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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/11/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2901/2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 20/11/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Zampieri, nonché il dott. Giò Maria Zampieri per la parte convenuta il dott. Per_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 20/11/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2901 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 11/12/2024 avente ad oggetto: personale docente/indennità sostitutiva delle ferie/contratti a termine da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ZAMPIERI Parte_1 C.F._1
IC, GA BI, EL AL, LD VA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico Email_1
Email_2 Email_3 Email_4
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_2 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Persona_2
Telematico Email_5
Motivi della decisione
1.Parte ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio come docente di scuola primaria in forza di rapporti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici tra il 2020/2021 e il 2023/2024. Ha dedotto, in fatto, che nei periodi in cui non si svolgono le lezioni con gli alunni, ricompresi tra il 1° settembre ed il 30 giugno, era rimasta in servizio, a disposizione del , per lo svolgimento di tutte le attività didattiche CP_1 funzionali all'insegnamento (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, preparazione dei lavori degli organi collegiali, svolgimento di verifiche e valutazioni, distribuzione delle schede di valutazione, sistemazione documenti del team, corsi di aggiornamento e altre attività didattiche o formative funzionali all'insegnamento), che non
1 richiedono la presenza fisica nella scuola;
che l'istituzione scolastica non ha fatto fruire alla parte ricorrente i giorni di ferie e i riposi delle festività soppresse, maturati durante l'anno scolastico, né ha pagato le relative indennità sostitutive, in quanto pretendeva di compensare le ferie e le festività soppresse con i giorni di sospensione/ interruzione delle lezioni, ricompresi tra il 1° settembre e il 30 giugno, in cui la considerava automaticamente in ferie, nonostante la docente in tali periodi avesse svolto le attività funzionali alle prestazioni d'insegnamento e non avesse richiesto di fruire delle ferie o dei riposi inerenti alle festività soppresse;
ha dedotto che la dirigente scolastica aveva preavvisato la parte ricorrente del coattivo collocamento in ferie d'ufficio, né l'aveva invitata formalmente a fruire delle ferie e delle festività soppresse o anche solo l'aveva informata della circostanza che la mancata richiesta delle ferie e dei riposi per le festività soppresse avrebbe determinato la perdita del diritto al loro godimento e alla percezione dell'indennità sostitutiva delle stesse.
Ha chiesto pertanto: “1) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a fruire di 103,42 giorni per ferie e festività soppresse e/o a percepire € 6954,23 per ferie e festività soppresse non godute, oppure i diversi giorni o somme risultanti spettanti ai sensi dei CCNL. a titolo di ferie e festività soppresse non fruite per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/22, 2022/23 e
2023/24 e di indennità sostitutiva, 2) Condannarsi il convenuto in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di cui al capo precedente o della diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta dovuta quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. 3) In via subordinata, condannarsi il convenuto in persona del CP_3
legale rappresentante pro tempore, al pagamento alla ricorrente di 103,42 giorni di ferie e/o del diverso numero di giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente goduti a domanda (condanna generica). 4) In ogni caso, condannarsi il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_3
corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del cpc ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c. 5) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
2. Si è costituita l'amministrazione scolastica chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, eccependo la prescrizione quinquennale del credito,
2 affermando che le ferie dei docenti con contratti di supplenza breve o fino al 30/6 possono essere monetizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;
considerando non monetizzabili i giorni fruibili durante la sospensione delle lezioni nei quali il docente non ne abbia fatto richiesta, ha formulato conteggi alternativi.
3. Il giudice sentite le difese delle parti all'udienza del 25.6.2025, ha rinviato la discussione della causa autorizzando le difese al deposito di note autorizzate, depositate dalla difesa di parte resistente. All'odierna udienza, svoltasi in modalità da remoto, sentite le conclusioni e la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
4. La questione sottesa alla decisione della presente causa è attualmente oggetto di acceso dibattito nella giurisprudenza di merito, anche sulla base di recenti pronunce di legittimità.
Questo Giudice, ritiene, pur in attesa di un possibile prossimo intervento chiarificatore della
Corte di Cassazione (ordinanze ex art. 363bis c.p.c. della Corte d'Appello di Torino del 5-
6.11.2025, di dover rimeditare parzialmente l'orientamento già espresso in alcuni precedenti e di seguire, poiché ritenute persuasive le approfondite motivazioni espresse in particolare da alcune delle pronunce del Tribunale di Torino (cfr. in particolare sent. 1382/2025 del
29.5.2025 e 1387/2025 del 28.7.2025, est. ; in senso conforme, ex multis, anche sent. Per_3
1788/2025 del 5.9.2025, est. Mancinelli;
sent. 1919/2025 del 29.7.2025 est. ; sent. Per_4
2033/2025 del 3.9.2025, est. ) e seguite anche da altri Tribunali (ex multis: Ancona, Per_5
sent. 509 e 510/2025 del 27.8.2025; Milano, 2704, 2719, 2705 dell'11.6.2025 e 3074 /2025 del 4.7.2025; Bologna, sent. 950/2025 del 6.8.2025, est. . Per_6
Si riporta in particolare parte della condivisa motivazione della sent. 1787/2025 dell'8.7.2025, pubblicata il 13.8.2025 del Tribunale di Torino (RG 8293/2024).
«4. La disciplina applicabile ratione temporis ai contratti a tempo determinato oggetto di causa è rinvenibile nelle seguenti disposizioni:
- l'art. 5 comma 8 D.L. 95/2012 (conv. in L. 135/2012), significativamente rubricato
“Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”, ha introdotto per tutti i dipendenti pubblici un regime di fruizione obbligatoria delle ferie secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di comparto, escludendo in ogni caso la possibilità di monetizzare le ferie non fruite: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
3 dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”; occorre precisare che la disposizione ha superato il vaglio di costituzionalità essendo stata ritenuta conforme sia alla
Costituzione italiana che al diritto dell'Unione (cfr. Corte Cost. n. 95/2016);
- a pochi mesi dall'introduzione del sopra riportato regime generale per le ferie del pubblico impiego, la legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) all'art. 1 comma 54 ha introdotto una disciplina speciale delle ferie del personale docente, applicabile sia ai docenti di ruolo che al personale supplente: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
- il successivo comma 55 del medesimo art. 1 L. 228/2012 è intervenuto sul sopra riportato art. 5 comma 8 D.L. 95/2012, aggiungendo in fine il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
5. L'espressa previsione di cessazione di efficacia di ogni precedente disposizione normativa o contrattuale più favorevole con l'entrata in vigore dell'art. 5 comma 8 cit. impone di valutare le previsioni normative sopra riportate senza suggestioni interpretative provenienti dal regime previgente, dettato dal CCNL per il personale del comparto scuola 2006- 2009 che considerava separatamente il regime delle ferie per i docenti di ruolo e per i docenti assunti con contratto a termine. In particolare, l'art. 13 prevedeva per il personale di ruolo l'obbligo
4 di godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (ovvero tra i
1° luglio ed il 31 agosto), l'obbligo di farne richiesta al dirigente scolastico ed il divieto di monetizzazione;
l'art. 19 prevedeva, per i docenti a termine, che la fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non fosse obbligatoria, e che si desse luogo al pagamento sostitutivo delle ferie alla cessazione del rapporto qualora il docente non avesse richiesto di fruirne.
6. L'intervento, a dichiarati fini di riduzione di spesa, dell'art. 5 comma 8 D.L. 92/2012 ha superato ogni precedente regime per le ferie di tutto il pubblico impiego, introducendo una esplicita e generalizzata previsione di fruizione obbligatoria delle ferie con le modalità previste dai singoli ordinamenti, ed un altrettanto espresso ed assoluto (“in nessun caso”) divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, con la sola eccezione di cui all'ultimo periodo introdotto dal comma 55 sopra riportato.
7. L'ordinamento del personale docente fornisce le indicazioni relative alla fruizione delle ferie nel richiamato art. 1 comma 54 L. 228/2012, che individua i periodi destinati alla fruizione delle ferie in relazione al peculiare andamento dell'anno scolastico, caratterizzato –
a differenza dagli altri comparti del pubblico impiego – da disomogeneità funzionali riferite alla presenza ciclica di periodi destinati alle lezioni, alle attività di scrutinio e valutazione, ed alla sospensione delle attività didattiche.
8. La disposizione in esame (che conviene nuovamente riportare: “Il personale docente di tutti
i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”) individua dei segmenti temporali – i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, i giorni destinati a scrutini, esami e attività valutative, e la rimanente parte dell'anno – che non paiono perfettamente coordinati, se si ha riguardo alle definizioni di cui all'art. 74 D.Lgs. 297/1994: tale norma definisce l'anno scolastico nel periodo che va dal 1° settembre al 31 agosto;
definisce il periodo delle attività didattiche – comprensive anche degli scrutini e degli esami e delle attività di aggiornamento – tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità; prevede per almeno 200 giorni lo svolgimento delle lezioni;
rimette ad ordinanza ministeriale il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le
5 scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami;
rimette a determina del sovrintendente scolastico regionale la indicazione della data di inizio delle lezioni e del calendario relativo al loro svolgimento.
9. L'apparente incongruenza tra la previsione della fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale (quest'ultimo riguardante esclusivamente il periodo tra il giorno d'inizio delle lezioni – individuato da ordinanza ministeriale – e l'ultimo giorno delle lezioni), e l'eccezione relativa allo svolgimento di scrutini, esami di Stato e attività valutative, che per definizione rientrano nel periodo delle attività didattiche ma occupano giornate normalmente successive al termine delle lezioni, e che – pertanto – non sono comprese nel calendario scolastico regionale, e la conseguente difficoltà di individuare a quale periodo si riferisca “la rimanente parte dell'anno” (nella quale la fruizione è limitata a soli 6 giorni purché sia assicurata la sostituzione non onerosa del docente assente), scontano un'imperfetta tecnica legislativa ma sono agevolmente superabili in via interpretativa.
10. L'interpretazione sistematica e teleologica consente di assegnare un significato inequivoco alla norma (che, si ripete, è finalizzata a dettare l'ordinamento specifico del personale docente riguardo alla fruizione delle ferie, così integrando il rinvio aperto contenuto nell'art. 5 comma 8 cit.): il periodo in cui il personale docente è obbligato a fruire delle ferie è determinato affiancando ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, la rimanente parte dell'anno con le richiamate eccezioni;
sono così individuati come fruibili tutti i giorni in cui non siano previste lezioni (in base al calendario scolastico regionale), e quelli che non siano destinati a scrutini, esami di Stato o attività valutative (in base all'ordinanza ministeriale, normalmente entro il 30 giugno – e quindi entro la fine del periodo di attività didattiche – con possibilità di conclusione degli esami di maturità a luglio).
11. Imponendo al personale docente di ogni ordine a grado (a termine o a tempo indeterminato, posto che la attuale normativa non differenzia più il regime delle ferie)
l'obbligo di godere delle ferie quando non vi è lezione né sono in corso le specifiche attività conclusive, la disposizione introduce un'eccezione al corrispondente divieto di fruirne quando l'attività scolastica è in pieno svolgimento: la facoltà di godere di 6 giorni di ferie (e quindi solo di una piccola parte di quelle complessivamente maturate nell'anno) nei periodi in cui si svolgono effettivamente le lezioni (che costituiscono l'attività di estrinsecazione diretta della funzione docente, distinta in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione
6 di insegnamento: cfr. art. 43 CCNL), o si tengono gli scrutini, gli esami di Stato e le attività valutative, purché sia garantita la sostituzione senza ulteriori oneri di spesa.
12. Così individuato il regime generale di godimento delle ferie del personale docente dettato dall'art. 1 comma 54 cit., viene in rilievo la contestuale deroga posta dal successivo comma
55 al generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie non fruite sancito dall'art. 5 comma 8 cit., che viene posta ad esclusivo favore del “personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”. Per i docenti a termine con contratto di supplenza temporanea o con scadenza al 30 giugno, quindi, il generale divieto di monetizzazione delle ferie non fruite viene meno nella sola misura corrispondente ai giorni di differenza tra quelli complessivamente maturati e non fruiti, e quelli in cui ne sia stata consentita la fruizione.
13. A tale disposizione si è attenuto il , che ha detratto dal numero di giorni CP_1
complessivamente maturati in ragione della durata del contratto di lavoro a termine quei giorni – diversi da quelli di lezione o in cui si sono svolti scrutini, esami o attività valutative
(nei quali non è consentito di godere delle ferie) – in cui la docente ne abbia effettivamente goduto o avrebbe potuto goderne ma non ne ha richiesto la fruizione, ammettendo la indennizzabilità della sola eventuale differenza.
14. Parte ricorrente contesta che le disposizioni esaminate, così come applicate dal MIM, siano compatibili con la disciplina eurounitaria come interpretata dalla CGUE, ed in particolare con l'articolo 7 della direttiva 2003/88, che riproduce in termini identici l'articolo
7 della direttiva 93/104, così formulato: «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro». In particolare parte ricorrente, richiamando un recente orientamento della Corte di Cassazione seguito ad alcune pronunce della Corte di Giustizia UE sulla compatibilità tra la direttiva e la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite, rivendica il diritto a percepire l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non formalmente fruiti, non essendone ammissibile la perdita automatica in assenza di informazione adeguata da parte del datore di lavoro.
7 15. La CGUE ha preso in esame più volte le sopra riportate disposizioni della direttiva, confrontandole con normative nazionali che variamente prevedevano la perdita definitiva del diritto al godimento delle ferie per essere il rapporto di lavoro cessato senza effettiva fruizione delle stesse, nonché la perdita del diritto all'indennità sostitutiva: tra le pronunce più recenti, che compendiano l'assetto interpretativo emergente da plurime precedenti pronunce, si richiama la sentenza n. 218 del 18/01/2024 in causa C-218/22 (dettata su fattispecie in cui veniva in raffronto proprio l'art. 5 comma 8 D.L. 95/2012, ancorché al di fuori del comparto scolastico), nella quale si legge: “25 In via preliminare, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 19 e giurisprudenza citata).
26 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, il quale dispone che gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali, riflette e concretizza il diritto fondamentale a un periodo annuale di ferie retribuite sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 25
e giurisprudenza citata). […]
33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 6 novembre 2018, C-684/16,
EU:C:2018:874, punto 24 e giurisprudenza citata).
34 Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute
8 (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften,
C-684/16, EU:C:2018:874, punto 33).
35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16,
EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)”.
16. Già con la sentenza 6/11/2018 in causa C-684/16 la CGUE aveva chiarito quali fossero le cautele che il datore di lavoro doveva adottare per rendere effettivo il diritto del lavoratore a beneficiare di ferie annuali retribuite, così da legittimare la perdita dell'indennità sostitutiva qualora il lavoratore stesso non ne avesse fruito pur avendone avuto l'effettiva possibilità:
“41 Il lavoratore dev'essere infatti considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal far valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare, che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2010, , C-429/09, EU:C:2010:717, punti 80 e 81 e giurisprudenza ivi citata). […]
43 Ciò considerato, è necessario evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite.
44 Sebbene occorra precisare, in risposta agli interrogativi sollevati al riguardo dalla prima questione, che il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006, Commissione/Regno Unito, C-484/04,
EU:C:2006:526, punto 43), resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi
9 che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (v., in tal senso, sentenza del
29 novembre 2017,, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 63).
45 A tal fine (…) il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88.
47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute”.
17. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17/06/2024 n. 16715 in cui riprende quanto affermato nella sentenza 05/05/2022 n. 14268 (entrambe peraltro espressamente riferite al solo periodo tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno: periodo comprensivo di quello destinato a scrutini, esami e attività valutative nel quale di regola le ferie non possono essere godute), richiama i principi eurounitari sopra riportati affermando che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso
10 della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva”: ciò in quanto
“deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico […] ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi tra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
18. L'adattamento dei principi eurounitari, sopra richiamati ai §§ 15 e 16, alla fattispecie in esame impone tuttavia di considerare nel concreto le peculiarità del sistema scolastico e la specialità della disciplina dettata per il godimento delle ferie, ancorata all'andamento discontinuo dell'attività scolastica. In un contesto ordinario come quelli presentati all'attenzione della CGUE, in cui l'attività è continuativa e non vi sono norme primarie o secondarie che – in relazione alla discontinuità dell'attività lavorativa – individuino con precisione i periodi destinati al godimento delle ferie, indicando per contro i periodi in cui vige il divieto di goderne, non sarebbe ipotizzabile alcuna zona d'ombra tra il rendere la prestazione lavorativa e godere del riposo, e si renderebbe necessario un previo accordo o un provvedimento formale: il datore di lavoro sarebbe sempre in grado di controllare la presenza in servizio e ricevere la prestazione lavorativa, o al contrario di verificare la mancata prestazione per essere il dipendente in ferie. La CGUE si è trovata a pronunciarsi in fattispecie in cui il dipendente aveva effettivamente reso la prestazione lavorativa, e si era trovato – al momento della cessazione del rapporto – privato del diritto all'indennità sostitutiva senza aver potuto fruire del ristoro psicofisico che costituisce il contenuto primario del diritto alle ferie: si tratta di un contesto normativo e di fatto assai diverso da quello in esame.
19. Nel caso in esame, parte ricorrente si limita ad affermare di essere rimasta a disposizione del datore di lavoro nei giorni in cui non si svolgono lezioni compresi tra il 1° settembre ed il
30 giugno, per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento che non richiedono la presenza fisica a scuola, senza peraltro allegare né provare di essere stata tenuta ad essere a disposizione proprio in tali giorni per le attività individuali funzionali
11 all'insegnamento (la cui effettuazione ed organizzazione è rimessa all'iniziativa individuale e sfugge al controllo datoriale) né tanto meno di aver reso la prestazione lavorativa nei giorni che l'impianto normativo sopra esaminato determina per l'obbligatoria fruizione delle ferie: sulla base della tradizionale ripartizione degli oneri probatori in materia, si sta formando all'interno di questo Ufficio un condivisibile orientamento che nega l'indennità sostitutiva sulla presunzione che i docenti abbiano effettivamente fruito delle ferie nei giorni indicati dalla legge, senza che tali conclusioni siano impedite dall'assenza di una domanda formale di fruizione delle ferie (cfr. ex multis, le approfondite argomentazioni rinvenibili nelle sentenze
Trib. Torino, 28/07/2025 n. 1387 e 29/05/2025 n. 1383, est. dr.ssa ; Trib. Torino, Per_3
17/07/2025 n. 1919, est. dott. ). Per_4
20. Se tuttavia si ritenesse di aderire alle premesse del ragionamento sviluppato dalla Corte di legittimità (che i docenti non di ruolo non possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico), nondimeno le conclusioni a cui giunge la pronuncia in esame – ovvero che la perdita dell'indennità sostitutiva non si verifica, in assenza di domanda del docente, ove “il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse” – non paiono affatto le uniche necessitate per ricondurre la speciale normativa in esame a conformità con i principi eurounitari supra esposti.
21. E' incontroverso che la ricorrente non abbia avanzato formale domanda di ferie per i giorni per la cui monetizzazione agisce: seguendo l'indicazione della Corte di Cassazione dovrebbe escludersi qualsiasi automatica fruizione delle ferie, ancorché la docente neppure affermi di aver reso la prestazione di insegnamento o altra attività ad essa funzionale.
22. Nel sistema scolastico la peculiarità è l'indicazione normativa del periodo destinato al godimento obbligatorio delle ferie: i docenti fruiscono delle ferie quando non vi sono le lezioni né le attività di scrutinio o gli esami, e la fruizione delle ferie in tale periodo è obbligatoria per legge. Per i docenti di ruolo o quelli a tempo determinato con scadenza del contratto al 31 agosto, il numero di giorni di ferie annuali maturate (30 o 32 giorni a seconda dell'anzianità) è superiore ai giorni di mancanza delle lezioni e delle attività conclusive, e gli stessi dovranno individuarli nell'apposita domanda da presentare al dirigente scolastico;
per costoro, qualora il rapporto cessi e le ferie non siano state fruite, il divieto di monetizzazione
12 non ammette deroghe. Per i docenti – quali la ricorrente – con contratto scadente il 30 giugno, il formale godimento delle ferie presuppone che le stesse vengano richieste nei giorni fruibili che precedono la scadenza contrattuale, purché sia loro consentito di goderne;
l'eventuale differenza dovrà essere compensata mediante indennizzo.
23. Coerentemente con le disposizioni normative sopra esaminate (ed in particolare con l'ultimo periodo dell'art. 5 comma 8 cit., introdotto dall'art. 55 della legge di stabilità 2013), il CCNL 2019/21 all'art. 35 (rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”) prevede che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.
24. La regola quindi è inequivocabilmente la fruizione obbligatoria ed effettiva delle ferie maturate nei giorni dedicati: la monetizzazione è limitata a quelli in cui la durata del rapporto a termine, o altra causa riferibile al datore di lavoro, non ne abbia consentito la fruizione, con perdita della indennità per gli ulteriori giorni.
25. Poiché tale regola si ricava esplicitamente e senza incertezze sia dalle disposizioni di legge più volte citate che dal contratto collettivo richiamato nel contratto individuale, non può affermarsi che il docente non fosse adeguatamente informato e necessitasse di un esplicito avvertimento, a meno di voler imporre una formalità ridondante che la CGUE richiede “se necessario” in fattispecie non sovrapponibili (lavoratore che ha effettivamente lavorato e non è assistito da normativa speciale), e comunque sempre quale mera esemplificazione del dovere datoriale di favorire il godimento effettivo e non quale cautela ineludibile. Ciò che va verificato in concreto, per la prova di compatibilità dell'assetto descritto con la direttiva UE, è che il docente sia stato effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, per aver il datore di lavoro esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse in condizione di fruirne;
se il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite (o meglio, si è astenuto dal richiedere formalmente di fruirne, pur restando inattivo) dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (cfr. supra, § 16).
13 26. Si è già osservato che la legge, integrata dall'ordinanza ministeriale e dal calendario scolastico regionale, predetermina con precisione i periodi di fruibilità necessaria delle ferie, con evidente considerazione della necessità datoriale di ricevere la prestazione di insegnamento nei periodi in cui sono in corso le lezioni e le attività valutative, nei quali le ferie non sono ammesse se non in minima parte (e non vi possono essere dubbi che il personale docente sia pienamente informato della consistenza di tali periodi); negli ulteriori periodi è in re ipsa la sospensione dell'attività di insegnamento, che costituisce – unitamente alle attività funzionali alla prestazione di insegnamento, sia collegiali che individuali –
l'oggetto precipuo della prestazione richiesta al docente. In altre parole, normalmente nei giorni destinati per legge alle ferie obbligatorie del personale docente non è richiesta né possibile la prestazione lavorativa: le lezioni sono sospese, le scuole sono chiuse e non sono in corso scrutini, esami o altre attività valutative;
tale situazione è ben nota ai dipendenti in quanto predeterminata da disposizioni di legge e di contratto collettivo richiamato nel contratto individuale, ed è oggettivamente e concretamente percepibile con evidenza in base all'assetto organizzativo del datore di lavoro nei termini descritti, nel quale si estrinseca il dovere di diligenza richiesto dalla CGUE al datore di lavoro per favorire l'effettivo godimento delle ferie: deve quindi ritenersi che i docenti fossero pienamente informati e posti in grado di fruire concretamente del riposo e del relax che costituiscono lo scopo precipuo della previsione relativa al periodo minimo di ferie annuali retribuite, essendo inseriti in un contesto organizzativo datoriale predisposto appositamente per agevolare il pieno esercizio di tale diritto.
27. In tale situazione, non risulta che siano state previste attività funzionali all'insegnamento collegiali che richiedessero una partecipazione attiva del docente, né è stato in concreto allegata e dimostrata la necessità indifferibile di svolgere attività funzionali all'insegnamento individuali di consistenza tale da porre ostacolo alla possibilità di concreto godimento delle ferie: si verifica pertanto – analogamente alla presunzione di effettiva fruizione delle ferie oggetto della giurisprudenza richiamata al § 19, che ammette la prova contraria – una presunzione semplice che al docente sia stato consentito di godere delle ferie, avverso la quale non è stata offerta alcuna prova contraria, con conseguente perdita del diritto all'indennità sostitutiva.
28. Nella situazione descritta, ciò che è mancato rispetto al formale godimento delle ferie maturate dal docente è unicamente la presentazione della domanda di fruizione: pur se non formalmente in ferie, il docente non ha reso alcuna prestazione lavorativa richiesta o
14 ricevibile dal datore di lavoro, e non sono emersi motivi per cui la fruizione delle ferie non fosse consentita;
al contrario, l'organizzazione scolastica presupponeva proprio in tali periodi l'assenza di prestazione lavorativa, in pieno adempimento del dovere datoriale di adoperarsi in concreto per consentire l'effettiva fruizione dei periodi di ristoro delle energie dei dipendenti.
29. La perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie che, pur consentite e sostanzialmente di fatto godute, non sono state formalizzate per assenza di domanda da parte del docente indubbiamente informato e consapevole, appare pertanto pienamente rispettosa della disciplina eurounitaria, senza che si renda necessaria l'imposizione di ulteriori specifici oneri al datore di lavoro. Va infatti tenuto presente che “un'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riporto autorizzato applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe (…) incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite” (CGUE sent. 6 novembre 2018 in causa C-684/16, pt.
48; cfr. CGUE sent. 18/01/2024 n. 218 in causa C-218/22, pt. 48): principi peraltro espressi
– si sottolinea – in fattispecie in cui i lavoratori, al contrario dell'odierna parte ricorrente, avevano reso piena ed effettiva prestazione lavorativa e non si erano limitati ad omettere la domanda di fruizione pur restando inattivi.
30. Ne consegue l'accoglibilità della domanda di condanna del al versamento CP_1 dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite nei soli limiti riferibili alla differenza tra le ferie maturate ed i giorni di ferie in cui ne era consentita la fruizione, per l'importo di €
…riferito agli anni scolastici …(importo sulla cui correttezza contabile le parti hanno concordato), oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma pari alla differenza tra rivalutazione e interessi, con assorbimento di ogni questione relativa alla prescrizione.
31. Parte ricorrente ricomprende nel calcolo dei giorni di ferie per cui chiede la monetizzazione anche 18 giorni maturati per festività soppresse, ai quali non può applicarsi il regime ordinario delle ferie (né la correlativa garanzia comunitaria) attesa la diversa natura dell'istituto e la autonoma fonte del diritto a tali permessi.
32. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 legge n. 937/1977 e dall'art. 14 CCNL comparto scuola 2006/2009.
33. Il primo stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono
15 attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
34. L'art. 14 CCNL prevede che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
35. I quattro giorni (ridotti a tre dall'art. 1, D.L. 22.02.2011, n. 5 conv. in L. n. 47/2011) di cui al citato art. 1, comma 1 lett. b) L. 937/1977 sono dunque concessi dietro richiesta degli interessati, e tenendo conto delle esigenze dei servizi. Pertanto, è onere di parte ricorrente dimostrare di avere espressamente richiesto di fruire dei giorni di congedo aggiuntivo, e di non avervi beneficiato per concomitanti esigenze di servizio;
in difetto, i giorni non fruiti non possono essere altrimenti liquidati. Nel caso in esame l'onere non è stato assolto e nulla può essere riconosciuto ».
5. Facendo applicazione dei predetti principi condivisi al caso di specie (in cui la parte si limita ad allegare del tutto genericamente che nei periodi di sospensione delle lezioni era rimasta “a disposizione del ” e poi di “avere svolto le attività funzionali alle CP_1
prestazioni d'insegnamento”, senza indicare esattamente cosa avesse fatto e quando, cap. 3 e
6 del ricorso, chiedendo in sostanza il risarcimento per non avere mai goduto in ciascun anno delle ferie, come emerge dallo schema a pag. 17 del ricorso), sulla base della documentazione prodotta dall'amministrazione scolastica (da cui risulta che la ricorrente abbia richiesto alcuni giorni di ferie, doc. 6 res.), appare corretto il conteggio del residuo (“4,42” per il 2020/2021,
“2,67” per il 2021/2022 e “2,83” per il 2022/2023, “0” per il 2023/2024, così per un totale di
16 9,92), una volta detratti i periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni e delle ferie fruite a Cont domanda, di cui alla tabella di pag. 3 delle note del 10.11.2025.
6.Quanto alla retribuzione di riferimento appare corretto determinarla in base a quanto calcolato dalla ricorrente (euro 66,43 giornaliere) ricomprendendo RPD e 13/ma mensilità , in quanto “Per determinare l'importo dovuto per singola giornata, appare corretto il criterio adottato dal ricorrente, che include la quota dovuta per retribuzione professionale docenti, la quale rappresenta una voce fissa della retribuzione che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e merito (anche di questo Tribunale) spetta sia ai docenti di ruolo che a quelli con contratto a termine [omissis]. Parimenti deve essere inclusa la quota per tredicesima mensilità, posto che la retribuzione annuale, sulla quale viene operata la divisione per il numero di giornate (360), include anche detta voce. Tali calcoli, ovviamente, devono essere effettuati considerando le retribuzioni dovute sulla base dei CCNL vigenti ratione temporis, come eccepito dal e recepito dal ricorrente” (Tribunale di Vicenza, sent. 328/2025 CP_1
del 13.6.2025).
L'indennità liquidabile è dunque pari ad Euro 658,99.
7.Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione al valore del decisum considerando il carattere seriale del contenzioso e l'attività difensiva svolta (senza istruttoria), con la richiesta distrazione. La richiesta maggiorazione ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 non può essere riconosciuta, non essendo presenti collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) condanna il al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente di € 658,99, a titolo di indennità per ferie non fruite negli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo;
2) condanna il pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 515,00 oltre rimb. forf., c.p.a., oltre IVA e CPA e 118,50 per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 20.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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SEZIONE LAVORO
Causa n. 2901/2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 20/11/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Zampieri, nonché il dott. Giò Maria Zampieri per la parte convenuta il dott. Per_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 20/11/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2901 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 11/12/2024 avente ad oggetto: personale docente/indennità sostitutiva delle ferie/contratti a termine da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ZAMPIERI Parte_1 C.F._1
IC, GA BI, EL AL, LD VA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico Email_1
Email_2 Email_3 Email_4
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_2 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Persona_2
Telematico Email_5
Motivi della decisione
1.Parte ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio come docente di scuola primaria in forza di rapporti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici tra il 2020/2021 e il 2023/2024. Ha dedotto, in fatto, che nei periodi in cui non si svolgono le lezioni con gli alunni, ricompresi tra il 1° settembre ed il 30 giugno, era rimasta in servizio, a disposizione del , per lo svolgimento di tutte le attività didattiche CP_1 funzionali all'insegnamento (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, preparazione dei lavori degli organi collegiali, svolgimento di verifiche e valutazioni, distribuzione delle schede di valutazione, sistemazione documenti del team, corsi di aggiornamento e altre attività didattiche o formative funzionali all'insegnamento), che non
1 richiedono la presenza fisica nella scuola;
che l'istituzione scolastica non ha fatto fruire alla parte ricorrente i giorni di ferie e i riposi delle festività soppresse, maturati durante l'anno scolastico, né ha pagato le relative indennità sostitutive, in quanto pretendeva di compensare le ferie e le festività soppresse con i giorni di sospensione/ interruzione delle lezioni, ricompresi tra il 1° settembre e il 30 giugno, in cui la considerava automaticamente in ferie, nonostante la docente in tali periodi avesse svolto le attività funzionali alle prestazioni d'insegnamento e non avesse richiesto di fruire delle ferie o dei riposi inerenti alle festività soppresse;
ha dedotto che la dirigente scolastica aveva preavvisato la parte ricorrente del coattivo collocamento in ferie d'ufficio, né l'aveva invitata formalmente a fruire delle ferie e delle festività soppresse o anche solo l'aveva informata della circostanza che la mancata richiesta delle ferie e dei riposi per le festività soppresse avrebbe determinato la perdita del diritto al loro godimento e alla percezione dell'indennità sostitutiva delle stesse.
Ha chiesto pertanto: “1) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a fruire di 103,42 giorni per ferie e festività soppresse e/o a percepire € 6954,23 per ferie e festività soppresse non godute, oppure i diversi giorni o somme risultanti spettanti ai sensi dei CCNL. a titolo di ferie e festività soppresse non fruite per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/22, 2022/23 e
2023/24 e di indennità sostitutiva, 2) Condannarsi il convenuto in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di cui al capo precedente o della diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta dovuta quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. 3) In via subordinata, condannarsi il convenuto in persona del CP_3
legale rappresentante pro tempore, al pagamento alla ricorrente di 103,42 giorni di ferie e/o del diverso numero di giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente goduti a domanda (condanna generica). 4) In ogni caso, condannarsi il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_3
corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del cpc ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c. 5) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
2. Si è costituita l'amministrazione scolastica chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, eccependo la prescrizione quinquennale del credito,
2 affermando che le ferie dei docenti con contratti di supplenza breve o fino al 30/6 possono essere monetizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;
considerando non monetizzabili i giorni fruibili durante la sospensione delle lezioni nei quali il docente non ne abbia fatto richiesta, ha formulato conteggi alternativi.
3. Il giudice sentite le difese delle parti all'udienza del 25.6.2025, ha rinviato la discussione della causa autorizzando le difese al deposito di note autorizzate, depositate dalla difesa di parte resistente. All'odierna udienza, svoltasi in modalità da remoto, sentite le conclusioni e la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
4. La questione sottesa alla decisione della presente causa è attualmente oggetto di acceso dibattito nella giurisprudenza di merito, anche sulla base di recenti pronunce di legittimità.
Questo Giudice, ritiene, pur in attesa di un possibile prossimo intervento chiarificatore della
Corte di Cassazione (ordinanze ex art. 363bis c.p.c. della Corte d'Appello di Torino del 5-
6.11.2025, di dover rimeditare parzialmente l'orientamento già espresso in alcuni precedenti e di seguire, poiché ritenute persuasive le approfondite motivazioni espresse in particolare da alcune delle pronunce del Tribunale di Torino (cfr. in particolare sent. 1382/2025 del
29.5.2025 e 1387/2025 del 28.7.2025, est. ; in senso conforme, ex multis, anche sent. Per_3
1788/2025 del 5.9.2025, est. Mancinelli;
sent. 1919/2025 del 29.7.2025 est. ; sent. Per_4
2033/2025 del 3.9.2025, est. ) e seguite anche da altri Tribunali (ex multis: Ancona, Per_5
sent. 509 e 510/2025 del 27.8.2025; Milano, 2704, 2719, 2705 dell'11.6.2025 e 3074 /2025 del 4.7.2025; Bologna, sent. 950/2025 del 6.8.2025, est. . Per_6
Si riporta in particolare parte della condivisa motivazione della sent. 1787/2025 dell'8.7.2025, pubblicata il 13.8.2025 del Tribunale di Torino (RG 8293/2024).
«4. La disciplina applicabile ratione temporis ai contratti a tempo determinato oggetto di causa è rinvenibile nelle seguenti disposizioni:
- l'art. 5 comma 8 D.L. 95/2012 (conv. in L. 135/2012), significativamente rubricato
“Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”, ha introdotto per tutti i dipendenti pubblici un regime di fruizione obbligatoria delle ferie secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di comparto, escludendo in ogni caso la possibilità di monetizzare le ferie non fruite: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
3 dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”; occorre precisare che la disposizione ha superato il vaglio di costituzionalità essendo stata ritenuta conforme sia alla
Costituzione italiana che al diritto dell'Unione (cfr. Corte Cost. n. 95/2016);
- a pochi mesi dall'introduzione del sopra riportato regime generale per le ferie del pubblico impiego, la legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) all'art. 1 comma 54 ha introdotto una disciplina speciale delle ferie del personale docente, applicabile sia ai docenti di ruolo che al personale supplente: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
- il successivo comma 55 del medesimo art. 1 L. 228/2012 è intervenuto sul sopra riportato art. 5 comma 8 D.L. 95/2012, aggiungendo in fine il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
5. L'espressa previsione di cessazione di efficacia di ogni precedente disposizione normativa o contrattuale più favorevole con l'entrata in vigore dell'art. 5 comma 8 cit. impone di valutare le previsioni normative sopra riportate senza suggestioni interpretative provenienti dal regime previgente, dettato dal CCNL per il personale del comparto scuola 2006- 2009 che considerava separatamente il regime delle ferie per i docenti di ruolo e per i docenti assunti con contratto a termine. In particolare, l'art. 13 prevedeva per il personale di ruolo l'obbligo
4 di godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (ovvero tra i
1° luglio ed il 31 agosto), l'obbligo di farne richiesta al dirigente scolastico ed il divieto di monetizzazione;
l'art. 19 prevedeva, per i docenti a termine, che la fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non fosse obbligatoria, e che si desse luogo al pagamento sostitutivo delle ferie alla cessazione del rapporto qualora il docente non avesse richiesto di fruirne.
6. L'intervento, a dichiarati fini di riduzione di spesa, dell'art. 5 comma 8 D.L. 92/2012 ha superato ogni precedente regime per le ferie di tutto il pubblico impiego, introducendo una esplicita e generalizzata previsione di fruizione obbligatoria delle ferie con le modalità previste dai singoli ordinamenti, ed un altrettanto espresso ed assoluto (“in nessun caso”) divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, con la sola eccezione di cui all'ultimo periodo introdotto dal comma 55 sopra riportato.
7. L'ordinamento del personale docente fornisce le indicazioni relative alla fruizione delle ferie nel richiamato art. 1 comma 54 L. 228/2012, che individua i periodi destinati alla fruizione delle ferie in relazione al peculiare andamento dell'anno scolastico, caratterizzato –
a differenza dagli altri comparti del pubblico impiego – da disomogeneità funzionali riferite alla presenza ciclica di periodi destinati alle lezioni, alle attività di scrutinio e valutazione, ed alla sospensione delle attività didattiche.
8. La disposizione in esame (che conviene nuovamente riportare: “Il personale docente di tutti
i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”) individua dei segmenti temporali – i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, i giorni destinati a scrutini, esami e attività valutative, e la rimanente parte dell'anno – che non paiono perfettamente coordinati, se si ha riguardo alle definizioni di cui all'art. 74 D.Lgs. 297/1994: tale norma definisce l'anno scolastico nel periodo che va dal 1° settembre al 31 agosto;
definisce il periodo delle attività didattiche – comprensive anche degli scrutini e degli esami e delle attività di aggiornamento – tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità; prevede per almeno 200 giorni lo svolgimento delle lezioni;
rimette ad ordinanza ministeriale il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le
5 scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami;
rimette a determina del sovrintendente scolastico regionale la indicazione della data di inizio delle lezioni e del calendario relativo al loro svolgimento.
9. L'apparente incongruenza tra la previsione della fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale (quest'ultimo riguardante esclusivamente il periodo tra il giorno d'inizio delle lezioni – individuato da ordinanza ministeriale – e l'ultimo giorno delle lezioni), e l'eccezione relativa allo svolgimento di scrutini, esami di Stato e attività valutative, che per definizione rientrano nel periodo delle attività didattiche ma occupano giornate normalmente successive al termine delle lezioni, e che – pertanto – non sono comprese nel calendario scolastico regionale, e la conseguente difficoltà di individuare a quale periodo si riferisca “la rimanente parte dell'anno” (nella quale la fruizione è limitata a soli 6 giorni purché sia assicurata la sostituzione non onerosa del docente assente), scontano un'imperfetta tecnica legislativa ma sono agevolmente superabili in via interpretativa.
10. L'interpretazione sistematica e teleologica consente di assegnare un significato inequivoco alla norma (che, si ripete, è finalizzata a dettare l'ordinamento specifico del personale docente riguardo alla fruizione delle ferie, così integrando il rinvio aperto contenuto nell'art. 5 comma 8 cit.): il periodo in cui il personale docente è obbligato a fruire delle ferie è determinato affiancando ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, la rimanente parte dell'anno con le richiamate eccezioni;
sono così individuati come fruibili tutti i giorni in cui non siano previste lezioni (in base al calendario scolastico regionale), e quelli che non siano destinati a scrutini, esami di Stato o attività valutative (in base all'ordinanza ministeriale, normalmente entro il 30 giugno – e quindi entro la fine del periodo di attività didattiche – con possibilità di conclusione degli esami di maturità a luglio).
11. Imponendo al personale docente di ogni ordine a grado (a termine o a tempo indeterminato, posto che la attuale normativa non differenzia più il regime delle ferie)
l'obbligo di godere delle ferie quando non vi è lezione né sono in corso le specifiche attività conclusive, la disposizione introduce un'eccezione al corrispondente divieto di fruirne quando l'attività scolastica è in pieno svolgimento: la facoltà di godere di 6 giorni di ferie (e quindi solo di una piccola parte di quelle complessivamente maturate nell'anno) nei periodi in cui si svolgono effettivamente le lezioni (che costituiscono l'attività di estrinsecazione diretta della funzione docente, distinta in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione
6 di insegnamento: cfr. art. 43 CCNL), o si tengono gli scrutini, gli esami di Stato e le attività valutative, purché sia garantita la sostituzione senza ulteriori oneri di spesa.
12. Così individuato il regime generale di godimento delle ferie del personale docente dettato dall'art. 1 comma 54 cit., viene in rilievo la contestuale deroga posta dal successivo comma
55 al generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie non fruite sancito dall'art. 5 comma 8 cit., che viene posta ad esclusivo favore del “personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”. Per i docenti a termine con contratto di supplenza temporanea o con scadenza al 30 giugno, quindi, il generale divieto di monetizzazione delle ferie non fruite viene meno nella sola misura corrispondente ai giorni di differenza tra quelli complessivamente maturati e non fruiti, e quelli in cui ne sia stata consentita la fruizione.
13. A tale disposizione si è attenuto il , che ha detratto dal numero di giorni CP_1
complessivamente maturati in ragione della durata del contratto di lavoro a termine quei giorni – diversi da quelli di lezione o in cui si sono svolti scrutini, esami o attività valutative
(nei quali non è consentito di godere delle ferie) – in cui la docente ne abbia effettivamente goduto o avrebbe potuto goderne ma non ne ha richiesto la fruizione, ammettendo la indennizzabilità della sola eventuale differenza.
14. Parte ricorrente contesta che le disposizioni esaminate, così come applicate dal MIM, siano compatibili con la disciplina eurounitaria come interpretata dalla CGUE, ed in particolare con l'articolo 7 della direttiva 2003/88, che riproduce in termini identici l'articolo
7 della direttiva 93/104, così formulato: «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro». In particolare parte ricorrente, richiamando un recente orientamento della Corte di Cassazione seguito ad alcune pronunce della Corte di Giustizia UE sulla compatibilità tra la direttiva e la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite, rivendica il diritto a percepire l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non formalmente fruiti, non essendone ammissibile la perdita automatica in assenza di informazione adeguata da parte del datore di lavoro.
7 15. La CGUE ha preso in esame più volte le sopra riportate disposizioni della direttiva, confrontandole con normative nazionali che variamente prevedevano la perdita definitiva del diritto al godimento delle ferie per essere il rapporto di lavoro cessato senza effettiva fruizione delle stesse, nonché la perdita del diritto all'indennità sostitutiva: tra le pronunce più recenti, che compendiano l'assetto interpretativo emergente da plurime precedenti pronunce, si richiama la sentenza n. 218 del 18/01/2024 in causa C-218/22 (dettata su fattispecie in cui veniva in raffronto proprio l'art. 5 comma 8 D.L. 95/2012, ancorché al di fuori del comparto scolastico), nella quale si legge: “25 In via preliminare, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 19 e giurisprudenza citata).
26 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, il quale dispone che gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali, riflette e concretizza il diritto fondamentale a un periodo annuale di ferie retribuite sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 25
e giurisprudenza citata). […]
33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 6 novembre 2018, C-684/16,
EU:C:2018:874, punto 24 e giurisprudenza citata).
34 Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute
8 (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften,
C-684/16, EU:C:2018:874, punto 33).
35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16,
EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)”.
16. Già con la sentenza 6/11/2018 in causa C-684/16 la CGUE aveva chiarito quali fossero le cautele che il datore di lavoro doveva adottare per rendere effettivo il diritto del lavoratore a beneficiare di ferie annuali retribuite, così da legittimare la perdita dell'indennità sostitutiva qualora il lavoratore stesso non ne avesse fruito pur avendone avuto l'effettiva possibilità:
“41 Il lavoratore dev'essere infatti considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal far valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare, che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2010, , C-429/09, EU:C:2010:717, punti 80 e 81 e giurisprudenza ivi citata). […]
43 Ciò considerato, è necessario evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite.
44 Sebbene occorra precisare, in risposta agli interrogativi sollevati al riguardo dalla prima questione, che il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006, Commissione/Regno Unito, C-484/04,
EU:C:2006:526, punto 43), resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi
9 che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (v., in tal senso, sentenza del
29 novembre 2017,, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 63).
45 A tal fine (…) il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88.
47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute”.
17. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17/06/2024 n. 16715 in cui riprende quanto affermato nella sentenza 05/05/2022 n. 14268 (entrambe peraltro espressamente riferite al solo periodo tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno: periodo comprensivo di quello destinato a scrutini, esami e attività valutative nel quale di regola le ferie non possono essere godute), richiama i principi eurounitari sopra riportati affermando che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso
10 della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva”: ciò in quanto
“deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico […] ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi tra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
18. L'adattamento dei principi eurounitari, sopra richiamati ai §§ 15 e 16, alla fattispecie in esame impone tuttavia di considerare nel concreto le peculiarità del sistema scolastico e la specialità della disciplina dettata per il godimento delle ferie, ancorata all'andamento discontinuo dell'attività scolastica. In un contesto ordinario come quelli presentati all'attenzione della CGUE, in cui l'attività è continuativa e non vi sono norme primarie o secondarie che – in relazione alla discontinuità dell'attività lavorativa – individuino con precisione i periodi destinati al godimento delle ferie, indicando per contro i periodi in cui vige il divieto di goderne, non sarebbe ipotizzabile alcuna zona d'ombra tra il rendere la prestazione lavorativa e godere del riposo, e si renderebbe necessario un previo accordo o un provvedimento formale: il datore di lavoro sarebbe sempre in grado di controllare la presenza in servizio e ricevere la prestazione lavorativa, o al contrario di verificare la mancata prestazione per essere il dipendente in ferie. La CGUE si è trovata a pronunciarsi in fattispecie in cui il dipendente aveva effettivamente reso la prestazione lavorativa, e si era trovato – al momento della cessazione del rapporto – privato del diritto all'indennità sostitutiva senza aver potuto fruire del ristoro psicofisico che costituisce il contenuto primario del diritto alle ferie: si tratta di un contesto normativo e di fatto assai diverso da quello in esame.
19. Nel caso in esame, parte ricorrente si limita ad affermare di essere rimasta a disposizione del datore di lavoro nei giorni in cui non si svolgono lezioni compresi tra il 1° settembre ed il
30 giugno, per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento che non richiedono la presenza fisica a scuola, senza peraltro allegare né provare di essere stata tenuta ad essere a disposizione proprio in tali giorni per le attività individuali funzionali
11 all'insegnamento (la cui effettuazione ed organizzazione è rimessa all'iniziativa individuale e sfugge al controllo datoriale) né tanto meno di aver reso la prestazione lavorativa nei giorni che l'impianto normativo sopra esaminato determina per l'obbligatoria fruizione delle ferie: sulla base della tradizionale ripartizione degli oneri probatori in materia, si sta formando all'interno di questo Ufficio un condivisibile orientamento che nega l'indennità sostitutiva sulla presunzione che i docenti abbiano effettivamente fruito delle ferie nei giorni indicati dalla legge, senza che tali conclusioni siano impedite dall'assenza di una domanda formale di fruizione delle ferie (cfr. ex multis, le approfondite argomentazioni rinvenibili nelle sentenze
Trib. Torino, 28/07/2025 n. 1387 e 29/05/2025 n. 1383, est. dr.ssa ; Trib. Torino, Per_3
17/07/2025 n. 1919, est. dott. ). Per_4
20. Se tuttavia si ritenesse di aderire alle premesse del ragionamento sviluppato dalla Corte di legittimità (che i docenti non di ruolo non possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico), nondimeno le conclusioni a cui giunge la pronuncia in esame – ovvero che la perdita dell'indennità sostitutiva non si verifica, in assenza di domanda del docente, ove “il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse” – non paiono affatto le uniche necessitate per ricondurre la speciale normativa in esame a conformità con i principi eurounitari supra esposti.
21. E' incontroverso che la ricorrente non abbia avanzato formale domanda di ferie per i giorni per la cui monetizzazione agisce: seguendo l'indicazione della Corte di Cassazione dovrebbe escludersi qualsiasi automatica fruizione delle ferie, ancorché la docente neppure affermi di aver reso la prestazione di insegnamento o altra attività ad essa funzionale.
22. Nel sistema scolastico la peculiarità è l'indicazione normativa del periodo destinato al godimento obbligatorio delle ferie: i docenti fruiscono delle ferie quando non vi sono le lezioni né le attività di scrutinio o gli esami, e la fruizione delle ferie in tale periodo è obbligatoria per legge. Per i docenti di ruolo o quelli a tempo determinato con scadenza del contratto al 31 agosto, il numero di giorni di ferie annuali maturate (30 o 32 giorni a seconda dell'anzianità) è superiore ai giorni di mancanza delle lezioni e delle attività conclusive, e gli stessi dovranno individuarli nell'apposita domanda da presentare al dirigente scolastico;
per costoro, qualora il rapporto cessi e le ferie non siano state fruite, il divieto di monetizzazione
12 non ammette deroghe. Per i docenti – quali la ricorrente – con contratto scadente il 30 giugno, il formale godimento delle ferie presuppone che le stesse vengano richieste nei giorni fruibili che precedono la scadenza contrattuale, purché sia loro consentito di goderne;
l'eventuale differenza dovrà essere compensata mediante indennizzo.
23. Coerentemente con le disposizioni normative sopra esaminate (ed in particolare con l'ultimo periodo dell'art. 5 comma 8 cit., introdotto dall'art. 55 della legge di stabilità 2013), il CCNL 2019/21 all'art. 35 (rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”) prevede che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.
24. La regola quindi è inequivocabilmente la fruizione obbligatoria ed effettiva delle ferie maturate nei giorni dedicati: la monetizzazione è limitata a quelli in cui la durata del rapporto a termine, o altra causa riferibile al datore di lavoro, non ne abbia consentito la fruizione, con perdita della indennità per gli ulteriori giorni.
25. Poiché tale regola si ricava esplicitamente e senza incertezze sia dalle disposizioni di legge più volte citate che dal contratto collettivo richiamato nel contratto individuale, non può affermarsi che il docente non fosse adeguatamente informato e necessitasse di un esplicito avvertimento, a meno di voler imporre una formalità ridondante che la CGUE richiede “se necessario” in fattispecie non sovrapponibili (lavoratore che ha effettivamente lavorato e non è assistito da normativa speciale), e comunque sempre quale mera esemplificazione del dovere datoriale di favorire il godimento effettivo e non quale cautela ineludibile. Ciò che va verificato in concreto, per la prova di compatibilità dell'assetto descritto con la direttiva UE, è che il docente sia stato effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, per aver il datore di lavoro esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse in condizione di fruirne;
se il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite (o meglio, si è astenuto dal richiedere formalmente di fruirne, pur restando inattivo) dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (cfr. supra, § 16).
13 26. Si è già osservato che la legge, integrata dall'ordinanza ministeriale e dal calendario scolastico regionale, predetermina con precisione i periodi di fruibilità necessaria delle ferie, con evidente considerazione della necessità datoriale di ricevere la prestazione di insegnamento nei periodi in cui sono in corso le lezioni e le attività valutative, nei quali le ferie non sono ammesse se non in minima parte (e non vi possono essere dubbi che il personale docente sia pienamente informato della consistenza di tali periodi); negli ulteriori periodi è in re ipsa la sospensione dell'attività di insegnamento, che costituisce – unitamente alle attività funzionali alla prestazione di insegnamento, sia collegiali che individuali –
l'oggetto precipuo della prestazione richiesta al docente. In altre parole, normalmente nei giorni destinati per legge alle ferie obbligatorie del personale docente non è richiesta né possibile la prestazione lavorativa: le lezioni sono sospese, le scuole sono chiuse e non sono in corso scrutini, esami o altre attività valutative;
tale situazione è ben nota ai dipendenti in quanto predeterminata da disposizioni di legge e di contratto collettivo richiamato nel contratto individuale, ed è oggettivamente e concretamente percepibile con evidenza in base all'assetto organizzativo del datore di lavoro nei termini descritti, nel quale si estrinseca il dovere di diligenza richiesto dalla CGUE al datore di lavoro per favorire l'effettivo godimento delle ferie: deve quindi ritenersi che i docenti fossero pienamente informati e posti in grado di fruire concretamente del riposo e del relax che costituiscono lo scopo precipuo della previsione relativa al periodo minimo di ferie annuali retribuite, essendo inseriti in un contesto organizzativo datoriale predisposto appositamente per agevolare il pieno esercizio di tale diritto.
27. In tale situazione, non risulta che siano state previste attività funzionali all'insegnamento collegiali che richiedessero una partecipazione attiva del docente, né è stato in concreto allegata e dimostrata la necessità indifferibile di svolgere attività funzionali all'insegnamento individuali di consistenza tale da porre ostacolo alla possibilità di concreto godimento delle ferie: si verifica pertanto – analogamente alla presunzione di effettiva fruizione delle ferie oggetto della giurisprudenza richiamata al § 19, che ammette la prova contraria – una presunzione semplice che al docente sia stato consentito di godere delle ferie, avverso la quale non è stata offerta alcuna prova contraria, con conseguente perdita del diritto all'indennità sostitutiva.
28. Nella situazione descritta, ciò che è mancato rispetto al formale godimento delle ferie maturate dal docente è unicamente la presentazione della domanda di fruizione: pur se non formalmente in ferie, il docente non ha reso alcuna prestazione lavorativa richiesta o
14 ricevibile dal datore di lavoro, e non sono emersi motivi per cui la fruizione delle ferie non fosse consentita;
al contrario, l'organizzazione scolastica presupponeva proprio in tali periodi l'assenza di prestazione lavorativa, in pieno adempimento del dovere datoriale di adoperarsi in concreto per consentire l'effettiva fruizione dei periodi di ristoro delle energie dei dipendenti.
29. La perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie che, pur consentite e sostanzialmente di fatto godute, non sono state formalizzate per assenza di domanda da parte del docente indubbiamente informato e consapevole, appare pertanto pienamente rispettosa della disciplina eurounitaria, senza che si renda necessaria l'imposizione di ulteriori specifici oneri al datore di lavoro. Va infatti tenuto presente che “un'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riporto autorizzato applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe (…) incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite” (CGUE sent. 6 novembre 2018 in causa C-684/16, pt.
48; cfr. CGUE sent. 18/01/2024 n. 218 in causa C-218/22, pt. 48): principi peraltro espressi
– si sottolinea – in fattispecie in cui i lavoratori, al contrario dell'odierna parte ricorrente, avevano reso piena ed effettiva prestazione lavorativa e non si erano limitati ad omettere la domanda di fruizione pur restando inattivi.
30. Ne consegue l'accoglibilità della domanda di condanna del al versamento CP_1 dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite nei soli limiti riferibili alla differenza tra le ferie maturate ed i giorni di ferie in cui ne era consentita la fruizione, per l'importo di €
…riferito agli anni scolastici …(importo sulla cui correttezza contabile le parti hanno concordato), oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma pari alla differenza tra rivalutazione e interessi, con assorbimento di ogni questione relativa alla prescrizione.
31. Parte ricorrente ricomprende nel calcolo dei giorni di ferie per cui chiede la monetizzazione anche 18 giorni maturati per festività soppresse, ai quali non può applicarsi il regime ordinario delle ferie (né la correlativa garanzia comunitaria) attesa la diversa natura dell'istituto e la autonoma fonte del diritto a tali permessi.
32. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 legge n. 937/1977 e dall'art. 14 CCNL comparto scuola 2006/2009.
33. Il primo stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono
15 attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
34. L'art. 14 CCNL prevede che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
35. I quattro giorni (ridotti a tre dall'art. 1, D.L. 22.02.2011, n. 5 conv. in L. n. 47/2011) di cui al citato art. 1, comma 1 lett. b) L. 937/1977 sono dunque concessi dietro richiesta degli interessati, e tenendo conto delle esigenze dei servizi. Pertanto, è onere di parte ricorrente dimostrare di avere espressamente richiesto di fruire dei giorni di congedo aggiuntivo, e di non avervi beneficiato per concomitanti esigenze di servizio;
in difetto, i giorni non fruiti non possono essere altrimenti liquidati. Nel caso in esame l'onere non è stato assolto e nulla può essere riconosciuto ».
5. Facendo applicazione dei predetti principi condivisi al caso di specie (in cui la parte si limita ad allegare del tutto genericamente che nei periodi di sospensione delle lezioni era rimasta “a disposizione del ” e poi di “avere svolto le attività funzionali alle CP_1
prestazioni d'insegnamento”, senza indicare esattamente cosa avesse fatto e quando, cap. 3 e
6 del ricorso, chiedendo in sostanza il risarcimento per non avere mai goduto in ciascun anno delle ferie, come emerge dallo schema a pag. 17 del ricorso), sulla base della documentazione prodotta dall'amministrazione scolastica (da cui risulta che la ricorrente abbia richiesto alcuni giorni di ferie, doc. 6 res.), appare corretto il conteggio del residuo (“4,42” per il 2020/2021,
“2,67” per il 2021/2022 e “2,83” per il 2022/2023, “0” per il 2023/2024, così per un totale di
16 9,92), una volta detratti i periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni e delle ferie fruite a Cont domanda, di cui alla tabella di pag. 3 delle note del 10.11.2025.
6.Quanto alla retribuzione di riferimento appare corretto determinarla in base a quanto calcolato dalla ricorrente (euro 66,43 giornaliere) ricomprendendo RPD e 13/ma mensilità , in quanto “Per determinare l'importo dovuto per singola giornata, appare corretto il criterio adottato dal ricorrente, che include la quota dovuta per retribuzione professionale docenti, la quale rappresenta una voce fissa della retribuzione che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e merito (anche di questo Tribunale) spetta sia ai docenti di ruolo che a quelli con contratto a termine [omissis]. Parimenti deve essere inclusa la quota per tredicesima mensilità, posto che la retribuzione annuale, sulla quale viene operata la divisione per il numero di giornate (360), include anche detta voce. Tali calcoli, ovviamente, devono essere effettuati considerando le retribuzioni dovute sulla base dei CCNL vigenti ratione temporis, come eccepito dal e recepito dal ricorrente” (Tribunale di Vicenza, sent. 328/2025 CP_1
del 13.6.2025).
L'indennità liquidabile è dunque pari ad Euro 658,99.
7.Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione al valore del decisum considerando il carattere seriale del contenzioso e l'attività difensiva svolta (senza istruttoria), con la richiesta distrazione. La richiesta maggiorazione ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 non può essere riconosciuta, non essendo presenti collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) condanna il al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente di € 658,99, a titolo di indennità per ferie non fruite negli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo;
2) condanna il pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 515,00 oltre rimb. forf., c.p.a., oltre IVA e CPA e 118,50 per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 20.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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