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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/10/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3826/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RI Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa IB RI NC Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 7.10.2025 promossa da:
(C.F. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
29/08/1972, e da (C.F. ) nata in [...] Parte_2 C.F._2
CINESE il 02/09/1976, entrambi residenti in [...]34 24030 MEDOLAGO ITALIA, entrambi rappresentati e difesi dell'avv. PALMERI LAURA GIOVANNA ed elettivamente domiciliati presso il difensore, giusta procura in atti ricorrenti
per l'interdizione di
(C.F. ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._3
15/05/2007, residente in [...]34 24030 MEDOLAGO ITALIA;
interdicenda con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Interdizione
Conclusioni:
per e , come da conclusioni precisate all'udienza del 7 ottobre 2025; Parte_1 Parte_2
per il PUBBLICO MINISTERO, come da conclusioni precisate all'udienza del 7 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.07.2025, e promuovevano dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Bergamo giudizio di interdizione nei confronti della di loro figlia , Controparte_1
deducendo: che la medesima sin dai primi anni di vita mostrava alcune Controparte_1
difficoltà, avendo iniziato a dire qualche parola solo verso i tre anni;
che, dalla relazione redatta dal
Poliambulatorio di Bonate Sopra nel 2017, emergeva che presentava Controparte_1
significative difficoltà linguistiche e un QI inferiore a 40; che le capacità di attenzione verbale, visiva ed esecutiva della medesima erano gravemente compromesse;
che la stessa necessitava di aiuto per la pulizia e la cura di sé; che dalla successiva relazione del 2020 risultava che le gravi difficoltà dell'interdicenda e la costante necessità per la stessa di un supporto da parte di persona adulta trovavano conferma;
che l'interdicenda era portatrice di handicap in situazione di gravità per grave disabilità intellettiva, con necessità di assistenza continua, non essendo la medesima in grado di compiere gli atti della vita quotidiana.
All'udienza del 7.10.2025, il Giudice relatore procedeva all'esame diretto di . Controparte_1
Dall'esame, risultava che non si rendeva conto della situazione intorno a sé, Controparte_1
non forniva adeguate risposte alle più semplici domande, limitandosi talvolta a dare risposte non conformi alle domande rivolte, oppure, ancora, a dare risposte non consone a una ragazza della sua età
(v. verbale udienza 7.10.2025 da cui risulta: “D.: Come si chiama? Quando e dove è nata?
R.: , sono nata in [...] il 15 maggio. CP_1
D.: Di quale anno?
R.: 18.
D.: 18, giusto?
R.: Sì.
D: Mi sa dire in che anno siamo?
2 R.: Lunedì 2002.
D.: Ha una casa ? Dove si trova ?
R.: Abito a Medolago, abitiamo tutti quanti in casa.
D: Cosa fa durante il giorno?
R.: Giocare, studiare, tante cose.
D.: Va mai a fare la spesa?
R.: sì, sono andata al supermercato a comprare tante cose.
D.: Riconosce questa banconota? Quanto vale? Cosa ci posso acquistare?
R.: Sono soldi, 10 euro. Ci posso comprare caramelle e tante cose.
D.: Chi si occupa della gestione dei Suoi soldi e dei Suoi beni ?
R.: I miei parenti mi aiutano ad alzarmi;
mi aiutano a dormire;
svegliare. Vado in bagno lenta a fatica.
D.: Pensi di essere in grado di gestire la tua vita e i tuoi beni con qualcuno o da sola?
R.: Da sola. La mattina faccio fatica ad alzarmi. Quando io sono lenta così la nonna si arrabbia”).
Il Giudice relatore sentiva anche i genitori, che confermavano di essere d'accordo per la dichiarazione di interdizione e che l'interdicenda non presentava un proprio patrimonio;
dichiaravano, inoltre, che gli altri parenti dell'interdicenda, nei confronti dei quali non si era perfezionata la notifica del ricorso introduttivo, abitavano nella Repubblica Popolare Cinese e che non avevano rapporti con l'interdicenda da almeno 5 anni.
All'udienza del 7.10.2025, all'esito dell'esame dell'interdicenda, i ricorrenti insistevano per la dichiarazione di interdizione e, alla luce dell'audizione di , dichiaravano di Controparte_1
non ritenere necessario l'espletamento di attività istruttoria;
il Pubblico Ministero presente dichiarava di aderire alla domanda dei ricorrenti.
Il difensore domandava pertanto che la causa fosse trattenuta immediatamente in decisione precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c.; il
Pubblico Ministero presente dichiarava di aderire alla domanda di interdizione e si associava alla richiesta del procuratore dei ricorrenti.
Il Giudice relatore tratteneva pertanto la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
3 Rileva il Collegio che già dall'esame diretto dell'interdicenda, effettuato in data 7.10.2025, sono risultate evidenti le condizioni mentali, estremamente deteriorate, in cui di si Controparte_1
trova. È stato, d'altra parte, assai arduo stabilire con la stessa una forma di comunicazione verbale adeguata all'età; è parsa, poi, non rendersi conto di ciò che la circondava e Controparte_1
non è riuscita a rispondere in modo logico e coerente alle domande più elementari.
Risulta, d'altronde, documentato, sulla base degli atti prodotti dai ricorrenti, che CP_1
è stata dichiarata dall' invalida con necessità di assistenza continua, non essendo in grado
[...] CP_2
di compiere gli atti quotidiani della vita, con diritto all'indennità di accompagnamento. La stessa è stata dichiarata affetta da handicap psico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. È inoltre documentale che la stessa presenta capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, con grave limitazione della capacità di deambulazione, e che è portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (v. doc. 4).
A ciò si aggiunga che l'unità SSD NPIS Poliambulatorio di Bonate Sotto ha certificato che l'interdicenda è seguita dalla UONPIA territoriale dal 2015, quando fu circostanzia l'evidenza di significative difficoltà cognitive di media gravità, per le quali le fu assegnato un insegnante di sostegno, nonché “Le abilità intellettive sono state indagate mediante la scala non verbale Leiter-R date le significative difficoltà linguistiche di . Dalla valutazione emerge un Quoziente Totale CP_1
Completo significativamente al di sotto della media, pari a 40. Anche il punteggio ottenuto all'interno dell'indice di Ragionamento Fluido, inteso come la capacità della mente di operare sui propri contenuti, senza ricorrere a conoscenze acquisite, risulta al di sotto della media per età, pari a 52.
nella risoluzione delle prove si basa su informazioni di tipo percettivo, fatica a compiere CP_1
operazioni mentali più astratte, non è in grado di effettuare compiti di categorizzazione, seriazione e di tipo inferenziale. Le competenze espresse sono compatibili per tanto, ad un livello di sviluppo di tipo operatorio concreto, limitatamente ad attività di interesse, con limitati tempi di esecuzione. I punteggi ottenuti alla Leiter consentono di desumere un'età mentale compatibile a 4,8 anni. (…) Le abilità semplici di tipo percettivo appaiono integre;
le capacità di attenzione verbale, visiva ed esecutiva, sia immediata che sostenuta, sono gravemente compromesse. A causa delle difficoltà linguistiche non è possibile valutare la memoria verbale a breve e a lungo termine. Si evidenzia una difficoltà di sintonizzazione al linguaggio dell'altro e alle consegne che le vengono fornite a causa delle significative fragilità di comprensione linguistica. L'orientamento rispetto al se somatico è limitato, non valutabile l'orientamento spazio-temporale. (…) Le autonomie risultano ipoevolute per età. è in grado di vestirsi e svestirsi da sola, segnala di dover andare in bagno dove può recarsi CP_1
4 da sola ma con la supervisione dell'adulto, necessita aiuto per la pulizia e la cura del sé. Necessita di supporto anche per quanto riguarda l'organizzazione e la scelta del materiale scolastico. Per quanto riguarda le abilità strumentali di base, si limitano alla lettura e alla scrittura di semplici parole piane ad alta frequenza e supportate da materiale iconografico. Date anche le difficoltà di tipo linguistico,
utilizza una modalità primariamente fisica per entrare in relazione, sorride, abbraccia;
assenti CP_1 le iniziative di proposta di gioco o di attività nei confronti dei pari” (v. doc. 3).
Sulla base di tali risultanze, deve ritenersi che l'interdicenda versi in condizioni di abituale infermità di mente, che la rendono del tutto incapace di provvedere ai propri interessi: sì da giustificare la pronuncia di interdizione, posto che, in difetto di qualsivoglia residua capacità, tale pronuncia risulta necessaria per assicurare adeguata protezione al soggetto.
Va, in particolare, rilevato che sarebbe priva di significato nel caso di specie l'amministrazione di sostegno - istituto alternativo all'interdizione - considerato che l'art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla
Legge 9 gennaio 2004 n. 6, prevede che “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno”, e l'art. 410 c.c. prevede che l'amministratore di sostegno debba tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, e quindi il giudice tutelare in caso di dissenso.
È del tutto evidente che, nel caso di specie, siffatte disposizioni, che presuppongono che il beneficiario sia in grado di comprendere ciò che gli si dice e di esprimere un dissenso, si rivelerebbero prive di significato.
Per le considerazioni sopra esposte, la domanda va pienamente accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pronunciare l'interdizione.
Stante la natura della causa (procedimento di giurisdizione necessaria), in assenza di contestazione, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente giudicando, così provvede: dichiara l'interdizione di (C.F. ) nata in [...] Controparte_1 C.F._3
SAN IE (BG) il 15/05/2007;
dichiara irripetibili le spese anticipate dalla parte ricorrente.
MANDA alla Cancelleria per le annotazioni e comunicazioni di cui all'art. 423 c.c., nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare ai sensi dell'42 disp. att. c.c. per la nomina del tutore.
5
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa RI Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa IB RI NC
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RI Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa IB RI NC Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 7.10.2025 promossa da:
(C.F. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
29/08/1972, e da (C.F. ) nata in [...] Parte_2 C.F._2
CINESE il 02/09/1976, entrambi residenti in [...]34 24030 MEDOLAGO ITALIA, entrambi rappresentati e difesi dell'avv. PALMERI LAURA GIOVANNA ed elettivamente domiciliati presso il difensore, giusta procura in atti ricorrenti
per l'interdizione di
(C.F. ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._3
15/05/2007, residente in [...]34 24030 MEDOLAGO ITALIA;
interdicenda con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Interdizione
Conclusioni:
per e , come da conclusioni precisate all'udienza del 7 ottobre 2025; Parte_1 Parte_2
per il PUBBLICO MINISTERO, come da conclusioni precisate all'udienza del 7 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.07.2025, e promuovevano dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Bergamo giudizio di interdizione nei confronti della di loro figlia , Controparte_1
deducendo: che la medesima sin dai primi anni di vita mostrava alcune Controparte_1
difficoltà, avendo iniziato a dire qualche parola solo verso i tre anni;
che, dalla relazione redatta dal
Poliambulatorio di Bonate Sopra nel 2017, emergeva che presentava Controparte_1
significative difficoltà linguistiche e un QI inferiore a 40; che le capacità di attenzione verbale, visiva ed esecutiva della medesima erano gravemente compromesse;
che la stessa necessitava di aiuto per la pulizia e la cura di sé; che dalla successiva relazione del 2020 risultava che le gravi difficoltà dell'interdicenda e la costante necessità per la stessa di un supporto da parte di persona adulta trovavano conferma;
che l'interdicenda era portatrice di handicap in situazione di gravità per grave disabilità intellettiva, con necessità di assistenza continua, non essendo la medesima in grado di compiere gli atti della vita quotidiana.
All'udienza del 7.10.2025, il Giudice relatore procedeva all'esame diretto di . Controparte_1
Dall'esame, risultava che non si rendeva conto della situazione intorno a sé, Controparte_1
non forniva adeguate risposte alle più semplici domande, limitandosi talvolta a dare risposte non conformi alle domande rivolte, oppure, ancora, a dare risposte non consone a una ragazza della sua età
(v. verbale udienza 7.10.2025 da cui risulta: “D.: Come si chiama? Quando e dove è nata?
R.: , sono nata in [...] il 15 maggio. CP_1
D.: Di quale anno?
R.: 18.
D.: 18, giusto?
R.: Sì.
D: Mi sa dire in che anno siamo?
2 R.: Lunedì 2002.
D.: Ha una casa ? Dove si trova ?
R.: Abito a Medolago, abitiamo tutti quanti in casa.
D: Cosa fa durante il giorno?
R.: Giocare, studiare, tante cose.
D.: Va mai a fare la spesa?
R.: sì, sono andata al supermercato a comprare tante cose.
D.: Riconosce questa banconota? Quanto vale? Cosa ci posso acquistare?
R.: Sono soldi, 10 euro. Ci posso comprare caramelle e tante cose.
D.: Chi si occupa della gestione dei Suoi soldi e dei Suoi beni ?
R.: I miei parenti mi aiutano ad alzarmi;
mi aiutano a dormire;
svegliare. Vado in bagno lenta a fatica.
D.: Pensi di essere in grado di gestire la tua vita e i tuoi beni con qualcuno o da sola?
R.: Da sola. La mattina faccio fatica ad alzarmi. Quando io sono lenta così la nonna si arrabbia”).
Il Giudice relatore sentiva anche i genitori, che confermavano di essere d'accordo per la dichiarazione di interdizione e che l'interdicenda non presentava un proprio patrimonio;
dichiaravano, inoltre, che gli altri parenti dell'interdicenda, nei confronti dei quali non si era perfezionata la notifica del ricorso introduttivo, abitavano nella Repubblica Popolare Cinese e che non avevano rapporti con l'interdicenda da almeno 5 anni.
All'udienza del 7.10.2025, all'esito dell'esame dell'interdicenda, i ricorrenti insistevano per la dichiarazione di interdizione e, alla luce dell'audizione di , dichiaravano di Controparte_1
non ritenere necessario l'espletamento di attività istruttoria;
il Pubblico Ministero presente dichiarava di aderire alla domanda dei ricorrenti.
Il difensore domandava pertanto che la causa fosse trattenuta immediatamente in decisione precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c.; il
Pubblico Ministero presente dichiarava di aderire alla domanda di interdizione e si associava alla richiesta del procuratore dei ricorrenti.
Il Giudice relatore tratteneva pertanto la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
3 Rileva il Collegio che già dall'esame diretto dell'interdicenda, effettuato in data 7.10.2025, sono risultate evidenti le condizioni mentali, estremamente deteriorate, in cui di si Controparte_1
trova. È stato, d'altra parte, assai arduo stabilire con la stessa una forma di comunicazione verbale adeguata all'età; è parsa, poi, non rendersi conto di ciò che la circondava e Controparte_1
non è riuscita a rispondere in modo logico e coerente alle domande più elementari.
Risulta, d'altronde, documentato, sulla base degli atti prodotti dai ricorrenti, che CP_1
è stata dichiarata dall' invalida con necessità di assistenza continua, non essendo in grado
[...] CP_2
di compiere gli atti quotidiani della vita, con diritto all'indennità di accompagnamento. La stessa è stata dichiarata affetta da handicap psico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. È inoltre documentale che la stessa presenta capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, con grave limitazione della capacità di deambulazione, e che è portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (v. doc. 4).
A ciò si aggiunga che l'unità SSD NPIS Poliambulatorio di Bonate Sotto ha certificato che l'interdicenda è seguita dalla UONPIA territoriale dal 2015, quando fu circostanzia l'evidenza di significative difficoltà cognitive di media gravità, per le quali le fu assegnato un insegnante di sostegno, nonché “Le abilità intellettive sono state indagate mediante la scala non verbale Leiter-R date le significative difficoltà linguistiche di . Dalla valutazione emerge un Quoziente Totale CP_1
Completo significativamente al di sotto della media, pari a 40. Anche il punteggio ottenuto all'interno dell'indice di Ragionamento Fluido, inteso come la capacità della mente di operare sui propri contenuti, senza ricorrere a conoscenze acquisite, risulta al di sotto della media per età, pari a 52.
nella risoluzione delle prove si basa su informazioni di tipo percettivo, fatica a compiere CP_1
operazioni mentali più astratte, non è in grado di effettuare compiti di categorizzazione, seriazione e di tipo inferenziale. Le competenze espresse sono compatibili per tanto, ad un livello di sviluppo di tipo operatorio concreto, limitatamente ad attività di interesse, con limitati tempi di esecuzione. I punteggi ottenuti alla Leiter consentono di desumere un'età mentale compatibile a 4,8 anni. (…) Le abilità semplici di tipo percettivo appaiono integre;
le capacità di attenzione verbale, visiva ed esecutiva, sia immediata che sostenuta, sono gravemente compromesse. A causa delle difficoltà linguistiche non è possibile valutare la memoria verbale a breve e a lungo termine. Si evidenzia una difficoltà di sintonizzazione al linguaggio dell'altro e alle consegne che le vengono fornite a causa delle significative fragilità di comprensione linguistica. L'orientamento rispetto al se somatico è limitato, non valutabile l'orientamento spazio-temporale. (…) Le autonomie risultano ipoevolute per età. è in grado di vestirsi e svestirsi da sola, segnala di dover andare in bagno dove può recarsi CP_1
4 da sola ma con la supervisione dell'adulto, necessita aiuto per la pulizia e la cura del sé. Necessita di supporto anche per quanto riguarda l'organizzazione e la scelta del materiale scolastico. Per quanto riguarda le abilità strumentali di base, si limitano alla lettura e alla scrittura di semplici parole piane ad alta frequenza e supportate da materiale iconografico. Date anche le difficoltà di tipo linguistico,
utilizza una modalità primariamente fisica per entrare in relazione, sorride, abbraccia;
assenti CP_1 le iniziative di proposta di gioco o di attività nei confronti dei pari” (v. doc. 3).
Sulla base di tali risultanze, deve ritenersi che l'interdicenda versi in condizioni di abituale infermità di mente, che la rendono del tutto incapace di provvedere ai propri interessi: sì da giustificare la pronuncia di interdizione, posto che, in difetto di qualsivoglia residua capacità, tale pronuncia risulta necessaria per assicurare adeguata protezione al soggetto.
Va, in particolare, rilevato che sarebbe priva di significato nel caso di specie l'amministrazione di sostegno - istituto alternativo all'interdizione - considerato che l'art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla
Legge 9 gennaio 2004 n. 6, prevede che “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno”, e l'art. 410 c.c. prevede che l'amministratore di sostegno debba tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, e quindi il giudice tutelare in caso di dissenso.
È del tutto evidente che, nel caso di specie, siffatte disposizioni, che presuppongono che il beneficiario sia in grado di comprendere ciò che gli si dice e di esprimere un dissenso, si rivelerebbero prive di significato.
Per le considerazioni sopra esposte, la domanda va pienamente accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pronunciare l'interdizione.
Stante la natura della causa (procedimento di giurisdizione necessaria), in assenza di contestazione, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente giudicando, così provvede: dichiara l'interdizione di (C.F. ) nata in [...] Controparte_1 C.F._3
SAN IE (BG) il 15/05/2007;
dichiara irripetibili le spese anticipate dalla parte ricorrente.
MANDA alla Cancelleria per le annotazioni e comunicazioni di cui all'art. 423 c.c., nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare ai sensi dell'42 disp. att. c.c. per la nomina del tutore.
5
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa RI Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
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