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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
nella causa civile iscritta al n. 5590/2021 R.G. Cont
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
elettivamente domiciliato in Sorrento alla Via Degli Aranci n. 51 presso lo studio degli Parte_1
Avv.ti Gaetano Milano ed Alessandro Guasco, i quali lo rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del p.t. ed elettivamente domiciliato in Napoli alla piazzetta Controparte_1 CP_2
Matilde Serao n. 34 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Bianconcini, che lo rappresenta e difende come da procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1
Nonché
in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_3 piazzetta Matilde Serao n. 34 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Bianconcini, che la rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 13.10.2021, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il , nonché la Controparte_1 Controparte_4 quale impresa assicuratrice per la responsabilità civile del predetto ente, al fine di veder accertata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ovvero dell'art. 2043, nella causazione del CP_1 sinistro verificatosi in data 14.10.2020 in Sorrento alle ore 9.30 circa e, conseguentemente, condannare in solido il e al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 Controparte_3 patiti in conseguenza del predetto sinistro, oltre il rimborso delle spese di giudizio.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo l'attore deduceva che, mentre si trovava alla guida del motoveicolo Yamaha - modello SG23II - Tg. EC09118 di sua proprietà, percorreva Vico Strettola San
Vincenzo in Sorrento, proveniente da Vico II Fuoro, con direzione Piazza della Vittoria quando, giunto all'altezza dell'intersezione con Via Marina Grande, improvvisamente perdeva il controllo dello scooter a causa di una sostanza oleosa - non segnalata - presente sull'asfalto della carreggiata e non meglio identificata, finendo per rovinare al suolo sul lato destro e restando bloccato con la gamba destra sotto il peso del proprio veicolo.
In conseguenza del sinistro l'attore veniva trasportato dal personale del 118 (come emerge dal Verbale di rilievo di sinistro stradale), al P.O dell'ospedale di “Santa Maria della Misericordia” in Sorrento, dove gli veniva diagnostica la frattura spiroide scomposta della diafisi prossimale del perone e della diafisi-epifesi distale di tibia a destra. Pertanto, sottoposto a intervento chirurgico e successive cure e terapie riabilitative, veniva certificato, tramite consulenza medica di parte a firma del Dott. (cfr. doc. 9), un Parte_2
Danno Biologico pari al 13%, con una ITT al 100% di giorni 60, una ITP al 75% di giorni 30, una ITP al 50% di giorni 30 ed una ITP al 25% di giorni 30, per una somma totale di € 33.665,00, oltre interessi dall'evento al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
Sempre in conseguenza del sinistro, anche il motoveicolo di proprietà dell'attore riportava diffusi danni sulla fiancata destra, come dettagliatamente richiamati dal Verbale di Rilievo di Sinistro Stradale - Reg.
Incidenti n. 30/2020 - prot. 33116 del 19/10/2020 (agli atti), redatto dagli agenti della polizia municipale del
Comune di Sorrento, intervenuti sul luogo, chiedendo un risarcimento per danni materiali pari a € 774,96 come da preventivo n. 12 del 07/05/2021 redatto dalla Motofficina S.r.l. allegato.
Si costituiva in data 22.12.2021, con comparsa di costituzione e risposta la , Controparte_4 che chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo a sè, nonché la nullità dell'atto di citazione
2 Successivamente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il , che Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto ed eccepiva la carenza di legittimazione e nullità dell'atto di citazione.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. espletata CTU medicolegale, mutato il giudice, rimesso il fascicolo sul ruolo, ammessa la prova per testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 4.12.2024 e di seguito riservata in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc.
La domanda è fondata e va accolta, nei limiti e per i motivi di seguito precisati.
In primo luogo va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalle parti convenute;
a tal riguardo, va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese, e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum; nel caso di specie, l'atto di citazione non può ritenersi generico nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, atteso che nello stesso sono riportate la dinamica del sinistro, le modalità dell'accadimento del fatto, l'indicazione delle lesioni patite dall'istante, le domande di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in occasione del sinistro stradale descritto, elementi tutti che consentono alle parti convenute di poter esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa.
Quanto alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'odierno attore, deve dirsi che essa risulta priva di pregio, poiché per il la stessa è provata dai documenti versati in atti, Parte_1 quale la carta di circolazione del motoveicolo e il verbale di pronto soccorso.
In ordine, di contro, al difetto di legittimazione passiva della compagnia , deve Controparte_4 dirsi che la stessa è fondata, non sussistendo, nella fattispecie de quo, un'ipotesi di azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia garante del responsabile ai sensi dell'art. 2051 cc. CP_1
Invero, sul punto, non può non rilevarsi come, nonostante sia emerso dagli atti che essa convenuta
[...] si sia formalmente qualificata quale impresa assicuratrice per la responsabilità Controparte_4 civile del incaricata di gestire il sinistro (sinistro n. 20210604403433 del 14/10/2020), Controparte_1 giusta polizza n. 8001413744, e abbia, in tale veste, incaricato il Dott. ad eseguire la Controparte_5 visita medico-legale sul per la valutazione e quantificazione delle lesioni, nonchè il Dott. Parte_1
di eseguire la perizia sul veicolo di proprietà del per la valutazione e Persona_1 Parte_1 quantificazione dei danni riportati dallo stesso a causa del sinistro de quo;
nonostante ciò, alcuna azione di manleva è stata spiegata, nel presente giudizio, e nel rispetto dei termini processuali, dal convenuto nei confronti di essa Compagnia, di tal che in alcun modo la domanda attorea può ritenersi CP_1 estendibile, direttamente, nei confronti della Compagnia medesima.
Ciò premesso, venendo ad esaminare la domanda formulata dall'attore nei confronti del convenuto
, la stessa è fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Controparte_1
L'oggetto della controversia attiene alla tematica della responsabilità custodiale e, dunque, l'azione è inquadrabile all'interno dello schema dell'art. 2051 c.c. (come, peraltro, ipotizzato dalla stessa parte attrice): secondo il più recente orientamento del giudice di legittimità, la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c. presuppone, anzitutto, che esista un diretto rapporto causale tra la cosa (in sé o nel suo connaturato dinamismo) ed il danno lamentato;
essa, ancora, richiede che il danneggiato provi il menzionato nesso eziologico, mentre, una volta offerta efficacemente tale prova, spetta al custode, che
3 voglia liberarsene, dimostrare che l'evento s'è verificato per caso fortuito (cfr Cassazione civile, sez. III,
02.08.2013, n. 18496).
Dunque, il principio della responsabilità per le cose in custodia non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Va anche ricordato che, affinché il custode possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da cosa in custodia, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta
(identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), il custode ne risponde ai sensi dell'art. 2051
c.c..; per contro, ove il custode – su cui incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono di oggetti pericolosi), non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberata dalla responsabilità per cose in custodia. Tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che il caso della macchia d'olio è emblematico della situazione consentendo di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr Cass. n. 6101/2013; 10643/2012).
Occorre, infine, evidenziare che il concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. è astrattamente ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia. In particolare, in tema di rilevanza causale della condotta del danneggiato, si è recentemente evidenziato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 34886 del 17.11.2021).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, incontestato il rapporto di custodia tra l' CP_6 convenuto e la strada ove è avvenuto il sinistro, deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova, sulla stessa incombente, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre che dell'evento dedotto e dei danni.
In particolare, non può revocarsi in dubbio che, nel caso di specie, la dinamica del sinistro è stata inequivocamente confermata dal teste escusso all'udienza del 18.01.2024, , il quale Testimone_1 dichiarava di aver assistito personalmente, dando atto della presenza, sul luogo del sinistro, di sostanza oleosa, aggiungendo che “…ho rilevato che la caduta era stata determinata dalla presenza di una sostanza oleosa sulla strada, la quale era così scivolosa da creare pericolo anche per chi camminava a piedi…”; in particolare il teste precisava che “… la sostanza appariva alla vista trasparente, confondendosi con il colore della pavimentazione stradale…”.
Nondimeno, dal verbale della Polizia Municipale del Sorrento e dalla documentazione CP_1 fotografica ad esso allegata emerge, altresì, che nelle circostanze di luogo e di tempo, il fondo stradale, in
4 Vico Strettola San Vincenzo in Sorrento, era bagnato a causa di pioggia e vi erano condizioni di cielo nuvoloso;
ancora, da detto verbale si evince che, sul luogo del sinistro, è stata rinvenuta la presenza di sostanza oleosa, tant'è che gli Agenti di P.M. richiedevano l'intervento degli operai dell'Ufficio Segnaletica per lo spargimento di materiale oleo assorbente ore 8:40 del mattino del 14 ottobre 2020 (circa un'ora prima del sinistro occorso al sig. ), come emerge dal richiamato Verbale di intervento e Parte_1 constatazione n. 159/2020 - prot. 33142 del 19/10/2020.
Orbene, in ragione di tutto quanto detto, può affermarsi che, nella fattispecie storica de quo, in ragione dell'espletata istruttoria, sia stata raggiunta la prova della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto, di una condizione della pavimentazione stradale integrante una vera e propria insidia, oggettivamente non agevolmente visibile e soggettivamente imprevedibile né tantomeno evitabile mercè l'uso dell'ordinaria diligenza nonché del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Deve allora ritenersi che parte attrice abbia assolto il suo onere probatorio avendo fornito la prova della esistenza di un'anomalia del manto stradale di proprietà dell'ente convenuto (presenza di una sostanza oleosa sul manto stradale), nonché del nesso di causalità tra tale anomalia ed il danno riportato.
Il , difatti, era titolare, in relazione al tratto di strada in questione, di un dovere di Controparte_1 custodia e controllo, potendo il fortuito o l'effetto dell'uomo prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso: la sostanza oleosa sulla strada, non era visibile (la stessa si confondeva con l'acqua piovana da poco caduta) né prevedibile, né vi era alcuna segnalazione che avvisasse gli utenti della strada della presenza della insidia sulla carreggiata, che l'istante aveva ragione di non attendersi.
Era, quindi, onere di parte convenuta dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo alla propria condotta che presentasse i caratteri del caso fortuito ovvero l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti della strada, dallo stesso danneggiato o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, tale da comportare inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso. E però, tale onere probatorio non è stato assolto dal CP_1
.
[...]
Accertato l'effettivo verificarsi del sinistro ai danni dell'attore nei termini di cui sopra, la responsabilità dell'evento va ascritta ai sensi dell'art. 2051 c.c. al convenuto, quale custode della strada teatro CP_1 del sinistro e delle sue pertinenze.
A questo punto, si deve procedere all'individuazione e liquidazione dei danni da risarcire.
Le lesioni riportate dall'attore ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra Parte_1 descritto, in particolare, sono comprovati dalle deposizioni rese a riguardo dal teste e dalla documentazione medica prodotta in atti dall'istante, in particolare dal verbale di pronto soccorso del P.O. di Sorrento n. 2020014890 del 14.10.2020, nonché dalle risultanze dell'espletata C.T.U.
Al fine di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell'istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale dallo stesso subìto (nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico, ...), lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione, anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass. dell'11.11.2008 (nn. 26972-26975), secondo cui il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest'ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale
5 tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in un'ottica di corretta personalizzazione del danno morale, fare applicazione delle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica, recentissimamente aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita per il 2024. È noto che le citate tabelle prevedono un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale: con il valore minimo il giudice liquida un importo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi”, e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
trattasi, dunque, di pregiudizi che possono ritenersi provati, anche presuntivamente ex art. 115 c.p.c., una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica da parte del CTU medico-legale.
Va evidenziato, quanto alla liquidazione dei danni alla persona non derivanti dalla circolazione stradale, che la Suprema Corte ha affermato che per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione di veicoli valgono, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%), i valori indicati dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12408), da ritenersi equi e in grado di garantire la parità di trattamento.
Si ricorda, altresì, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di
“differenti criteri” per il risarcimento, il Giudice è tenuto ad applicare tali nuove tabelle, anche se il danno si
è verificato sotto la vigenza delle precedenti (cfr. Cass. civ. sentenze n. 25485 del 13.12.2016; n. 11152 del
29.05.2015; ordinanze n. 19229 del 15.06.2022; n. 33770 del 19.12.2019).
Orbene, gli accertamenti effettuati dal C.T.U. medico-legale, dott. , hanno evidenziato che Persona_2
in seguito dell'evento dannoso in oggetto, ha riportato postumi di “ frattura di diafisi, Parte_1 chiusa perone e tibia;
frattura spiroide scomposta della diafisi prossimale del perone e della diafisi-epifisi distale di tibia a destra”.
Le conclusioni del consulente medico-legale, adeguatamente motivate, fondate su un'analisi approfondita ed immune da vizi logici, stante la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'attrice, sono ritenute condivisibili e, pertanto, questo giudicante ritiene di potervi aderire integralmente.
Il C.T.U. ha affermato che le lesioni subite hanno comportato all'attore un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 70 (settanta); un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 35
(trentacinque), un'invalidità temporanea parziale mediamente al 25% di giorni 35 (trentacinque), nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 10 % (cfr. c.t.u. pag. 7).
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto della Tabella di Milano, aggiornate all'anno 2024, per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti e considerato che all'epoca del fatto Parte_1 aveva 61 anni, può riconoscersi all'attore per i danni in oggetto, la somma di € 8.050,00 per inabilità
[...] temporanea totale (giorni 70 x € 115,00), la somma di € 2.012,50 per l'inabilità temporanea parziale al 50%
(giorni 35 per € 57,50), la somma di € 1.006,25 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 35 per €
6 28,75). Il danno biologico permanente nella misura del 10%, inoltre, va liquidato nella misura di €
18.287,00.
Per quanto riguarda l'“incremento per sofferenza”, la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico ed una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 27.03.2018 n.7513).
Tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia delle lesioni riportate, dell'iter terapeutico documentato in atti, della circostanza che l'istante è stato costretto prima ad un divieto assoluto di carico, poi ad un tutoraggio con bastoni, dell'inevitabile incidenza di tale condizione sulle abitudini di vita del danneggiato.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, si osserva che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 07.11.2014, n. 23778; Cass. civ. sez. III,
27.03.2018, n. 7513). Ebbene, questo giudice ritiene non sussistenti i presupposti per la personalizzazione del danno biologico, nulla essendo dedotto e provato in merito.
Pertanto, al danno biologico sopra quantificato va aggiunto il danno da sofferenza soggettiva con un aumento del cd. punto base nella misura del 26% (corrispondente al valore standard delle Tabelle di
Milano, che in caso di personalizzazione del danno -non ritenuta sussistente nella specie- prevedono un ulteriore incremento fino al limite massimo del 49%), pari a € 4.754,00.
La somma complessiva, dunque, dovuta a titolo di ristoro del danno biologico, del danno da ITT e da ITP, nonchè di danno morale, è pari a complessivi euro 34.109,75.
Non vi è prova di spese mediche documentate sostenute dall'attore in conseguenza del sinistro, come accertato dal ctu ( v. pag. 10 della CTU).
Con riguardo, da ultimo, al danno riportato dal motoveicolo Yamaha-modello SG23II di proprietà del
, deve dirsi che lo stesso è comprovato in termini di an debeatur dalle dichiarazioni rese dal Parte_1 teste, dalla documentazione fotografica esibita e dal preventivo di parte attrice.
In merito al quantum debeatur, l'istante ha allegato preventivo di spesa, che quantifica il danno in € 774,96 iva compresa.
Orbene, il preventivo di parte relativo alle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato, costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, essendo documento di parte, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria. Esso può fungere, però, se non da prova, da argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Ciò richiede, tuttavia, che il preventivo sia sufficientemente dettagliato
7 e sia riscontrabile la rapportabilità di esso ai danni, esattamente individuati, cagionati dal sinistro. (Corte
d'Appello di Roma - Sez. III, Sen. n. 4978/2012). E' stato, altresì, precisato che, qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e che, inoltre, nell'operare la valutazione equitativa il giudice non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cassazione civile, sez. III, n. 8004 del 18.04.2005).
Nel caso in oggetto, relativamente ai danni subiti dal motoveicolo attoreo, gli stessi sono riprodotti nelle foto allegate, sono confermati dal teste, e, inoltre, la perizia allegata contiene in dettaglio i danni con le relative voci di spesa, in parte coincidenti con quelli riprodotti dalle foto.
Attesa, tuttavia, la necessità di scorporare dal preventivo parti i cui danni non sono né confermati dal teste né agevolmente visibili dalle foto o che risultano danneggiate lievemente e non necessitano di sostituzione potendo essere riparate, considerata la difficoltà di una quantificazione precisa dei danni e restando il preventivo prodotto un atto di parte, questo Giudice ritiene equo fare richiamo alle risultanze della ctp redatta dal perito della Compagnia, dott. , che quantifica detti danni in euro 560,90 oltre iva, il tutto Per_1 pari ad euro 684,29.
Si ricorda che la tesi giurisprudenziale prevalente, affermata anche in tema di circolazione stradale, prevede, in caso di risarcimento dei danni a veicoli, anche il riconoscimento dell'Iva, precisando che “poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata, perché l'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente ” (cfr. Cass. Civ. sez. II, 19.07.2022 n. 22580; Cass. n. 14535/2013; Cass. Civ.
n. 1688/10).
Non può essere riconosciuta alcuna somma per danno da sosta tecnica, non avendone il danneggiato provato la sussistenza. Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito, a più riprese, l'indirizzo che ritiene che l'indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato, che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo
(Cass. n. 9348/2019; Cass. 14/10/2015, n. 20620; Cass. 31/05/2017, n. 13718).
In definitiva, l'ammontare complessivo della somma dovuta a è pari a € 34.794,05, oltre Parte_1 interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del sinistro (14.10.2020) ed annualmente rivalutata secondo l'indice Istat, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo su detta ultima somma.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività svolta, si liquidano, anche in ragione della somma effettivamente liquidata a titolo risarcitorio, in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento ( cause di valore da € 26.001 a € 52.000).
8 Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
Quanto ai rapporti tra parte attrice e convenuta , le spese di lite vanno compensate, in Controparte_3 ragione della natura meramente processuale della pronuncia dichiarativa di difetto di legittimazione passiva di detta Compagnia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della , in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t;
2) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 sindaco p.t, al pagamento, in favore di della somma di € 34.794,05, oltre Parte_1 interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del sinistro (14.10.2020) ed annualmente rivalutata secondo l'indice Istat, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo su detta ultima somma;
3) Condanna il , in persona del sindaco p.t, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 545,00 per spese vive ed euro
[...]
7.616,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
4) Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra l'attore e la , Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t.;
5) Pone definitivamente a carico del soccombente le spese dell'espletata ctu medico-legale. CP_1
Torre Annunziata, 28.2.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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