Versione
2 luglio 1967
2 luglio 1967
Art. 19.
Gli agenti di cambio cui siano contestati abusi o mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignita' o al decoro professionale, o violazioni alle norme della legge professionale dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del competente Consiglio dell'Ordine.
Gli agenti di cambio cui siano contestati abusi o mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignita' o al decoro professionale, o violazioni alle norme della legge professionale dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del competente Consiglio dell'Ordine.
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2026, n. 19772Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 07578/2023 R.G., proposto da Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CO, in persona del Commissario dott. Carlo Comporti; rappresentata e difesa dagli avvocati GIna Manto, SC MI e NI NZ, in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di IO ER; rappresentato e difeso dall'avv. Filippo AN SO, in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; Civile Sent. Sez. 3 Num. 19772 Anno 2026 Presidente: RUBINO LINA Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 14/06/2026 2 -controricorrente- nonché di EL AS, ON AS, CO AS, NA AS nata nel 1961, SC RA, IO RA, AN RA, …Leggi di più...
- art. 1223 c.c.·
- art. 115 c.p.c.·
- solidarietà passiva·
- art. 2697 c.c.·
- art. 112 c.p.c.·
- art. 132 c.p.c.·
- prescrizione·
- art. 360 c.p.c.·
- responsabilità extracontrattuale·
- art. 2056 c.c.·
- art. 2043 c.c.·
- art. 111 Cost.·
- art. 1310 c.c.·
- art. 2055 c.c.·
- art. 2704 c.c.