Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 1273/2021 (cui è riunito il proc. 1298/2021) R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 25/03/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Risarcimento danni: altre ipotesi”, promossa da:
, FAVARA (AG), 27/06/1966 (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. PANEPINTO FRANCESCO e dell'Avv. LUPO MICHELE VITTORIO ( ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2 Telematico
, PALERMO (PA), 16/01/1963 (C.F. , con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. FIASCONARO VITTORIO e dell'Avv. MESSINA CAROLINA SABRINA ( ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._4 Telematico ricorrenti contro
(c.f.: , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in , via Giacomo Cusmano n. 1, in persona del Direttore Generale e legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Stallone (CF.
) del foro di Palermo, in forza dell'atto di nomina di cui alla C.F._5 deliberazione del direttore generale n. 1365 del 27 maggio 2022, nonché in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Palermo, Via Nunzio Morello 4 A resistente
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 proc. n. 1273/21 «Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Preso atto del provvedimento del Tribunale di Caltanissetta del 19/8/2021 che dichiara l'illegittimità della delibera n. 3095 del 20/12/2020 Co dell' n. 2 di ritenere e dichiarare che il dott. ha diritto alla emissione del CP_1 Parte_1 provvedimento che nomina il vincitore della procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di direttore del
Dipartimento di Oncologia dell' in conformità ai criteri ed alle Controparte_1 direttive confermate dal Tribunale di Caltanissetta con il richiamato provvedimento del 19/8/2021.- Co Condannare l' nel risarcimento dei danni arrecati al ricorrente, sia materiali che morali, da liquidarsi in Euro 30.000,00 o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta equa dal Tribunale con interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 10/12/2020. Condannare l' di nelle spese e Pt_3 CP_1 compensi tutti del giudizio d) disponga la revoca e/o dichiari priva di efficacia ex tunc (o in subordine ex nunc) per le ragioni indicate nei superiori paragrafi l'ordinanza del 19/08 - 15/09/2021, resa nel procedimento di
1
15/09/2021, al presente procedimento;
in subordine disponga la compensazione delle spese in relazione al procedimento di reclamo r.g. 875/2021» proc. n. 1298/2021 « Preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile ed improponibile l'azione giudiziaria promossa dal dott. perché non preceduto, dal tentativo obbligatorio di conciliazione avanti Parte_2 l' di .- Ancora in linea preliminare ritenere e dichiarare Controparte_3 CP_1 inammissibile, ed improponibile la domanda proposta dal ricorrente atteso che la revoca dell'ordinanza del Tribunale non può essere richiesta al Giudice Monocratico, ma bensì al giudice dell'appello.- Sempre in linea preliminare, e senza recesso, ritenere e dichiarare inammissibile la domanda attrice per carenza dell'atto datoriale del 10/12/2020 n. 3095 perché revocato dall'atto n. 2662 del 23/10/2021 dell di Pt_3
.- In subordine, e nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili e comunque infondate in fatto e CP_1 diritto, oltre che carenti di prova, le domande tutte»
Per : Parte_2 proc. n. 1298/2021 «previa disapplicazione in parte qua della delibera n. 1877 del 15 7 2020 e dell'Avviso
Pubblico (ove occorra) a) accerti e dichiari che la deliberazione n. 3095 del 10/ 12/ 2020 del Direttore Generale dell è legittima b) accerti e dichiari che è legittimo l'incarico conferito al dr. Controparte_4 Pt_2
in virtù della predetta deliberazione c) accerti e dichiari che il dr. ha diritto di
[...] Parte_2 mantenere l'incarico di Direttore del Dipartimento di Oncologia dell' Controparte_1
. Qual mezzo al fine, disapplichi tutti gli atti che sono e saranno emessi in adempimento della
[...] ordinanza che ha deciso il reclamo;
tra i quali la delibera n. 2662 del 23 10 2021 emessa dal Direttore Generale dell' e tutti gli atti consequenziali alla stessa (anche di natura negoziale) che saranno emanati sino al CP_1 momento della decisione del presente giudizio. D) disponga la revoca e/o dichiari priva di efficacia ex tunc (o in subordine ex nunc) per le ragioni indicate nei superiori paragrafi l'ordinanza del 19/8-15/9/2021 … d) disponga la condanna alle spese in favore del dr. in ordine al procedimento rg n. 313/2021 definito Parte_2 dall'ordinanza del 22.6.2021, al procedimento n. reclamo rg 875/2021 definito con l'ordinanza del 19/8- 15/9/2021, al presente procedimento;
in subordine disponga la compensazione delle spese in relazione al procedimento di reclamo rg 875/2021»
Co Per l' : proc. n. 1273/2021 «preliminarmente disporre la riunione del presente procedimento a quello portante il numero n. rg. 1298/2021, con udienza di discussione fissata al 20.02.2024, per le ragioni sopra esposte;
- nel merito, rigettare il ricorso proposto dal dott. , perché carente di interesse e comunque infondato, Parte_1 e rigettare le domande tutte in detto ricorso formulate contro l'Azienda resistente, accertando e dichiarando la Co legittimità della deliberazione n. 3095 del 10/12/2020 del Direttore Generale dell di e di tutti CP_1 gli atti presupposti e conseguenziali, anche revocando, se ritenuto necessario, l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, sez. Lavoro, dei 19/08 - 15/09/2021, resa nel procedimento di reclamo n. 875/2021 R.G. Con vittoria di spese e compensi, oltre Cpa e Iva, come per legge» proc. n. 1298/2021 «preliminarmente disporre la riunione del presente procedimento a quello portante il numero n. rg. 1273/2021, con udienza di discussione fissata al 26.09.2022, per le ragioni esposte nelle premesse del presente atto;
- nel merito, accertare e dichiarare la legittimità della deliberazione n. 3095 del 10/12/2020 del Direttore Generale dell e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, anche revocando, Controparte_4 se ritenuto necessario, l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, sez. Lavoro, dei 19/08 - 15/09/2021, resa nel procedimento di reclamo n. 875/2021 R.G. Con vittoria di spese e compensi, oltre Cpa e Iva, come per legge»
Ragioni della decisione
Il dr. , con ricorso depositato in data 11/11/2021 nel procedimento n. Parte_1
1273/2021, ha agito per l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l
[...]
che ha resistito contestando in fatto ed in diritto le difese avversarie, CP_4
2 concludendo per la legittimità della deliberazione n. 3095 del 10/12/2020 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Oncologico al dr. . Parte_2
Il dr. , con ricorso depositato in data 15.11.2021 nel procedimento n. Parte_2
1273/2021, ha agito per l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe agendo nei confronti dell e del dr. . Controparte_4 Pt_1
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l
[...]
che ha resistito contestando in fatto ed in diritto, concludendo per la CP_4 legittimità della deliberazione n. 3095 del 10/12/2020 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Oncologico al dr. . Si è altresì costituito il Parte_2 dr. che ha concluso come in atti. Pt_1
All'esito di udienza cartolare è stato riunito con ordinanza del 19.3.2024 il fascicolo iscritto al n. 1298/2021, sono state depositate note autorizzate e la causa è stata rinviata all'udienza del 25/03/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
1. I fatti di causa
Con ricorso del 23/2/2021 al Giudice del Lavoro, il dr. ha proposto domanda Pt_1 Cont cautelare contro l ed il dr. nel procedimento iscritto al n. 313/2021 Parte_2
R.G. per la sospensione dell'efficacia della delibera n. 3095 del 10/12/2020 del Direttore
Generale dell , avente per oggetto la nomina del Direttore del Parte_4
Dipartimento di Oncologia. Ha chiesto che la succitata delibera fosse dichiarata l'illegittima e l'arbitraria e che venisse ordinato il rinnovo della procedura di conferimento del predetto incarico, anche nel rispetto dell'art. 17 del d.lgs n. 502/92 e dell'atto adottato con delibera n. 1877 del 15/7/2020 con ogni conseguente statuizione anche in ordine al giudizio di merito.
La domanda è stata rigettata con ordinanza del 22/6/2021 ed è stata riformata in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 19.8.2021, comunicata il 21/9/2021, con cui è stata dichiarata l'illegittimità della deliberazione n. 3095 del 10.12.2020; per l'effetto è stato ordinato all , tramite il suo Direttore Controparte_1
Generale, di procedere alla designazione del vincitore della procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di Direttore di dipartimento di oncologia motivando la scelta a seguito di valutazione comparativa delle domande, sia con riferimento ai titoli professionali, che scientifici, esplicitando le ragioni di preferenza del candidato prescelto e
3 che per tale ragione può godere della fiducia dell'azienda nel conseguimento degli obiettivi prefissi.
Il dr. in seguito all'emissione dell'ordinanza in sede di reclamo, ha depositato in Pt_2 data 15.11.2021 ricorso per evitare la stabilizzazione degli effetti del reclamo. Infatti Cont l ha eseguito il suddetto provvedimento ed ha adottato delibera n. 2489 del
13.10.2021, provvedendo immediatamente all'esecuzione delle statuizioni concernenti le spese di giudizio e dando atto di procedere per la restante parte all'esecuzione. Cont Successivamente l con deliberazione del Direttore Generale, n. 2662 del 2021 ha revocato la Deliberazione n. 3095 del 10.12.2020 avente ad oggetto “Dipartimento di
Oncologia - nomina direttore: dr. ” (all. 7 alla comparsa di costituzione Parte_2 Cont dell , nulla è stato statuito in merito al rinnovo della procedura di conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento di Oncologia nei termini indicati dal Tribunale di
Caltanissetta in sede di reclamo.
Pertanto il dr. ha concluso il ricorso chiedendo al Giudice del Lavoro Pt_2
l'accertamento del diritto di mantenere l'incarico di Direttore del Dipartimento di
Oncologia dell di . Controparte_1 CP_1
Il dr. , nei due procedimenti riuniti, oltre a ribadire l'illegittimità della procedura di Pt_1 nomina del Direttore del Dipartimento di Oncologia assunta con la deliberazione n. 3095 del 10.12.20, ha lamentato la mancata esecuzione di quanto determinato dal Tribunale in sede di reclamo perché non è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento di
Oncologia con valutazione comparativa. Per l'effetto ha chiesto di essere designato come vincitore della procedura selettiva e di essere risarcito dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimità della delibera n. 3095 del 10.12.2020.
2. Le eccezioni preliminari di inammissibilità
Deve premettersi come l'azione del dr. sia tempestiva perché proposta ai sensi Pt_2 dell'art. 669 octies, co. 3, c.p.c. in data 15.11.2021 nel termine di 60 giorni dall'emissione del provvedimento collegiale in sede di reclamo, che è stato comunicato il
21.9.2021. Tale azione è pure procedibile in quanto il tentativo di conciliazione con la novella dell'art. 410 c.p.c. non è più obbligatorio.
Devono considerarsi come superate anche le eccezioni sollevate dalla difesa del Pt_2 in merito all'inammissibilità del ricorso cautelare proposto dal , nonché di Pt_1 illegittimità dell'ordinanza collegiale di reclamo, stante il carattere provvisorio ed anticipatorio di tale provvedimento, destinato ad essere superato una volta che sia instaurato il giudizio di merito.
3. Sulla legittimità della procedura di conferimento dell'incarico di Direttore del
Dipartimento di Oncologia
4
3.1 La giurisdizione del Giudice ordinario ed i suoi limiti
Nel caso di specie di discute del conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento, che, salve alcune peculiarità evidenziate dall'art. 17 bis dlgs n. 502/92, rientra nel novero delle procedure per il conferimento degli incarichi di dirigenza delle Aziende sanitarie disciplinate dagli artt. 15 e ss dlgs n. 502/1992.
Ai sensi dell'art. 17 bis, co. 2 cit. non è prevista una selezione o una valutazione comparativa in quanto «
2. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento;
il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico- organizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sonno assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti
e degli operatori assegnati al dipartimento.»
Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, soprattutto nel settore della sanità, non hanno carattere concorsuale. Consistono in procedure selettive con riferimento alle quali i poteri del pubblico datore di lavoro sono assimilati a quelli del datore di lavoro privato. Quindi tali procedure non sono soggette alla disciplina del procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241/90.
In materia è consolidata giurisprudenza della Corte per cui «La procedura per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa, prevista dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, ha carattere non concorsuale - anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. in l. n. 189 del 2012, essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente Part fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali;
ne consegue che, avendo la fase di nomina carattere dominante rispetto all'intero percorso della selezione, le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione (ad esempio concernenti l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico), sia al provvedimento discrezionale, di natura privatistica, del direttore generale, rientrano, per il principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione
5 con riferimento alle singole fasi del procedimento». (Sez. U, Sentenza n. 6455 del
06/03/2020, si veda anche Cass. Sez. L., 26/01/2022, n. 2316)
La natura privatistica della discrezionalità del datore di lavoro e del provvedimento di conferimento fa concludere in diritto che le pretese del dirigente che assuma che altri gli siano stati illegittimamente preferiti siano giudicate alla stregua delle regole generali di correttezza e buona fede artt. 1175 e 1375, nonché dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tanto non significa sostituzione del Giudice al datore di lavoro nell'esercizio dell'autonomia negoziale, ma consente il sindacato degli atti assunti iure privatorum e l'attivazione delle tutele riparatorie nel caso di accertamento dell'illiceità della determinazione datoriale ogni qualvolta l'oggetto della cognizione consista propriamente nella lesione del diritto al corretto svolgimento della procedura selettiva o al corretto esercizio dei poteri datoriali.
3.2 Sulla domanda di accertamento del diritto al conferimento dell'incarico
L'esame della questione della legittimità della procedura di conferimento dell'incarico di
Direttore del Dipartimento di Oncologia, si confronta con una situazione sostanziale differente da quella che ha dato origine ai provvedimenti cautelari, in quanto la delibera n. 3095 del 10.12.2020 è stata revocata con deliberazione del Direttore Generale, n.
2662 del 2021, ma non si è proceduto al rinnovo della procedura così come ordinato con l'ordinanza del reclamo.
Le modalità con cui si è proceduto all'esecuzione dell'ordinanza del reclamo, anche in assenza di una clausola di riserva, escludono l'evenienza che la deliberazione del
Direttore Generale, n. 2662 del 2021 costituisca atto di acquiescenza come sostenuto dalla difesa del dr. . Pt_1
Infatti posto il carattere esecutivo dell'ordinanza di reclamo, l'adempimento spontaneo vale solo ad impedire un'esecuzione forzata. Infatti giova riportare i principi enunciati con riguardo alle sentenze, ma estensibili ai tutti i provvedimenti esecutivi dell'AG,
«L'acquiescenza del soccombente, che costituisce ostacolo alla proposizione dell'impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., ove non risulti da un'accettazione espressa della pronuncia giudiziale o da una formale rinuncia a sottoporla a gravame, può desumersi soltanto da atti o fatti univoci, del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione nell'ipotesi prevista. Ne consegue che non dà luogo ad acquiescenza l'adempimento spontaneo da parte del soccombente della prestazione dovuta in base a sentenza esecutiva, non essendo tale comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione esperibile e risultando esso volto ad evitare l'esecuzione forzata del provvedimento giurisdizionale». (Cass. Sez. 3,
6 09/06/2004, n. 10963, Sez. 3, Sentenza n. 10963 del 09/06/2004, Sez. L, Sentenza n.
1551 del 26/01/2006)
Alla data odierna è pacifico che l'incarico non sia stato più conferito, in quanto l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta in sede di reclamo si è fermata alla revoca della delibera di conferimento e non si è proceduto al rinnovo della procedura di conferimento, che segue quella di selezione dei candidati e di individuazione della rosa di dirigenti tra cui individuare il soggetto a cui conferire l'incarico.
Di qui le opposte domande del e del che mirano al riconoscimento del Pt_1 Pt_2 conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento di Oncologia.
3.3 Sulla legittimità della delibera n. 3095 del 10.12.2020 Cont L'atto organizzativo aziendale dell di all'art. 32 stabilisce che «21. Il CP_1
Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale, tra i Dirigenti con incarico di direzione di una delle strutture complesse aggregate al dipartimento, con provvedimento motivato. Al Direttore di Dipartimento rimane comunque l'incarico di direzione della Struttura Complessa di cui è titolare».
L'art 44 dell'atto aziendale prevede con riguardo al conferimento degli incarichi direttivi che:
«
1. Il sistema degli incarichi dirigenziali (graduazione, conferimento, valutazione, revoca) segue quanto previsto dalle Normative generali di riferimento e dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro. L , mediante il conferimento degli incarichi, tende CP_1
a realizzare modalità di organizzazione e di funzionamento delle proprie strutture coerenti con la riforma del SSN, del SSR e, più in generale con la riforma della pubblica amministrazione, riconducibili ai principi di sussidiarietà, unitarietà, completezza, efficienza/efficacia, economicità, adeguatezza, qualità, "centralità" dell'utenza, valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse professionali, autonomia organizzativa e gestionale. Per il perseguimento di tali finalità l'Azienda adotta politiche per la gestione del sistema degli incarichi basate sui seguenti principi:
- Aggiornamento regolare del sistema di graduazione degli incarichi di struttura;
• Utilizzo, laddove opportuno, del principio della rotazione degli incarichi dirigenziali al fine di evitare la cristallizzazione degli incarichi e consentire
l'ampliamento e l'arricchimento della professionalità dei dirigenti attraverso lo scambio di esperienze ed attività;
- Impiego di una valutazione costante nel tempo dei dirigenti a essi preposti;
• Possibilità di sviluppo di sistemi di carriera appetibili per i dirigenti che non assumono incarichi di responsabilità o di struttura;
a. Nell'ambito e in attuazione dei suddetti principi l , nell'affidamento CP_1 degli incarichi dirigenziali e nella revoca dei medesimi, terrà inoltre conto,
7 oltre che delle disposizioni contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro, anche dei seguenti elementi che potranno trovare ulteriore esplicazione in un apposito regolamento di conferimento degli incarichi: capacità gestionali, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza, alla disponibilità collaborativa, alla integrazione professionale, alla comunicazione intra ed extra aziendale, al possesso di tecniche di management;
b. capacità d'aggregazione del consenso sui valori e sugli obiettivi assunti dall'azienda;
c. capacità di gestione delle risorse umane, finanziarie e professionali nella realizzazione degli obiettivi aziendali, in relazione a risultati conseguiti;
d. riconosciuta sensibilizzazione alle strategie dell'umanizzazione e di tutela dell'utenza;
e. frequenza e superamento dei corsi di formazione manageriale ex art. 16- quinquies del D. L.vo 502/1992 e ss.mm.ii., relativi in particolare all'organizzazione e alla gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni;
f. partecipazione a corsi di aggiornamento professionale obbligatori o facoltativi;
g. tipologia e durata di incarichi precedentemente svolti;
h. svolgimento pregresso di mansioni superiori;
i. "curriculum", con particolare riguardo alla natura e durata delle funzioni svolte negli ultimi cinque anni, alle caratteristiche e ai contenuti delle pubblicazioni, all'attività didattica, di sperimentazione o di ricerca, al possesso di esperienza e di conoscenze correlate all'incarico da conferire.
5. Nell'ambito aziendale vengono individuate e sono conferite le seguenti tipologie di incarichi:
a. incarichi di direzione di struttura complessa, con riferimento alle strutture individuate come "complesse" nell'articolazione organizzativa riportata in allegato;
b. incarichi di responsabilità di struttura semplice, con riferimento alle strutture individuate come "semplici" nell'articolazione organizzativa riportata in allegato;
c. incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo. Gli incarichi professionali di alta specializzazione si riferiscono alle
8 articolazioni funzionali delle strutture complesse individuate nel modello organizzativo aziendale in quanto rappresentative di elevate competenze tecniche professionali produttive di prestazioni/quantitative complesse nell'ambito della disciplina e dell'organizzazione interna della struttura cui afferiscono;
d. incarichi di natura professionale, con riferimento ai dirigenti con meno di cinque anni di servizio, rilevanti all'interno della struttura di assegnazione
e caratterizzati dallo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistica e funzionale di base della disciplina di appartenenza.
6. Tutti gli incarichi sopra specificati sono conferiti dal Direttore Generale, nel pieno rispetto delle prescrizioni del D. L.vo 502/92 e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, in special modo con riferimento alle tipologie d'incarico, ai criteri ed alle procedure di conferimento.
7. L'incarico sub a) (ovvero di struttura complessa), può essere conferito, per un periodo di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, in relazione agli esiti delle verifiche dei risultati e delle attività attuate ai sensi del D. L.vo 502/1992 e ss.mm.ii. Gli incarichi di Direttore di dipartimento sono conferiti con le procedure ex art. 17-bis del D. L.vo 502/1992 e ss.mm.ii., integrate dai requisiti richiamati successivamente nel presente atto. Gli incarichi di Direttore di Distretto sono conferiti in base ai requisiti ex art. 3 sexies del medesimo decreto, ai sensi del quale l'incarico di Direttore di Distretto è attribuito dal Direttore Generale a un Dirigente Medico dell'Azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi dell'Area e un'adeguata formazione nella loro organizzazione» (doc CP_3 Cont 6 dell del fascicolo del cautelare).
La necessità di un qualificato obbligo motivazionale dunque è ribadito dall'atto aziendale di organizzazione del gennaio 2019 (doc. n. 6 del fascicolo dell'azienda), dalla delibera n. 1877 del 15.7.2020 (doc. n. 3 del fascicolo dell'azienda) con cui sono state definite le modalità di partecipazione ed i contenuti della domanda di partecipazione alla procedura selettiva poi superata positivamente dal dr. a cui Pt_2
è stato conferito l'incarico con deliberazione n. 3095 del 10.12.2020 (doc. n. 5 del fascicolo dell'azienda).
La decisione della azienda è stata addirittura preceduta da un verbale per dare atto delle operazioni di valutazione dei curricula (doc. n. 4 del fascicolo dell'azienda).
I contenuti dell'esercizio della discrezionalità e dunque del provvedimento di nomina sono stati definiti dall anche con la scelta di procedimentalizzare le operazioni CP_1 volte al conferimento ed alla definizione dei requisiti di partecipazione del modulo di partecipazione allegato alla delibera n. 1877 del 15.7.2020.
9 Sulla decisione di una valutazione comparativa i concorrenti hanno fatto legittimo affidamento, sicchè, il Direttore Generale, all'atto della designazione, non poteva disattendere l'impegno assunto di una valutazione comparativa dei curricula, i cui punti di esame sono stati definiti dallo stesso avviso di selezione da parte dall'Azienda.
Gli aspiranti sono stati invitati a documentare: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il proprio servizio, copia attestazione di valutazione effettuate dal
Collegio Tecnico (ove esistenti); copia attestazione di valutazione dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati (ove esistente); curriculum professionale debitamente sottoscritto;
tutti i documenti e i titoli scientifici e di carriera che si ritiene opportuno presentare ai fini della valutazione di merito. Cont L nelle sue difese in fatto ha ribadito di aver esplicitato le ragioni della scelta spiegate sia nella delibera di conferimento che nel verbale n. 3 del 9.12.2020 (All. 4
FPC) ove si dà espressamente atto dell'avvenuto esame dei curricula prodotti da tutti partecipanti alla selezione che, ovviamente, riportavano sia i titoli scientifici, sia quelli professionali (“dall'esame dei curricula si evince che …” – cfr. verbale), inoltre ha sostenuto che è stata pienamente espletata la valutazione comparativa dei candidati, operando nel pieno rispetto dell'art. 97 Cost. nonché delle regole di correttezza e buona fede contrattuale di matrice codicistica.
Ma soprattutto ha insistito sul carattere fiduciario della decisione e la non necessità della motivazione e/o valutazione comparativa.
È stata posta all'attenzione del Giudice la pronuncia delle Sezioni Unite n. 15764/2011 per cui «La procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi degli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, non ha natura concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale. Detta scelta è ispirata al criterio del buon andamento della P.A., senza che, nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso a tale criterio possa giustificare comportamenti discriminatori o, più in generale, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede che presiedono ogni rapporto contrattuale e il cui non corretto adempimento costituisce fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei candidati non prescelti, ma non determina, in assenza di una specifica disposizione che lo preveda, l'invalidità dell'atto. (Nella specie, le S.U., in applicazione dell'anzidetto principio, hanno cassato la sentenza della corte territoriale, la quale aveva considerato le valutazioni di idoneità dei candidati operate dall'apposita commissione alla stregua di giudizi comparativi, e non di mera idoneità, ed aveva fatto discendere dalla violazione
10 dei criteri di correttezza e buona fede l'annullamento del provvedimento di conferimento dell'incarico a favore di un altro soggetto)».
La Corte nella suddetta pronuncia ha escluso la necessità di una valutazione comparativa dei candidati perché la selezione è priva di carattere concorsuale, con riferimento alla quale il contemperamento con i principi di trasparenza e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (così richiamando la giurisprudenza della Corte
Cass., sez. un., 25042/05, cit.; n. 25047/05, cit.) “si realizza, essenzialmente, mediante l'attribuzione - al direttore generale dell'Azienda, che opera la scelta - di una responsabilità manageriale”.
Ad avviso del Giudicante l'esame della delibera n. 3095 del 10.12.2020 e dell'avviso di Cont selezione n. 1877 del 15.7.2020 (doc 5 del fascicolo dell palesano il mancato assolvimento dell'obbligo di motivazione o di esplicitazione delle ragioni della scelta.
Innanzi tutto in cui si precisa nell'articolato art. 2 (Requisiti) dell'avviso di selezione n.
1877 del 15.7.2020 che «L'incarico di Direttore di Dipartimento, quale incarico di
Struttura complessa ad alta specializzazione professionale, è conferito, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali su base fiduciaria direttamente dal Direttore Generale tra i Direttori di Struttura complessa aggregata nel
Dipartimento».
Per un piana comprensione dei fatti occorre riportare anche la motivazione nella nomina in cui si legge: «Ritenuto pertanto di nominare il Dr. - Direttore Parte_2 dell'U.O.C. di Oncologia del di Gela - quale Direttore del Dipartimento Controparte_5 di Oncologia - considerata la già dimostrata capacità di perseguire importanti obiettivi in ambito clinico, e che lo stesso ha dimostrato competenza e capacità che hanno permesso di realizzare nel tempo percorsi diagnostici terapeutici e di continuità delle cure orientate sulla centralità del paziente, e che le sue capacità gestionali e organizzative, mostrate altresì in ambito direzionale, sono l'elemento essenziale per dare il necessario sviluppo al
Dipartimento Oncologico al fine di realizzare le dovute integrazioni funzionali tra i presidi aziendali;
Ritenuto pertanto di attribuire al Dr. l'incarico di Direttore del Parte_2
Dipartimento di Oncologia in ragione dell'attività professionale e della qualificata e pluriennale esperienza dirigenziale maturata nello specifico settore».
Come evidenziato in sede di reclamo la suddetta motivazione, tenuto conto della positiva valutazione del , non consente di comprendere le ragioni per cui il gli sia Pt_1 Pt_2 stato preferito. Non solo manca la valutazione comparativa, ma viene fatto riferimento alla tipicità del territorio gelese, all'elevato impatto oncologico ed all'altissimo rischio ambientale privi di dati obiettivanti. Tali riferimenti fattuali sono stati contestati dal con dati relativi al numero di pazienti ed alla dotazione numerica della struttura ed Pt_1 alla esecuzione di ricoveri ordinari, non supportati dalla struttura gelese che opera in regime di day service.
11 Questo Giudicante non ha elementi per valutare i dati forniti dal dr. , né la loro Pt_1 idoneità a destituire di fondamento la motivazione della delibera n. 3095 del 10.12.2020 proprio per la genericità dei riferimenti del provvedimento. Infatti le suddette contestazioni del danno atto dell'inidoneità della motivazione del Direttore a far Pt_1 comprendere le ragioni della scelta compiuta.
In diritto deve darsi atto - in tal decisione confortati dai più recenti orientamenti giurisprudenziali - che la Suprema Corte con sentenza del 15/01/2024, n. 1488 ha inteso dare continuità al proprio più recente orientamento - espresso dalla decisione Cass. Sez.
L, Sentenza n. 21768 del 2022 - che ha rivisto i principi precedentemente enunciati in materia da Cass. Sez. U, Sentenza n. 15764 del 19/07/2011 e dalla più recente Cass.
Sez. L - Ordinanza n. 23889 del 03/09/2021.
Secondo la Corte le norme contenute nell'art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, obbligano comunque l'Amministrazione - anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. - a procedere a valutazioni anche comparative e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. Con la conseguenza che, laddove l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.
In particolare è condivisa da questo Giudicante la seguente argomentazione in diritto per cui «perché il requisito motivazionale collegato ad una valutazione comparativa, risulti soddisfatto, è necessario che la motivazione stessa espliciti non solo le qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati;
è intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di correttezza e buona fede il fatto che il corrispondente adempimento non possa essere assolto in via meramente formale, dovendo invece rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è ritenuto di attribuire preponderanza e, poi, le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti sono da ritenere meno preferibili» (v. parte motiva della sentenza n.
1488/2024)
Del resto anche la contrattazione collettiva artt. 20 e 19 ccnl 19 Dicembre 2019, come evidenziato in precedenza nell'atto aziendale (doc 6), impone una valutazione comparativa dei curricula dei candidati nelle procedure selettive per il conferimento degli incarichi direttivi di struttura complessa. L'art. 20 co. 5, che li disciplina, richiama l'art. 19, co. 9 sulle procedure di affidamento con valutazione comparata degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa.
12 L'incarico di direttore di distretto sanitario, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del c.c.n.l. sanità 8 giugno 2000, è un incarico di struttura complessa, che deve essere conferito previa valutazione comparativa tra una rosa di candidati, ex art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992; tale previsione ha carattere di norma imperativa - atteso che la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e concorre alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini - con la conseguenza che, in mancanza del rispetto di tale procedura, l'atto negoziale di conferimento dell'incarico è nullo, e tale nullità può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. (v. Cass. Sez. L., 26/01/2022, n. 2316)
In conclusione, le disposizioni di legge che regolamentano la materia, oltre le norme collettive e gli stessi atti di organizzazione della datrice di lavoro, impongono la Cont conclusione per cui la delibera n. 3095 del 10.12.2020 è nulla e per l'effetto l deve completare la procedura per il conferimento all'incarico di Direttore del Dipartimento
Oncologico rinnovando la fase della scelta del direttore. Cont Al riguardo, proprio la sussistenza in capo all' di una discrezionalità sulla scelta del
Direttore del Dipartimento Oncologico, il possesso da parte dei concorrenti dei titoli necessari per poter aspirare al conferimento dell'incarico, impediscono al Giudice di sostituirsi all'Amministrazione nella decisione sul soggetto a cui conferire l'incarico.
Pertanto non può essere accolta la domanda del di essere designato Direttore del Pt_1
Dipartimento di oncologia, che può vantare unicamente la lesione del diritto al corretto svolgimento della procedura selettiva.
4. La tutela dei danni subiti
Come detto nel punto n.
3.1 il potere di cognizione del Giudice non può esorbitare da un controllo esterno all'atto per arrivare a sostituirsi alla volontà datoriale, stante la natura del diritto azionato e la necessità di delibazioni di stretto merito o che attengono all'autonomia della parte. Ai sensi dell'art. 63, co. 2, dlgs n. 165/2001 «Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati».
In sostanza si esclude che il Giudice nel caso di specie abbia il potere di sostituirsi al
Direttore generale per scegliere il dirigente medico cui conferire l'incarico in considerazione della natura del diritto tutelato che è quello al corretto svolgimento della procedura concorsuale.
La Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi su questioni che riguardano la tutela che può essere invocata dal lavoratore illegittimamente escluso da una procedura selettiva o da quello che assume di non essere stato correttamente valutato - ha affermato che il dipendente è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (Cass. n. 23424/2004) e può esercitare l'azione di esatto
13 adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. n. 268/2019), nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (Cass. n. 18198/2005).
«In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale». (Cass. Sez. L., 12/07/2022, n. 22029, Sez. L,
Sentenza n. 33964 del 05/12/2023)
Nel caso di specie, sia per il numero dei candidati, sia per la positiva valutazione del al pari degli altri candidati ed in specie del , deve ritersi che il dr. Pt_1 Pt_2 Pt_1 avesse un'alta possibilità di risultare vincitore della procedura selettiva.
Residua la tutela risarcitoria per perdita di chances che è suscettibile di una valutazione equitativa, seppur attualizzata da dati concreti come la misura dell'indennità di cui all'art. 91, comma 12, ccnl siglato il 19.12.2019, che ai sensi della delibera 3095 del 10.12.2020 sarebbe stata corrisposta per la direzione del Dipartimento di Onocologia, nonché alla durata del periodo di servizio che sarebbe stato assicurato sino alla definizione del presente giudizio se l avesse prestato piena esecuzione al dispositivo CP_1 dell'ordinanza del Tribunale del 19.8.2021, proc. 875/2021 e se l'incarico fosse stato correttamente assegnato.
Per tale ragione il risarcimento del danno da perdita di chances viene equitativamente liquidato alla data attuale nella misura un quarto dell'indennità di cui all'art. 91, comma
12, ccnl siglato il 19.12.2019 moltiplicato 4 annualità.
5. Il regolamento delle spese di lite
14 Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati per le tariffe per del 3 scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, fase decisoria.
Pertanto parte deve essere condannata alla loro refusione, applicate le tariffe di cui al DM
n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In parziale accoglimento del ricorso accerta dichiara illegittima la deliberazione n. 3095 del 10.12.2020 e per l'effetto ordina all , Controparte_1 tramite il suo Direttore Generale, di procedere alla designazione del vincitore della procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di Direttore di dipartimento di oncologia motivando la scelta a seguito di valutazione comparativa delle domande sia con riferimento ai titoli professionali, che scientifici, esplicitando le ragioni di preferenza del candidato prescelto e che per tale ragione può godere della fiducia dell'azienda nel conseguimento degli obiettivi prefissi.
Condanna l al risarcimento del danno da Controparte_1 perdita di chances subito dal equitativamente determinato alla data Parte_1 attuale nella misura di un quarto dell'indennità di cui all'art. 91, comma 12, ccnl siglato il
19.12.2019 moltiplicato per 4 annualità.
Condanna l Controparte_6 Parte_2 alla refusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate Parte_1 nella complessiva somma di € 3100, oltre spese forfettarie, CU, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 25/03/2025
Il Giudice Angela Latorre
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