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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5850 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 29204 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: domanda di pagamento per incarico professionale in ambito commissariale – compensi per attività di progettazione in emergenza rifiuti
TRA
Parte_1
(c.f. , p.iva ), in persona della l.r.p.t, rappresentata P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Claudio Vitale (c.f.
) ed Amedeo Pisanti (c.f. ), in C.F._1 C.F._2
virtù di procura in atti;
- attrice
E
Controparte_1
(c.f. in persona del legale rapp.te in carica,
[...] P.IVA_3
rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
), con sede in alla Via Diaz n. 11 P.IVA_4 CP_1
- convenuta
Proc. R.G. n.29204/2021 – sentenza Pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza per la precisazione delle conclusioni, celebratasi con modalità
cartolare, venivano depositate note scritte con cui le parti si riportavano alle proprie difese, chiedendo che la causa fosse decisa.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Che con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio la Controparte_2
per sentirla condannare al pagamento dei compensi
[...]
professionali maturati in favore della per le attività di Parte_1
progettazione e realizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti nel sito di
Macchia Soprana, Comune di Serre (SA), in esecuzione degli incarichi conferiti in seno allo stato di emergenza rifiuti in Campania oltre al riconoscimento degli interessi moratori
Precisamente, parte attrice assumeva che con ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3588 del 15 maggio 2007, venivano attribuiti poteri ai Sub-Commissari delegati, Presidenti delle Province della Regione
Campania, per fronteggiare lo stato di emergenza rifiuti.
La successiva OPCM n. 3590 del 23/05/2007, autorizzava il Commissario
delegato per l'emergenza rifiuti in Campania a utilizzare il sito di Macchia
Soprana quale discarica, con contestuale bonifica e messa in sicurezza da parte del Consorzio di BA . CP_3
Il comma 2 dell'articolo 1 della medesima ordinanza affidava la progettazione della discarica e l'adeguamento della viabilità di accesso al
Sub-Commissario Presidente della Provincia di , con facoltà di Pt_1
deroghe previste dalla normativa vigente, e prevedeva la trasmissione per
Proc. R.G. n.29204/2021 – sentenza Pagina 2 di 8 approvazione degli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM) entro quindici giorni dalla pubblicazione.
Come da verbale della riunione del 17/07/2007 e dal successivo rapporto del
27/07/2007, il Presidente della Provincia di Salerno, in qualità di Sub-
Commissario, poteva procedere alla progettazione senza preventiva verifica di congruità dei costi da parte del Commissario di Governo.
A seguito delle Conferenze di Servizi del 29/06/2007 e 02/08/2007,
approvate rispettivamente con decreti direttoriali MATTM nn.
3759/Qdv/DI/B e 3793/Qdv/DI/B (cfr. all. nn. 5 e 6), la veniva Parte_1
incaricata della redazione del progetto, formalmente comunicato con nota prot. 152 del 19/07/2007, con cui veniva inoltre stabilito che gli oneri di progettazione sarebbero stati riconosciuti in rapporto alla tariffa professionale applicata dalla Parte_1
Con nota prot. 481 del 20/11/2007, il Sub-Commissario riconosceva la congruità dei compensi richiesti dalla autorizzandone il Parte_1
pagamento. Successivamente, con Ordinanza n. 12 del 20/11/2007, veniva formalmente richiesta la liquidazione delle somme.
Senonché, nel corso del tempo, si succedevano diverse autorità nella gestione della liquidazione, con frequenti rifiuti di competenza, fino a giungere alla presente situazione di mancato pagamento. La ha più volte Parte_1
sollecitato la liquidazione mediante note del 03/09/2008, 14/10/2008,
26/02/2009 e lettere di messa in mora, l'ultima delle quali del 02/11/2021.
In sintesi, la richiedeva la liquidazione delle seguenti somme: Parte_1
a) Euro 608.740,46 (pari a, euro 479.776,53 oltre IVA e Cassa
professionale), come da nota del 19/11/2007;
Proc. R.G. n.29204/2021 – sentenza Pagina 3 di 8 b) €.792.297,22 quali interessi moratori ex d.lgs. 231/02 alla data del
25.11.2021, decorrenti dalla richiesta del 19/11/2007 e comunque sino al soddisfo.
Concludeva dunque per l'accoglimento della domanda e la condanna della convenuta al pagamento della somma richiesta.
Si costituiva la Unità Tecnica Controparte_1
Operativa ( , la quale eccepiva l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di Napoli a favore del Tribunale di Salerno affermando che, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., per le controversie in cui è parte un'Amministrazione
dello Stato, la competenza si determina sulla base del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, ovvero del luogo in cui si trova il bene oggetto della domanda.
Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione
convenuta in quanto la domanda era stata rivolta alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonostante la normativa (d.lgs. 36/2003, OPCM n.
3590/2007) attribuisca espressamente la gestione della discarica di Macchia
Soprana al Consorzio di BA Salerno 2, soggetto deputato a sostenere economicamente e finanziariamente i costi di progettazione.
Asseriva peraltro che l'ufficio tecnico della presidenza concludeva l'attività
istruttoria supplementare a seguito delle osservazioni della
[...]
, effettuando un'analisi comparativa dettagliata dei progetti Parte_1
prodotti per il primo e il secondo incarico, nonché una valutazione qualitativa e quantitativa di 75 elaborati del primo incarico e 68 del secondo. Affermava
inoltre che il visto di congruità rilasciato dal Sub-Commissario (nota prot.
481/2007) è atto interno e privo di efficacia dispositiva, nonché la mancanza
Proc. R.G. n.29204/2021 – sentenza Pagina 4 di 8 di un formale atto scritto e valido di ricognizione di debito, come richiesto dalla normativa e la necessità di trasmissione alla Corte dei Conti per efficacia del riconoscimento.
A seguito di nuova istruttoria, dunque, l'Amministrazione riconosceva un compenso complessivo di € 251.372,91, oltre IVA, comprensivo di Cassa.
Concludeva dunque per il rigetto della domanda o, in subordine, per il riconoscimento della predetta somma minore.
Illustrati brevemente i fatti di causa, occorre passare ad analizzare il merito della vicenda.
Le eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione passiva risultano infondate, per le medesime motivazioni già espresse nella decisione che ha rigettato le relative questioni preliminari (vedasi motivazione integrativa ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.).
Per la precisione, in ordine alla competenza territoriale, va confermato che l'obbligazione pecuniaria aveva sede di esecuzione in sede dell'Unità CP_1
Tecnica Amministrativa, unico ente oggi legittimato alla liquidazione ai sensi del D.P.C.M. 28/01/2011 e d.l. 195/2009.
In relazione invece alla legittimazione passiva, si ritiene che la stessa è in capo all'Amministrazione statale succeduta nella gestione commissariale e non al Consorzio, cui la normativa non attribuisce obbligo diretto di pagamento Difatti, l'Unità Tecnico-Amministrativa (UTA) della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnico-Amministrativa di per CP_1
effetto dell'evoluzione normativa e degli avvicendamenti interni (D.P.C.M.
28 gennaio 2011, n. 3920 e d.l. 195/2009), è l'ente attualmente legittimato passivo a cui spetta la liquidazione delle somme dovute alla Parte_1
Proc. R.G. n.29204/2021 – sentenza Pagina 5 di 8 Nel merito, invece, la fondatezza della pretesa attorea, sia sotto il profilo fattuale, sia sotto quello giuridico, risulta ampiamente comprovata in atti, in particolare per effetto:
• dell'Ordinanza n. 3588/2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri
e successive OPCM,
• del verbale di incarico e della nota prot. 152 del 19/07/2007,
• della nota prot. 481 del 20/11/2007 con cui il Sub-Commissario ha riconosciuto la congruità dei compensi e autorizzato il pagamento,
• della successiva Ordinanza n. 12 del 20/11/2007 di richiesta di liquidazione;
La difatti, ha documentato il conferimento dell'incarico, Parte_1
l'esecuzione delle prestazioni, la trasmissione dei progetti e il riconoscimento della congruità degli onorari mediante la nota prot. 481 del 20/11/2007 del
Sub-Commissario delegato, seguita da ordinanza di richiesta di liquidazione n. 12 del medesimo giorno.
A fronte di tale attività, la richiede il pagamento della somma Parte_1
complessiva di € 674.294,00 (comprensiva di IVA e cassa), oltre ad interessi moratori ex D.lgs. 231/2002.
Sull'inapplicabilità del D.lgs. 231/2002.
La richiesta di corresponsione degli interessi moratori ex D.lgs. 9 ottobre
2002, n. 231 non può però essere accolta.
Infatti, la disciplina invocata trova applicazione nei soli casi in cui il ritardo nel pagamento riguardi transazioni commerciali derivanti da contratti a prestazioni corrispettive stipulati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni.
Proc. R.G. n.29204/2021 – sentenza Pagina 6 di 8 Nel caso di specie, non risulta stipulato alcun contratto formale tra le parti. La
ha operato in base a un incarico di natura commissariale fondato Parte_1
su atti amministrativi (OPCM e ordinanze), nell'ambito di un'emergenza straordinaria.
In assenza di un accordo contrattuale scritto, sono carenti i requisiti strutturali della “transazione commerciale” di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs.
231/2002.
Pertanto, non possono essere riconosciuti interessi moratori ai sensi della normativa invocata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Sezione X Civile – in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
Parte_2
così provvede: Controparte_1
- Accoglie parzialmente la domanda proposta da
[...]
; Parte_1
- Condanna la Controparte_2
al pagamento, in favore dell'attrice,
[...] [...]
, della somma di € Parte_1
479.776,53 (quattrocentosettantanovemilasettecentosettantasei/53), oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione
(27.11.2021) fino al saldo;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
1.767,00 per esborsi ed € 11.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfetario del 15%), in favore della
Proc. R.G. n.29204/2021 – sentenza Pagina 7 di 8 parte attrice;
- Dichiara la sentenza esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Napoli, 09/06/2025
Il Giudice Monocratico
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.29204/2021 – sentenza Pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 29204 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: domanda di pagamento per incarico professionale in ambito commissariale – compensi per attività di progettazione in emergenza rifiuti
TRA
Parte_1
(c.f. , p.iva ), in persona della l.r.p.t, rappresentata P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Claudio Vitale (c.f.
) ed Amedeo Pisanti (c.f. ), in C.F._1 C.F._2
virtù di procura in atti;
- attrice
E
Controparte_1
(c.f. in persona del legale rapp.te in carica,
[...] P.IVA_3
rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
), con sede in alla Via Diaz n. 11 P.IVA_4 CP_1
- convenuta
Proc. R.G. n.29204/2021 – sentenza Pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza per la precisazione delle conclusioni, celebratasi con modalità
cartolare, venivano depositate note scritte con cui le parti si riportavano alle proprie difese, chiedendo che la causa fosse decisa.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Che con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio la Controparte_2
per sentirla condannare al pagamento dei compensi
[...]
professionali maturati in favore della per le attività di Parte_1
progettazione e realizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti nel sito di
Macchia Soprana, Comune di Serre (SA), in esecuzione degli incarichi conferiti in seno allo stato di emergenza rifiuti in Campania oltre al riconoscimento degli interessi moratori
Precisamente, parte attrice assumeva che con ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3588 del 15 maggio 2007, venivano attribuiti poteri ai Sub-Commissari delegati, Presidenti delle Province della Regione
Campania, per fronteggiare lo stato di emergenza rifiuti.
La successiva OPCM n. 3590 del 23/05/2007, autorizzava il Commissario
delegato per l'emergenza rifiuti in Campania a utilizzare il sito di Macchia
Soprana quale discarica, con contestuale bonifica e messa in sicurezza da parte del Consorzio di BA . CP_3
Il comma 2 dell'articolo 1 della medesima ordinanza affidava la progettazione della discarica e l'adeguamento della viabilità di accesso al
Sub-Commissario Presidente della Provincia di , con facoltà di Pt_1
deroghe previste dalla normativa vigente, e prevedeva la trasmissione per
Proc. R.G. n.29204/2021 – sentenza Pagina 2 di 8 approvazione degli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM) entro quindici giorni dalla pubblicazione.
Come da verbale della riunione del 17/07/2007 e dal successivo rapporto del
27/07/2007, il Presidente della Provincia di Salerno, in qualità di Sub-
Commissario, poteva procedere alla progettazione senza preventiva verifica di congruità dei costi da parte del Commissario di Governo.
A seguito delle Conferenze di Servizi del 29/06/2007 e 02/08/2007,
approvate rispettivamente con decreti direttoriali MATTM nn.
3759/Qdv/DI/B e 3793/Qdv/DI/B (cfr. all. nn. 5 e 6), la veniva Parte_1
incaricata della redazione del progetto, formalmente comunicato con nota prot. 152 del 19/07/2007, con cui veniva inoltre stabilito che gli oneri di progettazione sarebbero stati riconosciuti in rapporto alla tariffa professionale applicata dalla Parte_1
Con nota prot. 481 del 20/11/2007, il Sub-Commissario riconosceva la congruità dei compensi richiesti dalla autorizzandone il Parte_1
pagamento. Successivamente, con Ordinanza n. 12 del 20/11/2007, veniva formalmente richiesta la liquidazione delle somme.
Senonché, nel corso del tempo, si succedevano diverse autorità nella gestione della liquidazione, con frequenti rifiuti di competenza, fino a giungere alla presente situazione di mancato pagamento. La ha più volte Parte_1
sollecitato la liquidazione mediante note del 03/09/2008, 14/10/2008,
26/02/2009 e lettere di messa in mora, l'ultima delle quali del 02/11/2021.
In sintesi, la richiedeva la liquidazione delle seguenti somme: Parte_1
a) Euro 608.740,46 (pari a, euro 479.776,53 oltre IVA e Cassa
professionale), come da nota del 19/11/2007;
Proc. R.G. n.29204/2021 – sentenza Pagina 3 di 8 b) €.792.297,22 quali interessi moratori ex d.lgs. 231/02 alla data del
25.11.2021, decorrenti dalla richiesta del 19/11/2007 e comunque sino al soddisfo.
Concludeva dunque per l'accoglimento della domanda e la condanna della convenuta al pagamento della somma richiesta.
Si costituiva la Unità Tecnica Controparte_1
Operativa ( , la quale eccepiva l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di Napoli a favore del Tribunale di Salerno affermando che, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., per le controversie in cui è parte un'Amministrazione
dello Stato, la competenza si determina sulla base del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, ovvero del luogo in cui si trova il bene oggetto della domanda.
Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione
convenuta in quanto la domanda era stata rivolta alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonostante la normativa (d.lgs. 36/2003, OPCM n.
3590/2007) attribuisca espressamente la gestione della discarica di Macchia
Soprana al Consorzio di BA Salerno 2, soggetto deputato a sostenere economicamente e finanziariamente i costi di progettazione.
Asseriva peraltro che l'ufficio tecnico della presidenza concludeva l'attività
istruttoria supplementare a seguito delle osservazioni della
[...]
, effettuando un'analisi comparativa dettagliata dei progetti Parte_1
prodotti per il primo e il secondo incarico, nonché una valutazione qualitativa e quantitativa di 75 elaborati del primo incarico e 68 del secondo. Affermava
inoltre che il visto di congruità rilasciato dal Sub-Commissario (nota prot.
481/2007) è atto interno e privo di efficacia dispositiva, nonché la mancanza
Proc. R.G. n.29204/2021 – sentenza Pagina 4 di 8 di un formale atto scritto e valido di ricognizione di debito, come richiesto dalla normativa e la necessità di trasmissione alla Corte dei Conti per efficacia del riconoscimento.
A seguito di nuova istruttoria, dunque, l'Amministrazione riconosceva un compenso complessivo di € 251.372,91, oltre IVA, comprensivo di Cassa.
Concludeva dunque per il rigetto della domanda o, in subordine, per il riconoscimento della predetta somma minore.
Illustrati brevemente i fatti di causa, occorre passare ad analizzare il merito della vicenda.
Le eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione passiva risultano infondate, per le medesime motivazioni già espresse nella decisione che ha rigettato le relative questioni preliminari (vedasi motivazione integrativa ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.).
Per la precisione, in ordine alla competenza territoriale, va confermato che l'obbligazione pecuniaria aveva sede di esecuzione in sede dell'Unità CP_1
Tecnica Amministrativa, unico ente oggi legittimato alla liquidazione ai sensi del D.P.C.M. 28/01/2011 e d.l. 195/2009.
In relazione invece alla legittimazione passiva, si ritiene che la stessa è in capo all'Amministrazione statale succeduta nella gestione commissariale e non al Consorzio, cui la normativa non attribuisce obbligo diretto di pagamento Difatti, l'Unità Tecnico-Amministrativa (UTA) della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnico-Amministrativa di per CP_1
effetto dell'evoluzione normativa e degli avvicendamenti interni (D.P.C.M.
28 gennaio 2011, n. 3920 e d.l. 195/2009), è l'ente attualmente legittimato passivo a cui spetta la liquidazione delle somme dovute alla Parte_1
Proc. R.G. n.29204/2021 – sentenza Pagina 5 di 8 Nel merito, invece, la fondatezza della pretesa attorea, sia sotto il profilo fattuale, sia sotto quello giuridico, risulta ampiamente comprovata in atti, in particolare per effetto:
• dell'Ordinanza n. 3588/2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri
e successive OPCM,
• del verbale di incarico e della nota prot. 152 del 19/07/2007,
• della nota prot. 481 del 20/11/2007 con cui il Sub-Commissario ha riconosciuto la congruità dei compensi e autorizzato il pagamento,
• della successiva Ordinanza n. 12 del 20/11/2007 di richiesta di liquidazione;
La difatti, ha documentato il conferimento dell'incarico, Parte_1
l'esecuzione delle prestazioni, la trasmissione dei progetti e il riconoscimento della congruità degli onorari mediante la nota prot. 481 del 20/11/2007 del
Sub-Commissario delegato, seguita da ordinanza di richiesta di liquidazione n. 12 del medesimo giorno.
A fronte di tale attività, la richiede il pagamento della somma Parte_1
complessiva di € 674.294,00 (comprensiva di IVA e cassa), oltre ad interessi moratori ex D.lgs. 231/2002.
Sull'inapplicabilità del D.lgs. 231/2002.
La richiesta di corresponsione degli interessi moratori ex D.lgs. 9 ottobre
2002, n. 231 non può però essere accolta.
Infatti, la disciplina invocata trova applicazione nei soli casi in cui il ritardo nel pagamento riguardi transazioni commerciali derivanti da contratti a prestazioni corrispettive stipulati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni.
Proc. R.G. n.29204/2021 – sentenza Pagina 6 di 8 Nel caso di specie, non risulta stipulato alcun contratto formale tra le parti. La
ha operato in base a un incarico di natura commissariale fondato Parte_1
su atti amministrativi (OPCM e ordinanze), nell'ambito di un'emergenza straordinaria.
In assenza di un accordo contrattuale scritto, sono carenti i requisiti strutturali della “transazione commerciale” di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs.
231/2002.
Pertanto, non possono essere riconosciuti interessi moratori ai sensi della normativa invocata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Sezione X Civile – in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
Parte_2
così provvede: Controparte_1
- Accoglie parzialmente la domanda proposta da
[...]
; Parte_1
- Condanna la Controparte_2
al pagamento, in favore dell'attrice,
[...] [...]
, della somma di € Parte_1
479.776,53 (quattrocentosettantanovemilasettecentosettantasei/53), oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione
(27.11.2021) fino al saldo;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
1.767,00 per esborsi ed € 11.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfetario del 15%), in favore della
Proc. R.G. n.29204/2021 – sentenza Pagina 7 di 8 parte attrice;
- Dichiara la sentenza esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Napoli, 09/06/2025
Il Giudice Monocratico
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.29204/2021 – sentenza Pagina 8 di 8