Sentenza 26 aprile 2012
Massime • 2
In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma primo, lett. d) o lett. e), cod. proc. pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli, e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico adottato per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio
L'omessa indicazione della formula del proscioglimento nel dispositivo della sentenza di non luogo a procedere ne determina la nullità ai sensi dell'art. 426, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto siffatta nullità deducibile anche dalla parte civile).
Commentari • 2
- 1. Art. 61 - Provvedimenti emessi nell’udienza preliminarehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 426 - Requisiti della sentenzahttps://www.filodiritto.com/
1. La sentenza contiene: a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata; e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; f) la data e la sottoscrizione del giudice. 2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione. 3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2012, n. 20207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20207 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 26/04/2012
Dott. GRAMENDOLA NC Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 744
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 5344/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AG NO FO, nato a [...] il [...];
2. SA EP, nato a [...] il [...];
a mezzo del loro difensori nominati procuratori speciali, quali parti civili nel procedimento nei confronti di:
1. RO RO, nato a [...] il [...];
2. VÌ AN, nato a [...] il [...];
3. FU AL, nato a [...] il [...];
4. OD NC, nato a [...] il [...];
5. LI GI BA, nato a [...] il [...];
6. ZZ EL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14/07/2011 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. STABILE Carmine, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio;
uditi per le parti civili, l'avv. Gullino Alberto per AG NO e SA EP, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
uditi per gli imputati, l'avv. Lorenzo Gatto e l'avv. Tommaso Calderone per CC RO, VÌ AN, OD NO e ZZ EL, l'avv. IN Cilia per LI GI BA, l'avv. Fabio Repici per FU AL, che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco dichiarava non luogo a procedere, "non essendo gli elementi di prova acquisiti idonei a sostenere l'accusa in giudizio", nei confronti dei sei suddetti imputati, cui erano stati contestati, con riferimento a diversi episodi e a differenti ipotesi concorsuali, i delitti di falso ideologico in atto pubblico e di calunnia in danno, tra l'altro, delle due parti civili ricorrenti. In particolare, a RO RO, AN VÌ e EL ZZ, all'epoca pubblici ufficiali in servizio negli uffici della Direzione investigativa antimafia di Messina, ed a GI BA LI, consulente tecnico nominato dalla Procura generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, era stato addebitato di avere redatto - per i primi tre a Merate, il 04/05/2005 per il VÌ ed il ZZ in concorso tra loro, il 19/10/2005 ed il 05/11/2205 per il RO ed il VÌ in concorso tra loro;
in Milano, il 10/02/2006 per il LI - una falsa trascrizione del contenuto di una intercettazione ambientale eseguita, nell'ambito di un procedimento penale, il 23.7.2001 presso il bar Grillo a Messina, registrazione dal contenuto inintelligibile, attribuendo agli interlocutori EP SA, RI RE e RA AT frasi e parole relative ad un traffico di armi e di stupefacenti e alle modalità esecutive dell'omicidio di OT, ed ancora attribuendo a NO FO AG e IN AR una attività diretta ad influenzare procedimenti penali in corso, ed avere così formato un atto pubblico falso e attribuito ai predetti soggetti un coinvolgimento in quei reati (capi d'imputazione 1, 2 e 3).
Inoltre, a RO RO, AN VÌ, EL ZZ e NC OD, come detto all'epoca pubblici ufficiali in servizio negli uffici della Direzione investigativa antimafia di Messina, era stato addebitato di avere redatto - in Messina il 12/09/2005 in concorso tra loro - una falsa nota informativa n. 3761 indirizzata alla Procura generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, mendace relativamente alla trascrizione del contenuto di intercettazioni ambientali eseguite, nell'ambito di un procedimento penale, presso lo studio professionale di tal Giancarlo NZ, attribuendo agli interlocutori NZ e ad altri soggetti frasi e parole relative ad un coinvolgimento di RA AT e NO FO AG con associazioni per deiinquere di stampo mafioso, ed avere così formato un atto pubblico falso e attribuito ai predetti soggetti un coinvolgimento in quei reati (capi d'imputazione 4 e 5).
Rilevava il Giudice dell'udienza preliminare come gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini fossero insufficienti, contraddittori e comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, in quanto tali dati non avevano permesso di ritenere raggiunta la prova della oggettiva falsità degli elaborati redatti, nelle vesti innanzi elencate, dai sei imputati, ne' della effettiva esistenza nei prevenuti della consapevolezza della falsità delle trascrizioni formate.
In dettaglio, il primo Giudice, con riferimento alla intercettazione ambientale effettuata il 23/07/2001 all'interno del bar Grillo di Messina, valorizzava le conclusioni cui era pervenuto il perito dott. NO IN, il quale aveva affermato di essere stato nell'impossibilità di stabilire la mendacità del contenuto delle trascrizioni eseguite dagli imputati, in ragione tanto della pessima qualità della registrazione, che non aveva permesso una decodificazione certa dei contenuto, quanto del carattere dei suoni, dei rumori e dei fonemi registrati, di impossibile certa interpretazione, ma aperto a percezioni di carattere soggettivo. Il dott. IN aveva spiegato come quella registrazione, per lo scarso livello acustico, non fosse stata tale da pervenire ad una comprensione del suo contenuto, salvo che non si fosse adottato un metodo - da lui non condiviso - di interpretare il parlato attraverso un continuo riascolto di singole parole o singole frasi, tecnica fallace perché tendente a fornire risultati troppo condizionati soggettivamente e scarsamente affidabili sotto l'aspetto scientifico. A conclusioni sostanzialmente simili, ad avviso di quel Giudice, erano pervenuti i periti dott. Antonio TO e NC AL, incaricati come periti dall'autorità giudiziaria calabrese per la trascrizione di entrambe le suddette intercettazioni ambientali, i quali, riconoscendo la pessima qualità delle registrazioni, perché qualificate dalla difficoltà di individuazione dei parlatori, dal volume motto basso delle parole e dalla presenze di molti rumori di fondo, avevano asserito che la decisione di dare un significato a quelle frasi captate era stato il frutto di una scelta opinabile perché fortemente soggettiva, potendo ciascun interprete sentire parole che altri avrebbero potuto non riconoscere.
Di tanto il Giudice dava atto per avere personalmente constatato in udienza, durante l'ascolto di alcuni dialoghi intercettati all'interno dello studio del NZ, rilevando di aver udito l'indicazione di luoghi o persone diverse da quelle riportate nella trascrizione curata dai periti TO e AL, oppure di aver compreso alcune parole che tali periti avevano ritenuto di non trascrivere nel loro elaborato.
Aggiungeva il Giudice come la conferma della soggettività dell'interpretazione de tenore di quelle registrazioni la si era potuta desumere in via logica da fatto che, in relazione all'intercettazione ambientale effettuata nel bar Grillo, la trascrizione eseguita, tra il maggio ed il novembre del 2005, dai funzionari della D.i.a. di Messina era risultata in gran parte analoga a quella curata, a Milano nel febbraio del 2006, dal consulente LI, senza che vi fosse il benché minimo legame personale tra quest'ultimo ed i primi, ovvero senza che fosse stata data dimostrazione di un comune complotto, che pure era stato prospettato dalie persone offese.
2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso le parti civili AG NO e EP SA, con atto sottoscritto dal loro rispettivi difensori e procuratori speciali avv. EP Amendolia e Alberto Gullino, i quali hanno dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 368 e 479 cod. pen., art. 425 e art. 426 cod. proc. pen., comma 3, per essere stato omessa, nel dispositivo della sentenza impugnata, l'indicazione della formula di proscioglimento, mancanza di elemento essenziale che determina la nullità della sentenza medesima.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 363 e art. 479 cod. pen., art. 425 cod. proc. pen., comma 3, essendo stata la motivazione della sentenza impugnata erronea, mancante ovvero manifestamente illogica in ordine a punti decisivi. In dettaglio, i ricorrenti si sono doluti del fatto che il primo Giudice:
a) avesse fondato la sua decisione sulla mancanza di una "prova rigorosa" della falsità degli elaborati e della mancanza dell'elemento psicologico, disattendendo le regole di giudizio che governano l'udienza preliminare, che richiedono esclusivamente la verifica della possibilità di sostenere l'accusa in giudizio e, dunque, la possibilità che i dati di conoscenza già acquisiti possano essere integrati nel corso di una istruttoria dibattimentale;
b) avesse basato le sue valutazioni esclusivamente sui risultati della prova tecnica (le perizie di trascrizione) senza tenere conto delle altre prove fornite dalle carte del processo, di natura testimoniale e logica: prove logiche concretizzatesi, in specie, nella inaccettabile coincidenza di una "allucinazione acustica collettiva" riguardante ben sei persone e nella circostanza della intervenuta necessità di disporre un "filtraggio" delle registrazioni in considerazione della sua scarsa intelligibilità;
c) avesse travisato i fatti affermando che l'imputato LI aveva redatto una trascrizione delle intercettazioni "identica" a quella predisposta dagli altri imputati, nonostante questa seconda contenesse parti in lingua italiana e parti in dialetto, laddove quella del LI non aveva eseguito alcuna traduzione in italiano;
d) avesse illogicamente negato rilevanza sia alla circostanza che il perito IN aveva sostenuto che il materiale sonoro a disposizione fosse intrascrivibile, al contrario di quanto compiuto dagli imputati che avevano ritenuto di stilare una lunga ed articolata trascrizione, zeppa di nomi propri, di cognomi e di luoghi, oltre che di riferimenti a reati gravissimi, attribuendo ciascuna frase a singoli dialoganti;
sia che i brani delle registrazioni intellegibili fossero stati trascritti dagli imputati in maniera difforme da quanto poi effettuato dai periti TO e AL, oltre che da altri consulenti delle parti;
e) avesse omesso di dare una qualche giustificazione alle affermazioni di tutti e tre i periti ascoltati nel corso dell'udienza preliminare, i quali tutti avevano sostenuto che non era mai capitato loro di imbattersi in un caso di "miraggio acustico così vasto ed eclatante come questo"; all'indicazione del dott. IN di aver rilevato una diversità del numero di sillabe, della durata e dell'ordine delle frasi, nella trascrizione degli imputati rispetto a quelle successivamente curate da vari consulenti e periti nominati in diversi procedimenti penali;
al fatto che, in ulteriori procedimenti, vari consulenti e giudici avessero attestato - in esito a procedure caratterizzate dal rispetto del contraddittorio - di non essere stati in grado di percepire alcunché dall'ascolto di quelle registrazioni;
al fatto che in tutte le altre intercettazioni telefoniche ed ambientali, durate oltre due anni, riguardanti i tre soggetti partecipanti alla conversazione registrata il 23/07/2001 nel bar Grillo di Messina, nessuno aveva mai fatto cenno alcuno a traffici illeciti o all'omicidio del OT;
ed ancora, al fatto che gli agenti che, seduti in quel bar accanto ai tre suddetti, pur curando personalmente le operazioni di captazione, non avevano riportato nelle proprie relazioni di servizio alcuna indicazione relativa a quell'omicidio, che pure tanto aveva scosso l'opinione pubblica di Messina.
2.3. Mancata assunzione di prova decisiva, per avere il Giudice dell'udienza preliminare rigettato una richiesta, formulata dalla difesa di essi ricorrenti, di ascolto in aula delle registrazioni delle conversazioni oggetto delle intercettazioni ambientali, di cui ai capi di imputazione.
3. Con una memoria depositata in cancelleria nell'interesse dell'imputato LI, a firma dell'avv. AT Cicero, si è insistito nel rigetto del ricorso, reputando corrette tutte le valutazioni operate dal primo Giudice nella sentenza oggetto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che, nel limiti di seguito specificati, il ricorso sia fondato e che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
2. Il primo motivo del ricorso è fondato.
Nel dispositivo della sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di lecco ha omesso di indicare la formula del proscioglimento, elemento che questa Corte ha già avuto modo di indicare come essenziale, la cui assenza determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 426 cod. proc. pen., comma 3, (così Sez. 6, n. 27412 del 24/06/2010, Vitale, Rv. 247781). Nè, nel caso di specie, quella omissione nel dispositivo si sarebbe potuta ritenere superabile con l'esame della relativa motivazione, poiché tale soluzione sarebbe stata praticabile se il tenore della seconda fosse stata inequivoco, sì da permettere di considerare integrata una mancanza puramente formale.
E ciò perché, nella fattispecie, il primo Giudice ha proposto una soluzione alternativa, senza chiarire se il proscioglimento degli imputati era dovuto alla carente dimostrazione di un elemento oggettivo costitutivo delle fattispecie contestate, dunque perché il fatto non sussiste, o alla mancanza di prova circa l'esistenza dell'elemento psicologico, dunque perché il fatto non costituisce reato.
È appena il caso di aggiungere che non è sufficiente a completare il dispositivo l'impiego della formula "non essendo gli elementi di prova acquisiti idonei a sostenere l'accusa in giudizio", come nel caso di specie si è verificato, in quanto è di tutta evidenza come questa non sia una formula di proscioglimento, bensì una mera regola di giudizio cui il Giudice dell'udienza preliminare deve attenersi, in conseguenza delle modifiche introdotte dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 23, comma 1.
Priva di pregio, infine, è l'eccezione proposta dal difensore di uno degli imputati il quale ha sostenuto che le partì civili non avrebbero avuto interesse a far valere la nullità in esame. E ciò non solo per l'ovvia considerazione che le parti civili hanno interesse all'ablazione di un provvedimento finanche comporta la rinnovazione del giudizio, ma anche perché una eventuale sentenza di l;
proscioglimento ex art. 425 cod. proc. pen., pur inidonea a divenire cosa giudicata in quanto revocabile e, quindi, a produrre gli effetti propri della sentenza di assoluzione pronunciata in dibattimento o nel giudizio abbreviato, potrebbe comunque spiegare un'efficacia indiretta in un procedimento civile nel quale la conoscenza della formula di proscioglimento potrebbe essere rilevante per i soggetti interessati.
3. Anche il secondo motivo del ricorso è fondato.
3.1. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento secondo il quale il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) o lett. e), non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti (Sez. 2, n. 28743 del 14/05/2010, Orsini, Rv. 247860; Sez. 5, n. 15364 del 18/03/2010, Caradonna, Rv. 246874; Sez. 4, n. 2652/09 del 27/11/2008, Sorbello, Rv. 242500; Sez. 5, n. 14253 del 13/02/2008, Piras, Rv. 239493).
Il Giudice di legittimità, dunque, ha il compito di verificare se il Giudice dell'udienza preliminare abbia fatto un corretto esercizio del suo potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi del processo, e, cioè, alla possibilità per il giudizio dibattimentale di offrire elementi di prova ulteriori ovvero o di consentire l'acquisizione metodologicamente più affidabile, perché nel contraddittorio delle parti, di elementi in precedenza assunti unilateralmente: dati tali da pervenire a risultati conoscitivi che permettano di chiarire la vicenda oggetto del giudizio ed al Pubblico Ministero di sostenere l'accusa ai fini della eventuale pronuncia di condanna.
Solo se tale verifica abbia offerto esiti sicuramente negativi, nel senso che se ne sarebbe potuta arguire una superfluità ovvero una inutilità del passaggio del processo alla successiva fase del giudizio dibattimentale, e di tanto il Giudice dell'udienza preliminare abbia dato adeguata e logicamente coerente contezza, alla Cassazione resterebbe preclusa ogni possibilità di censura della decisione adottata e, tanto meno, sarebbe esclusa una rilettura dei dati informativi acquisiti durante le indagini, anche se eventualmente integrati nel corso dell'udienza preliminare.
3.2. Applicando tale regula iuris al caso di specie, obiettivamente qualificato da estremi di una certa complessità e delicatezza, bisogna prendere atto come il G.u.p. del Tribunale di Lecco non abbia fatto buon governo del potere che era stato chiamato ad esercitare. E tanto per due ordini di ragioni.
Pur riconoscendo come tutti e tre i periti incaricati di effettuare la trascrizione delle due registrazioni avessero, in pratica, concluso nel senso dell'impossibilità di stabilire con certezza la falsità o meno delle trascrizioni a suo tempo eseguite dagli imputati, e come fosse riconoscibile un fenomeno di "miraggio acustico" collettivo, il primo Giudice non ha affatto spiegato se quella forma di "miraggio", astrattamente comprensibile se riferito a qualche secondo o a pochi minuti delle registrazioni, fosse compatibile o meno con l'ascolto di oltre trenta minuti di intercettazioni ambientali;
se vi fosse o meno una sovrapponente cronologica tra l'effettiva durata delle registrazioni ed il testo delle trascrizioni, tenuto conto che uno dei periti si era espresso nel senso della non corrispondenza tra "le frasi così come trascritte" ed il "cd. tempo o velocità di eloquio, cioè il numero di fonemi ricorribili in un certo lasso temporale", conclusione formulata anche "misurando con esattezza i tempi massimi in cui certe parole possono essere pronunciate" (così a pag. 3 del verbale dell'udienza preliminare del 12/04/2011, richiamato nel ricorso ed allegato ad esso); ed ancora, se vi sia stato o meno una situazione - in ordine al quale vi è stata una esplicita doglianza dei ricorrenti - di immotivata anticipazione o di posticipazione di frasi nelle trascrizioni rispetto all'ordine di quelle stesse frasi desumibili dalle registrazioni.
Su tali punti, nell'economia della vicenda tutt'altro che marginali o secondari, la motivazione della sentenza impugnata, nell'ottica prognostica che deve qualificare i relativi poteri decisori, risulta obiettivamente carente o sommaria.
Inoltre, in considerazione della natura dei delitti oggetto di addebito, il primo Giudice non ha affatto chiarito una circostanza essenziale dei fatti oggetto di addebito, e cioè se gli imputati, nel redigere, in diverse occasioni ed a vario titolo, le trascrizioni del contenuto di quelle due conversazioni tra presenti, avessero dato pienamente atto, oltre che della difficoltà del loro compito, della scarsa intellegibilità di ogni singolo specifico brano - soprattutto di quelli contenenti passaggi riportati nelle trascrizioni in termini di maggiore gravità indiziaria a carico dei protagonisti dei colloqui - e della inevitabile soggettività delle relative interpretazioni proposte: perché se ciò non fosse accaduto (ed a questa Corte è precluso il compito di verificare il contenuto degli atti processuali), se cioè vi fosse stata una volontaria omissione di aspetti problematici della vicenda, sarebbe difficilmente sostenibile la tesi che gli imputati avessero senz'altro agito senza alcuna consapevolezza della falsità dei testi trascritti, con ineludibile conseguenze decisorie in sede di udienza preliminare, perché situazione obiettivamente idonea a lasciare spazio ad ulteriori approfondimenti tecnici ed a soluzioni interpretative alternative, tali da giustificare, se non ad imporre, remissione del decreto di rinvio dei prevenuti dinanzi al giudice del dibattimento.
4. Il terzo motivo del ricorso, invece, è manifestamente infondato, avendo questa Corte reiteratamente chiarito che l'ascolto delle registrazioni in sede dibattimentale - ma la regola è senz'altro riferibile, per l'analogia della ratio, anche all'udienza preliminare - è configurabile come semplice modalità operativa istruttoria che è dell'esclusiva competenza del giudice valutare discrezionalmente:
non è precluso al giudice l'ascolto in camera di consiglio, anziché nel pubblico dibattimento, delle bobine magnetiche sulle quali sono incise le conversazioni intercettate, così come l'utilizzo, ai fini della decisione, dei risultati dell'ascolto stesso, anche se ciò avvenga a seguito di rigetto dell'istanza della difesa concernente l'audizione dei nastri in dibattimento (Sez. 1, n. 6297 del 10/12/2009, Pesacane, Rv. 246105; nello stesso senso Sez. 1, n. 604/09 del 25/11/2008, Genova, Rv. 243176; Sez. 2, n. 9172 del 04/11/2002, Genova, Rv. 223703; Sez. 1, n. 1079 del 16/11/1995, Catti, Rv. 201238).
5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Lecco che, nel nuovo giudizio, si atterrà ai principi innanzi esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecco.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2012