Sentenza 7 maggio 2015
Massime • 1
Va annullata con rinvio la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.u.p. all'esito dell'udienza preliminare con riferimento all'imputazione elevata dal pubblico ministero, qualora i medesimi fatti siano diversamente qualificabili in altra ipotesi di reato per la quale sussistono i presupposti per il rinvio a giudizio, dal momento che il giudice, nell'assumere i provvedimenti conclusivi di cui all'art. 424 cod. proc. pen., può conferire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica. (Fattispecie in cui il G.u.p., esclusa la sussumibilità dei fatti nel reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità di cui all'art. 319 quater cod. pen., aveva emesso la sentenza di non luogo a procedere benché l'ipotesi potesse essere qualificata come delitto di abuso di ufficio).
Commentari • 2
- 1. Sulla non configurabilità del reato di manipolazione del mercatoGiulia Mentasti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione affronta il peculiare problema della configurabilità del reato di manipolazione del mercato ex art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: d'ora in avanti TUF) nella procedura di IPO (acronimo di Initial Public Offering), ossia nel corso di quella particolare tipologia di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione finalizzata – tramite una sorta di sollecitazione all'investimento – alla diffusione dei titoli di una società tra il pubblico, necessaria per …
Leggi di più… - 2. Concussione induzione indebita e corruzionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2015, n. 36676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36676 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2015 |
Testo completo
36 67 6/1 5 76 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 790 Giovanni Conti Giorgio Fidelbo - Relatore - CC - 7/5/2015 Stefano Mogini R.G.N. 3494/15 Angelo Capozzi NE PA Raddusa ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso la sentenza del 14 novembre 2014 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Roma, nel procedimento a carico di EP IC ER e di ID PI AT;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi, per gli imputati, gli avvocati Andrea De Longis, Andrea Salviati ed Egidio Lizza, che hanno chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il G.u.p. del Tribunale di Roma ha dichiarato, ex art. 425 c.p.p., non luogo a procedere nei confronti di ID PI AT e EP IC ER, accusati di una serie di concussioni дя successivamente qualificate in induzioni indebite ai sensi dell'art. 319-quater c.p., per insussistenza dei fatti. Secondo l'accusa il ER, in qualità di direttore generale per le Politiche Strutturali e lo Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche Agricole, avrebbe concesso, in alcuni casi in concorso con il AT, responsabile dell'Ufficio Bonifica e Irrigazione della stessa Direzione generale, tra il 2009 e il 2012, numerosi finanziamenti pubblici per importi consistenti in favore di Consorzi di Bonifica, svolgendo, contemporaneamente, lui e il AT, le funzioni di collaudatore delle opere che egli stesso aveva finanziato e, prima ancora, sollecitato con missive inviate agli enti beneficiari, in violazione dell'art. 141 comma 5 d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui "il collaudatore ovvero i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo". Nella specie entrambi gli imputati avrebbero sottoscritto alcuni dei decreti con cui si concedevano i finanziamenti, così percependo emolumenti non dovuti in quanto privi delle specifiche competenze idonee ad effettuare i collaudi. Il giudice ha rilevato che, per quanto riguarda il AT, questi si sarebbe limitato a comunicare ai vari enti interessati l'avvenuta concessione del finanziamento, senza firmare alcun atto concessorio, in quanto non era abilitato alla sottoscrizione rivestendo la qualifica di mero dirigente, firma che spettava al Direttore Generale o al Capo Dipartimento (capo f); invece, in relazione ai capi e) e i) ha escluso la sua responsabilità in quanto all'epoca della concessione dei finanziamenti l'imputato era già stato collocato a riposo e non ricopriva più alcun ruolo nel Ministero. Con riferimento al ER -ma le stesse argomentazioni riguardano anche la posizione del AT - il G.u.p. ha comunque escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 319-quater c.p., in quanto non risulta provato che le missive che l'imputato avrebbe inviato abbiano determinato una pressione psichica, anche in termini suggestivi, in capo ai responsabili dei Consorzi, che si sarebbero lasciati convincere a nominare come collaudatori i soggetti indicati nelle stesse missive al fine di conseguire un indebito beneficio ovvero per evitare un pregiudizio maggiore, peraltro neppure indicato nel capo di imputazione. In particolare, la sentenza rileva che dall'attività investigativa дя 2 svolta non è emersa alcuna forma di coartazione, seppure nella forma più tenue richiesta dalla fattispecie prevista dall'art. 319-quater c.p.
2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero. Riguardo alla posizione del AT rileva che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, dalla documentazione acquisita risulta che l'imputato ha, di fatto, svolto funzioni di responsabile dell'Ufficio Bonifiche avendo firmato svariate comunicazioni anche successivamente alla data del suo pensionamento avvento il 1°.10.2005. Per il resto lamenta che il giudice nell'escludere la sussistenza dei reati oggetto dell'imputazione non abbia accertato se le condotte contestate al AT e al ER integrino quantomeno il delitto di abuso d'ufficio, dal momento che lo stesso giudice sembra riconoscere che le condotte contestate agli imputati abbiano violato la prescrizione contenuta nell'art. 141 comma 5 cit. e che il Ministero delle Politiche Agricole aveva comunque poteri di vigilanza e di controllo sul finanziamento erogato ai Consorzi di bonifica. Con riferimento all'esclusione del reato di induzione indebita, assume che erroneamente il giudice ha ritenuto di non ravvisare alcuna ipotesi di pressione psicologica nei confronti dei responsabili dei Consorzi, laddove le missive redatte dal ER erano oggettivamente idonee ad imporre a quest'ultimi la nomina degli stessi collaudatori anche per i rapporti tra il Consorzio e l'impresa esecutrice dei lavori.
3. Il ER, tramite i suoi difensori, ha depositato una memoria in cui rileva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero perché aspecifico, riproduttivo della memoria già presentata al G.u.p. e comunque afferente a questioni di merito;
per il resto ritiene comunque infondato il ricorso, anche in relazione alla doglianza relativa al mancato accertamento in ordine alla sussistenza del reato di abuso d'ufficio.
4. Ha presentato una memoria difensiva anche l'avvocato di fiducia del AT, censurando nel merito la ricostruzione compiuta dal pubblico ministero e concludendo per l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. rr 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
5.1. Si ritiene che la sentenza impugnata abbia correttamente escluso la sussistenza dell'ipotesi del reato di cui all'art. 319-quater c.p., in quanto non si rinviene alcuna condotta che possa ritenersi di carattere induttivo, nei sensi precisati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12228 del 24 ottobre 2013. 5.2. Tuttavia, come sostenuto nel ricorso del pubblico ministero, il G.u.p. ha omesso di verificare se nelle condotte attribuite agli imputati fosse ravvisabile comunque il residuale reato di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 c.p. Questa Corte ha affermato che va annullata senza rinvio la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare all'esito dell'udienza preliminare con riferimento all'imputazione elevata dal pubblico ministero, qualora i medesimi fatti siano diversamente qualificabili in altra ipotesi di reato per la quale sussistono i presupposti per il rinvio a giudizio, dal momento che giudice, nell'assumere i provvedimenti conclusivi di cui all'art. 424 c.p.p., può conferire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica (Sez. 6, n. 35806 del 5/5/2008, G., Rv. 241255). Nella specie, il giudice ha del tutto omesso di procedere ad una diversa qualificazione dei fatti, nonostante dagli atti e dalla discussione sia emersa l'ipotesi sussidiaria del reato di abuso d'ufficio, soprattutto in relazione alla mancata astensione degli imputati dalle funzioni di collaudatori nelle commissioni che avrebbero dovuto verificare i lavori eseguiti per il Consorzio dalle imprese esecutrici. Infatti, nessun rilievo è stato dato all'art. 141 comma 5 d.lgs. 12.4.2006, n. 163, in materia di collaudo dei lavori pubblici, secondo cui i componenti della commissione di collaudo "non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo", né devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori, né possono fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo. д Secondo l'impostazione accusatoria i due imputati, nei rispettivi ruoli all'interno del Ministero delle Politiche Agricole, avrebbero concesso numerosi finanziamenti pubblici per importi consistenti in favore di Consorzi di Bonifica, svolgendo, contemporaneamente le funzioni di collaudatore delle opere che essi stessi avevano finanziato e, prima ancora, sollecitato gli stessi enti consortili a proporsi. Si tratta di condotte rispetto alle quali il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma avrebbe dovuto offrire una motivazione adeguata anche in relazione all'ipotesi del reato di cui all'art. 323 c.p.
5.3. In tale prospettiva l'impugnata sentenza deve essere annullata, in rapporto alla diversa qualificazione giuridica conferibile ai fatti, con conseguente rinvio degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso, cioè per la prosecuzione dell'udienza preliminare nei confronti dei due imputati.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 7 maggio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giovanni Conti ячий DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 10 SET 2015 ADI CAS A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P U Pera Esposto E T R O E I N Z O C 5