri fini transattivi.
In quarto luogo, anche a voler ritenere idonei per il nuovo riappalto (nonostante le clausole dei contratti) i progetti della il credito di euro 16.470,00 di cui alla fattura n. 36 del 2019 CP_2
non potrebbe essere riconosciuto al , attesa la fondatezza della eccezione riconvenzionale CP_2
formulata dalla C.MB. avente ad oggetto il danno da maggiori costi sostenuti per il riappalto del rifacimento della facciata ad una società terza.
Per un verso, alla mancanza di allegazione e prova, gravante sul , dell'inizio e del CP_2 completamento dell'opera, nonostante la sottoscrizione del contratto di subappalto del 24.01.2019, consegue l'ascrivibilità ex art. 1223 c.c. alla subappaltatrice, a titolo di danno emergente, del maggior costo sostenuto dalla sub committente per riappaltare le lavorazioni – con contratto avente il medesimo oggetto – ad una società terza, per un delta pari ad euro 35.000,00, con conseguente neutralizzazione della domanda di pagamento dell'ingiungente opposta.
Per l'altro verso, come più volte specificato dalla Suprema Corte (Sez. 3 - , Ordinanza n. 13345 del
14/05/2024 (Rv. 671151 - 01) e Sez. 1, Sentenza n. 14418 del 07/06/2013 (Rv. 626598 - 01), nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93
e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione.
Quanto all'accertamento dell'ulteriore danno da ritardo allegato dalla parte opponente, il "petitum" riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato, a sé favorevole, di accertamento all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione e, pertanto, non può essere
5 ammissibile nel presente giudizio di cognizione, in quanto soggetto al rito speciale per l'accertamento del passivo.
2. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (euro 62.094,06), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di Parte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5029/2024 del 10.04.2024;
3) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_2
di parte opponente, che si liquidano in euro 786,00 per spese esenti ed euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 30 maggio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Amadei e dall'avv. Maria Eugenia Caffarra, del Foro di Modena,
PEC: e Email_1 Email_2
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Daniela Lovati, del Foro di Monza, indirizzo PEC: Email_3
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “nel merito: = accertare che si è resa gravemente inadempiente, nei confronti di CP_2 [...]
alle obbligazioni contrattuali e di legge poste a suo carico e descritte in narrativa;
Parte_1
= accertare che a far data dall'inizio del mese di luglio 2019, ha abbandonato la commessa, lasciando CP_2 completamente ineseguiti i Lavori di cui al Contratto di subappalto n. G201900372 wl del 24/01/2019; = accertare che non è dovuto da né esigibile dal , il Parte_1 Controparte_2 Controparte_2 pagamento dell'intera somma ingiunta di €. 62.094,06, né qualsivoglia altra somma, per i motivi dedotti;
= accertare che
[...] è certamente creditrice, nei confronti del Parte_1 Controparte_2
, quanto meno della somma di €. 62.094,06, o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, a
[...] titolo di risarcimento danni e penale, in dipendenza dei descritti inadempimenti di controparte;
= per l'effetto, dichiarare nullo, e/o inefficace, o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni avversa domanda, perchè infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso: - in denegata ipotesi di accertato riconoscimento di un credito del Controparte_2
nei confronti di e di compensare, in ragione della qui spiegata
[...] Parte_1 Parte_1 Pt_1 eccezione riconvenzionale di compensazione, interamente detto credito con quello maggiore di parte attrice opponente fino alla concorrenza, per le causali sopra descritte. Con vittoria di spese e compenso di lite”. parte opposta: “nel merito:- confermare, dichiarare, rendere esecutivo e definitivo il decreto ingiuntivo n.5029/2024 – R.G.43429/2024 – rigettando l'avversaria opposizione ed ogni domanda, compresa quella riconvenzionale, istanza ed eccezione di parte opponente;
- condannare e braccianti di in persona del Vicepresidente e legale Parte_1 Pt_1 rappresentante pro tempore, Ing. per i motivi indicati in atti, al pagamento della somma ingiunta di € 62.094,06, Parte_2 oltre interessi moratori ex D.Lgs n.231/2002 successivi, o la maggiore o la minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre ai compensi, con accessori di legge, ed alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo de quo;
- rigettare le eccezioni e le domande, tra le quali quella riconvenzionale, avanzate da di in persona del Parte_1 Pt_1 Vicepresidente e legale rappresentante pro tempore, Ing. poiché infondate in punto di fatto ed in punto di diritto, Parte_2 così come esposto in atti;
- condannare controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma I c.p.c., ad una somma da determinarsi in via equitativa, per la palese temerarietà e pretestuosità dell'opposizione avversaria. In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese, oltre ad IVA, CPA e spese generali come per legge. in via istruttoria: si chiede, però, di essere ammessi a prova contraria diretta, con il teste l'Arch. , residente in [...], sui capitoli di prova Testimone_1
1 formulati da controparte ed ammessi dal Giudice, alla cui ammissione ci si oppone sin d'ora, ed a prova contraria indiretta, formulando successivi capitoli di prova, a seguito delle argomentazioni/contestazioni avanzate da controparte nei successivi atti, volti a dimostrare fatti incompatibili con quelli che intende dimostrare l'avversario, con l'indicazione specifica delle persone da interrogare”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 5029/2024 del 10.04.2024 dell'importo
[...]
complessivo di euro 62.094,06, emesso a favore del , a Controparte_2 titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di rivestimento della facciata in doghe presso il cantiere di Merazzate.
Quali motivi di opposizione, parte opponente ha dedotto, in sintesi, che: a) i lavori di rifacimento della facciata in doghe, subappaltati alla in data 24.01.2019, non furono neppure CP_2 iniziati da quest'ultima, la quale, dopo aver predisposto solo gli elaborati progettuali preliminari, abbandonò la commessa;
b) l'abbandono del cantiere dal parte della causò ingenti CP_2
danni alla sub committente, la quale fu costretta a reperire un altro subappaltatore, individuato nella società Ponti Eugenio Montaggi Industriali S.r.l.; c) il corrispettivo del nuovo subappalto venne determinato a misura, per un importo di euro 175.000,00, somma comprensiva, non solo, della fornitura e posa del materiale, ma anche della elaborazione degli elaborati progettuali costruttivi;
conseguentemente, il sopravvenuto e nuovo affidamento dei lavori subappaltati, imputabile esclusivamente ad comportò un incremento di costi pari ad euro 35.000,00; d) a CP_2
causa della condotta di la sub committente subì un ulteriore danno connesso al CP_2
ritardo subito dalla commessa, corrispondente ai giorni intercorsi tra la sottoscrizione dei due contratti, di talchè, a norma della clausola 3.3. del contratto, il subappaltatore era tenuto, proprio per la penale da ritardo pattuita, a corrispondere anche la somma di euro 89.250,00; e) l'abbandono del cantiere da parte della subappaltatrice prima di iniziare l'opera unitamente al nuovo e identico affidamento del subappalto ad una impresa terza escludono sia la titolarità in capo al Fallimento dell'acconto pari al 20% del corrispettivo oggetto della fattura n. 8 del 2019, sia delle spese esposte, indicate nella fattura n. 36 del 2019, a titolo di progettazione delle doghe, attività rimasta fine a se stessa e completamente inutile per la Parte_1
quale dovette affidare al nuovo subappaltatore anche tale specifica prestazione;
f) il credito azionato
è comunque inesigibile non avendo la in violazione delle clausola 5.2. e 8 del CP_2
contratto di subappalto, prodotto il DURC;
g) da ultimo, emise erroneamente le CP_2 fatture oggetto di causa con l'applicazione dell'IVA, anziché in regime di reverse charge.
Si è regolarmente costituito in giudizio, in data 24.07.2024, il Controparte_2
, prospettando, in sintesi, che: a) la fattura n. 8 del 2019 riguarda l'acconto che la sub
[...]
committente avrebbe dovuto versare alla stipula del contratto e trova fondamento nel SAL 1 firmato
2 dal capo commessa di b) la fattura n. 36 del 2019 fu emessa sulla base del SAL 2 firmato Pt_1
digitalmente dal capo commessa di non contestato né disconosciuto dalla parte opponente, Pt_1 il quale inerisce all'esecuzione degli elaborati progettuali;
c) i danni allegati sono generici e non sono provati e il DURC venne consegnato in data 30.01.2019 oltre agli altri documenti obbligatori per legge.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. - sono state rigettate sia l'istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sia le istanze ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c., sia le prove costituende articolate dalle parti
Fissata udienza di rimessione della causa in decisione, sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c..
1. Il curatore fallimentare ha agito in giudizio, sin dalla fase monitoria, chiedendo, alla sub committente di il pagamento delle fatture Parte_1 Pt_1
Co nn. 8/2019 e 36/2019, per i lavori di rivestimento delle facciate - eseguite dalla società CP_2
quando era in bonis - presso il cantiere di Merezzate.
A sostegno della domanda di pagamento, il ha prodotto il contratto di subappalto CP_2
sottoscritto in data 24.01.2019, le due fatture emesse e non pagate e due SAL.
Sennonché, quali fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto di credito azionato, la sub committente ha eccepito specificatamente che la subappaltatrice non iniziò neppure l'opera di
“esecuzione dei lavori di rifacimento di facciate in doghe”, precisando che la stessa si limitò alla predisposizione degli elaborati progettuali prodromici all'esecuzione dell'opera, prima di abbandonare la commessa nel luglio 2019, e che tali progetti si rivelarono comunque inidonei avendo dovuto commissionare ad una altra impresa sia la fornitura e posa del rivestimento sia i relativi elaborati progettuali.
Nello specifico, e braccianti di – pur se la prova Parte_1 Pt_1 dell'esecuzione dell'opera di rifacimento gravava sulla subappaltatrice a fronte delle contestazioni specifiche – per un verso, ha rilevato che la subappaltatrice emise solo le due fatture azionate nella procedura monitoria relative (come desumibile dalla causale) all'acconto previsto nella clausola 5.1. del contratto di subappalto e alla predisposizione dell'elaborato peritale.
Difatti, la subappaltatrice non ha allegato, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive,
3 prima che provato, entro il termine perentorio delle preclusioni istruttorie, di aver iniziato e completato l'opera di rivestimento delle facciate.
Non appare superfluo rammentare, anche alla luce delle contestazioni contenute negli scritti conclusivi della curatela, che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene
Basti considerare, peraltro, che, nei termini perentori delle preclusioni, non ha CP_2
neppure dedotto di essere creditrice del saldo del corrispettivo – sul prezzo totale di euro
140.000,00 pattuito - né provato di aver emesso le relative fatture.
Per l'altro verso, la società opponente ha prodotto il nuovo contratto di subappalto, sottoscritto in data 16.01.2020, con la società Ponti Eugenio Montaggi Industriali, il quale presenta il medesimo oggetto del contratto originario non adempiuto dalla compresa anche la CP_2 predisposizione degli elaborati progettuali, per un incremento di costo, rispetto all'accordo concluso con l'opposta, di euro 35.000,00.
In mancanza di prova quanto meno dell'inizio delle esecuzione delle lavorazioni e dell'eventuale minor valore della parte di opera di posa delle doghe effettivamente eseguita, la sub committente, di certo, non può considerarsi obbligata neppure alla corresponsione dell'acconto iniziale, oggetto della fattura n. 8 del 2019, perché si tratterebbe di uno spostamento patrimoniale che non trova giustificazione nell'adempimento dell'obbligazione della subappaltatrice – di realizzazione dell'opus – che si pone in termine di necessaria corrispettività con quella di pagamento.
Il SAL n. 1, inerente a tale fattura, difatti, inerisce alla clausola del contratto che prevedeva il pagamento dell'acconto al momento della sottoscrizione del contratto: l'omesso pagamento dell'acconto al momento della sottoscrizione del contratto di subappalto, in data 24.01.2019, non integra un inadempimento della sub committente in considerazione del conclamato e definitivo inadempimento della parte subappaltatrice che neppure iniziò il rifacimento della facciata in doghe, obbligando la di a riaffidare, in breve Parte_1 Pt_1
tempo, i lavori in subappalto ad una società terza.
Conseguentemente, non può essere riconosciuto al il credito oggetto della fattura n. 8 del CP_2
2019.
Parimenti, la subappaltatrice non è titolare neppure del credito di euro 16.470,00 oggetto della fattura n. 36/2019 emessa in relazione al SAL n. 2, il quale inerisce alla attività di predisposizione degli elaborati progettuali.
In primo luogo, è fatto incontroverso, come emerge dalle clausole del contratto di subappalto, che tali attività fosse propedeutica e necessaria per la successiva realizzazione dell'opus da parte della
4 subappaltatrice, che non venne – come più volte evidenziato – neppure iniziato e tanto meno completato.
In secondo luogo, la natura accessoria dell'attività di progettazione rispetto alla fornitura e posa delle doghe emerge proprio dell'oggetto del contratto originario e del contratto sopravvenuto: la società incaricata dall'attività materiale era tenuta anche ad eseguire la fase della progettazione, con esclusione, quindi, di un frammentazione delle attività in capo a due soggetti diversi, come anche dell'utilizzo da parte del nuovo subappaltatore di elaborati non redatti dallo stesso.
In terzo luogo, nella proposta di risoluzione contrattuale che inviò la parte opponente alla CP_2
quando era in bonis, la quantificazione della somma di euro 9.000,00 per la fase di
[...]
progettazione venne effettuata, come emerge dalla lettura delle clausole della scrittura privata non accettata dalla subappaltatrice, ai meri fini transattivi.
In quarto luogo, anche a voler ritenere idonei per il nuovo riappalto (nonostante le clausole dei contratti) i progetti della il credito di euro 16.470,00 di cui alla fattura n. 36 del 2019 CP_2
non potrebbe essere riconosciuto al , attesa la fondatezza della eccezione riconvenzionale CP_2
formulata dalla C.MB. avente ad oggetto il danno da maggiori costi sostenuti per il riappalto del rifacimento della facciata ad una società terza.
Per un verso, alla mancanza di allegazione e prova, gravante sul , dell'inizio e del CP_2 completamento dell'opera, nonostante la sottoscrizione del contratto di subappalto del 24.01.2019, consegue l'ascrivibilità ex art. 1223 c.c. alla subappaltatrice, a titolo di danno emergente, del maggior costo sostenuto dalla sub committente per riappaltare le lavorazioni – con contratto avente il medesimo oggetto – ad una società terza, per un delta pari ad euro 35.000,00, con conseguente neutralizzazione della domanda di pagamento dell'ingiungente opposta.
Per l'altro verso, come più volte specificato dalla Suprema Corte (Sez. 3 - , Ordinanza n. 13345 del
14/05/2024 (Rv. 671151 - 01) e Sez. 1, Sentenza n. 14418 del 07/06/2013 (Rv. 626598 - 01), nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93
e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione.
Quanto all'accertamento dell'ulteriore danno da ritardo allegato dalla parte opponente, il "petitum" riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato, a sé favorevole, di accertamento all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione e, pertanto, non può essere
5 ammissibile nel presente giudizio di cognizione, in quanto soggetto al rito speciale per l'accertamento del passivo.
2. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (euro 62.094,06), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di Parte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5029/2024 del 10.04.2024;
3) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_2
di parte opponente, che si liquidano in euro 786,00 per spese esenti ed euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 30 maggio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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