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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1646/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1646 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avvocato Stefano Cappellu presso il cui studio professionale in Isernia via Umbria (Centro
Commercio e Affari) int. B/24 è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Patrizia Postore presso il cui studio professionale in Paupisi (BN) è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 367/2023 (R.D. Ing. 1194/2023) emesso in data 28.08.2023, il Tribunale di Campobasso ingiungeva a su istanza di di pagare a Parte_1 Controparte_1
quest'ultima la somma capitale di euro 12.137,73, oltre interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la fornitura di blocchi di breccia veneziana, come da fatture allegate al ricorso monitorio. proponeva tempestiva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo, notificatole in data 28.8.2023, evidenziando ed eccependo l'insussistenza della pretesa creditoria in forza dell'eccepita compensazione per la lavorazione dei blocchi di marmo;
in pagina 1 di 5 particolare rappresentava che tra le due società non vi era stata alcuna movimentazione di danaro nel senso che il materiale lapideo fornito dalla veniva consegnato in conto lavorazione ad essa CP_1 società opponente, con l'intesa che il prezzo della fornitura sarebbe stato compensato con il credito corrispondente alle lavorazioni eseguite;
precisava, inoltre, che detto materiale lapideo era ancora depositato presso il magazzino a disposizione della società opposta per il ritiro, come da intese intercorse tra le parti. Sulla base di tali allegazioni, dunque, l'opponente chiedeva di dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, siccome illegittimo ed infondato in fatto come in diritto.
La ditta si costituiva in giudizio e, nel prendere posizione sul singolo motivo Controparte_1
di opposizione, rilevava che dell'asserita compensazione non vi era alcuna prova documentale e, comunque, essa parte opposta sul credito complessivo di euro 26.245,34, aveva già provveduto a decurtare il controcredito vantato dall'opponente, pari ad euro 14.107,62; deduceva, inoltre, che prima dell'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, essa parte opponente non aveva mai contestato né le fatture azionate né l'analitica distinta del materiale lapideo fornito. La convenuta - opposta, quindi, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ed introitata a sentenza sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nelle note di udienza autorizzate.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
Altrettanto principio pacifico è quello secondo cui: "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento"
(cfr. Cass. n. 13533/2001).
Tornando al caso di specie, deve condividersi l'assunto della società opposta circa l'avvenuta dimostrazione del fatto costitutivo, essendo tra le parti incontestata la fonte negoziale del credito posto a base del decreto ingiuntivo opposto, ovvero il rapporto di fornitura, la consegna della merce, nonché
pagina 2 di 5 l'inadempimento dell'opponente per non aver pagato la merce ricevuta. Infatti, dagli atti processuali non risulta che il credito oggetto del monitorio sia stato mai contestato dall'opponente, sia prima che durante l'odierno giudizio di opposizione.
Peraltro, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso quanto la sussistenza o meno della pretesa creditoria che, trattandosi di un giudizio a cognizione piena ed esauriente, deve essere accertata mediante gli ordinari mezzi istruttori e non in forza della documentazione di provenienza unilaterale. Infatti, le fatture commerciali costituiscono senz'altro prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, tuttavia nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa, in quanto atto unilaterale, non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione.
Solo qualora il rapporto già costituito e riportato nella fattura commerciale non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare.
Si è difatti sostenuto che in assenza di constatazioni e ritenuta pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale, le fatture prodotte e confluite nel materiale probatorio nel giudizio di cognizione assumono valore dimostrativo dell'esistenza delle corrispondenti obbligazioni contrattuali di pagamento da parte della compratrice: "la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto" (cfr. Cass. n. 13651/2006).
Ebbene, opposto in compensazione del credito vantato da quello ritenuto spettante per Controparte_1
le lavorazioni eseguite sul materiale lapideo fornito, parte opponente ha nei fatti implicitamente confermato il mancato pagamento delle fatture commerciali azionate in sede monitoria.
Accertata dunque l'esistenza del credito, parte opponente, come detto, ha opposto in compensazione il prezzo delle asserite eseguite lavorazioni sul materiale lapideo che gli sarebbero state commissionate dalla e di tanto ritiene di averne fornita la prova a mezzo dei testi e CP_1 Testimone_1 [...]
. Tes_2
Ritiene il Tribunale che l'eccezione sollevata da è del tutto infondata sia a voler Parte_1
qualificare la compensazione come propria, sia a volerla qualificare come impropria o atecnica.
pagina 3 di 5 Infatti, in diritto, la Corte di legittimità ha distinto tra compensazione propria, che si verifica quando i due debiti derivano da due diversi titoli, prevista e regolata dall'art. 1243 c.c., e quella impropria o atecnica, che si verifica quando i due debiti derivano dal medesimo rapporto.
Nel caso di crediti originati da un unico rapporto la S.C. ha chiarito che: “ è configurabile la cd compensazione a-tecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta
l'accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono” (cfr.
Cass. n. 16800/2015).
Inoltre, in caso di compensazione impropria, non si applica l'art. 1243 c.c. e spetta al Giudice determinare il saldo dare-avere tra le parti: “La compensazione impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale” (cfr. Cass. n. 10798/2018).
Ciò premesso in diritto e volendo ritenere come verosimile la tesi dell'esistenza di un accordo sulla compensazione e che sarebbe maturato in favore dell'opponente un proprio controcredito, tuttavia non ha fornito la prova della sua precisa quantificazione monetaria e, pertanto, il Giudice, Parte_1
dovendo eseguire una liquidazione tale da poter permettere alla controparte di verificare il rispetto delle ragioni fondanti la decisione assunta, a fronte della carenza probatoria sulla natura e consistenza delle asserite lavorazioni, non può certo operare una compensazione a “forfait”.
Quanto alla compensazione c.d. propria, va fatto applicazione del principio secondo cui: "in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243
c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.” (cfr. Cass. n. 23225/2016).
Sulla base di tale principio giurisprudenziale, nella controversia in esame, non può aversi nemmeno compensazione giudiziale, in quanto il controcredito che ha opposto Parte_1
in compensazione, nascente dall'asserito contratto in conto lavorazioni del materiale lapideo, è stato contestato nella sua stessa esistenza da parte di e, quindi, è privo del requisito della CP_1
certezza e di quello della liquidità. Ne segue che, non potendosi l'accertamento di tale preteso credito pagina 4 di 5 svolgere nello stesso giudizio instaurato dal creditore per il pagamento del proprio credito, anche l'istruttoria orale espletata appare del tutto ininfluente.
In definitiva, la società opposta ha fornito ampia prova del credito in punto di an e di quantum debeatur, mentre non ha né allegato né provato di avere esattamente adempiuto, e ha Parte_1
svolto una eccezione di compensazione del tutto generica e infondata, relativamente alle pretese lavorazioni del materiale lapideo.
L'opposizione risulta dunque infondata e deve essere rigettata con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 367/2023 del
28.8.2023, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna tenuto conto del valore della Parte_1 controversia e delle attività in concreto svolte, al pagamento, in favore dell'avv. Patrizia Pastore dichiaratasi antistataria, delle spese di lite che determina in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge.
Così deciso in Campobasso il 23 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1646 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avvocato Stefano Cappellu presso il cui studio professionale in Isernia via Umbria (Centro
Commercio e Affari) int. B/24 è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Patrizia Postore presso il cui studio professionale in Paupisi (BN) è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 367/2023 (R.D. Ing. 1194/2023) emesso in data 28.08.2023, il Tribunale di Campobasso ingiungeva a su istanza di di pagare a Parte_1 Controparte_1
quest'ultima la somma capitale di euro 12.137,73, oltre interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la fornitura di blocchi di breccia veneziana, come da fatture allegate al ricorso monitorio. proponeva tempestiva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo, notificatole in data 28.8.2023, evidenziando ed eccependo l'insussistenza della pretesa creditoria in forza dell'eccepita compensazione per la lavorazione dei blocchi di marmo;
in pagina 1 di 5 particolare rappresentava che tra le due società non vi era stata alcuna movimentazione di danaro nel senso che il materiale lapideo fornito dalla veniva consegnato in conto lavorazione ad essa CP_1 società opponente, con l'intesa che il prezzo della fornitura sarebbe stato compensato con il credito corrispondente alle lavorazioni eseguite;
precisava, inoltre, che detto materiale lapideo era ancora depositato presso il magazzino a disposizione della società opposta per il ritiro, come da intese intercorse tra le parti. Sulla base di tali allegazioni, dunque, l'opponente chiedeva di dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, siccome illegittimo ed infondato in fatto come in diritto.
La ditta si costituiva in giudizio e, nel prendere posizione sul singolo motivo Controparte_1
di opposizione, rilevava che dell'asserita compensazione non vi era alcuna prova documentale e, comunque, essa parte opposta sul credito complessivo di euro 26.245,34, aveva già provveduto a decurtare il controcredito vantato dall'opponente, pari ad euro 14.107,62; deduceva, inoltre, che prima dell'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, essa parte opponente non aveva mai contestato né le fatture azionate né l'analitica distinta del materiale lapideo fornito. La convenuta - opposta, quindi, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ed introitata a sentenza sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nelle note di udienza autorizzate.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
Altrettanto principio pacifico è quello secondo cui: "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento"
(cfr. Cass. n. 13533/2001).
Tornando al caso di specie, deve condividersi l'assunto della società opposta circa l'avvenuta dimostrazione del fatto costitutivo, essendo tra le parti incontestata la fonte negoziale del credito posto a base del decreto ingiuntivo opposto, ovvero il rapporto di fornitura, la consegna della merce, nonché
pagina 2 di 5 l'inadempimento dell'opponente per non aver pagato la merce ricevuta. Infatti, dagli atti processuali non risulta che il credito oggetto del monitorio sia stato mai contestato dall'opponente, sia prima che durante l'odierno giudizio di opposizione.
Peraltro, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso quanto la sussistenza o meno della pretesa creditoria che, trattandosi di un giudizio a cognizione piena ed esauriente, deve essere accertata mediante gli ordinari mezzi istruttori e non in forza della documentazione di provenienza unilaterale. Infatti, le fatture commerciali costituiscono senz'altro prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, tuttavia nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa, in quanto atto unilaterale, non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione.
Solo qualora il rapporto già costituito e riportato nella fattura commerciale non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare.
Si è difatti sostenuto che in assenza di constatazioni e ritenuta pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale, le fatture prodotte e confluite nel materiale probatorio nel giudizio di cognizione assumono valore dimostrativo dell'esistenza delle corrispondenti obbligazioni contrattuali di pagamento da parte della compratrice: "la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto" (cfr. Cass. n. 13651/2006).
Ebbene, opposto in compensazione del credito vantato da quello ritenuto spettante per Controparte_1
le lavorazioni eseguite sul materiale lapideo fornito, parte opponente ha nei fatti implicitamente confermato il mancato pagamento delle fatture commerciali azionate in sede monitoria.
Accertata dunque l'esistenza del credito, parte opponente, come detto, ha opposto in compensazione il prezzo delle asserite eseguite lavorazioni sul materiale lapideo che gli sarebbero state commissionate dalla e di tanto ritiene di averne fornita la prova a mezzo dei testi e CP_1 Testimone_1 [...]
. Tes_2
Ritiene il Tribunale che l'eccezione sollevata da è del tutto infondata sia a voler Parte_1
qualificare la compensazione come propria, sia a volerla qualificare come impropria o atecnica.
pagina 3 di 5 Infatti, in diritto, la Corte di legittimità ha distinto tra compensazione propria, che si verifica quando i due debiti derivano da due diversi titoli, prevista e regolata dall'art. 1243 c.c., e quella impropria o atecnica, che si verifica quando i due debiti derivano dal medesimo rapporto.
Nel caso di crediti originati da un unico rapporto la S.C. ha chiarito che: “ è configurabile la cd compensazione a-tecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta
l'accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono” (cfr.
Cass. n. 16800/2015).
Inoltre, in caso di compensazione impropria, non si applica l'art. 1243 c.c. e spetta al Giudice determinare il saldo dare-avere tra le parti: “La compensazione impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale” (cfr. Cass. n. 10798/2018).
Ciò premesso in diritto e volendo ritenere come verosimile la tesi dell'esistenza di un accordo sulla compensazione e che sarebbe maturato in favore dell'opponente un proprio controcredito, tuttavia non ha fornito la prova della sua precisa quantificazione monetaria e, pertanto, il Giudice, Parte_1
dovendo eseguire una liquidazione tale da poter permettere alla controparte di verificare il rispetto delle ragioni fondanti la decisione assunta, a fronte della carenza probatoria sulla natura e consistenza delle asserite lavorazioni, non può certo operare una compensazione a “forfait”.
Quanto alla compensazione c.d. propria, va fatto applicazione del principio secondo cui: "in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243
c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.” (cfr. Cass. n. 23225/2016).
Sulla base di tale principio giurisprudenziale, nella controversia in esame, non può aversi nemmeno compensazione giudiziale, in quanto il controcredito che ha opposto Parte_1
in compensazione, nascente dall'asserito contratto in conto lavorazioni del materiale lapideo, è stato contestato nella sua stessa esistenza da parte di e, quindi, è privo del requisito della CP_1
certezza e di quello della liquidità. Ne segue che, non potendosi l'accertamento di tale preteso credito pagina 4 di 5 svolgere nello stesso giudizio instaurato dal creditore per il pagamento del proprio credito, anche l'istruttoria orale espletata appare del tutto ininfluente.
In definitiva, la società opposta ha fornito ampia prova del credito in punto di an e di quantum debeatur, mentre non ha né allegato né provato di avere esattamente adempiuto, e ha Parte_1
svolto una eccezione di compensazione del tutto generica e infondata, relativamente alle pretese lavorazioni del materiale lapideo.
L'opposizione risulta dunque infondata e deve essere rigettata con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 367/2023 del
28.8.2023, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna tenuto conto del valore della Parte_1 controversia e delle attività in concreto svolte, al pagamento, in favore dell'avv. Patrizia Pastore dichiaratasi antistataria, delle spese di lite che determina in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge.
Così deciso in Campobasso il 23 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 5 di 5