Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2016, n. 42996
CASS
Sentenza 14 settembre 2016

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Non viola il principio di legalità, anche convenzionale, l'interpretazione giurisprudenziale della legge penale in senso sfavorevole all'imputato, rispetto a precedenti decisioni, nella misura in cui la possibilità di letture diverse della norma incriminatrice non discenda da una patologica indeterminatezza della fattispecie, e l'interpretazione sfavorevole sia comunque razionalmente correlabile al significato letterale della previsione. (Fattispecie in tema di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, rispetto alla quale la S.C. ha precisato che la sentenza della Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia si è mossa da una premessa errata, laddove ha ritenuto che il suddetto reato abbia origine giurisprudenziale, quando invece si fonda, nel rispetto del principio di legalità, sulla combinazione tra la norma incriminatrice speciale e l'art. 110 cod. pen.).

Va annullata con rinvio la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.u.p. all'esito dell'udienza preliminare con riferimento all'imputazione elevata dal pubblico ministero, qualora i medesimi fatti siano diversamente qualificabili in altra ipotesi di reato per la quale sussistono i presupposti per il rinvio a giudizio, dal momento che il giudice, nell'assumere i provvedimenti conclusivi di cui all'art. 424 cod. proc. pen., può conferire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica.

Commentario1

  • 1L’irretroattività dell’interpretazione sfavorevole nel sistema italiano
    Amato Michele · https://www.diritto.it/ · 5 marzo 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2016, n. 42996
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42996
Data del deposito : 14 settembre 2016

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