Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
Il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti rivestano caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente superabili nel giudizio.
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Divulgare notizie segrete è reato solo se compromettono la sicurezza nazionale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE sentenza 28.11.2013, n. 47224 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA; nei confronti di: A.F. N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 30533/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 22/01/2013; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO …
Leggi di più… - 3. Diffamazione a mezzo stampa: la posizione imparziale salva l’intervistatoreAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 31 marzo 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2012, n. 10849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10849 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 12/01/2012
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 40
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 30761/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza;
nel procedimento a carico:
1. EL IN, nato a [...] il [...];
2. TR NC IO NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza dell'8/02/2011 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. RIELLO Luigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito, per EL, l'avv. G. Barba, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza dichiarava non luogo a procedere nei confronti di NC IO NI TR e EL IN, per i reati loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste.
Ad entrambi gli imputati era stato contestato il reato di cui all'art. 81 cpv. e art. 328 cod. pen., comma 2, per aver, il primo nella qualità di Direttore generale pro tempore ed il secondo quale responsabile dell'Ufficio delibere dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, omesso di fornire risposta alle richieste del gennaio e del luglio 2009 e alla diffida dell'agosto 2009 inoltrate da SA PO, dipendente della stessa azienda, con le quali chiedeva di accedere agli atti di una procedura concorsuale interna, alla quale aveva partecipato, e ciò nonostante l'esplicito invito rivolto, con nota del 3 settembre 2009, dal dirigente dell'Ufficio privacy della azienda, Maria Francesca CA, e la richiesta di chiarimenti del 5 maggio 2009 dell'Ispettorato del Dipartimento della Funzione pubblica.
Al Petramaia era stato contestato altresì il reato di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen., per aver, nella stessa qualità, falsamente attestato in una nota del primo aprile 2010 diretta al Dipartimento della Funzione pubblica di aver preso visione della sopra citata richiesta di chiarimenti solo in data 22 marzo 2010. Evidenziava il Giudice a quo che, con esposto del 14 febbraio 2009, SA PO si era lamentato di aver partecipato ad un concorso interno dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, bandito con Delib. n. 2325 del 19 giugno 2008, all'esito del quale erano risultati vincitori tutti i rappresentanti sindacali, senza che fossero resi noti i parametri valutativi e ignorando i titoli degli altri concorrenti.
Sempre in relazione a tale vicenda, l'PO aveva inoltrato in data 7 e 8 gennaio 2009 sei fax al Direttore generale, TR, e al Direttore dell'ufficio risorse umane, EL, al fine di ottenere le copie delle delibere n. 5701, 5396 e 5594 del 2008 che avevano definito il suddetto concorso. Le richieste dell'PO erano state rigettate in data 20 gennaio 2009 dal Petramaia e dalla responsabile dell'Ufficio "Privacy-Accesso agli atti", Dott.ssa CA, perché prive di motivazione, con l'invito al richiedente ad avanzare le future istanze tramite il protocollo generale. In data 5 maggio 2009, la Dirigente dell'Ispettorato del Dipartimento della Funzione pubblica, Dott.ssa Pirro, aveva indirizzato una missiva al TR e, per conoscenza, all'Esposto, che aveva ad oggetto la regolarità della procedura concorsuale e solo marginalmente quello di far notiziare delle iniziative adottate l'esponente. Il Giudice rilevava che non emergeva dagli atti "nè se nè quando" tale missiva fosse stata ricevuta dal TR. Il 30 giugno 2009, l'PO aveva inviato con lettera raccomandata al Direttore generale TR e alla Dirigente CA una nuova e motivata missiva in cui, sulla base della legge 241/1990, chiedeva copie delle delibere 5701 e 5396 del 2008 e di tutti gli atti propedeutici ad esse. Il Giudice evidenziava che agli atti vi era copia della spedizione con A.R., ma non della cartolina di ritorno.
Successivamente, con lettera raccomandata datata 5 agosto 2009, l'PO diffidava formalmente i predetti a rilasciargli la documentazione richiesta o ad indicare le ragioni del rifiuto. Il Giudice rilevava che era stata allegata la cartolina di ritorno, datata "1.7.09".
In data 1 settembre 2009 la CA aveva comunicato all'esponente - e per conoscenza al TR ed a EL - di aver dato il 9 luglio 2009 parere positivo alle richieste di accesso, invitandolo a prendere contatto con l'Ufficio delibere, allegando copia della missiva del 30 giugno 2009 e della diffida dell'PO a lei indirizzate, protocollate rispettivamente il primo luglio e il 10 agosto 2009.
Con un'altra nota, recante la data del "9.7.09" (ancorché il Giudice rilevava che il 7 correggeva a penna altro numero non identificabile "forse un 1"), la CA aveva segnalato al EL, e per conoscenza al Direttore generale, che l'PO aveva sufficientemente motivato la sua richiesta di accesso del primo luglio 2009. Anche per tale missiva il Giudice evidenziava la assenza del timbro di protocollo e della data di ricezione da parte del TR e del EL.
In data 1 aprile 2010, il TR aveva fornito risposta sulla procedura concorsuale all'Ispettorato del Dipartimento della Funzione pubblica, diretta per conoscenza anche all'Esposto, rilevando di aver preso visione della nota della Dott.ssa Pirro solo in data 22 marzo 2010.
3. Sulla base delle suddette evidenze, il Giudice a quo riteneva che non emergesse la prova del reato omissivo contestato sub a), poiché, come risultava dalla nota difensiva degli imputati, questi ultimi avevano appreso della diffida dell'PO solo il 4 settembre 2009, allorquando ricevettero il parere positivo all'accesso agli atti espresso dall'Ufficio Privacy. Nè era emersa prova contraria, non essendo stato acquisito l'originale - e le relative date di ricezione - delle lettere dell'Esposto ricevute dagli imputati. In ogni caso, secondo il Giudice, era risultato che agli inizi di settembre 2009 l'PO si era incontrato con il EL che aveva dato la sua disponibilità a fornire le delibere richieste, ma non gli atti propedeutici, in quanto detenuti da altro ufficio, e che l'PO non aveva poi ritirato tali atti. Pertanto, una volta ricevute la diffida ad adempiere ed il parere positivo dell'Ufficio delibere, nessuna condotta omissiva era riscontrabile nella condotta degli imputati.
Quanto alla restante imputazione, il Giudice rilevava che in ordine alla falsa attestazione relativa alla ricezione della nota del Dipartimento della Funzione pubblica del 5 maggio 2009 nessuna indagine era stata espletata per accertare se e quando la stessa fosse pervenuta all'attenzione del Direttore generale TR;
che la lettera della CA, datata 1 settembre 2009, non aveva fatto cenno a detta nota e non era stato accertato se e quando tale nota fosse stata ricevuta dal Pietramala;
e che l'imputato non aveva funzioni fidefacenti.
Pertanto, secondo il Giudice, il transito alla fase dibattimentale appariva del tutto superflua.
4. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, deducendo:
- il vizio di motivazione, avendo il Giudice dimostrato di aver travalicato i confini assegnati al proprio giudizio, dispiegandosi fino alla valutazione piena della prova, e di aver acriticamente aderito alla tesi difensiva, non valutando invece i dati obiettivi di segno contrario, pervenendo a conclusioni prive di logicità. Quanto al capo B), l'Ufficio ricorrente denuncia una valutazione delle dichiarazioni rese dal TR ad intermittenza, attribuendo alle stesse attendibilità quanto al momento in cui costui avrebbe preso conoscenza della diffida dell'PO - ovvero al momento in cui era stato reso il parere dell'Ufficio privacy, che a sua volta menzionava la nota del Dipartimento della funzione pubblica - e poi affermando che non era certo il momento di ricezione della missiva da parte del TR.
Il EL, per il tramite del suo difensore, avv. G. Barba, ha fatto pervenire una memoria difensiva, con cui resiste al ricorso, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto. Il ricorso risulterebbe, a suo avviso, aspecifico con riferimento alla posizione del EL e generico, perché privo della necessaria autosufficienza, e comunque limitato a censure in fatto, improponibili in sede di legittimità. Nel merito, il EL ha rilevato l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria, posto che l'imputato non era il responsabile del procedimento e che sia la richiesta del 30 giugno che la diffida del 5 agosto 2009 risulterebbero ricevute dal EL solo in data 4 settembre 2009, allorquando furono allegate entrambe alla nota a firma della Dott.ssa CA.
Anche PO SA, parte civile, per il tramite del difensore avv. G. Patta, ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, del quale ha dichiarato di condividere le argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto con effetto assorbente rispetto alle ulteriori doglianze sollevate dalle parti in questa sede.
La Corte costituzionale ha più volte affermato che le modifiche apportate alla disciplina della udienza preliminare non ne hanno modificato la funzione assegnata ad essa, nel disegno del codice, nella quale "l'apprezzamento del giudice non si sviluppa... secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare... se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento" (sent. n. 82 del 1993; sent. n. 71 del 1996; sent. n. 51 del 1997;
ord. n. 185 del 2001): la funzione dell'udienza preliminare resta quindi pur sempre quella di verificare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di giudizio formulata dal P.M.. Come hanno sottolineato le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, in motivazione), anche l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice, rispetto all'epilogo decisionale, attraverso gli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli artt. 421-bis e 422 bis cod. proc. pen., non attribuisce infatti allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza- colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato terzo comma dell'art. 425, "è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento".
Non è ovviamente irrilevante se, all'udienza preliminare, emergono prove che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all'assoluzione dell'imputato, ma il proscioglimento deve essere, dal giudice dell'udienza preliminare, pronunziato solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti (Sez. 4, n. 43483 del 06/10/2009, Pontessilli, Rv. 245464). Quindi, il quadro probatorio e valutativo delineatosi all'udienza preliminare deve essere ragionevolmente ritenuto immutabile. Il giudice dell'udienza preliminare, dunque, ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione.
Pertanto, l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi, che legittimano la pronunzia della sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., comma 3, devono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio.
In definitiva, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento.
2. L'esame della sentenza impugnata dimostra che nel caso in esame il G.u.p. non si è attenuto ai principi giuridici indicati, in quanto l'apprezzamento del merito da parte del giudicante si è sviluppato secondo un canone di innocenza, trascurando la prospettiva di delibare se risultasse o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento. Nel percorso argomentativo non vi è, infatti, alcun riferimento alla impossibilità di acquisizione nel dibattimento di quegli elementi ritenuti allo stato mancanti od insufficienti. Al contrario, è lo stesso Giudice a sottolineare in più passaggi della motivazione - in premessa riportati - che il compendio probatorio non era da considerarsi irrimediabilmente statico ed insuscettibile di evoluzione.
In tal modo, il Giudice ha finito per aderire, quanto al capo a), alla tesi difensiva degli imputati (ovvero della effettiva conoscenza delle missive dell'PO solo in data 4 settembre 2009) sol perché non era stato acquisito l'originate (e le relative date di ricezione) delle lettere da loro ricevute. Parimenti, con riferimento al capo b), il Giudice ha ritenuto dirimente la mancanza di un'indagine per verificare se e quando fosse pervenuta al TR la nota del 5 maggio 2009 dell'Ispettorato.
Nè relativamente a tale ultima imputazione appaiono fondate le argomentazioni del Giudicante sulla esclusione della configurabilità del reato contestato, stante la qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal TR e la circostanza che questi aveva attestato il falso nell'ambito di una verifica ispettiva svolta dalla Funzione pubblica (l'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede infatti che l'Ispettorato della Funzione pubblica, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere entro quindici giorni).
3. Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per una nuova deliberazione che si attenga ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2012