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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1011/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 298 2025 90005579 54000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 298 2025 90005579 54000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1744/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 02.06.2025 RE NE ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la intimazione di pagamento n. 298 2025 90005579 54/000, notificata in data 18.03.2025, con la quale veniva ingiunto all'odierno ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 454,32 per Tassa automobilistica relativa agli anni 2018 e 2019, così distinta: -Cartella di pagamento n.
29820210030594915000, dell'importo di € 233,60 per Tassa automobilistica anno 2018; -Cartella di pagamento n. 29820220006055733000, dell'importo di € 220,72 per Tassa automobilistica anno 2019.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti motivazioni: 1) Mancata notificazione degli atti presupposti;
2) Intervenuta prescrizione del credito azionato. Chiedeva pertanto di dichiarare illegittima e/o nulla e privare, comunque, di efficacia alcuna l'intimazione di Pagamento n. 298 2025
90005579 54/000; per l'effetto di condannare Agenzia entrate- RISCOSSIONE di Siracusa, in persona del direttore pt, allo sgravio delle somme iscritte a Ruolo;
conseguentemente di condannare Agenzia entrate-
RISCOSSIONE di Siracusa, in persona del Direttore pt, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 19.11.2025 chiedendo di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva.
Con ordinanza n.785/2025 questa Corte rigettava l'istanza cautelare. Nulla sulle spese.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia parzialmente fondato con riferimento al primo motivo di ricorso e debba essere conseguentemente parzialmente accolto e rigettato per il resto.
1.Il primo motivo di ricorso, afferente alla dedotta mancata notificazione degli atti presupposti, risulta fondato limitatamente alla cartella di pagamento n. 29820210030594915000.
La resistente AdER ha prodotto la documentazione relativa alla notifica della presupposta cartella di pagamento n. 29820220006055733000 (v. doc. attestazione di consegna all. alle controdeduzioni della resistente), neppure contestata dalla ricorrente.
Per la presupposta cartella di pagamento n. 29820210030594915000 non risulta invece prodotta agli atti alcuna documentazione comprovante la regolare notifica alla ricorrente, non potendo a tal fine essere riconosciuta valenza probatoria all'estratto di ruolo (v. estratto di ruolo doc. all. alle controdeduzioni della resistente).
Conseguentemente l'intimazione di pagamento impugnata va annullata limitatamente alla pretesa tributaria derivante dalla presupposta cartella di pagamento n. 29820210030594915000.
2.Il secondo motivo di ricorso, relativo all'eccepita prescrizione del credito azionato, è da ritenersi assorbito con riferimento alla pretesa tributaria scaturente dalla cartella di pagamento n. 29820210030594915000, mentre non risulta meritevole di accoglimento con riferimento alla pretesa tributaria derivante dalla cartella di pagamento n. 29820220006055733000, notificata in data 11.07.2022.
Tale eccezione risulta inammissibile con riferimento al periodo antecedente alla notifica della presupposta cartella di pagamento, attesa la cristallizzazione della relativa pretesa creditoria per la mancata impugnazione dell'atto medesimo entro i termini di legge. Anche con riferimento al periodo successivo alla notifica non si è verificata alcuna prescrizione, essendo stata notificata entro il termine triennale l'intimazione di pagamento impugnata (in data 18.03.2025).
Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, derivanti dalla reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione terza – in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso, annulla l'atto impugnato nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Siracusa in data 02.12.2025
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1011/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 298 2025 90005579 54000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 298 2025 90005579 54000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1744/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 02.06.2025 RE NE ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la intimazione di pagamento n. 298 2025 90005579 54/000, notificata in data 18.03.2025, con la quale veniva ingiunto all'odierno ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 454,32 per Tassa automobilistica relativa agli anni 2018 e 2019, così distinta: -Cartella di pagamento n.
29820210030594915000, dell'importo di € 233,60 per Tassa automobilistica anno 2018; -Cartella di pagamento n. 29820220006055733000, dell'importo di € 220,72 per Tassa automobilistica anno 2019.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti motivazioni: 1) Mancata notificazione degli atti presupposti;
2) Intervenuta prescrizione del credito azionato. Chiedeva pertanto di dichiarare illegittima e/o nulla e privare, comunque, di efficacia alcuna l'intimazione di Pagamento n. 298 2025
90005579 54/000; per l'effetto di condannare Agenzia entrate- RISCOSSIONE di Siracusa, in persona del direttore pt, allo sgravio delle somme iscritte a Ruolo;
conseguentemente di condannare Agenzia entrate-
RISCOSSIONE di Siracusa, in persona del Direttore pt, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 19.11.2025 chiedendo di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva.
Con ordinanza n.785/2025 questa Corte rigettava l'istanza cautelare. Nulla sulle spese.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia parzialmente fondato con riferimento al primo motivo di ricorso e debba essere conseguentemente parzialmente accolto e rigettato per il resto.
1.Il primo motivo di ricorso, afferente alla dedotta mancata notificazione degli atti presupposti, risulta fondato limitatamente alla cartella di pagamento n. 29820210030594915000.
La resistente AdER ha prodotto la documentazione relativa alla notifica della presupposta cartella di pagamento n. 29820220006055733000 (v. doc. attestazione di consegna all. alle controdeduzioni della resistente), neppure contestata dalla ricorrente.
Per la presupposta cartella di pagamento n. 29820210030594915000 non risulta invece prodotta agli atti alcuna documentazione comprovante la regolare notifica alla ricorrente, non potendo a tal fine essere riconosciuta valenza probatoria all'estratto di ruolo (v. estratto di ruolo doc. all. alle controdeduzioni della resistente).
Conseguentemente l'intimazione di pagamento impugnata va annullata limitatamente alla pretesa tributaria derivante dalla presupposta cartella di pagamento n. 29820210030594915000.
2.Il secondo motivo di ricorso, relativo all'eccepita prescrizione del credito azionato, è da ritenersi assorbito con riferimento alla pretesa tributaria scaturente dalla cartella di pagamento n. 29820210030594915000, mentre non risulta meritevole di accoglimento con riferimento alla pretesa tributaria derivante dalla cartella di pagamento n. 29820220006055733000, notificata in data 11.07.2022.
Tale eccezione risulta inammissibile con riferimento al periodo antecedente alla notifica della presupposta cartella di pagamento, attesa la cristallizzazione della relativa pretesa creditoria per la mancata impugnazione dell'atto medesimo entro i termini di legge. Anche con riferimento al periodo successivo alla notifica non si è verificata alcuna prescrizione, essendo stata notificata entro il termine triennale l'intimazione di pagamento impugnata (in data 18.03.2025).
Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, derivanti dalla reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione terza – in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso, annulla l'atto impugnato nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Siracusa in data 02.12.2025