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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Civile
Verbale di udienza All'udienza del 17 aprile 2025, dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica;
nella causa civile iscritta al n. 420/2024 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 67 emesso dal Tribunale di Patti in data 26 febbraio 2024, promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Falcone, via Nazionale n. 66, presso lo studio dell'avv. Concetta Triscari Barberi, che la rappresenta e difende (posta elettronica certificata: , Email_1 attrice in opposizione, contro (C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico società Controparte_2
(C.F.: ), rappresentata da (p.iva:
[...] P.IVA_2 CP_3
), in persona dell'Amministratore unico e legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, giusta procura speciale del 31.03.2022 per Notar Dott. , Notaio in Milano, repertorio n. Persona_1
8246, rappresentata e difesa, dall'avv. Eugenio Buscicchio, ed elettivamente domiciliata in Lecce, via Pietro Vincenti n. 12, presso lo studio del predetto procuratore (con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo pec: ovvero al seguente Email_2
n. fax: 08321591810), convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratto di finanziamento;
sono presenti l'avv. Ilaria Donato in sostituzione dell'avv. Concetta Triscari Barberi e l'avv. Maria Concetta Segreto in sostituzione dell'avv. Eugenio Buscicchio, i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni svolte in atti di causa. All'esito, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 17 aprile 2024, Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 67
[...] emesso dal Tribunale di Patti in data 26 febbraio 2024 e notificato in data 28 marzo 2024, con il quale era stato ingiunto nei suoi confronti il pagamento, in favore di la somma Controparte_1 di euro 11.729,42 oltre interessi e spese di procedura, in virtù di finanziamento sottoscritto con EL UC s.p.a. già gruppo
Agos s.p.a. in data 26 febbraio 2006. L'opponente ha contestato il difetto di titolarità del credito, eccependo la mancanza di prova della cessione del credito e dell'inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto di tali trasferimenti, nonché la prescrizione del credito. Tanto eccepito, l'attrice in opposizione ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo, con vittoria di spese e compensi di lite. Con comparsa di risposta depositata in data 12 giugno 2024, si è costituita chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1 concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed un termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via principale, il rigetto dell'opposizione perché infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi. Con ordinanza del 7 ottobre 2024, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stato concesso il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione. Successivamente, verificato tale adempimento, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. L'opponente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta con riferimento al credito ingiunto. L'eccezione va riqualificata come eccezione di difetto di titolarità del credito.
L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione (Cass., n. 32814/2023).
Ciò premesso, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
È vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019).
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, ciò vale anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sul punto, la Suprema Corte, con un giurisprudenziale che si intende condividere (Cass., n. 17944/2023), ha precisato quanto segue. Una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultimo (così espressamente Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza, n. 20495 del 29/09/2020, secondo cui: “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 5997 del 2016)”.) Pertanto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., n. 24798/2020, Cass., n. 4116/2016).
In particolare, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, è stato confermato, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato. Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione.
In questo caso, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (così, Cass., n. 17994/2023, cit.). Peraltro, la prova presuntiva di tale cessione può essere fornita nel caso in cui l'avviso di cessione sia stato pubblicato su iniziativa anche della cedente, da sola ovvero unitamente alla cessionaria. Nella specie, l'opposta ha prodotto unicamente la dichiarazione di cessione di Link per crediti trasferiti da altra società Agos a , Pt_2 senza produrre il contratto intervenuto tra queste società ovvero quello intercorso tra e Link ovvero tra Link e Dolomite ovvero Pt_2 la dichiarazione della cedente originaria.
I documenti allegati alle note del 18 marzo 2025 appaiono inutilizzabili perché prodotti oltre i termini preclusivi istruttori. In particolare, si precisa che, come statuito dalla Corte di Cassazione, la mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito attiene al merito della causa e comporta un difetto di titolarità nel rapporto controverso, sicché non trattandosi di questione di legittimazione attiva, la documentazione non può essere prodotta oltre i termini preclusivi e né sarebbe ammissibile l'integrazione dei documenti ai sensi dell'art. 182 c.p.c. in quanto concernente una questione di merito la cui prova soggiace ai termini preclusivi di rito. In caso di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (Trib. Trani, n. 1210 del 25 luglio 2023).
Da siffatte considerazioni discende che la cessione del credito non risulta provata. Per quanto esposto, in accoglimento dell'eccezione preliminare di merito in ordine al difetto di titolarità del rapporto controverso in capo alla convenuta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato con rigetto delle domande dell'opposta. Ogni altra eccezione proposta dall'opponente va dichiarata assorbita perché proposta unicamente per resistere alla domanda di ingiunzione, senza che costituiscano domanda autonoma;
e ciò secondo il principio della “ragione più liquida”, il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sancite dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/14).
Le spese, liquidate come in dispositivo, ex d.m. n. 55/14 aggiornati al d.m. n. 147/2022 (sulla base del valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, secondo i parametri minimi, tenuto conto della facile risoluzione della controversia;
considerato il deposito di memorie istruttori), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 420/2024 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 67 emesso dal Tribunale di Patti in data 26 febbraio 2024, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la carenza di prova della titolarità del credito ingiunto in capo all'opposta; per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo e rigetta le domande dell'opposta;
- dichiara inutilizzabile la documentazione depositata dalla convenuta con note del 18 marzo 2025;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Patti, 17 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Serena Andaloro)