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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9199 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/5614
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa MA NC E' CO, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 28 novembre 2025
Il Giudice
MA NC E' CO
N.R.G. 5614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA NC E' CO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5614/2024 promossa da:
(C.F. ), difeso dall'avvocato Giuseppe Zangari (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
) del Foro di Locri (RC) e domiciliato presso il suo studio sito a Bianco CodiceFiscale_2
(RC) in via Antonio Spanò 23.
RICORRENTE/I contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
(C.F. ), nei cui uffici è domiciliato in , via Freguglia n. 1. P.IVA_2 CP_1
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive d'udienza, depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 11.02.2024 e ritualmente notificato, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida e la Parte_1 conseguente restituzione della stessa al ricorrente, revoca adottata ai sensi dell'articolo 120 del C.d.S. In particolare, il ricorrente, con una narrazione invero alquanto confusa, ha dedotto che la patente di guida gli era stata ritirata dai Carabinieri di Cantù in data 12.07.2022, perché circolava con la patente scaduta. Successivamente, nell'aprile del 2023 non aveva potuto rinnovare il titolo abilitativo alla guida per la presenza di un ostativo nei terminali della Motorizzazione. Solo alla fine di ottobre 2023 la Prefettura di comunicava che la patente di guida era stata revocata a causa di una condanna CP_1 per droga emessa dal Tribunale di Cagliari con sentenza del 10.03.2023. Nello stesso ricorso la difesa del ha anche affermato di aver presentato, in data 16 giugno 2023, istanza in autotutela alla Pt_1
di per ottenere la copia del decreto di revoca della patente, il contestuale CP_1 CP_1 annullamento e la restituzione della stessa, atteso che al ricorrente non era mai stato comunicato il motivo della revoca della patente;
solo a seguito di sollecito inoltrato in data 12.10.2023, la Prefettura di ha dato riscontro, con PEC del 31.10.2023, sostenendo di non poter procedere in autotutela CP_1 all'annullamento del decreto di revoca in quanto il era stato condannato per reati in materia di Pt_1 sostanze stupefacenti in data 10.03.2021.
La difesa di parte ricorrente ha, pertanto, introdotto il presente giudizio chiedendo l'annullamento del provvedimento di revoca per violazione e falsa applicazione dell'art. 120 C.d.S., per eccesso di potere e carenza di motivazione dello stesso, oltre che per errore nella valutazione dei presupposti dello stesso provvedimento e per illogicità manifesta.
Il procedimento veniva inizialmente assegnato alla dott.ssa , che con decreto del Persona_1
4.03.2024 fissava l'udienza di comparizione parti al 20.05.2024. Si costituivano il e la , rispettivamente con comparsa Controparte_1 Controparte_1 CP_1 depositata telematicamente in data 9.05.2024 e 23.05.2024, entrambe con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di , chiedendo l'integrale rigetto della domanda, CP_1 perché infondata.
In particolare, la difesa di parti resistenti ha dedotto che con decreto n.2016/365 del 18.01.2016, il Prefetto di revocava la patente di guida intestata al ricorrente, a seguito CP_1 NumeroD_1 dell'applicazione nei suoi confronti, da parte del Tribunale di Milano, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di quattro anni. Il provvedimento ablativo veniva adottato automaticamente, in quanto allora atto vincolato.
Il ricorrente ha inoltrato alla di istanza di riesame del provvedimento di revoca, CP_1 CP_1 invocando l'applicazione del nuovo testo dell'art. 120, comma 2 C.d.S., come risultante a seguito della pronuncia n. 99/2020 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma citata, nella parte in cui disponeva che il Prefetto “provvede” invece che “può provvedere” alla revoca della patente, configurando così un potere discrezionale e non più vincolato del Prefetto nell'adottare la misura stessa. In data 31.10.2023, la ha rigettato l'istanza di riesame dell'atto ablativo dopo aver appurato CP_1 la sussistenza, a carico del di una sentenza di condanna per reati in materia di stupefacenti, Pt_1 divenuta irrevocabile il 10.03.2023. L'Avvocatura dello Stato ha chiarito che a differenza di quanto asserito dalla difesa di parte resistente, la revoca da cui origina la presente controversia non era stata adottata quale sanzione conseguente alla circolazione con patente scaduta, bensì quale provvedimento adottato in seguito all'assoggettamento del ricorrente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
in sostanza il al momento del fermo circolava non solo con la patente scaduta, ma anche con la patente Pt_1 revocata.
La difesa delle parti resistenti ha identificato l'oggetto del contendere nella legittimità del diniego del provvedimento oggetto dell'istanza di autotutela, anche alla luce della versione novellata della disposizione, e nella sussistenza o meno, dunque, del diritto soggettivo del ricorrente alla restituzione della patente di guida. Nel corso della prima udienza del 20.05.2024, il Giudice originariamente assegnatario rinviava per necessarie verifiche circa la regolarità del contraddittorio nei confronti della Prefettura di CP_1 all'udienza del 10.06.2024; all'esito dell'udienza la dott.ssa rinviava per la decisione ai sensi Per_1 dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.10.2024, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle conclusioni. Nelle more il giudice assegnatario veniva assegnata in via esclusiva alla sezione terza civile e con provvedimento della Presidente di sezione, dott.ssa Paola Maria Gandolfi del 22.10.2024 il procedimento veniva assegnato a questo Giudice, che con decreto del 12.11.2024 fissava nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio al 27.03.2025 per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza. All'esito dell'udienza cartolare, ritenendo necessario conferire con le parti, il giudice fissava udienza al 6.05.2025, udienza rinviata al 3.06.2025 su istanza del difensore di parte ricorrente e poi al 6.11.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c. Il Giudice a scioglimento della riserva assunta in data 7.11.2025 ha pronunciato la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Si premette che oggetto della decisione richiesta a questo giudice è esclusivamente la legittimità del provvedimento di revoca del titolo abilitativo alla guida ai sensi dell'art. 120 del C.d.S., con esclusione del giudicato su altre cause di ablazione della patente.
Va, ulteriormente, premesso che in questa sede non può essere accolta la domanda di annullamento dell'atto svolta dal ricorrente, avuto riguardo ai poteri del giudice ordinario in punto di sindacato dei provvedimenti dell'amministrazione, che al di fuori di casi normativamente previsti, escludono la possibilità di annullamento dell'atto stesso. Nel presente giudizio è possibile procedere esclusivamente all'accertamento in via incidentale dell'illegittimità del provvedimento di revoca e, conseguentemente, dell'attuale esistenza rispetto a quel provvedimento del diritto del ricorrente a disporre della patente, pronuncia da ritenersi ricompresa nella domanda proposta.
Il ha adito questo Tribunale impugnando il decreto di revoca della patente di guida prot. n. , Pt_1 Numer_2 del 18.01.2016, emesso nei suoi confronti, perché destinatario della sorveglianza speciale disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con decreto nr. 47/08 del 19.12.2007; avverso quel provvedimento l'odierno ricorrente ha presentato istanza in autotutela alla , chiedendone l'annullamento Controparte_1
e la restituzione della patente di guida, istanza non accolta dalla , che ha addotto a Controparte_1 fondamento del rigetto la sopravvenuta sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, definitiva in data 10.03.2023 (doc. 3 di parti resistenti). Sussiste, pertanto, l'interesse della parte ad ottenere una pronuncia sulla legittimità del provvedimento, atteso che, come risulta dalle allegazioni e dai chiarimenti forniti in corso di causa, è stata rigettata la domanda del di ottenere il rilascio di un nuovo titolo sia per Pt_1 la precedente sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, sia per la presenza di un ostativo (costituito da sentenza del 2023 di condanna per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90).
Inquadrata così la fattispecie, si ritiene che l'iter procedimentale attuato dalla sia irrituale Controparte_1 e come tale non possa che essere disatteso.
Il provvedimento di revoca in esame, emesso nel 2016, ovvero ben prima della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 120, comma 2, C.d.S., è fondato esclusivamente sulla constatazione dell'applicazione nei confronti del destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro. Se, quindi, al momento dell'emissione del provvedimento, la revoca doveva considerarsi atto vincolato, tuttavia in questa sede, a fronte dell'azione svolta dal ricorrente, il provvedimento in esame non consente di ritenere soddisfatti i criteri di ragionevolezza e proporzionalità richiamati dalla pronuncia n.
99/2020 della Corte Costituzionale.
Inoltre, sempre con riferimento al decreto di revoca del 2016, si deve tenere conto che, in caso di secondo rilascio a seguito della revoca del titolo, sia sufficiente soltanto il decorso del termine triennale previsto dall'art. 120, comma 3, C.d.S., diversamente da quanto stabilito dal primo comma in caso di primo rilascio, in conformità all'orientamento espresso nella pronuncia emessa dal Consiglio di Stato n.3084 del 14.4.2021, nella quale si è escluso che la riabilitazione configuri condizione per il rilascio, dopo il decorso dell'arco temporale previsto, evidenziando che essa può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni. Termine triennale senz'altro trascorso nella fattispecie in esame.
L'applicazione dei principi enunciati determina che, rispetto al provvedimento impugnato, si debba accertare il diritto del al mantenimento della titolarità e dell'utilizzo della patente di guida. Pt_1 Si osserva, infatti, che proprio alla luce di quanto sancito con la pronuncia della C. Cost. n. 99/2020, la
, in risposta all'istanza in autotutela, avrebbe dovuto annullare il provvedimento nr. Controparte_1
2016/365 del 18.01.2016 e avviare il procedimento amministrativo volto alla revoca della patente di guida per la sentenza di patteggiamento per il reato ex art. 73 D.P.R. 309/90, definitiva nel 2023, adottando eventualmente un nuovo provvedimento di revoca emesso in conformità ai principi ed alle valutazioni imposte dai noti arresti della Corte Costituzionale.
Si osserva, invece, che nel provvedimento di revoca del 2016 non risultano esplicitati elementi che, nel rispetto del principio di proporzionalità, possano portare a ritenere corretta la compressione del diritto soggettivo invocato dal ricorrente e che, come indicato dalla Corte Costituzionale, mettano in evidenza ragioni impeditive al mantenimento del titolo abilitativo derivanti dal contenuto individualizzante della misura;
né tali elementi sono stati addotti a supporto del rigetto dell'istanza di autotutela, con la quale la di si è CP_1 CP_1 limitata ad affermare – del tutto irritualmente – che “Con riferimento all'istanza di riesame del provvedimento di revoca ex art. 120, comma 2, C.d.S., si esclude la possibilità di accoglimento, posto che l'istante ha riportato una recentissima condanna in materia di stupefacenti (Tribunale di Cagliari irrevocabile il 10.03.2023)”
Si impone, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'accertamento del diritto del ricorrente al mantenimento della titolarità e dell'utilizzo della patente di guida.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento del ricorso proposto da accertata l'illegittimità sopravvenuta del Parte_1 provvedimento di revoca della patente n.2016/365 emesso dal Prefetto di in data 18.01.2016, CP_1 accerta il diritto del ricorrente al mantenimento della titolarità e dell'utilizzo della patente di guida;
2. condanna le parti resistenti in solido alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Zangari dichiaratosi antistatario.
Milano, 28 novembre 2025
Il Giudice
MA NC E' CO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa MA NC E' CO, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 28 novembre 2025
Il Giudice
MA NC E' CO
N.R.G. 5614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA NC E' CO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5614/2024 promossa da:
(C.F. ), difeso dall'avvocato Giuseppe Zangari (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
) del Foro di Locri (RC) e domiciliato presso il suo studio sito a Bianco CodiceFiscale_2
(RC) in via Antonio Spanò 23.
RICORRENTE/I contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
(C.F. ), nei cui uffici è domiciliato in , via Freguglia n. 1. P.IVA_2 CP_1
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive d'udienza, depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 11.02.2024 e ritualmente notificato, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida e la Parte_1 conseguente restituzione della stessa al ricorrente, revoca adottata ai sensi dell'articolo 120 del C.d.S. In particolare, il ricorrente, con una narrazione invero alquanto confusa, ha dedotto che la patente di guida gli era stata ritirata dai Carabinieri di Cantù in data 12.07.2022, perché circolava con la patente scaduta. Successivamente, nell'aprile del 2023 non aveva potuto rinnovare il titolo abilitativo alla guida per la presenza di un ostativo nei terminali della Motorizzazione. Solo alla fine di ottobre 2023 la Prefettura di comunicava che la patente di guida era stata revocata a causa di una condanna CP_1 per droga emessa dal Tribunale di Cagliari con sentenza del 10.03.2023. Nello stesso ricorso la difesa del ha anche affermato di aver presentato, in data 16 giugno 2023, istanza in autotutela alla Pt_1
di per ottenere la copia del decreto di revoca della patente, il contestuale CP_1 CP_1 annullamento e la restituzione della stessa, atteso che al ricorrente non era mai stato comunicato il motivo della revoca della patente;
solo a seguito di sollecito inoltrato in data 12.10.2023, la Prefettura di ha dato riscontro, con PEC del 31.10.2023, sostenendo di non poter procedere in autotutela CP_1 all'annullamento del decreto di revoca in quanto il era stato condannato per reati in materia di Pt_1 sostanze stupefacenti in data 10.03.2021.
La difesa di parte ricorrente ha, pertanto, introdotto il presente giudizio chiedendo l'annullamento del provvedimento di revoca per violazione e falsa applicazione dell'art. 120 C.d.S., per eccesso di potere e carenza di motivazione dello stesso, oltre che per errore nella valutazione dei presupposti dello stesso provvedimento e per illogicità manifesta.
Il procedimento veniva inizialmente assegnato alla dott.ssa , che con decreto del Persona_1
4.03.2024 fissava l'udienza di comparizione parti al 20.05.2024. Si costituivano il e la , rispettivamente con comparsa Controparte_1 Controparte_1 CP_1 depositata telematicamente in data 9.05.2024 e 23.05.2024, entrambe con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di , chiedendo l'integrale rigetto della domanda, CP_1 perché infondata.
In particolare, la difesa di parti resistenti ha dedotto che con decreto n.2016/365 del 18.01.2016, il Prefetto di revocava la patente di guida intestata al ricorrente, a seguito CP_1 NumeroD_1 dell'applicazione nei suoi confronti, da parte del Tribunale di Milano, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di quattro anni. Il provvedimento ablativo veniva adottato automaticamente, in quanto allora atto vincolato.
Il ricorrente ha inoltrato alla di istanza di riesame del provvedimento di revoca, CP_1 CP_1 invocando l'applicazione del nuovo testo dell'art. 120, comma 2 C.d.S., come risultante a seguito della pronuncia n. 99/2020 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma citata, nella parte in cui disponeva che il Prefetto “provvede” invece che “può provvedere” alla revoca della patente, configurando così un potere discrezionale e non più vincolato del Prefetto nell'adottare la misura stessa. In data 31.10.2023, la ha rigettato l'istanza di riesame dell'atto ablativo dopo aver appurato CP_1 la sussistenza, a carico del di una sentenza di condanna per reati in materia di stupefacenti, Pt_1 divenuta irrevocabile il 10.03.2023. L'Avvocatura dello Stato ha chiarito che a differenza di quanto asserito dalla difesa di parte resistente, la revoca da cui origina la presente controversia non era stata adottata quale sanzione conseguente alla circolazione con patente scaduta, bensì quale provvedimento adottato in seguito all'assoggettamento del ricorrente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
in sostanza il al momento del fermo circolava non solo con la patente scaduta, ma anche con la patente Pt_1 revocata.
La difesa delle parti resistenti ha identificato l'oggetto del contendere nella legittimità del diniego del provvedimento oggetto dell'istanza di autotutela, anche alla luce della versione novellata della disposizione, e nella sussistenza o meno, dunque, del diritto soggettivo del ricorrente alla restituzione della patente di guida. Nel corso della prima udienza del 20.05.2024, il Giudice originariamente assegnatario rinviava per necessarie verifiche circa la regolarità del contraddittorio nei confronti della Prefettura di CP_1 all'udienza del 10.06.2024; all'esito dell'udienza la dott.ssa rinviava per la decisione ai sensi Per_1 dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.10.2024, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle conclusioni. Nelle more il giudice assegnatario veniva assegnata in via esclusiva alla sezione terza civile e con provvedimento della Presidente di sezione, dott.ssa Paola Maria Gandolfi del 22.10.2024 il procedimento veniva assegnato a questo Giudice, che con decreto del 12.11.2024 fissava nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio al 27.03.2025 per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza. All'esito dell'udienza cartolare, ritenendo necessario conferire con le parti, il giudice fissava udienza al 6.05.2025, udienza rinviata al 3.06.2025 su istanza del difensore di parte ricorrente e poi al 6.11.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c. Il Giudice a scioglimento della riserva assunta in data 7.11.2025 ha pronunciato la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Si premette che oggetto della decisione richiesta a questo giudice è esclusivamente la legittimità del provvedimento di revoca del titolo abilitativo alla guida ai sensi dell'art. 120 del C.d.S., con esclusione del giudicato su altre cause di ablazione della patente.
Va, ulteriormente, premesso che in questa sede non può essere accolta la domanda di annullamento dell'atto svolta dal ricorrente, avuto riguardo ai poteri del giudice ordinario in punto di sindacato dei provvedimenti dell'amministrazione, che al di fuori di casi normativamente previsti, escludono la possibilità di annullamento dell'atto stesso. Nel presente giudizio è possibile procedere esclusivamente all'accertamento in via incidentale dell'illegittimità del provvedimento di revoca e, conseguentemente, dell'attuale esistenza rispetto a quel provvedimento del diritto del ricorrente a disporre della patente, pronuncia da ritenersi ricompresa nella domanda proposta.
Il ha adito questo Tribunale impugnando il decreto di revoca della patente di guida prot. n. , Pt_1 Numer_2 del 18.01.2016, emesso nei suoi confronti, perché destinatario della sorveglianza speciale disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con decreto nr. 47/08 del 19.12.2007; avverso quel provvedimento l'odierno ricorrente ha presentato istanza in autotutela alla , chiedendone l'annullamento Controparte_1
e la restituzione della patente di guida, istanza non accolta dalla , che ha addotto a Controparte_1 fondamento del rigetto la sopravvenuta sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, definitiva in data 10.03.2023 (doc. 3 di parti resistenti). Sussiste, pertanto, l'interesse della parte ad ottenere una pronuncia sulla legittimità del provvedimento, atteso che, come risulta dalle allegazioni e dai chiarimenti forniti in corso di causa, è stata rigettata la domanda del di ottenere il rilascio di un nuovo titolo sia per Pt_1 la precedente sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, sia per la presenza di un ostativo (costituito da sentenza del 2023 di condanna per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90).
Inquadrata così la fattispecie, si ritiene che l'iter procedimentale attuato dalla sia irrituale Controparte_1 e come tale non possa che essere disatteso.
Il provvedimento di revoca in esame, emesso nel 2016, ovvero ben prima della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 120, comma 2, C.d.S., è fondato esclusivamente sulla constatazione dell'applicazione nei confronti del destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro. Se, quindi, al momento dell'emissione del provvedimento, la revoca doveva considerarsi atto vincolato, tuttavia in questa sede, a fronte dell'azione svolta dal ricorrente, il provvedimento in esame non consente di ritenere soddisfatti i criteri di ragionevolezza e proporzionalità richiamati dalla pronuncia n.
99/2020 della Corte Costituzionale.
Inoltre, sempre con riferimento al decreto di revoca del 2016, si deve tenere conto che, in caso di secondo rilascio a seguito della revoca del titolo, sia sufficiente soltanto il decorso del termine triennale previsto dall'art. 120, comma 3, C.d.S., diversamente da quanto stabilito dal primo comma in caso di primo rilascio, in conformità all'orientamento espresso nella pronuncia emessa dal Consiglio di Stato n.3084 del 14.4.2021, nella quale si è escluso che la riabilitazione configuri condizione per il rilascio, dopo il decorso dell'arco temporale previsto, evidenziando che essa può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni. Termine triennale senz'altro trascorso nella fattispecie in esame.
L'applicazione dei principi enunciati determina che, rispetto al provvedimento impugnato, si debba accertare il diritto del al mantenimento della titolarità e dell'utilizzo della patente di guida. Pt_1 Si osserva, infatti, che proprio alla luce di quanto sancito con la pronuncia della C. Cost. n. 99/2020, la
, in risposta all'istanza in autotutela, avrebbe dovuto annullare il provvedimento nr. Controparte_1
2016/365 del 18.01.2016 e avviare il procedimento amministrativo volto alla revoca della patente di guida per la sentenza di patteggiamento per il reato ex art. 73 D.P.R. 309/90, definitiva nel 2023, adottando eventualmente un nuovo provvedimento di revoca emesso in conformità ai principi ed alle valutazioni imposte dai noti arresti della Corte Costituzionale.
Si osserva, invece, che nel provvedimento di revoca del 2016 non risultano esplicitati elementi che, nel rispetto del principio di proporzionalità, possano portare a ritenere corretta la compressione del diritto soggettivo invocato dal ricorrente e che, come indicato dalla Corte Costituzionale, mettano in evidenza ragioni impeditive al mantenimento del titolo abilitativo derivanti dal contenuto individualizzante della misura;
né tali elementi sono stati addotti a supporto del rigetto dell'istanza di autotutela, con la quale la di si è CP_1 CP_1 limitata ad affermare – del tutto irritualmente – che “Con riferimento all'istanza di riesame del provvedimento di revoca ex art. 120, comma 2, C.d.S., si esclude la possibilità di accoglimento, posto che l'istante ha riportato una recentissima condanna in materia di stupefacenti (Tribunale di Cagliari irrevocabile il 10.03.2023)”
Si impone, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'accertamento del diritto del ricorrente al mantenimento della titolarità e dell'utilizzo della patente di guida.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento del ricorso proposto da accertata l'illegittimità sopravvenuta del Parte_1 provvedimento di revoca della patente n.2016/365 emesso dal Prefetto di in data 18.01.2016, CP_1 accerta il diritto del ricorrente al mantenimento della titolarità e dell'utilizzo della patente di guida;
2. condanna le parti resistenti in solido alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Zangari dichiaratosi antistatario.
Milano, 28 novembre 2025
Il Giudice
MA NC E' CO