Articolo 239 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 238Articolo 216 octies
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
Art. 239. Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere 1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.
2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell'impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia insediato succursali in altri Stati membri, l' ((IVASS)) coordina le proprie funzioni con quelle delle autorita' di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.
4. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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