Art. 19.
Gli agenti di cambio cui siano contestati abusi o mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignita' o al decoro professionale, o violazioni alle norme della legge professionale dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del competente Consiglio dell'Ordine.
Gli agenti di cambio cui siano contestati abusi o mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignita' o al decoro professionale, o violazioni alle norme della legge professionale dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del competente Consiglio dell'Ordine.