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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/04/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente rel. dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice
nel procedimento iscritto al n. 26/2025 P.U., promosso
DA
Messider s.r.l. (cod. fisc. e p. I.V.A. 01144300892), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Catra
(paolo.catra@avvragusa.legalmail.it) per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
LI LL di GR ER (p. I.V.A. 06528970822), in persona del titolare GR ER (cod. fisc. [...])
RESISTENTE NON COSTITUITA ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di:
LI LL di GR ER, in persona della titolare GR
ER, nata a [...] il [...] (codice fiscale
[...]), con sede legale ad LT IC (PA), via Pio La
Torre n. 5, partita I.V.A. 06528970822, iscritta nel Registro delle Imprese di
Palermo ed Enna in data 05/08/2016 con il n. REA PA-327276 e cancellata in data 14/02/2025, avente ad oggetto l'attività di trasporto di merci su strada
❖❖❖
Letto il ricorso proposto in data 24 febbraio 2025, con cui la Messider
s.r.l. ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale LI LL di GR ER, cancellata dal
Registro delle Imprese in data 14 febbraio 2025; osservato che la società ricorrente ha esposto un credito un credito di
€ 11.566,63 (oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002) a titolo di corrispettivo per la fornitura della merce di cui alle fatture n. 2181 del 24 maggio 2022 e n.
3.696 del 14 settembre 2022, sottoscritte per ricevuta dal destinatario [cfr. docc. 1 e 2 della produzione allegata al ricorso]; rilevato che l'impresa resistente non si è costituita ritualmente benché convocata con notifica effettuata dalla cancelleria tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII (cfr. Cass. civ. n. 7083/2022, relativa ad una fattispecie regolata dalla Legge Fallimentare, secondo cui
“anche alla società già cancellata dal registro delle imprese il ricorso per la dichiarazione di fallimento può, entro l'anno successivo alla cancellazione, essere notificato, ai sensi della l. fall., art. 15, comma 3, all'indirizzo di posta elettronica certificata in precedenza comunicato al registro delle imprese”); ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex artt. 27 e 28 CCII, posto che il centro degli interessi principali dell'impresa
– da presumersi coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle
Imprese – è ubicato ad LT IC (comune rientrante nel circondario del Tribunale di Termini Imerese) da oltre un anno prima del deposito del ricorso;
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rilevato che non risulta la pendenza di alcuna domanda dell'impresa debitrice volta all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente ex art. 37, comma 2, CCII, posto che è dimostrato che la stessa è creditrice dell'impresa resistente in virtù dei titoli sopra menzionati;
rilevato che l'impresa individuale LI LL di GR ER è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 2
e 121 CCII;
osservato, infatti, che non può revocarsi in dubbio lo svolgimento di attività commerciale della società, sulla scorta dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale versata in atti [cfr. doc. 3 produzione cit.]; rilevato, inoltre, che l'impresa resistente, non essendosi costituita, ha omesso di fornire prova in ordine all'eventuale possesso dei requisiti dimensionali di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
considerato, peraltro, che la documentazione acquisita attesta il superamento sia del limite dimensionale previsto al n. 1 del citato art. 2, comma 1, lett. d), CCII [cfr. dichiarazioni dei redditi trasmesse dall'Ufficio del
Registro delle Imprese in data 10 marzo 2025], sia della soglia di indebitamento di
€ 30.000,00 stabilita dal successivo art. 49, comma 5, tenuto conto del credito indicato in ricorso, dell'esposizione debitoria riferita dal concessionario della riscossione, pari ad € 71.379,29 [cfr. nota di Agenzia delle
Entrate - Riscossione datata 20 marzo 2025], e degli ulteriori debiti contributivi, pari ad € 10.254,85 [cfr. note dell'INAIL e dell'INPS datate, rispettivamente, 14 marzo
2025 e 27 marzo 2025]; osservato, quanto al requisito oggettivo di cui agli artt. 2, comma 1, lett.
b), e 121 CCII, che – secondo costante giurisprudenza di legittimità
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formatasi nella vigenza della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) – lo stato di insolvenza dell'imprenditore costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare, identificandosi – in altri termini – con uno stato di impotenza funzionale, non transitoria, a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa ed esprimendosi nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio
(cfr. Cass. civ. n. 2810/2018, n. 7252/2014 e n. 1760/2008); considerato che, nel caso in esame, lo stato di insolvenza della LI
LL di GR ER è desumibile, oltre che dall'ammontare dei debiti sopra menzionati, dai n. 9 protesti elevati nei confronti del suo titolare nell'ultimo quinquennio [cfr. doc. 4 produzione cit.] e dall'acclarata inattività dell'impresa stessa, che – come si è rilevato in precedenza – è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 14 febbraio 2025 [cfr. doc. 3 cit.];
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che a ciò non osta l'intervenuta cancellazione dell'impresa, non essendo ancora decorso il termine annuale previsto dall'art. 33 CCII (ai sensi del quale “la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”, con la precisazione che “per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese”);
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tenuto conto dei criteri per la nomina del curatore indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di:
LI LL di GR ER, in persona della titolare GR
ER, nata a [...] il [...] (codice fiscale
[...]), con sede legale ad LT IC (PA), via Pio La
Torre n. 5, partita I.V.A. 06528970822, iscritta nel Registro delle Imprese di
Palermo ed Enna in data 05/08/2016 con il n. REA PA-327276 e cancellata in data 14/02/2025, avente ad oggetto l'attività di trasporto di merci su strada;
NOMINA giudice delegato il dott. Giuseppe Rini;
NOMINA curatore il dott. Leonardo Cusenza (cod. fisc. [...], pec cusenzaleonardo@certificata.name), con studio a Palermo, via Quintino
Sella n. 48 (il quale, allo stato, risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII), invitandolo:
1) a procedere all'accettazione entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126
CCII L. Fall., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII;
2) a comunicare telematicamente alla Cancelleria e al Registro delle
Imprese il domicilio digitale della procedura;
3) a procedere, ai sensi dell'art. 193 CCII, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano
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nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non
è possibile procedere immediatamente al loro inventario, procedendo a norma dell'art. 758 c.p.c. per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute (cui allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati), e invitare il debitore, prima di chiudere l'inventario, a dichiarare se ha notizia di altri beni da comprendere in esso, avvertendolo delle pene stabilite dall'art. 327
CCII in caso di falsa o omessa dichiarazione;
5) a comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (con le modalità di cui all'articolo 10, comma
1, CCII per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario):
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
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c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, comma 3, lett. e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura;
6) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e delle disponibilità eventualmente manifestate, un elenco di creditori tra i quali nominare i membri del comitato dei creditori secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
7) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore, ex art. 130, comma 1, CCII (impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII);
8) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità, per sopravvenute esigenze, di presentare supplementi del predetto programma, ai sensi del comma
6 del medesimo art. 213), con la precisazione che, in base al comma 1 della disposizione in argomento, il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni, senza giustificato motivo, è giusta causa di revoca del curatore;
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ORDINA al debitore di:
- depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, I.R.A.P. e I.V.A. degli ultimi tre esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
- indicare al curatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis, CCII,
l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause a lui imputabili, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
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5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
STABILISCE il giorno 9 luglio 2025, ore 10:30, nei locali del Tribunale, davanti al giudice delegato, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto che precede per la presentazione delle relative domande di insinuazione, con le modalità indicate nell'art. 201 CCII;
DISPONE la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società debitrice, al pubblico ministero, alla parte ricorrente e al curatore nominato, nonché per la trasmissione per estratto al Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Termini Imerese, 3 aprile 2025
IL PRESIDENTE EST.
dott. Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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