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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. RG NI Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3757 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, Via Tripoli n.6, presso lo studio dell'Avv. SI Carolina AB che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...] elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, Piazza Don Luigi Sturzo n.40, presso lo studio dell'Avv. Di ON DO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 31 luglio 2025
All'udienza del 18 novembre 2025, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “1) I coniugi verranno autorizzati a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di essi di fissare liberamente la propria residenza e/o domicilio, con il solo obbligo di darsene reciprocamente comunicazione e senza necessità di alcun preventivo consenso da parte dell'altro.
2) Il domicilio coniugale sito in Palermo Via Liguria n. 21 distinto al NCEU di Palermo fg. 30, part. 1022 sub 15, di proprietà esclusiva del sig. (acquisto effettuato in costanza di Controparte_1 matrimonio, in regime di separazione dei beni) resta assegnato alla sig.ra , quale coniuge Parte_1 Per_ presso il quale i minori e avranno domicilio prevalente, con tutti gli arredi ivi Persona_2 contenuti e con le relative pertinenze.
L'assegnazione permarrà fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica dei figli Per_
e . Per_2
La casa familiare è gravata da mutuo erogato da , dell'ammontare complessivo di € . CP_2
225.966,89, le cui rate mensili, pari a € 1.071,50, sono state sempre interamente sostenute e saranno, comunque, interamente sostenute dal sig. . Controparte_1
Quest'ultimo dichiara di avere già asportato dal domicilio coniugale tutti i suoi effetti personali ed i coniugi sono concordi sul fatto che il sig. asporterà dalla casa coniugale il televisore Sony CP_1
Bravia, oggi collocato nel salone, restando alla sig.ra gli altri due televisori che si trovano nella Pt_1 casa di abitazione, nonché il proprio computer personale, il proprio computer portatile ed, infine, la stampante a corredo del proprio computer personale.
Il coniuge assegnatario sopporterà i costi di utenza, con onere di procedere alla relativa voltura, nonché il canone condominiale ordinario, restando a carico del sig. tutti gli oneri condominiali CP_1 straordinari.
Restano anche a carico della sig.ra le spese relative agli abbonamenti a “Netflix”, “Disney Plus” Pt_1
e “Amazon prime”, che saranno volturati ove possibile, in di lei favore. Ugualmente è a dirsi della connessione a internet attualmente attiva nell'appartamento di via Liguria n. 21. Laddove tali abbonamenti e la connessione internet dell'abitazione di via Liguria n. 21 non potessero essere volturati in favore della sig.ra o comunque la loro voltura fosse particolarmente laboriosa, per Pt_1 esigenze di praticità, il sig. provvederà ai relativi pagamenti, che gli saranno Controparte_1 rimborsati dalla sig.ra entro cinque giorni dalla richiesta. I coniugi convengono che Pt_1 procederanno solo al momento del rilascio della casa familiare in favore del sig. , una volta CP_1 raggiunta l'indipendenza economica dei figli, alla divisione dei beni mobili che arredano la detta abitazione, di via Liguria n. 21, restituendosi reciprocamente i beni che sono stati acquistati esclusivamente da ognuna delle parti.
3) I coniugi convengono che il box sito in Palermo Via Ammiraglio Persano n. 54, distinto al fg.35, p.lla
2157 sub 10, di proprietà esclusiva del sig. ma acquistato con denaro proveniente Controparte_1 dai genitori della sig.ra , verrà posto in vendita, a cura di quest'ultima, ed il ricavato Parte_1 verrà totalmente corrisposto alla sig.ra Il sig. si obbliga ora per allora a sottoscrivere Pt_1 CP_1 tutti i documenti che saranno necessari per procedere alla vendita, ivi incluso il rogito notarile. I coniugi convengono altresì che l'autovettura FIAT 500 L targata EW943JS, intestata al sig. CP_1
ma utilizzata prevalentemente dalla sig.ra , e pagata in piccola parte con
[...] Parte_1 denaro della stessa, verrà trasferita a quest'ultima, prima che il sig. trasferisca la propria CP_1 residenza in altro appartamento. La sig.ra sarà tenuta a sopportarne tutti i costi di gestione Pt_1
(manutenzione ordinaria, straordinaria ed assicurativa).
4) I genitori convengono che l'educazione dei figli sarà curata da entrambi e di comune accordo, anche per la scelta afferente agli studi e agli istituti scolastici, nonché a ogni altra scelta riguardante la vita e l'attività dei figli. Ogni scelta in tale direzione sarà adottata di comune accordo tra i genitori e nel massimo e imprescindibile rispetto della personalità e delle attitudini naturali della prole, salvo - in caso di disaccordo - l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria. Dichiarano e riconoscono i coniugi/genitori che è dovere e comune volontà degli stessi operare nello spirito della massima e più Per_ efficace tutela delle esigenze dei figli e , al fine di evitare loro ogni ulteriore Persona_3 turbamento, oltre a quello inevitabile della separazione genitoriale. In ossequio e stretta osservanza di quanto sopra detto, entrambi i ricorrenti si obbligano a collaborare reciprocamente e con ogni mezzo affinché il rapporto tra i figli ed entrambi i genitori (nonché con entrambi i rami di ascendenza) sia agevolato e realizzato nella massima serenità possibile. Entrambi s'impegnano, quindi, a gestire genitorialità e post-coniugalità con quella maturità ed astrazione tanto utile quanto necessaria a salvaguardare i più sani profili di crescita sana ed equilibrata per i figli, sì da scongiurare agli stessi Per_ ogni contatto con eventuali conflitti post-coniugali. I figli minori e verranno Persona_3 affidati congiuntamente ad entrambe i genitori con domicilio prevalente presso la madre in Palermo
Via Liguria n. 21, dove la coppia aveva il domicilio coniugale, con regolamentazione del diritto di visita e prelievo del padre nel seguente modo, come da allegato piano genitoriale: A) è data facoltà al padre Per_ di prelevare i figli all'uscita da scuola nei giorni di Martedì e Giovedì (rispettivamente, alle ore
14,00 e alle ore 14,30), portarli con sé presso la nuova abitazione e riaccompagnarli Persona_3 presso casa della madre alle oree 21,00, dopo averli fatti cenare;
il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di esso sig. e con gli CP_1 impegni scolastici pomeridiani dei minori e salvo diverso accordo tra i coniugi, anche tenendo conto delle necessità dei minori, soprattutto , di appena 4 anni;
B) a settimane alterne i figli potranno Per_2 trascorrere con il padre il martedi pomeriggio (dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00, quando saranno riaccompagnati a casa dalla madre) e pernotteranno a casa del padre il fine settimana secondo le seguenti modalità: dal Venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 della Domenica (dunque, con due pernottamenti presso il domicilio paterno, nelle notti tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica), il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi.Con riferimento ai periodi di vacanza, e segnatamente a quello delle vacanze natalizie, sarà cura dei coniugi organizzare la permanenza dei figli con l'uno e l'altro genitore, preferendo l'alternanza nel tempo tra Natale e Capodanno;
in ogni caso, le infrascritte festività saranno trascorse ad anni alterni.
In ipotesi di disaccordo, la turnazione prevederà la notte di Natale con un genitore ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro e così per il cenone di Capodanno (31 dicembre con un genitore ed 1° gennaio con l'altro) oppure – se ritenuto più confacente all'interesse delle minori e secondo i loro desideri - alternativamente il Natale, dal giorno 24 al 26 con uno e capodanno dal giorno 31 dicembre al giorno
2 gennaio con l'altro. Per_ Gli altri giorni di vacanza saranno trascorsi dai figli e , in alternanza, presso Persona_3 ciascun genitore, salvo diverso accordo tra questi ultimi.
Ugualmente è a dirsi con riferimento alle vacanze di Pasqua.
In caso di disaccordo, con il sistema dell'alternanza, con decorrenza dall'anno 2025 i minori trascorreranno, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre, mentre il lunedì dell'Angelo con il padre.
5) Il padre, inoltre, ha facoltà di trascorrere con i minori 15 giorni all'anno, anche non consecutivi, per le ferie estive, secondo gli accordi che di volta in volta verranno presi dai coniugi. In caso di disaccordo, con decorrenza dal 2025 i primi 15 giorni di agosto con il sistema dell'alternanza. (1/15 agosto –
16/31 agosto). Il tutto, fatti salvi i diversi accordi tra i genitori e tenendo conto, alòmeno per il primo anno, delle esigenze del figlio , stante la sua tenera età. Per_2
6) Viene stabilito, a carico del sig. , un contributo per il mantenimento di complessivi €. 900,00 CP_1 Per_ così distinti: €. 400,00 in favore del figlio , €. 500,00 in favore della figlia , da versare Per_2 entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, comprensivo di tutte le spese per le ordinarie necessità quotidiane dei minori per alimentazione, vestiario, scolastiche, mediche, utenze di luce, gas, acqua, ecc....
Nessun assegno di mantenimento è previsto in favore della sig.ra poiché ella svolge l'attività Pt_1 lavorativa libero professionale di ingegnere ed è economicamente autosufficiente.
Gli assegni per il nucleo familiare o assegno unico, sono già percepiti dalla sig.ra Quelli che Pt_1 CP_ saranno eventualmente riscossi dal sig. da parte dell' , verranno corrisposti alla sig.ra CP_1
su autorizzazione di esso sig. , a beneficio ed in favore dei figli minori. Pt_1 CP_1
Le spese straordinarie vanno sempre preventivamente concordate e vanno poste 50% a carico del sig.
e per il restante 50% a carico della sig. ra e vanno così distinte: Controparte_1 Parte_1
A) spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente alla quota del 50%) anche in assenza di preventivo accordo: 1) spese mediche relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal
SSN; 4) tickets sanitari;
B) spese scolastiche relative a :1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) mensa;
6) spese extra-scolastiche relative a tempo prolungato, centro ricreativo e gruppo estivo e spese di baby sitter, se presenti già in costanza di matrimonio.
B) B) spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi: 1) spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
4) farmaci particolari;
B) spese scolastiche relative a:1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
6) spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione, attività sportive, ludiche e ricreative e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze.
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 10 giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa;
in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente alla sua quota di pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa , la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo.
7) Fermo restando quanto ope legis previsto a decorrere dal 26 giugno 2012 e quanto stabilito in seno al Decreto Legge n. 135/2009, convertito in legge n. 166/2009, ovvero quanto pattuito in seno al presente atto in relazione alla necessità del consenso dell'altro coniuge in caso di viaggio all'estero con i figli minori, per il resto e tra loro reciprocamente gli stessi esprimono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto individuale o tessera d'identità valida per l'espatrio da parte delle
Autorità di volta in volta competenti. Impegnandosi - salvo gravi violazioni del presente accordo o dei diritti dei minori - a prestare senza riserve e senza ritardi il proprio consenso sottoscrivendo il relativo atto di assenso nella modulistica della Questura competente restando inteso che la presente dichiarazione costituisce già assenso al rilascio del passaporto individuale del minore.
8) Per quanto non espressamente previsto, concordato, stabilito o statuito nel presente atto le parti si riportano interamente alla legislazione vigente in materia, e al Protocollo del 2 luglio 2019, sulle spese extra-assegno per il mantenimento dei figli, elaborato dall'Osservatorio per la giustizia civile, Distretto di Palermo, Sottogruppo “Famiglia”, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Palermo, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e dalle associazioni maggiormente rappresentative nella materia del diritto di famiglia, operanti sul territorio di Palermo, impegnandosi vicendevolmente al pieno rispetto del presente accordo sin dal suo deposito.
9) Le spese del presente procedimento graveranno sui coniugi in misura del 50% ciascuno e verranno compensate tra le parti, per quanto riguarda gli onorari dei rispettivi difensori . Gli Avv.ti Carolina
AB SI e DO Di ON sottoscrivono il presente ricorso per espressa rinunzia al vincolo della solidarietà professionale”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 31 luglio 2025 , riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato il 21/09/2012 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al N 70 - parte II - Serie A - Anno 2012)
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente del Tribunale
RG NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. RG NI Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3757 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, Via Tripoli n.6, presso lo studio dell'Avv. SI Carolina AB che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...] elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, Piazza Don Luigi Sturzo n.40, presso lo studio dell'Avv. Di ON DO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 31 luglio 2025
All'udienza del 18 novembre 2025, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “1) I coniugi verranno autorizzati a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di essi di fissare liberamente la propria residenza e/o domicilio, con il solo obbligo di darsene reciprocamente comunicazione e senza necessità di alcun preventivo consenso da parte dell'altro.
2) Il domicilio coniugale sito in Palermo Via Liguria n. 21 distinto al NCEU di Palermo fg. 30, part. 1022 sub 15, di proprietà esclusiva del sig. (acquisto effettuato in costanza di Controparte_1 matrimonio, in regime di separazione dei beni) resta assegnato alla sig.ra , quale coniuge Parte_1 Per_ presso il quale i minori e avranno domicilio prevalente, con tutti gli arredi ivi Persona_2 contenuti e con le relative pertinenze.
L'assegnazione permarrà fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica dei figli Per_
e . Per_2
La casa familiare è gravata da mutuo erogato da , dell'ammontare complessivo di € . CP_2
225.966,89, le cui rate mensili, pari a € 1.071,50, sono state sempre interamente sostenute e saranno, comunque, interamente sostenute dal sig. . Controparte_1
Quest'ultimo dichiara di avere già asportato dal domicilio coniugale tutti i suoi effetti personali ed i coniugi sono concordi sul fatto che il sig. asporterà dalla casa coniugale il televisore Sony CP_1
Bravia, oggi collocato nel salone, restando alla sig.ra gli altri due televisori che si trovano nella Pt_1 casa di abitazione, nonché il proprio computer personale, il proprio computer portatile ed, infine, la stampante a corredo del proprio computer personale.
Il coniuge assegnatario sopporterà i costi di utenza, con onere di procedere alla relativa voltura, nonché il canone condominiale ordinario, restando a carico del sig. tutti gli oneri condominiali CP_1 straordinari.
Restano anche a carico della sig.ra le spese relative agli abbonamenti a “Netflix”, “Disney Plus” Pt_1
e “Amazon prime”, che saranno volturati ove possibile, in di lei favore. Ugualmente è a dirsi della connessione a internet attualmente attiva nell'appartamento di via Liguria n. 21. Laddove tali abbonamenti e la connessione internet dell'abitazione di via Liguria n. 21 non potessero essere volturati in favore della sig.ra o comunque la loro voltura fosse particolarmente laboriosa, per Pt_1 esigenze di praticità, il sig. provvederà ai relativi pagamenti, che gli saranno Controparte_1 rimborsati dalla sig.ra entro cinque giorni dalla richiesta. I coniugi convengono che Pt_1 procederanno solo al momento del rilascio della casa familiare in favore del sig. , una volta CP_1 raggiunta l'indipendenza economica dei figli, alla divisione dei beni mobili che arredano la detta abitazione, di via Liguria n. 21, restituendosi reciprocamente i beni che sono stati acquistati esclusivamente da ognuna delle parti.
3) I coniugi convengono che il box sito in Palermo Via Ammiraglio Persano n. 54, distinto al fg.35, p.lla
2157 sub 10, di proprietà esclusiva del sig. ma acquistato con denaro proveniente Controparte_1 dai genitori della sig.ra , verrà posto in vendita, a cura di quest'ultima, ed il ricavato Parte_1 verrà totalmente corrisposto alla sig.ra Il sig. si obbliga ora per allora a sottoscrivere Pt_1 CP_1 tutti i documenti che saranno necessari per procedere alla vendita, ivi incluso il rogito notarile. I coniugi convengono altresì che l'autovettura FIAT 500 L targata EW943JS, intestata al sig. CP_1
ma utilizzata prevalentemente dalla sig.ra , e pagata in piccola parte con
[...] Parte_1 denaro della stessa, verrà trasferita a quest'ultima, prima che il sig. trasferisca la propria CP_1 residenza in altro appartamento. La sig.ra sarà tenuta a sopportarne tutti i costi di gestione Pt_1
(manutenzione ordinaria, straordinaria ed assicurativa).
4) I genitori convengono che l'educazione dei figli sarà curata da entrambi e di comune accordo, anche per la scelta afferente agli studi e agli istituti scolastici, nonché a ogni altra scelta riguardante la vita e l'attività dei figli. Ogni scelta in tale direzione sarà adottata di comune accordo tra i genitori e nel massimo e imprescindibile rispetto della personalità e delle attitudini naturali della prole, salvo - in caso di disaccordo - l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria. Dichiarano e riconoscono i coniugi/genitori che è dovere e comune volontà degli stessi operare nello spirito della massima e più Per_ efficace tutela delle esigenze dei figli e , al fine di evitare loro ogni ulteriore Persona_3 turbamento, oltre a quello inevitabile della separazione genitoriale. In ossequio e stretta osservanza di quanto sopra detto, entrambi i ricorrenti si obbligano a collaborare reciprocamente e con ogni mezzo affinché il rapporto tra i figli ed entrambi i genitori (nonché con entrambi i rami di ascendenza) sia agevolato e realizzato nella massima serenità possibile. Entrambi s'impegnano, quindi, a gestire genitorialità e post-coniugalità con quella maturità ed astrazione tanto utile quanto necessaria a salvaguardare i più sani profili di crescita sana ed equilibrata per i figli, sì da scongiurare agli stessi Per_ ogni contatto con eventuali conflitti post-coniugali. I figli minori e verranno Persona_3 affidati congiuntamente ad entrambe i genitori con domicilio prevalente presso la madre in Palermo
Via Liguria n. 21, dove la coppia aveva il domicilio coniugale, con regolamentazione del diritto di visita e prelievo del padre nel seguente modo, come da allegato piano genitoriale: A) è data facoltà al padre Per_ di prelevare i figli all'uscita da scuola nei giorni di Martedì e Giovedì (rispettivamente, alle ore
14,00 e alle ore 14,30), portarli con sé presso la nuova abitazione e riaccompagnarli Persona_3 presso casa della madre alle oree 21,00, dopo averli fatti cenare;
il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di esso sig. e con gli CP_1 impegni scolastici pomeridiani dei minori e salvo diverso accordo tra i coniugi, anche tenendo conto delle necessità dei minori, soprattutto , di appena 4 anni;
B) a settimane alterne i figli potranno Per_2 trascorrere con il padre il martedi pomeriggio (dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00, quando saranno riaccompagnati a casa dalla madre) e pernotteranno a casa del padre il fine settimana secondo le seguenti modalità: dal Venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 della Domenica (dunque, con due pernottamenti presso il domicilio paterno, nelle notti tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica), il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi.Con riferimento ai periodi di vacanza, e segnatamente a quello delle vacanze natalizie, sarà cura dei coniugi organizzare la permanenza dei figli con l'uno e l'altro genitore, preferendo l'alternanza nel tempo tra Natale e Capodanno;
in ogni caso, le infrascritte festività saranno trascorse ad anni alterni.
In ipotesi di disaccordo, la turnazione prevederà la notte di Natale con un genitore ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro e così per il cenone di Capodanno (31 dicembre con un genitore ed 1° gennaio con l'altro) oppure – se ritenuto più confacente all'interesse delle minori e secondo i loro desideri - alternativamente il Natale, dal giorno 24 al 26 con uno e capodanno dal giorno 31 dicembre al giorno
2 gennaio con l'altro. Per_ Gli altri giorni di vacanza saranno trascorsi dai figli e , in alternanza, presso Persona_3 ciascun genitore, salvo diverso accordo tra questi ultimi.
Ugualmente è a dirsi con riferimento alle vacanze di Pasqua.
In caso di disaccordo, con il sistema dell'alternanza, con decorrenza dall'anno 2025 i minori trascorreranno, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre, mentre il lunedì dell'Angelo con il padre.
5) Il padre, inoltre, ha facoltà di trascorrere con i minori 15 giorni all'anno, anche non consecutivi, per le ferie estive, secondo gli accordi che di volta in volta verranno presi dai coniugi. In caso di disaccordo, con decorrenza dal 2025 i primi 15 giorni di agosto con il sistema dell'alternanza. (1/15 agosto –
16/31 agosto). Il tutto, fatti salvi i diversi accordi tra i genitori e tenendo conto, alòmeno per il primo anno, delle esigenze del figlio , stante la sua tenera età. Per_2
6) Viene stabilito, a carico del sig. , un contributo per il mantenimento di complessivi €. 900,00 CP_1 Per_ così distinti: €. 400,00 in favore del figlio , €. 500,00 in favore della figlia , da versare Per_2 entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, comprensivo di tutte le spese per le ordinarie necessità quotidiane dei minori per alimentazione, vestiario, scolastiche, mediche, utenze di luce, gas, acqua, ecc....
Nessun assegno di mantenimento è previsto in favore della sig.ra poiché ella svolge l'attività Pt_1 lavorativa libero professionale di ingegnere ed è economicamente autosufficiente.
Gli assegni per il nucleo familiare o assegno unico, sono già percepiti dalla sig.ra Quelli che Pt_1 CP_ saranno eventualmente riscossi dal sig. da parte dell' , verranno corrisposti alla sig.ra CP_1
su autorizzazione di esso sig. , a beneficio ed in favore dei figli minori. Pt_1 CP_1
Le spese straordinarie vanno sempre preventivamente concordate e vanno poste 50% a carico del sig.
e per il restante 50% a carico della sig. ra e vanno così distinte: Controparte_1 Parte_1
A) spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente alla quota del 50%) anche in assenza di preventivo accordo: 1) spese mediche relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal
SSN; 4) tickets sanitari;
B) spese scolastiche relative a :1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) mensa;
6) spese extra-scolastiche relative a tempo prolungato, centro ricreativo e gruppo estivo e spese di baby sitter, se presenti già in costanza di matrimonio.
B) B) spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi: 1) spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
4) farmaci particolari;
B) spese scolastiche relative a:1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
6) spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione, attività sportive, ludiche e ricreative e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze.
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 10 giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa;
in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente alla sua quota di pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa , la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo.
7) Fermo restando quanto ope legis previsto a decorrere dal 26 giugno 2012 e quanto stabilito in seno al Decreto Legge n. 135/2009, convertito in legge n. 166/2009, ovvero quanto pattuito in seno al presente atto in relazione alla necessità del consenso dell'altro coniuge in caso di viaggio all'estero con i figli minori, per il resto e tra loro reciprocamente gli stessi esprimono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto individuale o tessera d'identità valida per l'espatrio da parte delle
Autorità di volta in volta competenti. Impegnandosi - salvo gravi violazioni del presente accordo o dei diritti dei minori - a prestare senza riserve e senza ritardi il proprio consenso sottoscrivendo il relativo atto di assenso nella modulistica della Questura competente restando inteso che la presente dichiarazione costituisce già assenso al rilascio del passaporto individuale del minore.
8) Per quanto non espressamente previsto, concordato, stabilito o statuito nel presente atto le parti si riportano interamente alla legislazione vigente in materia, e al Protocollo del 2 luglio 2019, sulle spese extra-assegno per il mantenimento dei figli, elaborato dall'Osservatorio per la giustizia civile, Distretto di Palermo, Sottogruppo “Famiglia”, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Palermo, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e dalle associazioni maggiormente rappresentative nella materia del diritto di famiglia, operanti sul territorio di Palermo, impegnandosi vicendevolmente al pieno rispetto del presente accordo sin dal suo deposito.
9) Le spese del presente procedimento graveranno sui coniugi in misura del 50% ciascuno e verranno compensate tra le parti, per quanto riguarda gli onorari dei rispettivi difensori . Gli Avv.ti Carolina
AB SI e DO Di ON sottoscrivono il presente ricorso per espressa rinunzia al vincolo della solidarietà professionale”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 31 luglio 2025 , riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato il 21/09/2012 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al N 70 - parte II - Serie A - Anno 2012)
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente del Tribunale
RG NI