Articolo 254 del Codice di procedura civile
Articolo 251Articolo 255
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21 aprile 1942
Art. 254.
(Confronto dei testimoni).

Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o piu' testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, puo' disporre che essi siano messi a confronto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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