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Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 01/08/2024, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 146/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Chiurillo Parte_1 C.F._1
e Christian Ferretti ed elettivamente domiciliata in Omegna, via Lungolago Gramsci, 15, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Controparte_1 C.F._2
Pipicelli presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, c.so Mameli, 47, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Piaccia all'Ill. mo Tribunale, rigettata ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRELIMINARE, EMETTERE SENTENZA NON DEFINITIVA DOVE:
pagina 1 di 4 - DICHIARARE la separazione personale tra i coniugi, ordinando all'Ufficiale di stato civile di
Gravellona Toce (VB) di procedere all'annotazione del provvedimento;
E SUCCESSIVAMENTE, EMETTERE SENTENZA DEFINITIVA NEL MERITO DOVE:
- RESPINGERE LE ALTRE EVENTUALI RICHIESTE DI esclusa quella relativa CP_2
alla separazione, perché infondate sia in fatto che in diritto;
− DISPORRE l'obbligo a carico del marito di versare mensilmente in favore della ricorrente una somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento;
− DISPORRE l'assegnazione della casa familiare, già di proprietà esclusiva della signora in Pt_1
favore della ricorrente;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre, chiedere in via istruttoria, indicare testi e concludere nella successiva fase avanti al Giudice Istruttore.
- IN OGNI CASO:
Con vittoria del compenso di causa”
Resistente:
“Voglia l'On.le Tribunale di Verbania, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, pronunciare, con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
IM Gabriele e disporre la prosecuzione del giudizio con riguardo alla domanda di addebito coltivata dal resistente ed alle ulteriori pretese economiche della ricorrente (di cui si chiede sin da ora il rigetto), pertanto, con concessione di termini per il deposito di memorie istruttorie (ex art 183
c.p.c.)”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Gravellona Toce il 17.10.1990, optando, il successivo
11.11.1993, per il regime di separazione dei beni.
pagina 2 di 4 Entrambi hanno coltivato la domanda di separazione, cessata la comunione materiale e spirituale.
Il giudizio deve, poi, proseguire per la trattazione delle ulteriori domande avanzate dalle parti, all'uopo, necessaria la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
La natura parziale della sentenza importa che la statuizione sulle spese processuali va demandata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione tra e uniti in matrimonio il Parte_1 Controparte_1
27.10.1990 in Gravellona Toce;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gravellona Toce di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore
Maria Cristina PERSICO.
Spese al definitivo.
Così deciso in Verbania in data 11.7.2024
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 4 Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. riunito in camera di consiglio, vista la sentenza parziale in pari data;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la trattazione delle ulteriori domande avanzate dalle parti;
vista la richiesta delle parti di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2, 3 c.p.c.;
PQM
ripone la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore;
CONCEDE alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2, 3 c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c.;
DISPONE che l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori sia sostituita dal deposito di note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti termine perentorio fino al 10.12.2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”
Si comunichi.
Verbania, 11.7.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 146/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Chiurillo Parte_1 C.F._1
e Christian Ferretti ed elettivamente domiciliata in Omegna, via Lungolago Gramsci, 15, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Controparte_1 C.F._2
Pipicelli presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, c.so Mameli, 47, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Piaccia all'Ill. mo Tribunale, rigettata ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRELIMINARE, EMETTERE SENTENZA NON DEFINITIVA DOVE:
pagina 1 di 4 - DICHIARARE la separazione personale tra i coniugi, ordinando all'Ufficiale di stato civile di
Gravellona Toce (VB) di procedere all'annotazione del provvedimento;
E SUCCESSIVAMENTE, EMETTERE SENTENZA DEFINITIVA NEL MERITO DOVE:
- RESPINGERE LE ALTRE EVENTUALI RICHIESTE DI esclusa quella relativa CP_2
alla separazione, perché infondate sia in fatto che in diritto;
− DISPORRE l'obbligo a carico del marito di versare mensilmente in favore della ricorrente una somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento;
− DISPORRE l'assegnazione della casa familiare, già di proprietà esclusiva della signora in Pt_1
favore della ricorrente;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre, chiedere in via istruttoria, indicare testi e concludere nella successiva fase avanti al Giudice Istruttore.
- IN OGNI CASO:
Con vittoria del compenso di causa”
Resistente:
“Voglia l'On.le Tribunale di Verbania, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, pronunciare, con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
IM Gabriele e disporre la prosecuzione del giudizio con riguardo alla domanda di addebito coltivata dal resistente ed alle ulteriori pretese economiche della ricorrente (di cui si chiede sin da ora il rigetto), pertanto, con concessione di termini per il deposito di memorie istruttorie (ex art 183
c.p.c.)”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Gravellona Toce il 17.10.1990, optando, il successivo
11.11.1993, per il regime di separazione dei beni.
pagina 2 di 4 Entrambi hanno coltivato la domanda di separazione, cessata la comunione materiale e spirituale.
Il giudizio deve, poi, proseguire per la trattazione delle ulteriori domande avanzate dalle parti, all'uopo, necessaria la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
La natura parziale della sentenza importa che la statuizione sulle spese processuali va demandata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione tra e uniti in matrimonio il Parte_1 Controparte_1
27.10.1990 in Gravellona Toce;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gravellona Toce di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore
Maria Cristina PERSICO.
Spese al definitivo.
Così deciso in Verbania in data 11.7.2024
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 4 Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. riunito in camera di consiglio, vista la sentenza parziale in pari data;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la trattazione delle ulteriori domande avanzate dalle parti;
vista la richiesta delle parti di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2, 3 c.p.c.;
PQM
ripone la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore;
CONCEDE alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2, 3 c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c.;
DISPONE che l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori sia sostituita dal deposito di note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti termine perentorio fino al 10.12.2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”
Si comunichi.
Verbania, 11.7.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 4 di 4