Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 254.
(Confronto dei testimoni).
Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o piu' testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, puo' disporre che essi siano messi a confronto.
(Confronto dei testimoni).
Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o piu' testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, puo' disporre che essi siano messi a confronto.
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- 1. Confronto tra testimoni: cos’è e come funziona?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 settembre 2026 · 21.86362
[…] Le regole del procedimento civile stabiliscono che il confronto possa avvenire solamente tra testimoni (art. 254 c.p.c.); quelle del processo penale, al contrario, estendono il confronto a tutte le persone già esaminate, per cui esso può riguardare anche gli imputati che abbiano chiesto di essere sottoposti ad esame (art. 211 c.p.p.). […]
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Giurisprudenza • 421
- 1. Trib. Novara, sentenza 25/09/2023, n. 605Provvedimento: […] Avverso detta sentenza Parte_1 ha proposto appello, ritenendo la decisione censurabile: - per erronea valutazione complessiva delle risultanze istruttorie e documentali, per non aver il primo Giudice disposto il richiesto confrontp tra i testimoni ex art. 254 c.p.c.; - per omessa motivazione in ordine alla responsabilità per mancata concessione della precedenza ai veicoli provenienti da destra; […] 15 marzo 2012 n. 4140: “Il mancato esercizio della facoltà di disporre il confronto tra testimoni, attribuita dall'art. 254 del c.p.c. non può essere censurato in sede di legittimità, stante il suo carattere prettamente discrezionale”), ben potendo questi, in ipotesi di testimonianze contrastanti, […]Leggi di più...
- spese legali·
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- art. 2054 c.c.·
- confronto tra testimoni·
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