Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2670.
(Spese della trascrizione).
Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato.
Se piu' sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui e' interessato.
(Spese della trascrizione).
Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato.
Se piu' sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui e' interessato.
Commentari • 2
- 1. Art. 1475 del Codice civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/ · 1
Spese della vendita Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente [Codice civile 1196, 1479, 1493, 1502, 1539, 1554, 2670].
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Giurisprudenza • 64
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- soccombenza·
- appello civile·
- interesse alla trascrizione·
- contributo unificato·
- art. 2670 c.c.·
- trascrizione sentenza·
- art. 13 d.P.R. 115/2002·
- rimborso spese trascrizione·
- nullità atto traslativo·
- art. 348 bis c.p.c.