Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 155
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo in quanto l'ente impositore non ha prodotto prova della notifica della cartella di pagamento relativa all'anno 2018.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento relativa all'anno 2019, non contestata dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione non sia fondata, poiché l'intimazione di pagamento è stata notificata entro il termine triennale dalla notifica della cartella di pagamento presupposta.

  • Accolto
    Annullamento parziale dell'atto impugnato

    L'intimazione di pagamento va annullata limitatamente alla pretesa tributaria derivante dalla presupposta cartella di pagamento n. 29820210030594915000.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, derivanti dalla reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 155
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 155
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo