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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2050 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2024
TRA
p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Natale per procura depositata unitamente al reclamo.
Reclamante
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dagli Avv.ti Giuseppe Caltanissetta e Maria Giovanna Russo per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello. Resistente
Conclusioni del reclamante:
riformare, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza n. 73 resa il 20 maggio 2024 dal
Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 41-1/2024 P.U.;
rigettare la richiesta di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.);
con vittoria di spese, competenze e onorari.
Conclusioni del resistente:
confermare la sentenza resa in data 20.5.2024 dal Tribunale di Palermo, sez. IV civile, e, per l'effetto, omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss.
C.C.I.I. in favore di;
Controparte_1
con vittoria di spese, competenze e onorari.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 73 del 20.5.2024, il Tribunale di Palermo ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da con l'ausilio Controparte_1
dell'OCC, dott.ssa . Persona_1
Nel dettaglio, il Tribunale, accertata la qualità di consumatore del proponente:
- ha escluso la sussistenza di condizioni soggettive ostative, ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII,
all'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti;
2 - ha ritenuto compatibile con la capacità reddituale del debitore la rata mensile prevista dal piano,
pari a € 700,00, con conseguente ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni così
ridisegnate;
- ha condiviso le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza, per i creditori privilegiati, della proposta di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria.
Avverso la sentenza che ha, dunque, omologato il piano di ristrutturazione nei termini prospettati nella relazione a firma della dott.ssa , ha Per_1 Pt_1 Parte_1
proposto reclamo lamentando:
- la nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio, oltre che dell'art. 70,
commi 6 e 7, CCI, a motivo della mancata concessione da parte del Tribunale di un termine per esaminare gli allegati alla proposta, notificati dal in un momento Parte_2
successivo (11.4.2024) e non contestualmente alla relazione (notificata il 20.3.2024), e per contraddire compiutamente alla proposta medesima, integrando le osservazioni già
depositate. L'esame della documentazione, rileva il reclamante, avrebbe consentito di rilevare: l'assenza di spese mediche afferenti alla patologia da cui è affetta la moglie del debitore;
la sottostima dell'immobile di proprietà del debitore, acquistato nel 2012 per €
141.500,00, ma valutato in € 43.622,00, con riflessi in punto di verifica della convenienza dell'alternativa liquidatoria;
l'effettuazione di prelevamenti dal conto corrente tra giugno e settembre 2023 per complessivi € 4.200,00, indicativi della volontà di frodare i creditori attraverso la sottrazione di poste attive;
3 -la sussistenza della condizione soggettiva ostativa della mala fede nel sovraindebitamento per avere il debitore reso false dichiarazioni nel questionario utile alla valutazione del merito creditizio somministratogli il 26.7.2022 all'atto della richiesta di finanziamento (nel quale avrebbe occultato parte della propria pendenza debitoria, omettendo di indicare il debito verso contratto il 18 febbraio 2020, e l'intervenuta risoluzione del mutuo ipotecario per Per_2
complessivi € 113.000,00 concesso da INPS per l'acquisto dell'immobile di residenza), non elisa dalla possibilità per il creditore di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese;
-in subordine, l'inottemperanza di all'onere della dimostrazione Controparte_1
dell'assenza di colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento,
causalmente ricollegabile, sulla scorta degli elementi positivamente acquisiti agli atti, non alla patologia della moglie insorta nell'anno 2019, ma alla “gravemente negligente erronea
valutazione del sig. del tenore di vita che avrebbe potuto tenere” (p. 18 reclamo); CP_1
-l'incertezza riguardo alla convenienza del piano omologato, che non include tra le componenti attive la quota di TFR maturata dal debitore alla data di apertura della procedura e neppure ne indica l'ammontare, rispetto procedura di liquidazione controllata.
Il reclamo, al quale si è opposto il resistente , non merita accoglimento. CP_1
Procedendo in conformità all'ordine di prospettazione dei motivi adottato dal reclamante, con accorpamento del secondo e del terzo che possono essere trattati congiuntamente giacché
entrambi attinenti al requisito soggettivo della meritevolezza in capo al consumatore, e con la tecnica dei punti di motivazione, vale invero osservare:
4 I motivo. Come è noto, la disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore rientra tra gli strumenti di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento dedicati ai c.d. “soggetti non
fallibili”, dunque, non assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie disciplinata dal Codice civile o da altre leggi speciali, che, tuttavia, versino in condizione di crisi o insolvenza.
Con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la sentenza del
Tribunale che, rilevata la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 67 – 69 CCII, omologa il piano, al pari della sentenza di liquidazione giudiziale, incide sul patrimonio del consumatore e sulla sua libertà negoziale, giacché il giudice può vietare per tutta la durata del piano la sottoscrizione di nuovi finanziamenti. Proprio in ragione della particolare incisività
della pronuncia, il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza dispone, come avviene nella procedura di liquidazione giudiziale, che il Giudice investito del gravame sia tenuto conoscere tutta la materia già trattata in primo grado, determinandosi, di conseguenza, un effetto devolutivo pieno. Ciò è attestato dal richiamo espresso, nel comma 8 dell'art. 70 CCI,
al precedente art. 51 che, disponendo che il reclamo contenga, tra gli altri, “c) l'esposizione
dei motivi su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi
di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti”, non assoggetta tale indicazione ai limiti previsi in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c..
La cognizione della Corte di Appello investita del reclamo è dunque estesa al vaglio anche di eccezioni nuove e di nuovi documenti, e dunque, nel concreto alla delibazione delle
5 Part osservazioni alla proposta di piano ristrutturazione che ha inteso muovere sulla scorta dei documenti ricevuti ed esaminati successivamente all'invio della relazione dell'OCC.
Se dunque non può dirsi integrata violazione del contraddittorio, -tanto più che la relazione particolareggiata dell'OCC, avverso la quale è stato consentito al creditore reclamante di presentare osservazioni, non è un atto di parte poiché l'OCC non è una parte processuale contrapposta ai creditori ma assolve a funzioni di assistenza al debitore nella realizzazione del piano, di garante dell'attendibilità del piano e di ausiliario del Tribunale nella gestione della procedura e nell'esecuzione- neppure può ritenersi violato l'art. 70, co.7, C.C.I.. La
norma impone all'OCC di dare comunicazione ai creditori della pubblicazione sul sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia della proposta e del piano di ristrutturazione;
nulla dispone in ordine agli allegati alla proposta.
Ciò che la procedura in oggetto impone a pena di inammissibilità è, invece, l'allegazione alla proposta depositata in Tribunale dei documenti elencati all'art. 67, co.2 C.C.I.I., al fine di consentire al Giudicante di verificare il passivo da soddisfare e l'attivo da distribuire e di valutare la condotta pregressa del consumatore. Adempimento in concreto curato avendo depositato unitamente alla proposta di ristrutturazione: Controparte_1
-l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
(all. 43 al piano di ristrutturazione);
-l'indicazione della consistenza e della composizione del proprio patrimonio (all.33-36-37 al piano di ristrutturazione);
6 -la prova dell'insussistenza di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (all. 33 al piano di ristrutturazione);
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (all. da 13 a 19 al piano di ristrutturazione);
- l'elenco degli stipendi e di tutte le altre entrate del debitore e del nucleo familiare, con indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia (all. da 20 a 24 al piano di ristrutturazione).
II e III motivo di gravame. A termini dell'art. 69 comma 1 C.C.I., il consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode non può
accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti. Le condizioni soggettive il cui accertamento determina il rigetto della proposta di ristrutturazione dei debiti hanno registrato,
con la riforma apportata dal D.L. n. 137/2020 convertito in L. n. 176/2020, un'evoluzione in favore del consumatore. Nel testo previgente, l'omologazione del piano era preclusa al consumatore che avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che avesse determinato colposamente il sovraindebitamento, anche con un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali. La nuova disciplina, invece, nega l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti unicamente al consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave,
malafede o frode (art. 69 c.c.i.i.). Pertanto, oggi il consumatore è meritevole non solo, come in passato, quando il sovraindebitamento è frutto di una condotta oggettivamente incolpevole
-dipendendo da eventi estranei alla sua sfera di controllo-, ma anche quando sia incorso in
7 colpa lieve, essendo stato mosso da mera leggerezza nelle scelte di consumo o essendo rimasto vittima degli abusi del mercato creditizio.
Nella vicenda per cui è causa, deve confermarsi la valutazione del Tribunale il quale ha escluso che abbia serbato una condotta improntata a mala fede, colpa Controparte_1
grave o frode.
Le risposte fornite dal richiedente il finanziamento al questionario utile alla valutazione del
Part merito creditizio sottopostogli da , possono al più considerarsi affette da qualche inesattezza, ma in alcun modo disvelano la mala fede del sovvenuto.
Come già rilevato dal Gestore della Crisi nella risposta alle osservazioni del creditore, il questionario da questi allegato (all.11 osservazioni) è datato 8 settembre 2020, non 26 luglio
2022, così che che pure già dal 2019 era inadempiente Controparte_1
all'obbligazione di restituzione, non avrebbe potuto dare atto della risoluzione del contratto di mutuo intimatagli da INPS il 1.12.2022 (doc. A allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 12.9.2024). Il questionario, peraltro, richiedeva di indicare specificatamente i finanziamenti in essere -intendendosi per tali il mutuo, il prestito personale, il prestito finalizzato, carta di credito revolving- e non qualsiasi ipotetico e/o futuro debito.
Il consumatore non era neppure tenuto a indicare il proprio debito nei confronti di Avvera
s.p.a. (finanziamento rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote fino ad un quinto dello stipendio) posto che il questionario escludeva espressamente che nella sezione
“situazione finanziaria” si indicassero “gli eventuali prestiti, mutui o altri impegni finanziari
8 in essere che vengono trattenuti sulla busta paga/pensione”, ragionevolmente in quanto trattasi di esposizioni debitorie autoevidenti una volta acquisita la busta paga del richiedente il finanziamento.
È da escludersi, altresì, la colpa grave nel sovraindebitamento traendosi dagli atti elementi di supporto all'affermazione del debitore secondo cui il frequente ricorso al credito è dipeso dalla contrazione del reddito familiare registratasi nel 2019. Risalgono, invero, a quell'anno il licenziamento della moglie e la diagnosi di tumore all'encefalo formulata nei confronti di costei, nonché la contrazione, di riflesso, dello stipendio di il quale Controparte_1
ha riferito di aver rinunciato, per le accresciute necessità di accudimento della moglie, alle trasferte lavorative che pure avevano incrementato fino a quel momento il suo stipendio,
infine, l'aumento delle spese mediche.
Tali circostanze sono corroborate dalle dichiarazioni dei redditi di e Controparte_1
di , coniuge separata dal 2023, da cui si evince che: Persona_3
-nell'anno 2018 il resistente aveva percepito un reddito da lavoro dipendente pari a €
33.915,00 e aveva sostenuto spese sanitarie portate in detrazione pari a € 246,00; la moglie aveva, invece, percepito un reddito da lavoro dipendente pari a € 5.782,00 (cfr. mod. 730/2019
); Controparte_1
- nell'anno 2020 il reddito dell'istante si è contratto a € 26.223,00 e il reddito della moglie,
fiscalmente a carico del marito, si è ridotto a € 1.962,00 (a titolo di pensione di invalidità) e
9 le spese mediche sostenute dal nucleo familiare portate in detrazione ammontano a €
2.598,00;
-similare la situazione nell'anno successivo in cui il reddito dell'istante è rimasto pari a €
26.223,00, il reddito della moglie, fiscalmente a carico dell'istante, risulta di € 1.964,00 e le spese mediche sostenute dal nucleo familiare e portate in detrazione ammontano a € 1.778,00;
- dal modello 730/2023 per i redditi dell'anno 2022 presentato da Controparte_1
emerge che il reddito dell'istante è aumentato a € 34.591,00, il reddito della moglie, ancora fiscalmente a carico del marito, si è ulteriormente ridotto a € 1.385,00 e le spese mediche sostenute dal nucleo familiare e portate in detrazione ammontano a € 1.921,00.
In tema è poi opportuno specificare che le spese sostenute dal familiare a carico sono portate in detrazione dall'altro familiare, ragione per cui se è vero che nelle dichiarazioni dei redditi di risultano spese in detrazione, è del pari vero che non Controparte_1
necessariamente queste concernono la persona del dichiarante.
I dati esposti rivelano che la malattia della moglie ha inciso in negativo sul reddito familiare.
Per sopperire alla diminuzione reddituale, il resistente ha fatto ricorso al credito riuscendo,
almeno in un primo momento, a estinguere i finanziamenti già in essere giovandosi di prestiti a rate più agevolate -nella convinzione di riuscire ad adempiere- e riuscendo contemporaneamente a ottenere la liquidità di cui aveva bisogno per far fronte alle esigenze familiari.
10 Si legge, invero, nella relazione dell'OCC che “l'istante è stato costretto a far ricorso, in data
18/02/2020, ad un finanziamento con Avvera S.p.A. finalizzato all'estinzione e rinnovo di una
precedente cessione del quinto e a soddisfare le sopraggiunte esigenze di liquidità.
Successivamente, in data 01/10/2020, è dovuto ricorrere ad un Controparte_1
prestito con delegazione di pagamento con IBL Banca, con contestuale rinnovo ed estinzione
di delega precedente. Anche in questa circostanza, la causa del ricorso al credito è stata la
mancanza di liquidità. Infine, in data 10/01/2022, il resistente ha stipulato un prestito
personale con Findomestic, destinato ad estinguere un precedente prestito Fineco e a
soddisfare le crescenti esigenze di disponibilità liquide”.
Come sopra chiarito, il consumatore che si è sovraindebitato incolpevolmente o con colpa lieve non può essere escluso dalla procedura di ristrutturazione. La giurisprudenza di merito ha condivisibilmente affermato che “non si tratta di premiare in positivo il consumatore
diligente, onesto ma sfortunato, che ha contratto un debito all'origine obbiettivamente
proporzionato, ma piuttosto di escludere, in negativo, il consumatore la cui condotta sia
particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli
elementi della fattispecie concreta […]. Tutte le circostanze di rilievo esposte nella relazione
dell'O.C.C., circa cause dell'indebitamento, diligenza nell'assumere le obbligazioni, ragioni
dell'incapacità ad adempiere, dovranno essere soppesate, ma utilizzando la regola di
giudizio del successivo art. 69, che, per escludere l'accesso alla procedura, richiedere
necessariamente (non una mera imprudenza o negligenza, ma) una condotta connotata da
11 gravità, malafede, frode”; in quest'ottica, “l'oggettiva sproporzione tra capacità reddituali-
patrimoniali ed obbligazioni assunte certamente mantiene un rilievo nell'ambito dei
parametri ex art. 69 CCII, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito di una
valutazione complessiva, orientata a considerare ostativi solo i requisiti negativi, secondo le
clausole generali indicate, a carattere prevalentemente soggettivo” (Corte Appello di Firenze
sent. n. 2261/2023). Nell'enucleazione delle condizioni soggettive ostative rilevano, oltre alle condotte intenzionali, anche quelle compiute nonostante la certa prevedibilità, in ragione delle condizioni personali soggettive e patrimoniali o oggettive del consumatore, della situazione di sovraindebitamento e le violazioni di regole cautelari basilari nella gestione della situazione debitoria. Il vaglio giudiziale volto a rintracciare la colpa del consumatore e a stimarne la gravità è, dunque, affidato a una valutazione d'insieme delle concrete modalità di attuazione dell'autonomia negoziale del consumatore che tenga conto di profili afferenti alla sua sfera psichica -quali la prevedibilità del sovraindebitamento e la noncuranza rispetto a tale prospettiva-, degli interessi perseguiti con la stipula dei nuovi contratti di finanziamento, del rispetto dei canoni prudenziali nell'assunzione di nuove obbligazioni, del nesso eziologico determinante tra obbligazioni assunte e sovraindebitamento, delle ragioni alla base dell'inadempimento dei pregressi debiti e della loro attitudine giustificatoria.
In un'ottica improntata al favor debitoris, la presenza degli indicatori utilizzati in passato dalla giurisprudenza al fine di escludere la meritevolezza del consumatore -sproporzione tra il ricorso al credito e il reddito familiare, irragionevole probabilità di adempiere alle
12 obbligazioni assunte, prevedibilità del sovraindebitamento-, pur non sufficiente a esprimere una valutazione di colpa grave, può tuttavia, concorrere, in uno agli altri comportamenti contrari a buona fede sopra delineati, a definire il grado di responsabilità colpevole del consumatore.
Ebbene, poiché l'esigenza per di ricorrere al credito è stata Controparte_1
determinata da un evento grave e sopravvenuto quale la malattia della coniuge -che a catena ha comportato un aumento di spese e una diminuzione del reddito- è da escludersi che il sovraindebitamento sia stato determinato da colpa grave del consumatore.
Deve infine escludersi il compimento di atti in frode ai creditori da parte del consumatore. Se
è pur vero che dall'estratto conto prodotto in atti tra giugno e settembre 2023 (periodo in cui si perfezionava la separazione personale dei coniugi) risultano effettuati taluni prelevamenti per un totale di € 4.300,00, ciò non è sufficiente, neanche in via presuntiva, ad affermare che l'intento del consumatore fosse quello di ledere le ragioni dei creditori depauperando il proprio patrimonio e compromettendo la funzione di garanzia generica che esso assolve a termini dell'art. 2740 c.c.
Non può invero non considerarsi che il piano di ristrutturazione del debito presentato da quale prevede il pagamento di 84 rate mensili dell'importo di € Parte_3
700,00- è elaborato in una prospettiva e con una proiezione futura atteso che il pagamento delle rate è garantite essenzialmente dal patrimonio futuro del resistente, segnatamente dal
13 reddito da lavoro atteso, così che gli importi prelevati nel periodo giugno-settembre 2023 non appaiono idonee a incidere, se non in modo marginale, le ragioni dei creditori.
IV motivo. Parimenti infondato è l'ultimo motivo di reclamo. In primo luogo, circa l'esclusione dal piano proposto dal consumatore delle quote di TFR accantonate nel corso degli anni, deve osservarsi che, benché il trattamento di fine rapporto costituisca un credito del lavoratore, esso diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di impiego
(Cass. n. 5376/2020). Ne consegue che solo qualora il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima della presentazione della proposta di piano, esso potrà essere incluso nell'ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori. In caso contrario, l'importo delle somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potrà essere considerato parte del patrimonio disponibile, in quanto, pur se certo e liquido, in costanza di rapporto di lavoro è
inesigibile.
La valutazione compartiva della convenienza del piano rispetto alla prospettiva liquidatoria deve tener conto, pertanto, del momento in cui tale credito, certo e liquido, diventerà esigibile.
Nel caso di specie, stante l'età del proponente (42 anni), la somma a lui spettante a titolo di trattamento di fine rapporto sarà esigibile solo una volta raggiunta l'età pensionabile, ovvero
-secondo l'andamento fisiologico dei rapporti di lavoro- tra più di venti anni, in un momento di gran lunga successivo rispetto alla completa esecuzione del piano proposto.
Sotto altro aspetto, priva di pregio appare, altresì, la doglianza relativa alla convenienza della liquidazione controllata rispetto alla proposta di ristrutturazione omologata in primo grado
14 giacché la vendita dei beni del debitore (l'immobile sito in Palermo, via Gaetano La Loggia
n.122, il motoveicolo Piaggio Beverly 500 -immatricolato nel 2008 e acquistato nel 2021 al prezzo di € 450.00- e l'autoveicolo Alfa 156 -immatricolata nel 2000 e acquistata nel 2022
al prezzo di Euro 900,00-) non appare idonea a consentire un più significativo soddisfacimento della massa dei creditori, tanto meno dell'opponente, creditore chirografario.
Nello specifico, il piano prevede che sia messa a disposizione dei creditori la somma complessiva di € 58.800,00. Tale importo risulta superiore a quanto si potrebbe ricavare dalla vendita dei beni e in particolare dalla vendita dell'immobile, su cui peraltro è iscritta ipoteca in favore di INPS. Devono, invero, condividersi le conclusioni cui è giunto il Gestore della
Crisi, il quale ha affermato che “L'immobile oggetto di ipoteca è l'abitazione principale del
ricorrente che, in base alla già citata perizia del 26/09/2023 redatta dall'arch. , Persona_4
nominata CTP dal sig. , ha un valore presumibile di mercato di € 43.622,00. Tale CP_1
valore risulterebbe considerevolmente inferiore alla proposta contenuta nel piano di
ristrutturazione del debito. Utilizzando le informazioni contenute nella Banca dati quotazioni
dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle Entrate, per
l'immobile in questione risulta un valore di mercato medio di € 985/mq che, moltiplicato per
la superficie catastale di 80 mq, determina un valore attribuibile di Euro 78.800,00. Tale
valore andrebbe opportunamente corretto in funzione dei ribassi che vengono applicati ad
ogni esperimento d'asta, dovendo inoltre tener conto degli ulteriori costi della procedura
esecutiva e dei tempi occorrenti per giungere alla liquidazione del bene. Dovendo stimare il
15 valore presumibile di realizzo, si può prudenzialmente ritenere che tale quotazione subisca
un doppio ribasso del 25%, risultando pari a € 44.325,00. Anche il valore così determinato
risulterebbe considerevolmente inferiore alla proposta contenuta nel piano di
ristrutturazione del debito” (pagg. 17 e 18 relazione OCC).
Alla luce delle superiori argomentazioni, il reclamo deve essere rigettato con conforma della pronuncia di primo grado.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore di in misura prossima ai minimi previsti dal d.m. n. 147/2022 Controparte_1
per le cause di valore indeterminato a complessità ridotta, in € 3.480,00 -di cui € 1.030,00 per la fase di studio, € 710,00 per la fase introduttiva ed € 1.740,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex D.M. 55/2014, devono essere poste a carico della società reclamante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile così provvede:
rigetta il reclamo proposto da contro la sentenza n. 73 del Parte_1
Tribunale di Palermo del 20.5.2024;
condanna il reclamante a rifondere a le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio liquidate in € 3.480,00, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014.
16 Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2022 n. 115 per richiedere al reclamante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di appello, il giorno 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2050 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2024
TRA
p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Natale per procura depositata unitamente al reclamo.
Reclamante
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dagli Avv.ti Giuseppe Caltanissetta e Maria Giovanna Russo per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello. Resistente
Conclusioni del reclamante:
riformare, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza n. 73 resa il 20 maggio 2024 dal
Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 41-1/2024 P.U.;
rigettare la richiesta di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.);
con vittoria di spese, competenze e onorari.
Conclusioni del resistente:
confermare la sentenza resa in data 20.5.2024 dal Tribunale di Palermo, sez. IV civile, e, per l'effetto, omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss.
C.C.I.I. in favore di;
Controparte_1
con vittoria di spese, competenze e onorari.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 73 del 20.5.2024, il Tribunale di Palermo ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da con l'ausilio Controparte_1
dell'OCC, dott.ssa . Persona_1
Nel dettaglio, il Tribunale, accertata la qualità di consumatore del proponente:
- ha escluso la sussistenza di condizioni soggettive ostative, ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII,
all'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti;
2 - ha ritenuto compatibile con la capacità reddituale del debitore la rata mensile prevista dal piano,
pari a € 700,00, con conseguente ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni così
ridisegnate;
- ha condiviso le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza, per i creditori privilegiati, della proposta di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria.
Avverso la sentenza che ha, dunque, omologato il piano di ristrutturazione nei termini prospettati nella relazione a firma della dott.ssa , ha Per_1 Pt_1 Parte_1
proposto reclamo lamentando:
- la nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio, oltre che dell'art. 70,
commi 6 e 7, CCI, a motivo della mancata concessione da parte del Tribunale di un termine per esaminare gli allegati alla proposta, notificati dal in un momento Parte_2
successivo (11.4.2024) e non contestualmente alla relazione (notificata il 20.3.2024), e per contraddire compiutamente alla proposta medesima, integrando le osservazioni già
depositate. L'esame della documentazione, rileva il reclamante, avrebbe consentito di rilevare: l'assenza di spese mediche afferenti alla patologia da cui è affetta la moglie del debitore;
la sottostima dell'immobile di proprietà del debitore, acquistato nel 2012 per €
141.500,00, ma valutato in € 43.622,00, con riflessi in punto di verifica della convenienza dell'alternativa liquidatoria;
l'effettuazione di prelevamenti dal conto corrente tra giugno e settembre 2023 per complessivi € 4.200,00, indicativi della volontà di frodare i creditori attraverso la sottrazione di poste attive;
3 -la sussistenza della condizione soggettiva ostativa della mala fede nel sovraindebitamento per avere il debitore reso false dichiarazioni nel questionario utile alla valutazione del merito creditizio somministratogli il 26.7.2022 all'atto della richiesta di finanziamento (nel quale avrebbe occultato parte della propria pendenza debitoria, omettendo di indicare il debito verso contratto il 18 febbraio 2020, e l'intervenuta risoluzione del mutuo ipotecario per Per_2
complessivi € 113.000,00 concesso da INPS per l'acquisto dell'immobile di residenza), non elisa dalla possibilità per il creditore di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese;
-in subordine, l'inottemperanza di all'onere della dimostrazione Controparte_1
dell'assenza di colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento,
causalmente ricollegabile, sulla scorta degli elementi positivamente acquisiti agli atti, non alla patologia della moglie insorta nell'anno 2019, ma alla “gravemente negligente erronea
valutazione del sig. del tenore di vita che avrebbe potuto tenere” (p. 18 reclamo); CP_1
-l'incertezza riguardo alla convenienza del piano omologato, che non include tra le componenti attive la quota di TFR maturata dal debitore alla data di apertura della procedura e neppure ne indica l'ammontare, rispetto procedura di liquidazione controllata.
Il reclamo, al quale si è opposto il resistente , non merita accoglimento. CP_1
Procedendo in conformità all'ordine di prospettazione dei motivi adottato dal reclamante, con accorpamento del secondo e del terzo che possono essere trattati congiuntamente giacché
entrambi attinenti al requisito soggettivo della meritevolezza in capo al consumatore, e con la tecnica dei punti di motivazione, vale invero osservare:
4 I motivo. Come è noto, la disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore rientra tra gli strumenti di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento dedicati ai c.d. “soggetti non
fallibili”, dunque, non assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie disciplinata dal Codice civile o da altre leggi speciali, che, tuttavia, versino in condizione di crisi o insolvenza.
Con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la sentenza del
Tribunale che, rilevata la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 67 – 69 CCII, omologa il piano, al pari della sentenza di liquidazione giudiziale, incide sul patrimonio del consumatore e sulla sua libertà negoziale, giacché il giudice può vietare per tutta la durata del piano la sottoscrizione di nuovi finanziamenti. Proprio in ragione della particolare incisività
della pronuncia, il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza dispone, come avviene nella procedura di liquidazione giudiziale, che il Giudice investito del gravame sia tenuto conoscere tutta la materia già trattata in primo grado, determinandosi, di conseguenza, un effetto devolutivo pieno. Ciò è attestato dal richiamo espresso, nel comma 8 dell'art. 70 CCI,
al precedente art. 51 che, disponendo che il reclamo contenga, tra gli altri, “c) l'esposizione
dei motivi su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi
di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti”, non assoggetta tale indicazione ai limiti previsi in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c..
La cognizione della Corte di Appello investita del reclamo è dunque estesa al vaglio anche di eccezioni nuove e di nuovi documenti, e dunque, nel concreto alla delibazione delle
5 Part osservazioni alla proposta di piano ristrutturazione che ha inteso muovere sulla scorta dei documenti ricevuti ed esaminati successivamente all'invio della relazione dell'OCC.
Se dunque non può dirsi integrata violazione del contraddittorio, -tanto più che la relazione particolareggiata dell'OCC, avverso la quale è stato consentito al creditore reclamante di presentare osservazioni, non è un atto di parte poiché l'OCC non è una parte processuale contrapposta ai creditori ma assolve a funzioni di assistenza al debitore nella realizzazione del piano, di garante dell'attendibilità del piano e di ausiliario del Tribunale nella gestione della procedura e nell'esecuzione- neppure può ritenersi violato l'art. 70, co.7, C.C.I.. La
norma impone all'OCC di dare comunicazione ai creditori della pubblicazione sul sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia della proposta e del piano di ristrutturazione;
nulla dispone in ordine agli allegati alla proposta.
Ciò che la procedura in oggetto impone a pena di inammissibilità è, invece, l'allegazione alla proposta depositata in Tribunale dei documenti elencati all'art. 67, co.2 C.C.I.I., al fine di consentire al Giudicante di verificare il passivo da soddisfare e l'attivo da distribuire e di valutare la condotta pregressa del consumatore. Adempimento in concreto curato avendo depositato unitamente alla proposta di ristrutturazione: Controparte_1
-l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
(all. 43 al piano di ristrutturazione);
-l'indicazione della consistenza e della composizione del proprio patrimonio (all.33-36-37 al piano di ristrutturazione);
6 -la prova dell'insussistenza di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (all. 33 al piano di ristrutturazione);
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (all. da 13 a 19 al piano di ristrutturazione);
- l'elenco degli stipendi e di tutte le altre entrate del debitore e del nucleo familiare, con indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia (all. da 20 a 24 al piano di ristrutturazione).
II e III motivo di gravame. A termini dell'art. 69 comma 1 C.C.I., il consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode non può
accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti. Le condizioni soggettive il cui accertamento determina il rigetto della proposta di ristrutturazione dei debiti hanno registrato,
con la riforma apportata dal D.L. n. 137/2020 convertito in L. n. 176/2020, un'evoluzione in favore del consumatore. Nel testo previgente, l'omologazione del piano era preclusa al consumatore che avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che avesse determinato colposamente il sovraindebitamento, anche con un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali. La nuova disciplina, invece, nega l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti unicamente al consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave,
malafede o frode (art. 69 c.c.i.i.). Pertanto, oggi il consumatore è meritevole non solo, come in passato, quando il sovraindebitamento è frutto di una condotta oggettivamente incolpevole
-dipendendo da eventi estranei alla sua sfera di controllo-, ma anche quando sia incorso in
7 colpa lieve, essendo stato mosso da mera leggerezza nelle scelte di consumo o essendo rimasto vittima degli abusi del mercato creditizio.
Nella vicenda per cui è causa, deve confermarsi la valutazione del Tribunale il quale ha escluso che abbia serbato una condotta improntata a mala fede, colpa Controparte_1
grave o frode.
Le risposte fornite dal richiedente il finanziamento al questionario utile alla valutazione del
Part merito creditizio sottopostogli da , possono al più considerarsi affette da qualche inesattezza, ma in alcun modo disvelano la mala fede del sovvenuto.
Come già rilevato dal Gestore della Crisi nella risposta alle osservazioni del creditore, il questionario da questi allegato (all.11 osservazioni) è datato 8 settembre 2020, non 26 luglio
2022, così che che pure già dal 2019 era inadempiente Controparte_1
all'obbligazione di restituzione, non avrebbe potuto dare atto della risoluzione del contratto di mutuo intimatagli da INPS il 1.12.2022 (doc. A allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 12.9.2024). Il questionario, peraltro, richiedeva di indicare specificatamente i finanziamenti in essere -intendendosi per tali il mutuo, il prestito personale, il prestito finalizzato, carta di credito revolving- e non qualsiasi ipotetico e/o futuro debito.
Il consumatore non era neppure tenuto a indicare il proprio debito nei confronti di Avvera
s.p.a. (finanziamento rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote fino ad un quinto dello stipendio) posto che il questionario escludeva espressamente che nella sezione
“situazione finanziaria” si indicassero “gli eventuali prestiti, mutui o altri impegni finanziari
8 in essere che vengono trattenuti sulla busta paga/pensione”, ragionevolmente in quanto trattasi di esposizioni debitorie autoevidenti una volta acquisita la busta paga del richiedente il finanziamento.
È da escludersi, altresì, la colpa grave nel sovraindebitamento traendosi dagli atti elementi di supporto all'affermazione del debitore secondo cui il frequente ricorso al credito è dipeso dalla contrazione del reddito familiare registratasi nel 2019. Risalgono, invero, a quell'anno il licenziamento della moglie e la diagnosi di tumore all'encefalo formulata nei confronti di costei, nonché la contrazione, di riflesso, dello stipendio di il quale Controparte_1
ha riferito di aver rinunciato, per le accresciute necessità di accudimento della moglie, alle trasferte lavorative che pure avevano incrementato fino a quel momento il suo stipendio,
infine, l'aumento delle spese mediche.
Tali circostanze sono corroborate dalle dichiarazioni dei redditi di e Controparte_1
di , coniuge separata dal 2023, da cui si evince che: Persona_3
-nell'anno 2018 il resistente aveva percepito un reddito da lavoro dipendente pari a €
33.915,00 e aveva sostenuto spese sanitarie portate in detrazione pari a € 246,00; la moglie aveva, invece, percepito un reddito da lavoro dipendente pari a € 5.782,00 (cfr. mod. 730/2019
); Controparte_1
- nell'anno 2020 il reddito dell'istante si è contratto a € 26.223,00 e il reddito della moglie,
fiscalmente a carico del marito, si è ridotto a € 1.962,00 (a titolo di pensione di invalidità) e
9 le spese mediche sostenute dal nucleo familiare portate in detrazione ammontano a €
2.598,00;
-similare la situazione nell'anno successivo in cui il reddito dell'istante è rimasto pari a €
26.223,00, il reddito della moglie, fiscalmente a carico dell'istante, risulta di € 1.964,00 e le spese mediche sostenute dal nucleo familiare e portate in detrazione ammontano a € 1.778,00;
- dal modello 730/2023 per i redditi dell'anno 2022 presentato da Controparte_1
emerge che il reddito dell'istante è aumentato a € 34.591,00, il reddito della moglie, ancora fiscalmente a carico del marito, si è ulteriormente ridotto a € 1.385,00 e le spese mediche sostenute dal nucleo familiare e portate in detrazione ammontano a € 1.921,00.
In tema è poi opportuno specificare che le spese sostenute dal familiare a carico sono portate in detrazione dall'altro familiare, ragione per cui se è vero che nelle dichiarazioni dei redditi di risultano spese in detrazione, è del pari vero che non Controparte_1
necessariamente queste concernono la persona del dichiarante.
I dati esposti rivelano che la malattia della moglie ha inciso in negativo sul reddito familiare.
Per sopperire alla diminuzione reddituale, il resistente ha fatto ricorso al credito riuscendo,
almeno in un primo momento, a estinguere i finanziamenti già in essere giovandosi di prestiti a rate più agevolate -nella convinzione di riuscire ad adempiere- e riuscendo contemporaneamente a ottenere la liquidità di cui aveva bisogno per far fronte alle esigenze familiari.
10 Si legge, invero, nella relazione dell'OCC che “l'istante è stato costretto a far ricorso, in data
18/02/2020, ad un finanziamento con Avvera S.p.A. finalizzato all'estinzione e rinnovo di una
precedente cessione del quinto e a soddisfare le sopraggiunte esigenze di liquidità.
Successivamente, in data 01/10/2020, è dovuto ricorrere ad un Controparte_1
prestito con delegazione di pagamento con IBL Banca, con contestuale rinnovo ed estinzione
di delega precedente. Anche in questa circostanza, la causa del ricorso al credito è stata la
mancanza di liquidità. Infine, in data 10/01/2022, il resistente ha stipulato un prestito
personale con Findomestic, destinato ad estinguere un precedente prestito Fineco e a
soddisfare le crescenti esigenze di disponibilità liquide”.
Come sopra chiarito, il consumatore che si è sovraindebitato incolpevolmente o con colpa lieve non può essere escluso dalla procedura di ristrutturazione. La giurisprudenza di merito ha condivisibilmente affermato che “non si tratta di premiare in positivo il consumatore
diligente, onesto ma sfortunato, che ha contratto un debito all'origine obbiettivamente
proporzionato, ma piuttosto di escludere, in negativo, il consumatore la cui condotta sia
particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli
elementi della fattispecie concreta […]. Tutte le circostanze di rilievo esposte nella relazione
dell'O.C.C., circa cause dell'indebitamento, diligenza nell'assumere le obbligazioni, ragioni
dell'incapacità ad adempiere, dovranno essere soppesate, ma utilizzando la regola di
giudizio del successivo art. 69, che, per escludere l'accesso alla procedura, richiedere
necessariamente (non una mera imprudenza o negligenza, ma) una condotta connotata da
11 gravità, malafede, frode”; in quest'ottica, “l'oggettiva sproporzione tra capacità reddituali-
patrimoniali ed obbligazioni assunte certamente mantiene un rilievo nell'ambito dei
parametri ex art. 69 CCII, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito di una
valutazione complessiva, orientata a considerare ostativi solo i requisiti negativi, secondo le
clausole generali indicate, a carattere prevalentemente soggettivo” (Corte Appello di Firenze
sent. n. 2261/2023). Nell'enucleazione delle condizioni soggettive ostative rilevano, oltre alle condotte intenzionali, anche quelle compiute nonostante la certa prevedibilità, in ragione delle condizioni personali soggettive e patrimoniali o oggettive del consumatore, della situazione di sovraindebitamento e le violazioni di regole cautelari basilari nella gestione della situazione debitoria. Il vaglio giudiziale volto a rintracciare la colpa del consumatore e a stimarne la gravità è, dunque, affidato a una valutazione d'insieme delle concrete modalità di attuazione dell'autonomia negoziale del consumatore che tenga conto di profili afferenti alla sua sfera psichica -quali la prevedibilità del sovraindebitamento e la noncuranza rispetto a tale prospettiva-, degli interessi perseguiti con la stipula dei nuovi contratti di finanziamento, del rispetto dei canoni prudenziali nell'assunzione di nuove obbligazioni, del nesso eziologico determinante tra obbligazioni assunte e sovraindebitamento, delle ragioni alla base dell'inadempimento dei pregressi debiti e della loro attitudine giustificatoria.
In un'ottica improntata al favor debitoris, la presenza degli indicatori utilizzati in passato dalla giurisprudenza al fine di escludere la meritevolezza del consumatore -sproporzione tra il ricorso al credito e il reddito familiare, irragionevole probabilità di adempiere alle
12 obbligazioni assunte, prevedibilità del sovraindebitamento-, pur non sufficiente a esprimere una valutazione di colpa grave, può tuttavia, concorrere, in uno agli altri comportamenti contrari a buona fede sopra delineati, a definire il grado di responsabilità colpevole del consumatore.
Ebbene, poiché l'esigenza per di ricorrere al credito è stata Controparte_1
determinata da un evento grave e sopravvenuto quale la malattia della coniuge -che a catena ha comportato un aumento di spese e una diminuzione del reddito- è da escludersi che il sovraindebitamento sia stato determinato da colpa grave del consumatore.
Deve infine escludersi il compimento di atti in frode ai creditori da parte del consumatore. Se
è pur vero che dall'estratto conto prodotto in atti tra giugno e settembre 2023 (periodo in cui si perfezionava la separazione personale dei coniugi) risultano effettuati taluni prelevamenti per un totale di € 4.300,00, ciò non è sufficiente, neanche in via presuntiva, ad affermare che l'intento del consumatore fosse quello di ledere le ragioni dei creditori depauperando il proprio patrimonio e compromettendo la funzione di garanzia generica che esso assolve a termini dell'art. 2740 c.c.
Non può invero non considerarsi che il piano di ristrutturazione del debito presentato da quale prevede il pagamento di 84 rate mensili dell'importo di € Parte_3
700,00- è elaborato in una prospettiva e con una proiezione futura atteso che il pagamento delle rate è garantite essenzialmente dal patrimonio futuro del resistente, segnatamente dal
13 reddito da lavoro atteso, così che gli importi prelevati nel periodo giugno-settembre 2023 non appaiono idonee a incidere, se non in modo marginale, le ragioni dei creditori.
IV motivo. Parimenti infondato è l'ultimo motivo di reclamo. In primo luogo, circa l'esclusione dal piano proposto dal consumatore delle quote di TFR accantonate nel corso degli anni, deve osservarsi che, benché il trattamento di fine rapporto costituisca un credito del lavoratore, esso diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di impiego
(Cass. n. 5376/2020). Ne consegue che solo qualora il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima della presentazione della proposta di piano, esso potrà essere incluso nell'ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori. In caso contrario, l'importo delle somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potrà essere considerato parte del patrimonio disponibile, in quanto, pur se certo e liquido, in costanza di rapporto di lavoro è
inesigibile.
La valutazione compartiva della convenienza del piano rispetto alla prospettiva liquidatoria deve tener conto, pertanto, del momento in cui tale credito, certo e liquido, diventerà esigibile.
Nel caso di specie, stante l'età del proponente (42 anni), la somma a lui spettante a titolo di trattamento di fine rapporto sarà esigibile solo una volta raggiunta l'età pensionabile, ovvero
-secondo l'andamento fisiologico dei rapporti di lavoro- tra più di venti anni, in un momento di gran lunga successivo rispetto alla completa esecuzione del piano proposto.
Sotto altro aspetto, priva di pregio appare, altresì, la doglianza relativa alla convenienza della liquidazione controllata rispetto alla proposta di ristrutturazione omologata in primo grado
14 giacché la vendita dei beni del debitore (l'immobile sito in Palermo, via Gaetano La Loggia
n.122, il motoveicolo Piaggio Beverly 500 -immatricolato nel 2008 e acquistato nel 2021 al prezzo di € 450.00- e l'autoveicolo Alfa 156 -immatricolata nel 2000 e acquistata nel 2022
al prezzo di Euro 900,00-) non appare idonea a consentire un più significativo soddisfacimento della massa dei creditori, tanto meno dell'opponente, creditore chirografario.
Nello specifico, il piano prevede che sia messa a disposizione dei creditori la somma complessiva di € 58.800,00. Tale importo risulta superiore a quanto si potrebbe ricavare dalla vendita dei beni e in particolare dalla vendita dell'immobile, su cui peraltro è iscritta ipoteca in favore di INPS. Devono, invero, condividersi le conclusioni cui è giunto il Gestore della
Crisi, il quale ha affermato che “L'immobile oggetto di ipoteca è l'abitazione principale del
ricorrente che, in base alla già citata perizia del 26/09/2023 redatta dall'arch. , Persona_4
nominata CTP dal sig. , ha un valore presumibile di mercato di € 43.622,00. Tale CP_1
valore risulterebbe considerevolmente inferiore alla proposta contenuta nel piano di
ristrutturazione del debito. Utilizzando le informazioni contenute nella Banca dati quotazioni
dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle Entrate, per
l'immobile in questione risulta un valore di mercato medio di € 985/mq che, moltiplicato per
la superficie catastale di 80 mq, determina un valore attribuibile di Euro 78.800,00. Tale
valore andrebbe opportunamente corretto in funzione dei ribassi che vengono applicati ad
ogni esperimento d'asta, dovendo inoltre tener conto degli ulteriori costi della procedura
esecutiva e dei tempi occorrenti per giungere alla liquidazione del bene. Dovendo stimare il
15 valore presumibile di realizzo, si può prudenzialmente ritenere che tale quotazione subisca
un doppio ribasso del 25%, risultando pari a € 44.325,00. Anche il valore così determinato
risulterebbe considerevolmente inferiore alla proposta contenuta nel piano di
ristrutturazione del debito” (pagg. 17 e 18 relazione OCC).
Alla luce delle superiori argomentazioni, il reclamo deve essere rigettato con conforma della pronuncia di primo grado.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore di in misura prossima ai minimi previsti dal d.m. n. 147/2022 Controparte_1
per le cause di valore indeterminato a complessità ridotta, in € 3.480,00 -di cui € 1.030,00 per la fase di studio, € 710,00 per la fase introduttiva ed € 1.740,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex D.M. 55/2014, devono essere poste a carico della società reclamante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile così provvede:
rigetta il reclamo proposto da contro la sentenza n. 73 del Parte_1
Tribunale di Palermo del 20.5.2024;
condanna il reclamante a rifondere a le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio liquidate in € 3.480,00, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014.
16 Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2022 n. 115 per richiedere al reclamante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di appello, il giorno 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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