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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 07.04.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n.
1906 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giuseppe D'Agostino, appellante nei confronti di
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco, legale rappresentane pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Guerrisi, appellato
Sono presenti l'avv. Giuseppe D'Agostino per parte appellante e l'avv.
Anna Guerrisi per l'appellato.
L'avv. D'Agostino si riporta a tutte le difese versate in atti ed insiste per l'accoglimento dell'appello.
L'avv. Guerrisi si riporta a tutti gli atti ed alle note conclusionali da ultimo depositati e chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata integrata per la parte mancante.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
1 Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, alle ore 13:30, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, dandone lettura in assenza dei procuratori prima presenti, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1906/2018 del Registro Generale Contenzioso, decisa all'udienza del 07.04.2025, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giuseppe D'Agostino, appellante
e
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del , legale rappresentane pro tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. Anna Guerrisi, appellato avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 2292/2017 del 15.11.2017, depositata in data 27.11.
2017, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, pronunciandosi nell'ambito
3 del procedimento n. 4164/2014 R.G. (al quale è stato riunito il procedimento n. 358/2015 R.G.), ha rigettato il ricorso in opposizione proposto da , in qualità di proprietario del ciclomotore Parte_1
Piaggio Liberty telaio n. ZAPC1500000073002, al fine di ottenere l'annullamento del verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 41807F/2014/V del 19.11.14, emesso dal Controparte_1
– Comando di Polizia Municipale in seguito al coinvolgimento del
[...]
predetto ciclomotore, che all'epoca dell'accertamento delle infrazioni risultava condotto da in un sinistro Parte_2
stradale verificatosi in data 02.10.2014, ed ha compensato le spese di lite.
Nell'istaurare i due giudizi di opposizione dinnanzi al Giudice di Pace, in particolare deduceva: 1) la nullità dei verbali contestati Parte_1
(n. 41807F/2014/V del 19.11.14, n. 41891F/2014/V Pr. 35216/2014 e n.
41892F/2014/V Pr. 35218/2014), per violazione dell'art. 201 CdS, per mancanza di informazioni sufficienti ad individuare il mezzo con il quale sarebbero state commesse le infrazioni contestate;
2) la violazione di legge in relazione all'art. 196, primo comma, CdS, lamentando di non essere mai stato proprietario di un ciclomotore tg. 90SLZ; 3) la violazione di legge in relazione all'art. 196 CdS e all'art. 2054, terzo comma, c.c., evidenziando che il ciclomotore era stato dismesso e che la circolazione dello CP_3
stesso era avvenuta contro la sua volontà.
A fronte di tali motivi di opposizione, il Giudice di Pace ha per l'appunto rigettato il ricorso “con conferma del verbale impugnato n. 41807F/2014” sulla base della “documentazione prodotta dal Controparte_1
” ed in particolare delle “SIT rese presso l'Ufficio Infortunistica
[...]
Stradale”, che “confermano una contraddittorietà insanabile tra quanto
4 sostenuto in sede di ricorso e quanto accertato e dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di sommarie informazioni testimoniali”.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello, Parte_1
affidandosi a quattro motivi e chiedendo di:
“1) accogliere l'appello … avverso la sentenza impugnata n. 2292/2017 del Giudice di Pace di dichiarandone la nullità per Controparte_1
quanto detto o in ogni caso questa annullandola o revocandola, o riformandola in tutto e/o in parte, e facendo il Tribunale, Giudice dell'Appello quanto avrebbe dovuto fare il Giudice di Pace;
2) accogliere tutte le conclusioni e richieste formulate negli atti e nei verbali di causa di prima sede, da intendersi qui per letteralmente riportate
e trascritte, dichiarando la nullità e inesistenza della sentenza e/o riformando la stessa per le ragioni di cui al … gravame;
3) in particolare, in via preliminare accertare il difetto di pronuncia con riferimento ai verbali … n. 41891F/2014 Pr. 35216/2014 e n.
41892F/2014V Pr. 35218/2014 notificati al ricorrente in data 02.01.2015 impugnati nel procedimento RG. 385/2015 riunito al procedimento RG.
4164/2014 e faccia il Giudice dell'appello quanto avrebbe dovuto fare il primo giudice;
4) accogliere il secondo motivo di appello per motivazione in violazione degli artt 115, 1 e 2 comma e 116 c.p.c. per le ragioni esposte e modificare la sentenza come di seguito: Esaminata la documentazione prodotta dal
ed in particolare le SIT rese presso l'Ufficio Controparte_1
Infortunistica stradale non evidenziano alcuna contraddittorietà insanabile tra quanto sostenuto in sede di ricorso e quanto accertato e dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di sommarie informazioni”. Con
l'accoglimento dell'opposizione proposta.
5 5) accogliere il terzo e quarto motivo di appello per motivazione in violazione degli artt 115, 1 e 2 comma e 116 c.p.c. art. 360 n. 3 (violazione
o falsa applicazione) in relazione all'art. 2054 c.c. e riformare la sentenza di primo grado nella parte indicata nel senso che alla luce delle prove costituite e costituende, è rimasto provato che la sottrazione del mezzo è stata incolpevole e contro la volontà dell'intestatario.
6) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
§3. Il si è costituito in giudizio, chiedendo: Controparte_1
1) in via preliminare, di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata integrando la pronuncia con riguardo anche al procedimento riunito;
2) di rigettare tutte le richieste, anche istruttorie, formulate dall'appellante; 3) di condannare al pagamento di tutte le spese e competenze di lite. Parte_1
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 07.04.2025 la causa è stata discussa e decisa con la lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, in assenza dei procuratori, allontanatisi.
§5. Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 24 Cost., assumendo la nullità della sentenza, in quanto il primo giudice, nonostante l'intervenuta riunione dei procedimenti RG. n. 4164/2014 e RG. n. 358/2015, avrebbe omesso di pronunciarsi in merito al procedimento n. 358/2015 R.G. (avente ad oggetto i verbali n. 41891F/2014/V Pr. 35216/2014 e n. 41892F/2014/V
Pr. 35218/2014).
In sostanza, , nel muovere tale censura, chiede che questo Parte_1
giudicante si pronunci sui motivi dell'opposizione obliterata dal Giudice di
Pace, che sono del seguente tenore:
6 1) invalidità e/o nullità ed inefficacia derivata dei verbali n.
41891F/2014/V Pr. 35216/2014 e n. 41892F/2014/V Pr. 35218/2014;
2) violazione dell'art. 201 CdS, in relazione ai verbali di accertamento n. 41891F/2014/V Pr. 35216/2014 e n. 41892F/2014/V Pr. 35218/2014, per omessa indicazione delle informazioni necessarie ad individuare il mezzo con il quale sarebbero state commesse le violazioni contestate anche al proprietario del veicolo, in quanto “nei verbali opposti non viene specificato il colore del ciclomotore, né la cilindrata, né il numero di telaio quale unico imprescindibile elemento identificativo del mezzo”;
3) violazione di legge in relazione all'art. 196, primo comma, CdS, poiché “il mezzo oggetto dei verbali di contestazione opposti per come descritto nei verbali di accertamento non è mai stato intestato al concludente e pertanto gli atti vanno dichiarati nulli, inefficaci o comunque annullati”;
4) violazione degli artt. 196 CdS e 2054, terzo comma c.c. in quanto, nell'ipotesi di specie, non sussisterebbero i presupposti per la pretesa responsabilità solidale di esso appellante - in qualità di proprietario del veicolo -, giacché la circolazione del ciclomotore sarebbe avvenuta contro la sua volontà.
§6. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt. 115, commi 1 e 2, c.p.c. e 116 c.p.c. in materia di valutazione delle prove. In concreto, lamenta Parte_1
che il primo giudice abbia valutato in modo errato il complessivo materiale probatorio e che in specie:
1) abbia erroneamente ritenuto contraddittorie le dichiarazioni rese dal medesimo agli Agenti di Polizia locale;
7 2) abbia travisato le dichiarazioni rese in sede di SIT da
[...]
, il quale avrebbe, invece, confermato quanto dedotto nel ricorso;
Tes_1
3) non abbia correttamente valutato la circostanza relativa alla denuncia dell'intervenuta sottrazione del mezzo dopo la ricezione dei verbali di accertamento.
§7. Con il terzo motivo di gravame l'originario opponente censura la sentenza per erronea motivazione in violazione degli artt. 115, primo e secondo comma, e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2054 c.c., assumendo che dalle prove documentali offerte emergerebbe la prova che lo stesso “non è mai stato proprietario di un ciclomotore con la targa di quello oggetto anche di sequestro, di talché egli non ha alcuna responsabilità”.
§8. Con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia per omessa motivazione in violazione degli artt. 115, primo e secondo comma, e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2054 c.c. In sostanza, si duole del fatto che il primo giudice non Parte_1
avrebbe dato rilievo alla testimonianza resa dalla teste
[...]
la quale ha confermato che il ciclomotore era stato Testimone_2
collocato in un magazzino sito in Catona, in quanto non funzionante.
§9. Il primo motivo di appello, per quanto fondato nella misura in cui fa leva sull'omessa pronuncia in relazione all'opposizione proposta avverso i verbali n. 41891F/2014/V Pr. 35216/2014 e n. 41892F/2014/V Pr.
35218/2014 (proc. RG. n. 358/2015), non coglie nel segno.
Nella specie, precisamente, dall'analisi della sentenza emerge che il primo giudice non ha fatto alcun riferimento al procedimento n. 358/2015
R.G., avendo limitato la decisione solo all'opposizione inerente al verbale di accertamento n. 41807F/2014. Orbene, sul punto occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
8 “Il vizio di omessa pronunzia non rientra fra quelli che determinano la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d'appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito. Ne consegue che
l'appellante ha l'onere non solo di denunciare e documentare l'esistenza del vizio che inficia la sentenza appellata, ma di indicare, altresì, le ragioni poste a fondamento della domanda non esaminata nel merito, risolvendosi altrimenti la sola prospettazione del vizio di rito in una causa di inammissibilità del gravame, non sussistendo le condizioni per emettere una pronuncia sulla domanda trascurata dal giudice di primo grado” (cfr.
Cass. n.13705 del 2007). Pertanto, considerato che l'appellante ha correttamente denunciato il vizio di omessa pronuncia ed ha, altresì, ribadito le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di opposizione non esaminati, deve procedersi alla decisione nel merito di detta opposizione, che al pari dell'altra si appalesa infondata.
Al riguardo giova sottolineare che le ragioni poste alla base dell'opposizione afferente ai verbali di accertamento n. 41891F/2014/V Pr.
35216/2014 e n. 41892F/2014/V Pr. 35218/2014 sono uguali a quelle addotte a sostegno dell'opposizione relativa al verbale n. 41807F/2014/V.
In considerazione di ciò e tenuto conto che anche l'esame degli altri motivi di appello comporta la trattazione dei profili suindicati appare opportuno affrontarli in rapporto alle censure svolte avverso la decisione del giudice di primo grado, che, come verrà di seguito meglio precisato, si appalesa corretta.
Gli ulteriori motivi di appello (tutti attinenti alla corretta applicazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine alla valutazione del
9 materiale probatorio) non risultano difatti meritevoli di accoglimento, per il complesso delle argomentazioni illustrate nei paragrafi che seguono.
§10. È bene, in primo luogo, premettere che, in materia di circolazione stradale, l'art. 196 del CdS individua una forma particolare di responsabilità solidale, prevedendo che il proprietario del veicolo è obbligato, insieme all'autore della trasgressione (conducente), al pagamento della sanzione pecuniaria elevata per l'illecito commesso, attraverso il veicolo di sua proprietà. Dal tenore di tale norma, emerge, dunque, una presunzione di responsabilità in capo al proprietario del veicolo, il quale, per esonerarsi da tale responsabilità, deve fornire idonea prova che la circolazione del mezzo abbia avuto luogo contro la sua volontà. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la forma di responsabilità di cui all'art. 196 CdS è mutuata letteralmente dall'art. 2054 c.c., comma, n. 3, il quale disciplina l'ipotesi del danno aquiliano cagionato dalla circolazione di veicoli, con la conseguenza che trova applicazione anche in tale ipotesi il principio in forza del quale “Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà" (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. 15521/2006; Cass. 15478/2011). Inoltre,
"la valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo deve essere compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto e … il
10 relativo accertamento è rimesso al giudice di merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità […] (Cass.
15521/2006)" (cfr., ex multis, Cass. n. 22318 del 2014).
Pertanto, in applicazione dei predetti principi, al fine di andare esente da responsabilità, l'appellante avrebbe dovuto provare o di non essere il legittimo proprietario del mezzo, oppure di aver adottato diligentemente tutte le misure idonee ad impedire la circolazione dello stesso. Nell'ipotesi di specie tali prove difettano.
§11. In primo luogo, in relazione alla corretta identificazione del legittimo proprietario, responsabile in via solidale ai sensi dell'art. 196 Cds, deve ritenersi che sono infondate le doglianze dell'appellante, secondo cui nel caso di ciclomotore il responsabile solidale non sarebbe il proprietario del veicolo, ma l'intestatario della targa. Sul punto, infatti, occorre chiarire che l'art. 196 CdS prevede la responsabilità solidale dell'intestatario del contrassegno identificativo solo nell'ipotesi eccezionale di locazione senza conducente di cui all'art. 84 (cfr. art. 196, primo comma, ultima parte, CdS:
“Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione”). Di conseguenza, fuori dai casi previsti dall'art. 84 CdS, la responsabilità solidale continua a far carico al proprietario del ciclomotore.
A ciò si aggiunga che nel caso de quo l'individuazione del legittimo proprietario del mezzo è stata oggetto di indagine da parte degli agenti del
Comando della Polizia Municipale, i quali, dopo aver contattato e sentito a
SIT il titolare del contrassegno identificativo, (che ha Persona_1
dichiarato di aver regalato nell'anno 2011 “un motorino Piaggio NRG, completo di targa 90SLZ, al signor senza aver Parte_3
provveduto ad alcuna trascrizione e registrazione”), sono riusciti a risalire
11 al nominativo del proprietario del mezzo, attraverso un'interrogazione telematica all'anagrafe MCTC, dalla quale è risultato che il ciclomotore
Piaggio Liberty, con cilindrata cinquanta, telaio nr. ZAPC1500000073002, fosse di proprietà dell'odierno appellante. Inoltre, la circostanza che il ciclomotore oggetto di giudizio, all'epoca del sinistro, fosse ancora di proprietà di è stata confermata anche dall'analisi delle Parte_1
ulteriori risultanze istruttorie.
A tal proposito, si deve anche in questa sede evidenziare, come già posto in rilievo dal giudice di prime cure, che le dichiarazioni rese dall'appellante in sede di SIT non sono attendibili, in quanto viziate da assoluta contraddittorietà.
, invero, sentito a SIT in data 14.10.2014, ha dichiarato, Parte_1
in prima battuta, di aver lascito il ciclomotore in permuta presso la ditta di . Tali dichiarazioni sono state poi CP_4 Testimone_1
smentite dal , titolare della ditta , il quale, in sede Tes_1 CP_4
di SIT, ha fornito una ricostruzione totalmente diversa, riferendo che “il ciclomotore marca Piaggio modello Liberty con telaio nr
ZAPC1500000073002, era stato sì consegnato dal Sig. nei giorni Pt_1
20-21/03/2013 per poi essere ripreso dallo stesso, giusto il tempo materiale di procedere alla sostituzione della targa X5JBM4 da quel ciclomotore su un altro ciclomotore, marca modello Agility 50, Controparte_5
venduto ed immatricolato a nome suo”. In data 18.11.2014 l'appellante ha, quindi, rettificato quanto detto precedentemente, affermando che “nei giorni successivi alla ricezione della richiesta di informazioni notificatogli da parte della Polizia Municipale in data 13/10/2014, circa l'effettiva proprietà del telaio ZAPC1500000073002, si era recato nei giorni successivi presso un deposito di famiglia ubicato in via dei Garibaldini a
12 Catona – , notando che all'interno di detto locale non era Controparte_1
più presente sia il ciclomotore che la carcassa di un altro Controparte_6
ciclomotore “vespa” degli anni '50 di proprietà del suocero. Inoltre le porte di detti locali risultavano con segni di effrazione. Di quanto accortosi non aveva proceduto a farne denuncia alle Autorità”.
Orbene, dalla ricostruzione appena esposta emerge chiaramente: da un lato, che le dichiarazioni rese dall'originario opponente sono affette da una contraddittorietà insanabile;
dall'altro, che l'unica ricostruzione attendibile
è quella resa da , e cioè che il ciclomotore, dopo la Testimone_1
sostituzione della targa, è ritornato nella disponibilità esclusiva e sotto la custodia dell'appellante, in qualità di legittimo proprietario.
Tale circostanza è stata del resto confermata anche dalla teste
[...]
la quale, sentita in corso di causa, dopo aver precisato di Testimone_2
aver lavorato presso la famiglia dal 2010 al 2013, ha dichiarato di Pt_1
essere a conoscenza del fatto che gli avessero denunciato lo Pt_1
smarrimento del libretto di circolazione del ciclomotore oggetto di causa e di aver visto che lo stesso, in quanto non funzionante, era stato collocato in un magazzino sito in Catona, sprovvisto di targa.
Peraltro, dall'analisi delle emergenze istruttorie si evince che l'appellante ha provveduto a denunciare la sottrazione del mezzo solo dopo due mesi dalla data del sinistro, ossia in data 06.12.2014.
Può, dunque, concludersi che il ciclomotore oggetto di giudizio all'epoca del sinistro era ancora di proprietà di , che anteriormente a Parte_1
tale data non aveva sporto alcuna denuncia di furto.
§12. Tanto chiarito, occorre a questo punto passare al secondo profilo oggetto di doglianza, ossia alla valutazione del materiale probatorio offerto
13 in relazione alla prova dell'avvenuta circolazione del veicolo contro la volontà dell'appellante.
Ora, come già esposto, la giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 196 Cds, deve dimostrare in concreto che la circolazione abbia avuto luogo “contro la sua volontà”, nonché di aver adottato tutti i mezzi idonei ad impedire la circolazione dello stesso (cfr. ex multis, Cass. n. 22318 del 2014).
Inoltre, è d'uopo evidenziare che, in applicazione dell'enunciato principio, in ipotesi analoga a quella di specie, la Suprema Corte (Cass.
n. 22318/2014) ha confermato la decisione assunta dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto che: 1) nell'ipotesi di ciclomotore privo di assicurazione obbligatoria e di certificato di circolazione, perché smarrito, la proprietaria avrebbe dovuto vigilare in maniera ancor più pregnante, per evitare l'utilizzo del mezzo;
2) non fosse sufficiente a provare l'adozione di adeguate tutele la circostanza che il ciclomotore, sprovvisto del certificato di idoneità tecnica, della copertura assicurativa e della targa identificativa del mezzo, fosse custodito in un locale adiacente all'abitazione della proprietaria.
Ritornando all'ipotesi che ci occupa, va rimarcato che l'appellante non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Infatti, dall'analisi istruttoria l'unica circostanza che emerge (in quanto confermata dalla teste è che il ciclomotore si Testimone_2
trovava, in quanto non funzionante, all'interno di un magazzino ubicato in
Catona. L'appellante non ha fornito ulteriori prove del concreto impedimento dell'utilizzo del bene, idonee a dimostrare che la circolazione
14 sia avvenuta per causa a lui non imputabile;
né ha dimostrato di aver effettivamente vigilato con costanza sul ciclomotore, al fine di impedire la presunta sottrazione da parte di terzi. Invero, nel caso di specie, la stessa circostanza che abbia provveduto a sporgere denuncia di Parte_1
sottrazione del mezzo solo in data 06/12/2014 è già sufficientemente dimostrativa dell'omessa vigilanza sul medesimo.
Oltretutto, lasciando da parte le dichiarazioni rese dall'appellante in sede di SIT, in quanto inattendibili, e valorizzando quelle rese dalla teste non può non evidenziarsi che vi è un notevole Testimone_2
lasso di tempo intercorrente tra i fatti narrati dalla teste (riferibili al periodo
2012-2013) e la data del sinistro oggetto di controversia (avvenuto, invece, ad ottobre 2014). Pertanto, a voler essere rigorosi, nell'ipotesi che ci occupa non risulterebbe pienamente provata neppure la circostanza che in epoca immediatamente antecedente alla data del sinistro o, meglio, alla presunta sottrazione, il ciclomotore fosse ancora inutilizzabile e custodito all'interno del magazzino sito in Catona.
Sulla scorta del complesso delle risultanze istruttorie non può dunque ritenersi che l'appellante abbia diligentemente custodito il ciclomotore oggetto del dedotto furto e che la circolazione sia avvenuta prohibende domino.
§13. Ciò posto, va, in ultimo, affrontata l'ulteriore doglianza sollevata, relativa alla nullità, per violazione dell'art. 201 CdS, dei verbali di accertamento. L'appellante sostiene, difatti, a fondamento delle proprie ragioni, che i verbali siano invalidi, in quanto privi delle informazioni necessarie ad individuare il mezzo con il quale sarebbero state commesse le violazioni contestate.
15 Sul punto occorre rilevare che la ratio dell'invalidità dei verbali di accertamento per carenza degli elementi identificativi del mezzo con cui è stata perpetrata l'infrazione è quella di garantire il rispetto del diritto di difesa e, quindi, che la parte sia resa edotta di quanto contestato, in ordine alle circostanze di luogo e di tempo, nonché alle modalità con cui sarebbe stata commessa l'infrazione.
Tanto chiarito, nell'ipotesi in esame tali esigenze di tutela non risultano violate. I verbali di accertamento contengono una chiara descrizione del motociclo, delle circostanze di luogo e di tempo del sinistro, delle modalità con cui è avvenuto, dei veicoli coinvolti e delle infrazioni contestate.
Inoltre, le circostanze descritte nei verbali erano ben note all'originario opponente, il quale era già stato precedentemente informato del fatto che il ciclomotore di sua proprietà era risultato coinvolto nel sinistro occorso in data 02.10.2014 (i verbali sono stati, infatti, notificati, dopo la sottoposizione a SIT dell'appellante). In altri termini, l'odierno appellante non può fondatamente sostenere che all'epoca in cui ha ricevuto i verbali di accertamento non era a conoscenza del fatto che il ciclomotore Liberty targato 90SLZ fosse proprio quello di sua proprietà con numero di telaio
ZAPC1500000073002.
§14. Avuto riguardo alle argomentazioni che precedono, l'impugnazione deve essere pertanto rigettata, con la conferma della sentenza impugnata.
§15. Dato l'esito del gravame, l'appellante, soccombente, deve essere condannato a pagare le spese del grado, che si liquidano in favore della controparte come da dispositivo (in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022), in rapporto al valore della controversia (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale), ai minimi tariffari data l'estrema semplicità della causa.
16 §16. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del grado, che liquida in favore della controparte in €332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Reggio Calabria, 7 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
17
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 07.04.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n.
1906 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giuseppe D'Agostino, appellante nei confronti di
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco, legale rappresentane pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Guerrisi, appellato
Sono presenti l'avv. Giuseppe D'Agostino per parte appellante e l'avv.
Anna Guerrisi per l'appellato.
L'avv. D'Agostino si riporta a tutte le difese versate in atti ed insiste per l'accoglimento dell'appello.
L'avv. Guerrisi si riporta a tutti gli atti ed alle note conclusionali da ultimo depositati e chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata integrata per la parte mancante.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
1 Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, alle ore 13:30, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, dandone lettura in assenza dei procuratori prima presenti, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1906/2018 del Registro Generale Contenzioso, decisa all'udienza del 07.04.2025, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giuseppe D'Agostino, appellante
e
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del , legale rappresentane pro tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. Anna Guerrisi, appellato avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 2292/2017 del 15.11.2017, depositata in data 27.11.
2017, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, pronunciandosi nell'ambito
3 del procedimento n. 4164/2014 R.G. (al quale è stato riunito il procedimento n. 358/2015 R.G.), ha rigettato il ricorso in opposizione proposto da , in qualità di proprietario del ciclomotore Parte_1
Piaggio Liberty telaio n. ZAPC1500000073002, al fine di ottenere l'annullamento del verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 41807F/2014/V del 19.11.14, emesso dal Controparte_1
– Comando di Polizia Municipale in seguito al coinvolgimento del
[...]
predetto ciclomotore, che all'epoca dell'accertamento delle infrazioni risultava condotto da in un sinistro Parte_2
stradale verificatosi in data 02.10.2014, ed ha compensato le spese di lite.
Nell'istaurare i due giudizi di opposizione dinnanzi al Giudice di Pace, in particolare deduceva: 1) la nullità dei verbali contestati Parte_1
(n. 41807F/2014/V del 19.11.14, n. 41891F/2014/V Pr. 35216/2014 e n.
41892F/2014/V Pr. 35218/2014), per violazione dell'art. 201 CdS, per mancanza di informazioni sufficienti ad individuare il mezzo con il quale sarebbero state commesse le infrazioni contestate;
2) la violazione di legge in relazione all'art. 196, primo comma, CdS, lamentando di non essere mai stato proprietario di un ciclomotore tg. 90SLZ; 3) la violazione di legge in relazione all'art. 196 CdS e all'art. 2054, terzo comma, c.c., evidenziando che il ciclomotore era stato dismesso e che la circolazione dello CP_3
stesso era avvenuta contro la sua volontà.
A fronte di tali motivi di opposizione, il Giudice di Pace ha per l'appunto rigettato il ricorso “con conferma del verbale impugnato n. 41807F/2014” sulla base della “documentazione prodotta dal Controparte_1
” ed in particolare delle “SIT rese presso l'Ufficio Infortunistica
[...]
Stradale”, che “confermano una contraddittorietà insanabile tra quanto
4 sostenuto in sede di ricorso e quanto accertato e dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di sommarie informazioni testimoniali”.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello, Parte_1
affidandosi a quattro motivi e chiedendo di:
“1) accogliere l'appello … avverso la sentenza impugnata n. 2292/2017 del Giudice di Pace di dichiarandone la nullità per Controparte_1
quanto detto o in ogni caso questa annullandola o revocandola, o riformandola in tutto e/o in parte, e facendo il Tribunale, Giudice dell'Appello quanto avrebbe dovuto fare il Giudice di Pace;
2) accogliere tutte le conclusioni e richieste formulate negli atti e nei verbali di causa di prima sede, da intendersi qui per letteralmente riportate
e trascritte, dichiarando la nullità e inesistenza della sentenza e/o riformando la stessa per le ragioni di cui al … gravame;
3) in particolare, in via preliminare accertare il difetto di pronuncia con riferimento ai verbali … n. 41891F/2014 Pr. 35216/2014 e n.
41892F/2014V Pr. 35218/2014 notificati al ricorrente in data 02.01.2015 impugnati nel procedimento RG. 385/2015 riunito al procedimento RG.
4164/2014 e faccia il Giudice dell'appello quanto avrebbe dovuto fare il primo giudice;
4) accogliere il secondo motivo di appello per motivazione in violazione degli artt 115, 1 e 2 comma e 116 c.p.c. per le ragioni esposte e modificare la sentenza come di seguito: Esaminata la documentazione prodotta dal
ed in particolare le SIT rese presso l'Ufficio Controparte_1
Infortunistica stradale non evidenziano alcuna contraddittorietà insanabile tra quanto sostenuto in sede di ricorso e quanto accertato e dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di sommarie informazioni”. Con
l'accoglimento dell'opposizione proposta.
5 5) accogliere il terzo e quarto motivo di appello per motivazione in violazione degli artt 115, 1 e 2 comma e 116 c.p.c. art. 360 n. 3 (violazione
o falsa applicazione) in relazione all'art. 2054 c.c. e riformare la sentenza di primo grado nella parte indicata nel senso che alla luce delle prove costituite e costituende, è rimasto provato che la sottrazione del mezzo è stata incolpevole e contro la volontà dell'intestatario.
6) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
§3. Il si è costituito in giudizio, chiedendo: Controparte_1
1) in via preliminare, di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata integrando la pronuncia con riguardo anche al procedimento riunito;
2) di rigettare tutte le richieste, anche istruttorie, formulate dall'appellante; 3) di condannare al pagamento di tutte le spese e competenze di lite. Parte_1
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 07.04.2025 la causa è stata discussa e decisa con la lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, in assenza dei procuratori, allontanatisi.
§5. Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 24 Cost., assumendo la nullità della sentenza, in quanto il primo giudice, nonostante l'intervenuta riunione dei procedimenti RG. n. 4164/2014 e RG. n. 358/2015, avrebbe omesso di pronunciarsi in merito al procedimento n. 358/2015 R.G. (avente ad oggetto i verbali n. 41891F/2014/V Pr. 35216/2014 e n. 41892F/2014/V
Pr. 35218/2014).
In sostanza, , nel muovere tale censura, chiede che questo Parte_1
giudicante si pronunci sui motivi dell'opposizione obliterata dal Giudice di
Pace, che sono del seguente tenore:
6 1) invalidità e/o nullità ed inefficacia derivata dei verbali n.
41891F/2014/V Pr. 35216/2014 e n. 41892F/2014/V Pr. 35218/2014;
2) violazione dell'art. 201 CdS, in relazione ai verbali di accertamento n. 41891F/2014/V Pr. 35216/2014 e n. 41892F/2014/V Pr. 35218/2014, per omessa indicazione delle informazioni necessarie ad individuare il mezzo con il quale sarebbero state commesse le violazioni contestate anche al proprietario del veicolo, in quanto “nei verbali opposti non viene specificato il colore del ciclomotore, né la cilindrata, né il numero di telaio quale unico imprescindibile elemento identificativo del mezzo”;
3) violazione di legge in relazione all'art. 196, primo comma, CdS, poiché “il mezzo oggetto dei verbali di contestazione opposti per come descritto nei verbali di accertamento non è mai stato intestato al concludente e pertanto gli atti vanno dichiarati nulli, inefficaci o comunque annullati”;
4) violazione degli artt. 196 CdS e 2054, terzo comma c.c. in quanto, nell'ipotesi di specie, non sussisterebbero i presupposti per la pretesa responsabilità solidale di esso appellante - in qualità di proprietario del veicolo -, giacché la circolazione del ciclomotore sarebbe avvenuta contro la sua volontà.
§6. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt. 115, commi 1 e 2, c.p.c. e 116 c.p.c. in materia di valutazione delle prove. In concreto, lamenta Parte_1
che il primo giudice abbia valutato in modo errato il complessivo materiale probatorio e che in specie:
1) abbia erroneamente ritenuto contraddittorie le dichiarazioni rese dal medesimo agli Agenti di Polizia locale;
7 2) abbia travisato le dichiarazioni rese in sede di SIT da
[...]
, il quale avrebbe, invece, confermato quanto dedotto nel ricorso;
Tes_1
3) non abbia correttamente valutato la circostanza relativa alla denuncia dell'intervenuta sottrazione del mezzo dopo la ricezione dei verbali di accertamento.
§7. Con il terzo motivo di gravame l'originario opponente censura la sentenza per erronea motivazione in violazione degli artt. 115, primo e secondo comma, e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2054 c.c., assumendo che dalle prove documentali offerte emergerebbe la prova che lo stesso “non è mai stato proprietario di un ciclomotore con la targa di quello oggetto anche di sequestro, di talché egli non ha alcuna responsabilità”.
§8. Con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia per omessa motivazione in violazione degli artt. 115, primo e secondo comma, e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2054 c.c. In sostanza, si duole del fatto che il primo giudice non Parte_1
avrebbe dato rilievo alla testimonianza resa dalla teste
[...]
la quale ha confermato che il ciclomotore era stato Testimone_2
collocato in un magazzino sito in Catona, in quanto non funzionante.
§9. Il primo motivo di appello, per quanto fondato nella misura in cui fa leva sull'omessa pronuncia in relazione all'opposizione proposta avverso i verbali n. 41891F/2014/V Pr. 35216/2014 e n. 41892F/2014/V Pr.
35218/2014 (proc. RG. n. 358/2015), non coglie nel segno.
Nella specie, precisamente, dall'analisi della sentenza emerge che il primo giudice non ha fatto alcun riferimento al procedimento n. 358/2015
R.G., avendo limitato la decisione solo all'opposizione inerente al verbale di accertamento n. 41807F/2014. Orbene, sul punto occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
8 “Il vizio di omessa pronunzia non rientra fra quelli che determinano la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d'appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito. Ne consegue che
l'appellante ha l'onere non solo di denunciare e documentare l'esistenza del vizio che inficia la sentenza appellata, ma di indicare, altresì, le ragioni poste a fondamento della domanda non esaminata nel merito, risolvendosi altrimenti la sola prospettazione del vizio di rito in una causa di inammissibilità del gravame, non sussistendo le condizioni per emettere una pronuncia sulla domanda trascurata dal giudice di primo grado” (cfr.
Cass. n.13705 del 2007). Pertanto, considerato che l'appellante ha correttamente denunciato il vizio di omessa pronuncia ed ha, altresì, ribadito le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di opposizione non esaminati, deve procedersi alla decisione nel merito di detta opposizione, che al pari dell'altra si appalesa infondata.
Al riguardo giova sottolineare che le ragioni poste alla base dell'opposizione afferente ai verbali di accertamento n. 41891F/2014/V Pr.
35216/2014 e n. 41892F/2014/V Pr. 35218/2014 sono uguali a quelle addotte a sostegno dell'opposizione relativa al verbale n. 41807F/2014/V.
In considerazione di ciò e tenuto conto che anche l'esame degli altri motivi di appello comporta la trattazione dei profili suindicati appare opportuno affrontarli in rapporto alle censure svolte avverso la decisione del giudice di primo grado, che, come verrà di seguito meglio precisato, si appalesa corretta.
Gli ulteriori motivi di appello (tutti attinenti alla corretta applicazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine alla valutazione del
9 materiale probatorio) non risultano difatti meritevoli di accoglimento, per il complesso delle argomentazioni illustrate nei paragrafi che seguono.
§10. È bene, in primo luogo, premettere che, in materia di circolazione stradale, l'art. 196 del CdS individua una forma particolare di responsabilità solidale, prevedendo che il proprietario del veicolo è obbligato, insieme all'autore della trasgressione (conducente), al pagamento della sanzione pecuniaria elevata per l'illecito commesso, attraverso il veicolo di sua proprietà. Dal tenore di tale norma, emerge, dunque, una presunzione di responsabilità in capo al proprietario del veicolo, il quale, per esonerarsi da tale responsabilità, deve fornire idonea prova che la circolazione del mezzo abbia avuto luogo contro la sua volontà. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la forma di responsabilità di cui all'art. 196 CdS è mutuata letteralmente dall'art. 2054 c.c., comma, n. 3, il quale disciplina l'ipotesi del danno aquiliano cagionato dalla circolazione di veicoli, con la conseguenza che trova applicazione anche in tale ipotesi il principio in forza del quale “Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà" (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. 15521/2006; Cass. 15478/2011). Inoltre,
"la valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo deve essere compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto e … il
10 relativo accertamento è rimesso al giudice di merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità […] (Cass.
15521/2006)" (cfr., ex multis, Cass. n. 22318 del 2014).
Pertanto, in applicazione dei predetti principi, al fine di andare esente da responsabilità, l'appellante avrebbe dovuto provare o di non essere il legittimo proprietario del mezzo, oppure di aver adottato diligentemente tutte le misure idonee ad impedire la circolazione dello stesso. Nell'ipotesi di specie tali prove difettano.
§11. In primo luogo, in relazione alla corretta identificazione del legittimo proprietario, responsabile in via solidale ai sensi dell'art. 196 Cds, deve ritenersi che sono infondate le doglianze dell'appellante, secondo cui nel caso di ciclomotore il responsabile solidale non sarebbe il proprietario del veicolo, ma l'intestatario della targa. Sul punto, infatti, occorre chiarire che l'art. 196 CdS prevede la responsabilità solidale dell'intestatario del contrassegno identificativo solo nell'ipotesi eccezionale di locazione senza conducente di cui all'art. 84 (cfr. art. 196, primo comma, ultima parte, CdS:
“Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione”). Di conseguenza, fuori dai casi previsti dall'art. 84 CdS, la responsabilità solidale continua a far carico al proprietario del ciclomotore.
A ciò si aggiunga che nel caso de quo l'individuazione del legittimo proprietario del mezzo è stata oggetto di indagine da parte degli agenti del
Comando della Polizia Municipale, i quali, dopo aver contattato e sentito a
SIT il titolare del contrassegno identificativo, (che ha Persona_1
dichiarato di aver regalato nell'anno 2011 “un motorino Piaggio NRG, completo di targa 90SLZ, al signor senza aver Parte_3
provveduto ad alcuna trascrizione e registrazione”), sono riusciti a risalire
11 al nominativo del proprietario del mezzo, attraverso un'interrogazione telematica all'anagrafe MCTC, dalla quale è risultato che il ciclomotore
Piaggio Liberty, con cilindrata cinquanta, telaio nr. ZAPC1500000073002, fosse di proprietà dell'odierno appellante. Inoltre, la circostanza che il ciclomotore oggetto di giudizio, all'epoca del sinistro, fosse ancora di proprietà di è stata confermata anche dall'analisi delle Parte_1
ulteriori risultanze istruttorie.
A tal proposito, si deve anche in questa sede evidenziare, come già posto in rilievo dal giudice di prime cure, che le dichiarazioni rese dall'appellante in sede di SIT non sono attendibili, in quanto viziate da assoluta contraddittorietà.
, invero, sentito a SIT in data 14.10.2014, ha dichiarato, Parte_1
in prima battuta, di aver lascito il ciclomotore in permuta presso la ditta di . Tali dichiarazioni sono state poi CP_4 Testimone_1
smentite dal , titolare della ditta , il quale, in sede Tes_1 CP_4
di SIT, ha fornito una ricostruzione totalmente diversa, riferendo che “il ciclomotore marca Piaggio modello Liberty con telaio nr
ZAPC1500000073002, era stato sì consegnato dal Sig. nei giorni Pt_1
20-21/03/2013 per poi essere ripreso dallo stesso, giusto il tempo materiale di procedere alla sostituzione della targa X5JBM4 da quel ciclomotore su un altro ciclomotore, marca modello Agility 50, Controparte_5
venduto ed immatricolato a nome suo”. In data 18.11.2014 l'appellante ha, quindi, rettificato quanto detto precedentemente, affermando che “nei giorni successivi alla ricezione della richiesta di informazioni notificatogli da parte della Polizia Municipale in data 13/10/2014, circa l'effettiva proprietà del telaio ZAPC1500000073002, si era recato nei giorni successivi presso un deposito di famiglia ubicato in via dei Garibaldini a
12 Catona – , notando che all'interno di detto locale non era Controparte_1
più presente sia il ciclomotore che la carcassa di un altro Controparte_6
ciclomotore “vespa” degli anni '50 di proprietà del suocero. Inoltre le porte di detti locali risultavano con segni di effrazione. Di quanto accortosi non aveva proceduto a farne denuncia alle Autorità”.
Orbene, dalla ricostruzione appena esposta emerge chiaramente: da un lato, che le dichiarazioni rese dall'originario opponente sono affette da una contraddittorietà insanabile;
dall'altro, che l'unica ricostruzione attendibile
è quella resa da , e cioè che il ciclomotore, dopo la Testimone_1
sostituzione della targa, è ritornato nella disponibilità esclusiva e sotto la custodia dell'appellante, in qualità di legittimo proprietario.
Tale circostanza è stata del resto confermata anche dalla teste
[...]
la quale, sentita in corso di causa, dopo aver precisato di Testimone_2
aver lavorato presso la famiglia dal 2010 al 2013, ha dichiarato di Pt_1
essere a conoscenza del fatto che gli avessero denunciato lo Pt_1
smarrimento del libretto di circolazione del ciclomotore oggetto di causa e di aver visto che lo stesso, in quanto non funzionante, era stato collocato in un magazzino sito in Catona, sprovvisto di targa.
Peraltro, dall'analisi delle emergenze istruttorie si evince che l'appellante ha provveduto a denunciare la sottrazione del mezzo solo dopo due mesi dalla data del sinistro, ossia in data 06.12.2014.
Può, dunque, concludersi che il ciclomotore oggetto di giudizio all'epoca del sinistro era ancora di proprietà di , che anteriormente a Parte_1
tale data non aveva sporto alcuna denuncia di furto.
§12. Tanto chiarito, occorre a questo punto passare al secondo profilo oggetto di doglianza, ossia alla valutazione del materiale probatorio offerto
13 in relazione alla prova dell'avvenuta circolazione del veicolo contro la volontà dell'appellante.
Ora, come già esposto, la giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 196 Cds, deve dimostrare in concreto che la circolazione abbia avuto luogo “contro la sua volontà”, nonché di aver adottato tutti i mezzi idonei ad impedire la circolazione dello stesso (cfr. ex multis, Cass. n. 22318 del 2014).
Inoltre, è d'uopo evidenziare che, in applicazione dell'enunciato principio, in ipotesi analoga a quella di specie, la Suprema Corte (Cass.
n. 22318/2014) ha confermato la decisione assunta dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto che: 1) nell'ipotesi di ciclomotore privo di assicurazione obbligatoria e di certificato di circolazione, perché smarrito, la proprietaria avrebbe dovuto vigilare in maniera ancor più pregnante, per evitare l'utilizzo del mezzo;
2) non fosse sufficiente a provare l'adozione di adeguate tutele la circostanza che il ciclomotore, sprovvisto del certificato di idoneità tecnica, della copertura assicurativa e della targa identificativa del mezzo, fosse custodito in un locale adiacente all'abitazione della proprietaria.
Ritornando all'ipotesi che ci occupa, va rimarcato che l'appellante non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Infatti, dall'analisi istruttoria l'unica circostanza che emerge (in quanto confermata dalla teste è che il ciclomotore si Testimone_2
trovava, in quanto non funzionante, all'interno di un magazzino ubicato in
Catona. L'appellante non ha fornito ulteriori prove del concreto impedimento dell'utilizzo del bene, idonee a dimostrare che la circolazione
14 sia avvenuta per causa a lui non imputabile;
né ha dimostrato di aver effettivamente vigilato con costanza sul ciclomotore, al fine di impedire la presunta sottrazione da parte di terzi. Invero, nel caso di specie, la stessa circostanza che abbia provveduto a sporgere denuncia di Parte_1
sottrazione del mezzo solo in data 06/12/2014 è già sufficientemente dimostrativa dell'omessa vigilanza sul medesimo.
Oltretutto, lasciando da parte le dichiarazioni rese dall'appellante in sede di SIT, in quanto inattendibili, e valorizzando quelle rese dalla teste non può non evidenziarsi che vi è un notevole Testimone_2
lasso di tempo intercorrente tra i fatti narrati dalla teste (riferibili al periodo
2012-2013) e la data del sinistro oggetto di controversia (avvenuto, invece, ad ottobre 2014). Pertanto, a voler essere rigorosi, nell'ipotesi che ci occupa non risulterebbe pienamente provata neppure la circostanza che in epoca immediatamente antecedente alla data del sinistro o, meglio, alla presunta sottrazione, il ciclomotore fosse ancora inutilizzabile e custodito all'interno del magazzino sito in Catona.
Sulla scorta del complesso delle risultanze istruttorie non può dunque ritenersi che l'appellante abbia diligentemente custodito il ciclomotore oggetto del dedotto furto e che la circolazione sia avvenuta prohibende domino.
§13. Ciò posto, va, in ultimo, affrontata l'ulteriore doglianza sollevata, relativa alla nullità, per violazione dell'art. 201 CdS, dei verbali di accertamento. L'appellante sostiene, difatti, a fondamento delle proprie ragioni, che i verbali siano invalidi, in quanto privi delle informazioni necessarie ad individuare il mezzo con il quale sarebbero state commesse le violazioni contestate.
15 Sul punto occorre rilevare che la ratio dell'invalidità dei verbali di accertamento per carenza degli elementi identificativi del mezzo con cui è stata perpetrata l'infrazione è quella di garantire il rispetto del diritto di difesa e, quindi, che la parte sia resa edotta di quanto contestato, in ordine alle circostanze di luogo e di tempo, nonché alle modalità con cui sarebbe stata commessa l'infrazione.
Tanto chiarito, nell'ipotesi in esame tali esigenze di tutela non risultano violate. I verbali di accertamento contengono una chiara descrizione del motociclo, delle circostanze di luogo e di tempo del sinistro, delle modalità con cui è avvenuto, dei veicoli coinvolti e delle infrazioni contestate.
Inoltre, le circostanze descritte nei verbali erano ben note all'originario opponente, il quale era già stato precedentemente informato del fatto che il ciclomotore di sua proprietà era risultato coinvolto nel sinistro occorso in data 02.10.2014 (i verbali sono stati, infatti, notificati, dopo la sottoposizione a SIT dell'appellante). In altri termini, l'odierno appellante non può fondatamente sostenere che all'epoca in cui ha ricevuto i verbali di accertamento non era a conoscenza del fatto che il ciclomotore Liberty targato 90SLZ fosse proprio quello di sua proprietà con numero di telaio
ZAPC1500000073002.
§14. Avuto riguardo alle argomentazioni che precedono, l'impugnazione deve essere pertanto rigettata, con la conferma della sentenza impugnata.
§15. Dato l'esito del gravame, l'appellante, soccombente, deve essere condannato a pagare le spese del grado, che si liquidano in favore della controparte come da dispositivo (in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022), in rapporto al valore della controversia (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale), ai minimi tariffari data l'estrema semplicità della causa.
16 §16. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del grado, che liquida in favore della controparte in €332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Reggio Calabria, 7 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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