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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 25/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 74/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Martina BIANCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 75/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.08.1973, rappresentata e difesa dagli avv.ti ERIKA PERUZZO e FEDERICO GIUNTI, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato ad [...] il [...], dagli CP_1 C.F._2
avv.ti ERIKA PERUZZO e FEDERICO GIUNTI, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 6/02/2025;
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte del seguente tenore:
pagina 1 di 4 “- pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato il 15.11.2024 in Ovada (AL) tra la sig.ra ed il sig. , ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ovada di annotare la sentenza passata in giudicato nel relativo atto di matrimonio per l'anno 2014 Parte II, serie C, atto n. 23;
- i figli, ormai maggiorenni ed continueranno a risiedere ed abitare presso la madre Per_1 Per_2
nella di lei casa in Ovada, Via Gramsci n. 123;
- Il IGnor si impegna al versamento alla IGnora , entro e non oltre il CP_1 Parte_1
giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate della IG.ra già Pt_1
comunicate, a titolo di concorso al mantenimento per i figli ed , fino al Per_1 Per_2 raggiungimento della loro indipendenza economica, l'importo di € 200,00 (duecento/00), soggetto annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Il padre provvederà altresì alla corresponsione, in ragione del 50%, delle spese di carattere straordinario (a titolo esemplificativo: scolastiche e prescolastiche – mediche - specialistiche - libri di testo - iscrizioni – rette, ecc.) da individuare e regolare secondo i criteri di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria, che si renderanno necessarie per i figli fino a quando li stessi non saranno autosufficienti dal punto di vista economico;
- la vettura Ford Focus SW targata DZ296BR, di proprietà della IG.ra , continuerà Parte_1 ad essere concessa in comodato d'uso gratuito al sig. con contratto sottoscritto in data CP_1
04.11.2021 facendosi carico, il IG. , di tutti gli oneri (assicurazione / bollo / manutenzione); CP_1
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver chiarito ogni questione e, quindi, di non avere l'uno nei confronti dell'altro, pretese di carattere economico.
- dichiarare l'immediato passaggio in giudicato della sentenza di divorzio stante l'espressa rinuncia all'appello di entrambi i ricorrenti.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto depositato il 15/01/2025 gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Ovada (AL) il 15.11.2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 23,
Parte II, Serie C, anno 2014) e di aver scelto come regime patrimoniale la separazione legale dei beni;
dalla loro unione erano nati ed , entrambi il 24/09/2006, oggi maggiorenni ma non Per_1 Per_2
ancora economicamente autosufficiente, e non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
con sentenza n. 268/2024, pubblicata in data 14/03/2024, RG 61/2024 il Tribunale di Alessandria dichiarava la separazione personale dei coniugi e omologava le condizioni proposte dai coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione pagina 2 di 4 spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte 11/03/2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi, come risulta dalla sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria (Sent. 268/2024 del
14/03/2024, RG. 61/2024), si sono separati consensualmente nel marzo 2024 e da tale data non si sono più riconciliati.
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie all'interesse dei figli o a norme imperative di legge.
È stato infatti previsto un assegno di mantenimento di euro 200,00 per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficiente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Alessandria;
i figli ed;
si tratta di Per_1 Per_2
somma mensili prevista a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento che appare adeguata e coerente con i redditi delle parti;
stante la maggiore età, decideranno in autonomia i tempi da trascorrere con l'uno o con l'altro genitore.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto matrimonio concordatario in
Ovada (AL) il 15.11.2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 23, Parte II, Serie C, anno
2014);
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ovada (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 23, Parte II, Serie C, anno 2014).
dispone che pagina 3 di 4 - il sig. corrisponda alla sig.ra entro e non oltre il giorno 10 di ogni CP_1 Parte_1
mese mediante bonifico bancario alle coordinate della IG.ra già comunicate, a titolo di Pt_1
concorso al mantenimento per i figli ed , fino al raggiungimento della loro Per_1 Per_2 indipendenza economica, l'importo di € 200,00 (duecento/00), soggetto annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
- il padre provvederà altresì alla corresponsione, in ragione del 50%, delle spese di carattere straordinario (a titolo esemplificativo: scolastiche e prescolastiche – mediche - specialistiche - libri di testo - iscrizioni – rette, ecc.) da individuare e regolare secondo i criteri di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria, che si renderanno necessarie per i figli fino a quando li stessi non saranno autosufficienti dal punto di vista economico;
prende atto
degli ulteriori accordi tra le parti:
- i figli, ormai maggiorenni ed continueranno a risiedere ed abitare presso la madre Per_1 Per_2
nella di lei casa in Ovada, Via Gramsci n. 123;
- la vettura Ford Focus SW targata DZ296BR, di proprietà della IG.ra , continuerà ad Parte_1 essere concessa in comodato d'uso gratuito al sig. con contratto sottoscritto in data CP_1
04.11.2021 facendosi carico, il IG. , di tutti gli oneri (assicurazione / bollo / manutenzione); CP_1
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver chiarito ogni questione e, quindi, di non avere l'uno nei confronti dell'altro, pretese di carattere economico.
- dell'espressa rinuncia all'appello di entrambi i ricorrenti
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Alessandria, lì 20 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Martina BIANCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 75/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.08.1973, rappresentata e difesa dagli avv.ti ERIKA PERUZZO e FEDERICO GIUNTI, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato ad [...] il [...], dagli CP_1 C.F._2
avv.ti ERIKA PERUZZO e FEDERICO GIUNTI, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 6/02/2025;
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte del seguente tenore:
pagina 1 di 4 “- pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato il 15.11.2024 in Ovada (AL) tra la sig.ra ed il sig. , ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ovada di annotare la sentenza passata in giudicato nel relativo atto di matrimonio per l'anno 2014 Parte II, serie C, atto n. 23;
- i figli, ormai maggiorenni ed continueranno a risiedere ed abitare presso la madre Per_1 Per_2
nella di lei casa in Ovada, Via Gramsci n. 123;
- Il IGnor si impegna al versamento alla IGnora , entro e non oltre il CP_1 Parte_1
giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate della IG.ra già Pt_1
comunicate, a titolo di concorso al mantenimento per i figli ed , fino al Per_1 Per_2 raggiungimento della loro indipendenza economica, l'importo di € 200,00 (duecento/00), soggetto annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Il padre provvederà altresì alla corresponsione, in ragione del 50%, delle spese di carattere straordinario (a titolo esemplificativo: scolastiche e prescolastiche – mediche - specialistiche - libri di testo - iscrizioni – rette, ecc.) da individuare e regolare secondo i criteri di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria, che si renderanno necessarie per i figli fino a quando li stessi non saranno autosufficienti dal punto di vista economico;
- la vettura Ford Focus SW targata DZ296BR, di proprietà della IG.ra , continuerà Parte_1 ad essere concessa in comodato d'uso gratuito al sig. con contratto sottoscritto in data CP_1
04.11.2021 facendosi carico, il IG. , di tutti gli oneri (assicurazione / bollo / manutenzione); CP_1
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver chiarito ogni questione e, quindi, di non avere l'uno nei confronti dell'altro, pretese di carattere economico.
- dichiarare l'immediato passaggio in giudicato della sentenza di divorzio stante l'espressa rinuncia all'appello di entrambi i ricorrenti.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto depositato il 15/01/2025 gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Ovada (AL) il 15.11.2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 23,
Parte II, Serie C, anno 2014) e di aver scelto come regime patrimoniale la separazione legale dei beni;
dalla loro unione erano nati ed , entrambi il 24/09/2006, oggi maggiorenni ma non Per_1 Per_2
ancora economicamente autosufficiente, e non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
con sentenza n. 268/2024, pubblicata in data 14/03/2024, RG 61/2024 il Tribunale di Alessandria dichiarava la separazione personale dei coniugi e omologava le condizioni proposte dai coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione pagina 2 di 4 spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte 11/03/2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi, come risulta dalla sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria (Sent. 268/2024 del
14/03/2024, RG. 61/2024), si sono separati consensualmente nel marzo 2024 e da tale data non si sono più riconciliati.
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie all'interesse dei figli o a norme imperative di legge.
È stato infatti previsto un assegno di mantenimento di euro 200,00 per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficiente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Alessandria;
i figli ed;
si tratta di Per_1 Per_2
somma mensili prevista a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento che appare adeguata e coerente con i redditi delle parti;
stante la maggiore età, decideranno in autonomia i tempi da trascorrere con l'uno o con l'altro genitore.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto matrimonio concordatario in
Ovada (AL) il 15.11.2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 23, Parte II, Serie C, anno
2014);
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ovada (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 23, Parte II, Serie C, anno 2014).
dispone che pagina 3 di 4 - il sig. corrisponda alla sig.ra entro e non oltre il giorno 10 di ogni CP_1 Parte_1
mese mediante bonifico bancario alle coordinate della IG.ra già comunicate, a titolo di Pt_1
concorso al mantenimento per i figli ed , fino al raggiungimento della loro Per_1 Per_2 indipendenza economica, l'importo di € 200,00 (duecento/00), soggetto annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
- il padre provvederà altresì alla corresponsione, in ragione del 50%, delle spese di carattere straordinario (a titolo esemplificativo: scolastiche e prescolastiche – mediche - specialistiche - libri di testo - iscrizioni – rette, ecc.) da individuare e regolare secondo i criteri di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria, che si renderanno necessarie per i figli fino a quando li stessi non saranno autosufficienti dal punto di vista economico;
prende atto
degli ulteriori accordi tra le parti:
- i figli, ormai maggiorenni ed continueranno a risiedere ed abitare presso la madre Per_1 Per_2
nella di lei casa in Ovada, Via Gramsci n. 123;
- la vettura Ford Focus SW targata DZ296BR, di proprietà della IG.ra , continuerà ad Parte_1 essere concessa in comodato d'uso gratuito al sig. con contratto sottoscritto in data CP_1
04.11.2021 facendosi carico, il IG. , di tutti gli oneri (assicurazione / bollo / manutenzione); CP_1
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver chiarito ogni questione e, quindi, di non avere l'uno nei confronti dell'altro, pretese di carattere economico.
- dell'espressa rinuncia all'appello di entrambi i ricorrenti
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Alessandria, lì 20 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
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