Sentenza 14 settembre 2016
Massime • 2
Non viola il principio di legalità, anche convenzionale, l'interpretazione giurisprudenziale della legge penale in senso sfavorevole all'imputato, rispetto a precedenti decisioni, nella misura in cui la possibilità di letture diverse della norma incriminatrice non discenda da una patologica indeterminatezza della fattispecie, e l'interpretazione sfavorevole sia comunque razionalmente correlabile al significato letterale della previsione. (Fattispecie in tema di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, rispetto alla quale la S.C. ha precisato che la sentenza della Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia si è mossa da una premessa errata, laddove ha ritenuto che il suddetto reato abbia origine giurisprudenziale, quando invece si fonda, nel rispetto del principio di legalità, sulla combinazione tra la norma incriminatrice speciale e l'art. 110 cod. pen.).
Va annullata con rinvio la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.u.p. all'esito dell'udienza preliminare con riferimento all'imputazione elevata dal pubblico ministero, qualora i medesimi fatti siano diversamente qualificabili in altra ipotesi di reato per la quale sussistono i presupposti per il rinvio a giudizio, dal momento che il giudice, nell'assumere i provvedimenti conclusivi di cui all'art. 424 cod. proc. pen., può conferire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica.
Commentario • 1
- 1. L’irretroattività dell’interpretazione sfavorevole nel sistema italianoAmato Michele · https://www.diritto.it/ · 5 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2016, n. 42996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42996 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2016 |
Testo completo
4 2 9 9 6 / 1 6 le REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo IAno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1105/2016 - Presidente - GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE N. 17673/2016 FRANCESCA MORELLI ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO Rel. Consigliere - GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANIA MONTANA RA NZ DO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nei confronti di: CI PO NZ CI PO AR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/12/2015 del GIP TRIBUNALE di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
ch he conclusi lette sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Папинез желбо вол тию ошее жител ей سلام inefer fueta;
9 Ud to 'Aw. Goffudo D'Antova, fur le forti cint, con numl'annule ne esto. ele he concluso per delle senteme Qinde Волзіогні,Uditii difensor Avv. Carmelo Peluso a The hous conclus for il geht de cor. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21/12/2015 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di AR IO PP, in ordine al delitto ascrittogli ai sensi degli artt. 110, 416-bis, commi primo, secondo, quarto e sesto, cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. All'imputato, in particolare, è attribuito il concorso esterno nell'associazione denominata Cosa Nostra, operante a Catania e, in sinergia con altre famiglie, nell'intero territorio siciliano, concorso tradottosi in un concreto contributo causale ai fini della conservazione e del rafforzamento del sodalizio, nonché della realizzazione del programma criminoso, attraverso: a) la messa a disposizione della propria attività economica, finanziaria e imprenditoriale;
b) la promozione di affari di interesse dell'associazione mafiosa, anche attraverso la mediazione con soggetti politici e con pubblici funzionari e dipendenti;
c) la costituzione di società, nelle quali erano coinvolte persone legate all'organizzazione criminale;
d) la partecipazione alla distribuzione di lavori controllati direttamente o indirettamente dal sodalizio criminale;
e) l'affidamento di lavori per la realizzazione di progetti o affari da lui promossi a imprese mafiose o a imprese a disposizione dell'associazione. Il giudice, ritenendo che il primo elemento di valutazione fosse rappresentato dal modo di procedere della Procura della Repubblica e dalla valutazione da parte della stessa degli elementi raccolti, ha iniziato con il ripercorrere l'iter procedimentale. In particolare, si è rilevato: a) che la richiesta di rinvio a giudizio aveva fatto seguito ad una richiesta di archiviazione del 05/04/2012, basata sulla ritenuta impossibilità di contestare il concorso esterno in associazione mafiosa, alla stregua degli elementi raccolti, e al rigetto della stessa, da parte del Giudice per le indagini preliminari, che, ai sensi dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., con ordinanza del 15/11/2012, aveva disposto che il Pubblico Ministero procedesse allo svolgimento di alcune attività di indagine;
b) che la posizione centrale attribuita in quest'ultima ordinanza alle dichiarazioni di AS CI non poteva essere condivisa, dal momento che, successivamente al 2012, quest'ultimo era stato rinviato a giudizio per calunnia e, oltre a non fornire alcun contributo nel processo a carico dell'ex ministro Mannino, non aveva ma prodotto i documenti del padre, da lui stesso indicati a riscontro delle sue affermazioni;
c) che anche il secondo pilastro dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, ossia le dichiarazioni di AN IU, non erano utilizzabili, in quanto le operazioni immobiliari, in ordine alle quali il collaboratore aveva riferito, avrebbero coinvolto anche altra persona, ON TR, che era stato 1 assolto dall'accusa di associazione di tipo mafioso e aveva anche conseguito una notevole somma di denaro per l'ingiusta detenzione subita;
d) che i temi di indagine indicati dal giudice per le indagini preliminari erano stati svolti dalla Procura solo in parte, con la conseguenza che era rimasto incrinato il complessivo impianto accusatorio;
e) che la richiesta di rinvio a giudizio del 01/04/2015 elencava una serie di attività poste in essere dall'imputato, indicate nella loro generale tipologia, ma non si accompagnava alla puntualizzazione né delle specifiche condotte poste in essere, né di concreti fatti di reato, né, infine, delle persone che avrebbero agito in concorso con il IO PP;
f) che, peraltro, mancava una comunicazione di notizia di reato unitaria, il che rendeva disagevole la ricostruzione del pensiero accusatorio, anche in ragione dell'arco quarantennale in cui l'attività dell'imputato si sarebbe svolta e della mole di atti allegati alla richiesta. La sentenza impugnata rileva, quindi, riproducendo il testo dell'ordinanza resa all'udienza del 14/10/2105: a) che i fatti contestati all'imputato dovevano necessariamente concernere il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 416-bis cod. pen.; b) che la lamentata violazione dell'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., doveva ritenersi insussistente giacché il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. è un tipico reato a forma libera, in relazione al quale non è possibile prevedere una griglia di comportamenti predeterminati. Ciò posto, la sentenza, dopo avere ripercorso le principali decisioni di questa Corte in tema di concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, ha osservato che la distinzione fra tale ipotesi e la partecipazione al sodalizio pone significativi problemi sul piano pratico e ha poi analizzato la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 14/04/2015, TR c. IA, giungendo alla conclusione poi trasfusa nel dispositivo sopra ricordato. Al riguardo, la sentenza ha osservato: a) che la fattispecie contestata contrasta con il principio di legalità, dal momento che il sistema giuridico italiano non risponde ai caratteri propri della common law;
b) che l'esigenza di giustizia sottesa alla costruzione del reato di matrice giurisprudenziale "che, д sostanzialmente, non esiste" - deve ritenersi superata, anche alla luce del fatto che, nonostante siano trascorsi oltre trent'anni, il legislatore non abbia ritenuto di disciplinare la materia;
c) che, del resto, l'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, TR, Rv. 199386 si era allontanata dallo spirito di tale intervento, finendo per ritenere configurabile il concorso esterno anche in relazione al contributi non circoscritti, ma duraturi dell'agente, a tal fine valorizzando l'intensità o la qualità del livello di cooperazione prestata;
d) che, come riconosciuto da Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264625, i criteri distintivi del concorso esterno 2 rispetto al reato associativo erano di nebulosa applicazione;
e) che il concorso esterno era al più configurabile in relazione ad ipotesi del tutto marginali. La sentenza ha poi rilevato: a) che, anche a voler seguire la tesi contraria, comunque all'imputato erano state contestate condotte per un periodo di circa quarant'anni e con articolazione talmente ampia da essere in netto contrasto con la figura del concorso esterno;
b) che l'indicazione dell'apporto attribuito al IO PP era generica, in quanto il Pubblico Ministero aveva rappresentato delle tipologie di comportamenti, senza alcuna specificazione dei tempi, delle condotte, dei soggetti coinvolti;
c) che, in definitiva, il contributo richiesto al concorrente esterno deve poter essere apprezzato come idoneo, in termini di concretezza, specificità e rilevanza, a determinare sotto il profilo causale, la conservazione o il rafforzamento dell'associazione, mentre ciò non risultava chiaro nell'imputazione; d) che le generali espressioni adoperate nella formulazione del capo di imputazione potevano far sorgere il dubbio che il ruolo del IO PP potesse essere ben più articolato e complesso, giungendo persino a configurarsi, se non come di promozione, almeno come di direzione o di organizzazione dell'associazione criminale. Proseguendo nell'analisi, il giudice dell'udienza preliminare ha osservato che la mancata contestazione di reati-fine e l'esistenza nel fascicolo processuale di atti riferibili a "moltissimi fatti e vicende riconducibili all'imputato" rendeva la materia ancora più evanescente e nebulosa, in definitiva, non consentendo di ritenere sostenibile l'accusa in dibattimento. Al riguardo, la sentenza impugnata ha aggiunto: a) che le indagini, nel loro progressivo evolversi, non avevano condotto ad operare una distinzione tra rapporti di conoscenza o di amicizia dell'imputato con le numerosissime persone frequentate in ragione delle sue attività e rapporti penalmente rilevanti;
b) che, del resto, era da registrare l'anomalia per la quale, nonostante la presenza di numerosi collaboratori catanesi, l'indagine avesse preso le mosse dalle dichiarazioni di un collaboratore di Messina;
c) che, peraltro, le indagini si erano tradotte in un "accatastamento di dati e di persone", senza alcuna elaborazione dei dati investigativi e senza la predisposizione di una comunicazione di notizia di reato unitaria;
d) che la dedotta strumentalità della linea editoriale del giornale La Sicilia e delle emittenti televisive riconducibili all'imputato agli interessi di Cosa Nostra, oltre a rappresentare un profilo fattuale di difficile dimostrazione, era legata sostanzialmente a due episodi, che, di per sé, non possono dirsi espressivi delle direttive perseguite dagli indicati strumenti di comunicazione;
e) che analoghe considerazioni potevano essere svolte con riferimento all'attività imprenditoriale dell'imputato, al quale, peraltro, come già sopra sottolineato, si finiva sostanzialmente per attribuire un ruolo addirittura verticistico nel sodalizio, 3 senza possibilità di operare alcuna riqualificazione giuridica del fatto contestato;
f) che, del resto, era stato trascurato quanto riferito da un importante esponente della mafia catanese, NZ LO, nel corso di una conversazione intercettata, quando aveva affermato che a Catania esiste una lobby di cui fanno parte alcuni imprenditori che si disinteressano della politica e curano i propri interessi, grazie anche all'appoggio della magistratura. Sempre in tale cornice argomentativa, la sentenza impugnata sottolinea che il Pubblico Ministero aveva omesso di sviluppare compiutamente i temi di indagine indicati nella menzionata ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 15/11/2012, in particolare considerando: a) che una parte rilevante delle indicazioni contenute nell'ordinanza non aveva costituito oggetto di delega, impedendo di indagare su collegamenti tra l'imputato e le istituzioni;
b) che le indagini erano state delegate a tre diverse autorità di polizia che, verosimilmente, non avevano conosciuto l'una i risultati delle altre;
c) che le conclusioni di tali operazioni non erano state amalgamate in un rapporto unitario, con valutazione specifica dei nuovi elementi;
d) che, in definitiva, la struttura delle nuove indagini risentiva di quella carenza investigativa già censurata dall'ordinanza del 15/11/2012, con specifico riguardo alla possibilità di correlare le condotte dell'imputato con ambiti mafiosi;
e) che tali lacune investigative impedivano lo sviluppo della successiva fase processuale. Dopo aver considerato gli elementi già esaminati nel 2012 in occasione della richiesta di archiviazione, la sentenza impugnata affronta poi il tema degli elementi raccolti dal 2013 in poi, ossia, secondo quanto afferma la medesima decisione, le dichiarazioni del collaboratore AN Di AR, gli accertamenti bancari e la comunicazione telefonica tra l'imputato e IN IA, rilevando che le prime non contengono "quegli elementi di riscontro necessari per la loro utilizzabilità", i secondi non avevano consentito di configurare elementi di rilevanza penale (come del resto, confermato dal decreto del Tribunale di Catania sezione misure di prevenzione del 26/01/2015, che aveva rigettato la - proposta, laddove il successivo provvedimento del 17/06/2015, che aveva ordinato il sequestro delle giacenze di conti svizzeri e della somma di denaro depositata su un conto italiano, era fondato sulle citate dichiarazioni del Di AR), mentre, infine, la terza si inseriva in un quadro probatorio carente e contraddittorio. Infine, il provvedimento impugnato esamina la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania del 19/02/2014, con la quale è stata affermata la responsabilità di RA MB per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa e di scambio elettorale politico mafioso e - osserva: a) che la decisione non era definitiva, talché essa poteva documentare il mero fatto storico dell'esistenza della decisione e le scansioni delle relative vicende processuali, ma non la ricostruzione, né il ragionamento probatorio;
b) che la sentenza della quale si discute aveva riguardato un politico, al quale era anche stato contestato un delitto scopo, mentre il IO PP è un - imprenditore;
c) che le medesime vicende economiche menzionate nella sentenza in esame erano state considerate nella richiesta di archiviazione del 2012 della quale s'è detto;
d) che non era condivisibile l'attribuzione, nella sentenza cd. MB, al IO PP di asseriti impegni tra l'imputato e soggetti mafiosi.
2. Sono stati proposti, da parte del Pubblico Ministero e dalle costituite parti civili, GE NT e RI NT, distinti ricorsi, il cui contenuto viene indicato nei numeri che seguono, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il ricorso proposto dal Pubblico Ministero è affidato ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, criticando le conclusioni della sentenza impugnata, quanto alla non configurabilità del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Rileva il ricorrente: a) che la sentenza resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso TR si era occupata del diverso problema della conoscibilità, da parte dell'imputato, della rilevanza penale delle condotte realizzate tra il 1979 e il 1988, ossia in epoca anteriore al citato intervento di Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, TR;
b) che, peraltro, questa Corte, con la sentenza Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, sopra citata, aveva ritenuto giuridicamente inesatta la premessa da cui aveva preso le mosse la decisione della Corte europea, ossia la matrice giurisprudenziale del reato in esame;
c) che, del resto, anche la Corte costituzionale, con la sentenza 26/03/2015, n. 48, aveva riconosciuto l'esistenza di un saldo orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel senso della configurabilità del reato di concorso esterno in associazione mafiosa;
d) che era errato sostenere che Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, TR cit. avesse circoscritto tale ipotesi ai casi di apporto limitato del concorrente in circostanze particolari. Il ricorrente, quindi, soffermandosi su altri rilievi della sentenza impugnata, osserva: a) che la affermata genericità delle condotte contestate, oltre ad essere contrastata dalla rilevanza delle circostanze fattuali che emergono dalla lettura degli atti processuali, avrebbe comunque, ove pure sussistente, dovuto condurre il giudice a richiedere al Pubblico Ministero di precisare l'imputazione (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 - dep. 01/02/2008, Battistella, Rv. 238239); b) che del tutto irrilevante era la mancata contestazione di reati - fine. 1 05 3.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, criticando le argomentazioni sviluppate dalla sentenza impugnata per sostenere la non configurabilità del reato di concorso esterno e sottolineando che, contraddittoriamente rispetto a tale premessa, la medesima decisione aveva poi riconosciuto la sussumibilità in tale ipotesi di non meglio specificate "figure del tutto marginali". Aggiunge il ricorrente che il criterio che consente di distinguere la fattispecie dal reato associativo non è la proiezione temporale dell'apporto ma la presenza o non dell'affectio societatis e che, in ogni caso, ove il giudice avesse ritenuto di sussumere la condotta all'interno dell'art. 416-bis cod. pen., avrebbe dovuto procedere a riqualificare il fatto, alla stregua dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Dopo aver rilevato l'eccentricità delle considerazioni dedicate alla consistenza del materiale probatorio rispetto alla ritenuta non configurabilità del reato contestato, il Pubblico Ministero si duole della ricostruzione parziale e incompleta delle fonti di prova che, secondo il ricorrente, la stessa sentenza ammette essere il frutto della mole degli atti e della mancanza di una comunicazione di notizia di reato unitaria. Aggiunge il ricorrente: a) che era mancante la motivazione in ordine all'analisi degli elementi probatori concernenti l'iter relativo alla costruzione di centri commerciali e allo sviluppo di altri affari, al punto che la sentenza impugnata aveva lamentato l'assenza o l'incompletezza di atti, al contrario presenti e comprovanti sia il diretto interesse dell'imputato sia l'infiltrazione di Cosa Nostra;
b) che neppure erano stati considerati gli elementi emergenti dalle sentenze in atti sulla vicenda dell'ospedale BA e le risultanze delle indagini conseguentemente svolte;
c) che la sentenza impugnata, concentrandosi sulle of dichiarazioni del CI e del IU, aveva trascurato gli altri elementi ai quali il Pubblico Ministero aveva affidato la propria richiesta, peraltro privilegiando una valutazione frazionata degli stessi;
d) che superficiale era la valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni del Di AR;
e) che la critica alle valutazioni compiute nella sentenza resa nei confronti del MB trascurava gli elementi che emergevano dagli atti acquisiti in tale processo e prodotti nel presente giudizio;
f) che illogicamente era stata valorizzata la conversazione dell'LO, che avrebbe rivelato a persona estranea all'organizzazione mafiosa notizie rilevanti;
g) che illogica era la minimizzazione del falso attentato alla villa dell'imputato, alla luce delle dichiarazioni di AN IL, che aveva rilevato come lo stesso fosse stato concordato per allontanare dall'imputato i 6 sospetti di contiguità con Cosa Nostra;
h) che parziale era l'analisi delle indagini bancarie.
3.4. Con il quarto motivo si lamenta erronea applicazione degli artt. 425 e 129 cod. proc. pen., per avere il giudice dell'udienza preliminare erroneamente menzionato quest'ultimo articolo, laddove la sentenza impugnata era stata resa all'esito dell'udienza preliminare ed era pertanto assoggettata alla disciplina dettata dagli artt. 425 e seg. cod. proc. pen., anche con riferimento alla possibilità di revoca. Con distinta articolazione, il ricorrente lamenta un'erronea applicazione dell'art. 425 cod. proc. pen., con riferimento alla possibilità di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere, sia per la singolarità della risoluzione della questione giuridica affrontata, sia per i vizi motivazionali che si erano tradotti nell'omessa valutazione di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
4. Il ricorso delle parti civili è affidato ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, rilevando che la sentenza impugnata si era concentrata nella critica all'operato della Procura della Repubblica e del Giudice per le indagini preliminari, esprimendo valutazioni sul merito dell'accusa peraltro inadeguatamente argomentate e fondate su una - sopravvalutazione della rilevanza delle dichiarazioni del AN e del IU -, in tal modo travalicando i limiti posti dall'art. 425 cod. proc. pen.
4.2. Con il secondo motivo si lamentano erronea applicazione dell'art. 425 cod. proc. pen. e vizi motivazionali (per vero non richiamati nella rubrica della lett. B, ma poi svolti sub B.2.), osservando: a) che lo stesso giudice dell'udienza preliminare aveva riconosciuto che dovevano essere svolte una serie di indagini, senza peraltro curarsi di esercitare i poteri di cui all'art. 421-bis cod. proc. pen.; b) che ancora aveva ammesso di non avere avuto una visione organica delle vicende esaminate, attribuendone la responsabilità all'assenza di una comunicazione di notizia di reato unitaria;
c) che i vizi motivazionali emergevano sia in relazione alle argomentazioni dedicate alle singole vicende processuali richiamate (la mancata pubblicazione del necrologio richiesto dalla famiglia di BE NT, il rapporto tra l'imputato e GI OL, il falso attentato all'abitazione del IO PP), sia in relazione all'omessa considerazione di fatti sintomatici della condotta illecita attribuita all'imputato (la lettera di IN PA a La Sicilia, il depistaggio relativo all'omicidio Fava, la mancata indicazione, all'indomani dell'omicidio del generale Dalla Chiesa, del PA come uno degli indiziati, la rivelazione anticipata delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Luciano Grasso, il furto nell'abitazione del IO PP); c) che sempre all'interno di una non consentita valutazione di merito si collocava il giudizio di non condivisibilità delle conclusioni raggiunte dalla sentenza resa all'esito del processo a carico di RA MB.
4.3. Con il terzo motivo, si lamenta inosservanza della legge penale, con argomenti sostanzialmente coincidenti a quelli sviluppati nel primo motivo del ricorso del Pubblico Ministero.
4.4. Con il quarto motivo, si lamenta inosservanza della legge penale, rilevando che il giudice dell'udienza preliminare, laddove avesse ritenuto configurabile la fattispecie associativa, avrebbe dovuto procedere alla riqualificazione del fatto e non pronunciare sentenza di non luogo a procedere. 5. È stata depositata memoria nell'interesse del IO PP, con la quale si rileva: a) che i primi due motivi del ricorso proposto dal Pubblico Ministero sono inammissibili, in quanto non si accompagnano alla dimostrazione della decisività del vizio lamentato, dal momento che la decisione riposa prevalentemente sul giudizio di inidoneità degli elementi raccolti nelle indagini a sostenere l'accusa in giudizio;
b) che il terzo motivo è inammissibile, in quanto si limita a proporre una ricostruzione alternativa a quella della sentenza impugnata;
d) che la prima articolazione del quarto motivo, del pari, inammissibile, in quanto si traduce, per un verso, in una critica astratta, giacché il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. non muta il regime giuridico della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 425 del medesimo codice, all'esito dell'udienza preliminare, e, per altro verso, in una doglianza che, oltre ad individuare un limite non previsto dalla disciplina, non è sorretta da alcun interesse, in quanto non si intende quale utilità discenderebbe dall'affermazione che il giudice avrebbe dovuto emettere la medesima decisione, senza attendere l'esito dell'udienza preliminare;
e) che la seconda articolazione del quarto motivo è inammissibile, sia perché, con riferimento alla configurabilità in astratto del concorso esterno in associazione mafiosa, il giudice deve essere guidato, come reso palese dal comma 1 dell'art. 425 cod. proc. pen., dall'interpretazione della of legge, con la conseguenza che la doglianza finisce per riproporre i primi due motivi di ricorso, sia perché, con riferimento ai profili fattuali, le critiche nulla aggiungono alle considerazioni svolte nel terzo motivo. Considerato in diritto 1. Escluso che la menzione dell'art. 129 cod. proc. pen. alteri il regime giuridico della sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare, va premesso che il ricorso proposto dalle parti civili è ammissibile, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen. Ciò posto, la prima articolazione del quarto motivo del ricorso del Pubblico Ministero, è logicamente preliminare, nella parte in cui investe, al di là del merito della questione, la stessa possibilità che il giudice dell'udienza preliminare 8 assuma decisioni in diritto nelle quali opti per una interpretazione del dato normativo dissonante rispetto alla lettura fornita da altre decisioni in ipotesi anche di questa Corte. La doglianza è infondata. Come già ribadito da questa Corte (v., ad es., Sez. 6, n. 20207 del 26/04/2012, Broccio, Rv. 252719), in sede di legittimità il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma primo, lett. d) o lett. e), cod. proc. pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli, e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico adottato per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio. Ne discende che il proscioglimento deve essere, dal giudice dell'udienza preliminare, pronunziato solo se ed in quanto l'inidoneità delle prove a condurre ad una pronuncia di condanna sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti (Sez. 4, n. 43483 del 06/10/2009, Pontessilli, Rv. 245464). In definitiva, il quadro probatorio e valutativo delineatosi all'udienza preliminare deve essere ragionevolmente ritenuto immutabile (Sez. 6, n. 10849 del 12/01/2012, Petramala). Tali considerazioni, fondate sul tenore letterale dell'art. 425, comma 3, cod. proc. pen., valgono in relazione all'accertamento dei fatti e non, come è evidente, per le qualificazioni giuridiche e l'interpretazione delle norme, rispetto alle quali il giudice dell'udienza preliminare, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 425 del codice di rito, dispone dello stesso ambito di potere giurisdizionale di ogni giudice penale (Sez. 3, n. 124 del 03/07/2013 dep. 07/01/2014, Dispenza, Rv. 258014, in motivazione). D'altra parte, non casualmente la possibilità di richiedere la revoca della sentenza di non luogo a procedere è ancorata, dall'art. 434, comma 1, cod. proc. pen., alla sopravvenienza o alla scoperta di nuove fonti di prova, che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, ossia a presupposti che non incidono sulle valutazioni giuridiche in sé considerate, ma sui presupposti fattuali delle stesse.
2. Ciò posto, vanno affrontati il primo motivo del ricorso del Pubblico Ministero, che si raccorda al terzo motivo del ricorso delle parti civili. A tal proposito, i rilievi svolti nell'interesse dell'imputato, quanto all'insussistenza di un interesse del Pubblico Ministero ad impugnare la sentenza con riguardo ai profili di diritto denunciati, muovono dalla premessa che la decisione del giudice dell'udienza preliminare riposi essenzialmente sul giudizio di inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio. E, tuttavia, la centralità del dispositivo letto in udienza (v., infatti, in caso di contrasto con la motivazione, l'orientamento anche di recente ribadito da Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717), al fine di ricostruire la portata della decisione, e la stessa priorità logico - topografica assegnata dalla sentenza impugnata alla questione della configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, convincono che, in realtà, proprio tale profilo abbia rappresentato la ratio decidendi. Ne discende che, a fronte di una pronuncia adottata, nella sostanza, ai sensi dell'art. 425, comma 1, cod. proc. pen., è evidente l'interesse del Pubblico Ministero a proporre impugnazione nei confronti della decisione, censurandola sotto il profilo dell'inosservanza o erronea applicazione della legge penale. In tal modo ricostruita la portata della decisione, si affronterà la questione indicata e solo per completezza argomentativa si esamineranno le censure che investono le restanti argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, anche quando esse apparirebbero logicamente preliminari (è il caso, ad es., della indeterminatezza della contestazione, prima negata con l'ordinanza del 14/10/2015, che viene richiamata e riprodotta nel corpo della sentenza impugnata, e poi apparentemente riproposta in altri luoghi della decisione, laddove si sottolinea che il capo di imputazione è "formulato in termini estremamente generici"). Ciò posto, deve sicuramente escludersi che possa assumere rilievo, quantomeno con riguardo all'intero arco di proiezione delle condotte contestate all'imputato, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 14/04/2015, TR c. IA. Innanzi tutto, tale decisione non sorregge in alcun modo la conclusione della non configurabilità della fattispecie del concorso esterno nel reato associativo. La Corte europea, infatti, ha innanzi tutto richiamato la propria costante giurisprudenza secondo cui, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la legge deve of definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono e ha ribadito che questo requisito è soddisfatto se la persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, se necessario con l'assistenza dell'interpretazione che ne viene data dai tribunali e, se del caso, dopo aver avuto ricorso a consulenti illuminati, per quali atti e omissioni le viene attribuita una responsabilità penale e di quale pena è passibile per tali atti. La Corte ha, quindi, aggiunto: a) che non era oggetto di contestazione tra le parti il fatto che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituisse un reato di origine giurisprudenziale (par. 66); b) che solo Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, TR aveva fornito per la prima volta una elaborazione della 10 materia controversa, esponendo gli orientamenti che negano e quelli che riconoscono l'esistenza del reato in questione e, nell'intento di porre fine ai conflitti giurisprudenziali in materia, aveva finalmente ammesso in maniera esplicita l'esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno (par. 69); c) che, pertanto, all'epoca in cui erano stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest'ultimo (par. 79). Ne discende che, anche alla stregua di tali indicazioni, non può in alcun modo trarsi dalla citata sentenza il fondamento della conclusione raggiunta in termini generali dalla decisione impugnata. Peraltro, come si è condivisibilmente osservato da questa Corte (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264625), la sentenza resa nel caso TR c. IA muove da una premessa del tutto errata, ossia che il reato del quale si discute abbia origine giurisprudenziale, laddove, al contrario, la punibilità del concorso eventuale di persone nel reato nasce, nel rispetto del principio di legalità, sancito dall'art. 1 cod. pen. e dall'art. 25, comma secondo, Cost., dalla combinazione tra le singole norme penali incriminatrici speciali e l'art. 110 cod. pen. (v., anche, Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, Trematerra, Rv. 266908, la quale ha, altresì, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 e 416-bis cod. pen., sollevata per asserito contrasto con gli artt. 25, comma secondo, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 7 della Convenzione EDU, per violazione del principio di legalità; nello stesso senso, v. anche Sez. 2, n. 22447 del 18/05/2016, Spinoccia, non massimata). In virtù dell'art. 110 cod. pen. che ha, dunque, una funzione estensiva dell'ordinamento penale, portato a coprire fatti altrimenti non punibili, ove ciascun concorrente abbia posto in essere non l'intera condotta tipica, ma soltanto una frazione "atipica" di essa, possono, pertanto, assumere rilevanza penale tutte le condotte, anche se atipiche (ovvero singolarmente non integranti quella tipizzata dalla norma penale incriminatrice), poste in essere da soggetti diversi, che, se valutate complessivamente, siano risultate conformi alla condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice, ed abbiano contribuito causalmente alla produzione dell'evento lesivo da essa menzionato. Rispetto a tale fondamento giuridico formale del reato che si esamina, la sentenza impugnata tace del tutto, sottolineando le eventuali incertezze applicative che possono derivare. Tuttavia, si tratta di asserzioni che nulla tolgono alla precisione della ricostruzione, in linea di principio, della regula juris, interpretando la quale 11 questa Corte ha affermato che la distinzione tra la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino cit.). La questione posta dalla sentenza impugnata, tuttavia, ha portata generale e non limitata alla fattispecie che si esamina e si identifica, in ultima analisi, nel significato dei principi di certezza del diritto e di ragionevolezza degli esiti dell'attività ermeneutica del giudice, alla luce delle possibili oscillazioni nell'interpretazione del dato normativo che pure sia ragionevolmente suscettibile di ricevere la lettura poi magari accolta, in sede di composizione del contrasto giurisprudenziale, dalle Sezioni Unite. Il problema, come ben evidenziato da Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256584, si correla alla ragionevolezza dell'interpretazione della legge penale. In effetti, laddove la lettera della legge consenta di prevedere, secondo razionali criteri di interpretazione del significato, l'esito sfavorevole per l'imputato, questi non può evidentemente avvantaggiarsi di diverse valutazioni operate in altri casi. Ci si potrebbe interrogare, al riguardo, sul se la interpretazione favorevole all'imputato e disattesa nel caso concreto deve essere irragionevole per non giovare al ricorrente o è sufficiente che sia ragionevole quella sfavorevole per giustificare il dovere dell'agente di tenere una condotta rispettosa della norma ricavata da quest'ultima. Ad avviso del Collegio, deve ritenersi che la sufficienza della ragionevolezza of dell'interpretazione sfavorevole scaturisca anche dal fatto che, diversamente opinando, qualora la Cassazione volesse fornire, per la prima volta, una lettura diversa e più sfavorevole a quella dell'imputato rispetto all'esegesi recepita in precedenti pronunce, non potrebbe mai farlo, perché in ogni caso l'agente non avrebbe potuto essere informato di tale ricostruzione del significato normativo della previsione incriminatrice, dal momento che sempre il giudice di legittimità interviene dopo che la condotta è stata tenuta. Ciò comporterebbe che, sia pure con riferimento a interpretazioni più sfavorevoli per l'imputato, il precedente giudiziario sarebbe vincolante anche in altri procedimenti (e, nella prospettiva garantista europea, sarebbe tale anche per le Sezioni Unite). 12 Tale conclusione, tuttavia, collide con l'art. 101, comma secondo, Cost., per cui il giudice è soggetto soltanto alla legge, con la conseguenza che la soluzione qui avversata sarebbe contraria alla previsione costituzionale. Da tale premessa discende, secondo Corte cost. 26/03/2015, n. 49, che il giudice o può propendere per una diversa lettura costituzionalmente orientata (che nel nostro caso è possibile) o deve sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione alla norma di esecuzione della Convenzione europea. Tuttavia, la lettura costituzionalmente orientata, oltre ad essere possibile, come detto, è anche coerente con la Convenzione europea, nella misura in cui la possibilità di letture diverse delle norma incriminatrice non discenda da una patologica indeterminatezza della fattispecie e l'interpretazione sfavorevole sia razionalmente correlabile al significato letterale della previsione. In tale contesto, deve escludersi che, nella progressiva evoluzione della 'giurisprudenza, possa cogliersi una violazione del principio di legalità. Del tutto irrilevante, peraltro, è la mancata contestazione di reati-fine, anche ai fini della sussistenza del reato associativo, che pure richiede l'affectio societatis, per quanto si è sopra visto (Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015 - dep. 08/03/2016, Venere, Rv. 266710). E tale conclusione è in linea proprio con il rilievo che le modalità di manifestazione del concorso esterno, possono nella cornice di riferimento sopra descritta, essere le più varie. Deve, infine, osservarsi, che, se il giudice avesse ritenuto generico il capo di imputazione (genericità, peraltro, da valutare tenendo conto che non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa;
la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito: Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772), avrebbe dovuto non pronunciare una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., ma invitare il Pubblico Ministero a precisare l'imputazione. Come precisato già Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 - dep. 01/02/2008, Battistella, Rv. 238239, infatti, mentre è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, è invece rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare ad integrare l'atto con il quale è formulata l'imputazione, in applicazione analogica dell'art. 521, comma 13 2, cod. proc. pen., senza che quest'ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine.
3. Il secondo motivo del ricorso del Pubblico Ministero va esaminato congiuntamente con il quarto motivo del ricorso delle parti civili, per ragioni di connessione. Anch'esso è fondato, dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, va annullata con rinvio la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare con riferimento all'imputazione elevata dal Pubblico Ministero, qualora i medesimi fatti siano diversamente qualificabili in altra ipotesi di reato per la quale sussistono i presupposti per il rinvio a giudizio, dal momento che il giudice, nell'assumere i provvedimenti conclusivi di cui all'art. 424 cod. proc. pen., può conferire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica (Sez. 6, n. 36676 del 07/05/2015, Serino, Rv. 264579; sui poteri di riqualificazione del giudice dell'udienza preliminare, si vedano anche Sez. 6, n. 28481 del 17/04/2012, C., Rv. 253695; Sez. 3, n. 1803 del 01/12/2010 - dep. 20/01/2011, Alain, Rv. 249334). Del resto, sia pure nell'ipotesi reciproca, questa Corte ha puntualizzato che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, purché il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell'imputazione (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258138). Quest'ultima decisione, peraltro, resa in relazione ad una vicenda in cui la riqualificazione era stata operata dal giudice di primo grado, ha aggiunto che neppure era possibile ipotizzare una violazione del contraddittorio e del correlato diritto dell'imputato ad un equo processo, dal momento che l'imputato era stato messo in condizione di interloquire pienamente sulla riqualificazione giuridica operata dal tribunale, dapprima con l'atto di appello e, in seguito, con il ricorso per cassazione. È evidente che in tali conclusioni non gioca affatto un ruolo decisivo la valutazione di maggiore o minore gravità del reato ritenuto, ma l'esigenza di garantire il pieno esplicarsi del diritto di difesa.
4. Per ragioni di ordine logico, occorre, quindi, esaminare congiuntamente la seconda articolazione del quarto motivo e il terzo motivo del ricorso del Pubblico Ministero, con riferimento alla valutazione del quadro probatorio, nonché il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse delle parti civili. 14 Si tratta di censure fondate. Si è ben consapevoli che questa Corte si è espressa con diversità di accenti rispetto ai presupposti che, ai sensi dell'art. 425, comma 3, cod. proc. pen., giustificano l'adozione della sentenza di non luogo a procedere. All'orientamento secondo il quale, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice dell'udienza preliminare deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio, né formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui gli elementi di prova acquisiti a carico di quest'ultimo si prestino a valutazioni alternative, aperte o, comunque, tali da poter essere diversamente valutati in dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie (si vedano, ad es., Sez. 2, n. 15942 del 07/04/2016, I., Rv. 266443; Sez. 2, n. 46145 del 05/11/2015, Caputo, Rv. 265246), si affianca un orientamento alla stregua del quale il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove ritenga sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, о ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza (Sez. 6, n. 7748 del 11/11/2015 - dep. 25/02/2016, D'Angelo, Rv. 266157; Sez. 6, n. 3726 del 29/09/2015 dep. 27/01/2016, Digaetano, Rv. 266132; Sez. 6, n. 33763 del 30/04/2015 - dep. 30/07/2015, Quintavalle, Rv. 264427). Tuttavia, senza che sia necessario, in questa sede, approfondire il significato e of limiti dei due orientamenti, è sufficiente rilevare che, anche alla stregua dell'opinione che consente al giudice dell'udienza preliminare una penetrante valutazione prognostica in ordine alla "completabilità degli atti di indagine" e alla "inutilità del dibattimento", dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell'innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale (in questi termini, si veda Sez. 6, n. 36210 del 26/06/2014, C., Rv. 260248), si osserva, con carattere assorbente, che nella sentenza impugnata, è proprio il giudice dell'udienza preliminare a sottolineare più volte la necessità di approfondimenti istruttori anche specificamente indicati, con ciò dimostrando che il quadro probatorio era suscettibile di arricchimento e 15 che, in ogni caso, non ricorreva il presupposto, indicato dall'art. 421, comma 4, cod. proc. pen., per decidere allo stato degli atti, con la conseguente possibilità di esercitare i poteri di cui all'art. 421-bis cod. proc. pen. In tale contesto, esclusa la decisività dell'assenza di una comunicazione di notizia di reato unitaria, anche perché oggetto della valutazione del giudice dell'udienza preliminare non è la capacità argomentativa o organizzativa del Pubblico Ministero, ma il materiale raccolto durante le indagini preliminari, non può non rilevarsi l'intrinseca contraddittorietà delle argomentazioni della sentenza impugnata, che, come sopra s'è visto, denunciano a più riprese l'assenza di verifica di alcuni temi istruttori e poi assumono semplicisticamente l'insufficienza o l'inidoneità degli elementi indiziari raccolti a sostenere l'accusa nel dibattimento. Tali profili sono assolutamente assorbenti, rispetto ad altri rilievi che investono un altro aspetto, pure di estremo rilievo e particolarmente valorizzato nel terzo motivo del ricorso del Pubblico Ministero, che attiene alla necessità di una valutazione non atomistica delle risultanze istruttorie. Come si è affermato per la ben più penetrante valutazione delle prove (si veda, di recente, Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071), va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., non può dirsi adempiuto l'onere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che è principio cardine del processo penale, perché sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa. Nella valutazione della prova, infatti, il giudice deve prendere in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e д posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto. Ne discende che viola tale principio il giudice che abbia smembrato gli elementi processualmente emersi sottoposti alla sua valutazione, rinvenendo per ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo di considerare se nel loro insieme non fossero tali da consentire la configurabilità in concreto del reato contestato.
5. Alla stregua dei superiori rilievi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania. 16 Annulla la sentenza impugnata per nuovo esame Così deciso il 14/09/2016 Il Consigliere estensore GI De Marzo Quadly.
P.Q.M.
con rinvio al Tribunale di Catania (Ufficio G.i.p.) beflowere Il Presidente Grazia Lapalorcia DEPOSITATA IN CANCELLERA adell 12 OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Chime nzui se ou jum 17