Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/2012, n. 20777
CASS
Sentenza 23 novembre 2012

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Anche nel rito del lavoro, la mancata notifica dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio nei termini fissati dal provvedimento comporta l'impossibilità di considerare soccombenti le parti alle quali il giuramento è stato deferito e non presentatesi a prestarlo, secondo il disposto dell'art. 239 cod. proc. civ., ma non determina la decadenza del deferente dalla facoltà di farlo assumere, dovendo considerarsi solo ordinatori i termini di cui all'art. 237 cod. proc. civ., in difetto di un'espressa disposizione che li dichiari perentori.

La disposizione di cui all'art. 208 cod. proc. civ., concernente la decadenza dall'assunzione della prova, trova applicazione nei confronti del giuramento decisorio, il quale essendo deferito su fatti e tendendo al loro accertamento, costituisce un mezzo di prova vero e proprio. Ne consegue che anche nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice, dichiarata la decadenza della prova, è tenuto a fissare un'udienza successiva, per dar modo alla parte non comparsa di instare, se del caso, per la rimessione in termini e per consentire la eventuale difesa della stessa parte, dovendosi ritenere che, ove il giudice d'appello ometta tale adempimento, decidendo la causa subito dopo la declaratoria di decadenza, la sentenza sia viziata da "error in procedendo".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/2012, n. 20777
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20777
    Data del deposito : 23 novembre 2012

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