Versione
21 aprile 1942
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Versione
16 agosto 1950
16 agosto 1950
Art. 72.
(Poteri del pubblico ministero).
((Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.
Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero puo' produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
Il pubblico ministero puo' proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta' di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.
Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.
Restano salve le disposizioni dell'articolo 397)) .
(Poteri del pubblico ministero).
((Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.
Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero puo' produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
Il pubblico ministero puo' proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta' di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.
Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.
Restano salve le disposizioni dell'articolo 397)) .
Commentari • 166
- 1. La revocazione del pubblico ministero (ART. 397 C.P.C.) *Federico Sorrentino · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 22.383379
[…] da quelle previste in generale sul potere di impugnazione da parte del p.m., ex art. 72 c.p.c. (ancorché vi siano indiscutibili affinità, con riferimento al potere di azione del pubblico ministero, […] Con la conseguenza che il rimedio ex art. 397 n. 1 c.p.c. può rappresentare l'unico mezzo per ovviare all'omessa interlocuzione (obbligatoria) del p.m. come espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 72 del c.p.c., […] secondo cui: “Il pubblico ministero può, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, […] ma di quello per revocazione ex art. 397 n. 1 cod. proc. civ., a norma dell'ultimo comma dell'art. 72 cod. proc. civ.” (massima tratta dal CED della Cassazione). [17] Andrioli, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli, sentenza 02/01/2024, n. 11Provvedimento: […] nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 cod proc civ, può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non interviene e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni.Leggi di più...
- ricorso congiunto·
- art. 151 c.c.·
- assegnazione casa familiare·
- affidamento figli·
- separazione consensuale·
- art. 3 L. 898/1970·
- intervento obbligatorio del PM·
- art. 127 ter c.p.c.·
- assegno di mantenimento