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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/03/2024, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 62/2024 avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 10.01.2024 da: (c.f. ) nato Parte_1 C.F._1 a Catanzaro il 26.09.1982 (con l'avv. Ambrosini) e (c.f. ) nata Controparte_1 C.F._2 a La Spezia il 24.10.1981 (con l'avv. Pianadei) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 10.01.2024 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale in data 27.02.2015 è nato il figlio , Per_1 regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata;
di avere concordato le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse del figlio : Per_1
“1. Il figlio minorenne verrà affidato ad entrambi i genitori, non essendovi motivi ostativi in Persona_2 tal senso. Pertanto è rimesso ad entrambi i genitori il diritto/dovere di educare, istruire e mantenere i minori;
2. La casa familiare sita in La Spezia alla Via Lunigiana n.355 interno 5, censita al NCEU di LA Spezia al foglio 18 particella 2 sub 5 Zona censuaria 1 Categoria A/3 Classe 2 Consistenza 4 vani Rendita Euro 371,85 in comproprietà tra i ricorrenti, verrà assegnata con ogni arredo e corredo alla Sig.ra con Controparte_1 collocazione del figlio minorenne con la stessa. Il contratto di mutuo acceso da entrambi i ricorrenti Per_1 in data 08.08.2015 con l' (già le cui Controparte_2 Controparte_3 rate fino ad ora venivano pagate da entrambi, per il relativo pagamento verrà mantenuta la stessa modalità.
Le parti decidono consensualmente di mantenere il conto corrente cointestato ove ognuno confluirà la quota di propria spettanza nella misura del 50%. Laddove una delle parti non adempia al pagamento del mutuo, l'altra sarà titolata a richiederne il rimborso;
3. Le parti stabiliscono concordemente sin d'ora che il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro genitore, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle ore 18.00 del venerdì) e sino alle ore 21.00 della domenica. Le stesse modalità e orari nel periodo estivo. Inoltre il padre potrà vedere il figlio 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
4. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute nelle seguenti modalità:
sta frequentando la terza elementare (Terza A) presso la di La Spezia Persona_2 Organizzazione_1 situata in Stradone D'Oria n. 104 con un rendimento ottimo e costante. In tutte le sue pagelle ha ottenuto livello avanzato in tutte le materie. Il bambino presumibilmente continuerà il suo percorso scolastico presso lo stesso Istituto denominato e situato sempre in Stradone D'Oria a La Spezia anche alle scuole Org_2 medie;
TI viene portato a scuola o dalla mamma o dal papà alle ore 8,15 e torna a casa all'uscita della scuola con la mamma il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 12,45; invece il martedì e giovedì, giorni in cui ha il tempo prolungato il nonno materno si occupa di andarlo a prendere all'uscita di scuola alle ore 15,30;
TI segue i seguenti corsi extrascolastici: 1) scuola di canto (lunedì dalle ore 15 alle ore 16,00) dove viene accompagnato e ripreso dal nonno materno;
2) scuola di inglese (mercoledì dalle ore 16,45 alle ore 17,45) dove viene accompagnato e ripreso dal nonno materno;
3) martedì e giovedì ha gli allenamenti di Per_1 calcio presso la Società dalle ore 16,30 alle ore 18,00 e viene accompagnato e riportato a Org_3 casa dal nonno materno;
4) sabato mattina ha un allenamento extra presso il centro sportivo e viene Org_4 accompagnato e riportato a casa dalla mamma o dal papà; 5) il sabato o la domenica è impegnato in Per_1 torneo o gare di campionato con la sua squadra di calcio e viene seguito sia dalla mamma che dal papà; 6) il venerdì pomeriggio ha catechismo dalle 16,30 alle 17,30 e viene accompagnato e ripreso dal nonno materno: quando non è a scuola e i genitori sono al lavoro, passa il suo tempo con i nonni materni. I nonni Per_1 paterni li frequenta generalmente solamente in estate (uno o due settimane all'anno perchè abitano in
Calabria), così come gli zii paterni che abitano a Roma;
5. Quanto alle spese di mantenimento del figlio minorenne , il Sig. corrisponderà alla Per_1 Parte_1 madre un assegno di mantenimento pari ad Euro 350,00 mensili entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese presso il conto corrente della OR , con la previsione di adeguamento Istat annuale oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia;
6. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo col figlio con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
7. Le parti si dichiarano soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento essendo autosufficienti e non avendo reciprocamente dal punto di vista economico e patrimoniale null'altro a pretendere;
8. Compensate le spese legali tra le parti”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 29.02.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente all'uopo di non volersi riconciliare. Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- omologa le condizioni concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità. La Spezia, 7.3.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 62/2024 avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 10.01.2024 da: (c.f. ) nato Parte_1 C.F._1 a Catanzaro il 26.09.1982 (con l'avv. Ambrosini) e (c.f. ) nata Controparte_1 C.F._2 a La Spezia il 24.10.1981 (con l'avv. Pianadei) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 10.01.2024 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale in data 27.02.2015 è nato il figlio , Per_1 regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata;
di avere concordato le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse del figlio : Per_1
“1. Il figlio minorenne verrà affidato ad entrambi i genitori, non essendovi motivi ostativi in Persona_2 tal senso. Pertanto è rimesso ad entrambi i genitori il diritto/dovere di educare, istruire e mantenere i minori;
2. La casa familiare sita in La Spezia alla Via Lunigiana n.355 interno 5, censita al NCEU di LA Spezia al foglio 18 particella 2 sub 5 Zona censuaria 1 Categoria A/3 Classe 2 Consistenza 4 vani Rendita Euro 371,85 in comproprietà tra i ricorrenti, verrà assegnata con ogni arredo e corredo alla Sig.ra con Controparte_1 collocazione del figlio minorenne con la stessa. Il contratto di mutuo acceso da entrambi i ricorrenti Per_1 in data 08.08.2015 con l' (già le cui Controparte_2 Controparte_3 rate fino ad ora venivano pagate da entrambi, per il relativo pagamento verrà mantenuta la stessa modalità.
Le parti decidono consensualmente di mantenere il conto corrente cointestato ove ognuno confluirà la quota di propria spettanza nella misura del 50%. Laddove una delle parti non adempia al pagamento del mutuo, l'altra sarà titolata a richiederne il rimborso;
3. Le parti stabiliscono concordemente sin d'ora che il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro genitore, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle ore 18.00 del venerdì) e sino alle ore 21.00 della domenica. Le stesse modalità e orari nel periodo estivo. Inoltre il padre potrà vedere il figlio 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
4. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute nelle seguenti modalità:
sta frequentando la terza elementare (Terza A) presso la di La Spezia Persona_2 Organizzazione_1 situata in Stradone D'Oria n. 104 con un rendimento ottimo e costante. In tutte le sue pagelle ha ottenuto livello avanzato in tutte le materie. Il bambino presumibilmente continuerà il suo percorso scolastico presso lo stesso Istituto denominato e situato sempre in Stradone D'Oria a La Spezia anche alle scuole Org_2 medie;
TI viene portato a scuola o dalla mamma o dal papà alle ore 8,15 e torna a casa all'uscita della scuola con la mamma il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 12,45; invece il martedì e giovedì, giorni in cui ha il tempo prolungato il nonno materno si occupa di andarlo a prendere all'uscita di scuola alle ore 15,30;
TI segue i seguenti corsi extrascolastici: 1) scuola di canto (lunedì dalle ore 15 alle ore 16,00) dove viene accompagnato e ripreso dal nonno materno;
2) scuola di inglese (mercoledì dalle ore 16,45 alle ore 17,45) dove viene accompagnato e ripreso dal nonno materno;
3) martedì e giovedì ha gli allenamenti di Per_1 calcio presso la Società dalle ore 16,30 alle ore 18,00 e viene accompagnato e riportato a Org_3 casa dal nonno materno;
4) sabato mattina ha un allenamento extra presso il centro sportivo e viene Org_4 accompagnato e riportato a casa dalla mamma o dal papà; 5) il sabato o la domenica è impegnato in Per_1 torneo o gare di campionato con la sua squadra di calcio e viene seguito sia dalla mamma che dal papà; 6) il venerdì pomeriggio ha catechismo dalle 16,30 alle 17,30 e viene accompagnato e ripreso dal nonno materno: quando non è a scuola e i genitori sono al lavoro, passa il suo tempo con i nonni materni. I nonni Per_1 paterni li frequenta generalmente solamente in estate (uno o due settimane all'anno perchè abitano in
Calabria), così come gli zii paterni che abitano a Roma;
5. Quanto alle spese di mantenimento del figlio minorenne , il Sig. corrisponderà alla Per_1 Parte_1 madre un assegno di mantenimento pari ad Euro 350,00 mensili entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese presso il conto corrente della OR , con la previsione di adeguamento Istat annuale oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia;
6. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo col figlio con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
7. Le parti si dichiarano soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento essendo autosufficienti e non avendo reciprocamente dal punto di vista economico e patrimoniale null'altro a pretendere;
8. Compensate le spese legali tra le parti”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 29.02.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente all'uopo di non volersi riconciliare. Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- omologa le condizioni concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità. La Spezia, 7.3.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI