Art. 1306. Articolazione della carriera 1. Lo sviluppo di carriera dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) prevede i seguenti gradi gerarchici: ((138)) a) graduato o grado corrispondente;
b) graduato scelto o grado corrispondente;
c) graduato capo o grado corrispondente;
d) primo graduato o grado corrispondente.
1-bis. Ai primi graduati, e gradi corrispondenti, puo' essere conferita la seguente qualifica: graduato aiutante per l'Esercito italiano ((, per l'Aeronautica militare e per la Sanita' militare)) ; sottocapo aiutante per la Marina militare. ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
b) graduato scelto o grado corrispondente;
c) graduato capo o grado corrispondente;
d) primo graduato o grado corrispondente.
1-bis. Ai primi graduati, e gradi corrispondenti, puo' essere conferita la seguente qualifica: graduato aiutante per l'Esercito italiano ((, per l'Aeronautica militare e per la Sanita' militare)) ; sottocapo aiutante per la Marina militare. ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".