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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
in funzione di giudi ce uni co per l e cont roversi e da t ratt arsi col rito del lavoro, in persona dell a Dot t. El ena Vezzosi, defi nitivam ent e pronunzi ando, ai s ensi dell 'art.429 c.p.c.
nella causa N.871/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in 42023 Parte_1
Cadelbosco di Sopra (RE), via Argine Francone n. 2, C.F. C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Cuzzocrea
RICORRENTE -
c o n t r o
in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in
Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv.
Valeria Giroldi
-RESISTENTE-
in punto a: indennità accompagnamento
Con ricorso ex art.445 bis 6° comma c.p.c. depositato il giorno 9/9/2024 la ricorrente,
previa contestazione/opposizione alle risultanze dell'ATP richiesto ai fini della concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento chiede che il Giudice accerti che il di lei stato di salute versava già all'epoca della revoca nelle condizioni medico sanitarie legittimanti la prestazione di cui sopra. CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto di tutte le domande.
Svolta attività istruttoria mediante ammissione di C.T.U. ed acquisita la relazione del dott. la controversia è stata decisa all'esito del deposito di note scritte ex Per_1
art.127 ter cpc.
La domanda attrice diretta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento è
fondata e come tale merita accoglimento.
Nella specie il C.T.U. ha espresso il parere che la ricorrente abbia necessità di assistenza continuativa.
Il CTU ha precisato che:
“Pur trovandosi a trattare il caso di una grande anziana, la documentazione sanitaria è “poco formata” fino al momento della domanda iniziale.
Tale aspetto, su cui il sottoscritto concorda, emerge pure nella relazione depositata nel procedimento di ATP, e affrontato dal dott. che conclude in tal guisa: “non Per_2
risulta sufficientemente dimostrato che di anni 88, per le Parte_1
infermità riscontrate si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o abbisogni di un'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Nella successiva deposizione testimoniale del medico curante della sig.ra le Pt_1
informazioni circa lo stato clinico della sig.ra sono in realtà contrastanti: “Le Pt_1
condizioni della paziente sono quelle riportate nel mio certificato del Pt_1
25.06.2024 e nella domanda di invalidità da me compilata, dove attesto che la signora
è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza necessità di assistenza Pt_1
continua, pur avendo limitazioni alla deambulazione autonoma. Preciso che la signora non era in grado di deambulare da sola e che aveva bisogno di avere qualcuno. Pt_1
Quando veniva in ambulatorio era in carrozzina ed era presente il figlio mentre quando la visitavo a casa aveva un ausilio e cioè un girello. Quando andavo a visitare la
Pag. 2 di 4 a casa era sempre presente il figlio . Non mi ricordo di aver Pt_1 Persona_3
detto al CTU che la signora era da sola in casa tutto il giorno anche perché le Pt_2
volte che l'ho visitata c'era sempre il figlio”.
Dati testimoniali, questi, che paiono trovare rispondenza nell'attività certificativa del
03/07/2024 rilasciata dallo stesso medico e riportata sopra, in cui si parla di limitazione alla deambulazione autonoma.
Se viene indicato il mantenimento delle capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, viene indicata la limitazione della deambulazione, con necessità di sostegno da parte di un terzo (con riferimento a visite del 2022 e 2023). Difficile, su tali dati,
sostenere la ricorrenza di condizioni giustificative per l'accompagnamento.
E' poi verosimile che il quadro di ridotta capacità motoria deambulatoria, anche in considerazione della progressione “anagrafica” con aggravamento clinico delle patologie osteo-articolari degenerative, abbia subito un mutamento portando ad una totale dipendenza nelle autonomie di base, come pure nelle performance motorie.
E successivamente, anche sul piano della certificazione, subentrano attestazioni clinico specialistiche orientative, in specie la visita geriatrica del 11/03/2025, di una dipendenza severa della sig.ra nello svolgimento delle attività di base e pure Pt_1
nell'autonomia deambulatoria, totalmente compromessa”.
Ne consegue che:
“Per quanto sopra esposto, sulla base della documentazione medica esaminata e della visita eseguita, si ritiene che la sig.ra Parte_1
abbisogni di un'assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, a far tempo dal marzo 2025”.
Il parere del CTU in quanto congruamente motivato, non può essere disatteso, avendolo espresso in funzione di ausiliario di giustizia.
La domanda va, quindi, accolta nei confronti dell' , che è tenuto all'erogazione CP_1
Pag. 3 di 4 dell'indennità di accompagnamento alla ricorrente dal marzo 2025, compresi dunque gli arretrati;
e su tali ultimi sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'insorgenza del diritto.
Le spese di lite sono compensate tra le parti a fronte della correttezza della prima CTU,
sulla quale concorda anche il dr. e sulla dunque solo successiva Per_1
compromissione del quadro clinico, successiva pertanto anche all'introduzione del presente giudizio di merito.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' a fronte della soccombenza e si CP_1
confermano nell'importo già provvisoriamente liquidato.
Di diritto la provvisoria esecuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Accoglie il ricorso, ed accerta il diritto di , ad ottenere Parte_1
l'indennità di accompagnamento a far data dal marzo 2025 e di conseguenza condanna l' ad erogare il detto emolumento, con corresponsione dei ratei arretrati e degli CP_1
accessori come per legge sugli stessi;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese di CTU come liquidate in motivazione. CP_1
Reggio Emilia, 12/6/2025
Dott. Elena Vezzosi
Pag. 4 di 4
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
in funzione di giudi ce uni co per l e cont roversi e da t ratt arsi col rito del lavoro, in persona dell a Dot t. El ena Vezzosi, defi nitivam ent e pronunzi ando, ai s ensi dell 'art.429 c.p.c.
nella causa N.871/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in 42023 Parte_1
Cadelbosco di Sopra (RE), via Argine Francone n. 2, C.F. C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Cuzzocrea
RICORRENTE -
c o n t r o
in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in
Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv.
Valeria Giroldi
-RESISTENTE-
in punto a: indennità accompagnamento
Con ricorso ex art.445 bis 6° comma c.p.c. depositato il giorno 9/9/2024 la ricorrente,
previa contestazione/opposizione alle risultanze dell'ATP richiesto ai fini della concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento chiede che il Giudice accerti che il di lei stato di salute versava già all'epoca della revoca nelle condizioni medico sanitarie legittimanti la prestazione di cui sopra. CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto di tutte le domande.
Svolta attività istruttoria mediante ammissione di C.T.U. ed acquisita la relazione del dott. la controversia è stata decisa all'esito del deposito di note scritte ex Per_1
art.127 ter cpc.
La domanda attrice diretta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento è
fondata e come tale merita accoglimento.
Nella specie il C.T.U. ha espresso il parere che la ricorrente abbia necessità di assistenza continuativa.
Il CTU ha precisato che:
“Pur trovandosi a trattare il caso di una grande anziana, la documentazione sanitaria è “poco formata” fino al momento della domanda iniziale.
Tale aspetto, su cui il sottoscritto concorda, emerge pure nella relazione depositata nel procedimento di ATP, e affrontato dal dott. che conclude in tal guisa: “non Per_2
risulta sufficientemente dimostrato che di anni 88, per le Parte_1
infermità riscontrate si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o abbisogni di un'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Nella successiva deposizione testimoniale del medico curante della sig.ra le Pt_1
informazioni circa lo stato clinico della sig.ra sono in realtà contrastanti: “Le Pt_1
condizioni della paziente sono quelle riportate nel mio certificato del Pt_1
25.06.2024 e nella domanda di invalidità da me compilata, dove attesto che la signora
è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza necessità di assistenza Pt_1
continua, pur avendo limitazioni alla deambulazione autonoma. Preciso che la signora non era in grado di deambulare da sola e che aveva bisogno di avere qualcuno. Pt_1
Quando veniva in ambulatorio era in carrozzina ed era presente il figlio mentre quando la visitavo a casa aveva un ausilio e cioè un girello. Quando andavo a visitare la
Pag. 2 di 4 a casa era sempre presente il figlio . Non mi ricordo di aver Pt_1 Persona_3
detto al CTU che la signora era da sola in casa tutto il giorno anche perché le Pt_2
volte che l'ho visitata c'era sempre il figlio”.
Dati testimoniali, questi, che paiono trovare rispondenza nell'attività certificativa del
03/07/2024 rilasciata dallo stesso medico e riportata sopra, in cui si parla di limitazione alla deambulazione autonoma.
Se viene indicato il mantenimento delle capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, viene indicata la limitazione della deambulazione, con necessità di sostegno da parte di un terzo (con riferimento a visite del 2022 e 2023). Difficile, su tali dati,
sostenere la ricorrenza di condizioni giustificative per l'accompagnamento.
E' poi verosimile che il quadro di ridotta capacità motoria deambulatoria, anche in considerazione della progressione “anagrafica” con aggravamento clinico delle patologie osteo-articolari degenerative, abbia subito un mutamento portando ad una totale dipendenza nelle autonomie di base, come pure nelle performance motorie.
E successivamente, anche sul piano della certificazione, subentrano attestazioni clinico specialistiche orientative, in specie la visita geriatrica del 11/03/2025, di una dipendenza severa della sig.ra nello svolgimento delle attività di base e pure Pt_1
nell'autonomia deambulatoria, totalmente compromessa”.
Ne consegue che:
“Per quanto sopra esposto, sulla base della documentazione medica esaminata e della visita eseguita, si ritiene che la sig.ra Parte_1
abbisogni di un'assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, a far tempo dal marzo 2025”.
Il parere del CTU in quanto congruamente motivato, non può essere disatteso, avendolo espresso in funzione di ausiliario di giustizia.
La domanda va, quindi, accolta nei confronti dell' , che è tenuto all'erogazione CP_1
Pag. 3 di 4 dell'indennità di accompagnamento alla ricorrente dal marzo 2025, compresi dunque gli arretrati;
e su tali ultimi sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'insorgenza del diritto.
Le spese di lite sono compensate tra le parti a fronte della correttezza della prima CTU,
sulla quale concorda anche il dr. e sulla dunque solo successiva Per_1
compromissione del quadro clinico, successiva pertanto anche all'introduzione del presente giudizio di merito.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' a fronte della soccombenza e si CP_1
confermano nell'importo già provvisoriamente liquidato.
Di diritto la provvisoria esecuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Accoglie il ricorso, ed accerta il diritto di , ad ottenere Parte_1
l'indennità di accompagnamento a far data dal marzo 2025 e di conseguenza condanna l' ad erogare il detto emolumento, con corresponsione dei ratei arretrati e degli CP_1
accessori come per legge sugli stessi;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese di CTU come liquidate in motivazione. CP_1
Reggio Emilia, 12/6/2025
Dott. Elena Vezzosi
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