Articolo 19 della Legge 29 maggio 1967, n. 402
Articolo 18Articolo 20
Versione
2 luglio 1967
Art. 19.
Gli agenti di cambio cui siano contestati abusi o mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignita' o al decoro professionale, o violazioni alle norme della legge professionale dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del competente Consiglio dell'Ordine.
Entrata in vigore il 2 luglio 1967
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