(Confronto dei testimoni).
Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o piu' testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, puo' disporre che essi siano messi a confronto.
[…] Innanzitutto c'è il confronto tra testimoni previsto dall'art. 254 c.p.c. secondo cui "Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto" ed è proprio in quella fase che molti particolari potrebbero essere chiariti e con un pò d'abilità nel porre le domande si potrebbe riuscire a smascherare il teste che ha mentito. […]
Leggi di più…[…] In ordine alla denunziata omessa pronuncia sulla richiesta di confronto dei testi, va ricordato il principio di legittimità, cui si intende dare seguito, che ha statuito che l'art. 254 c.p.c. attribuisce al giudice di merito una mera facoltà discrezionale di procedere al confronto tra testimoni, conferendogli, perciò, anche il potere di recedere dal disposto confronto per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere (compresa l'opportunità di non ritardare ulteriormente la decisione della causa), senza che l'esercizio di siffatto potere possa formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. n. 14538/2009). 7. […]
Leggi di più…[…] Nel caso in cui emergano delle divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice può disporre che essi siano messi a confronto (art. 254 c.p.c.). […]
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