Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2012, n. 20207
CASS
Sentenza 26 aprile 2012

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In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma primo, lett. d) o lett. e), cod. proc. pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli, e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico adottato per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio

L'omessa indicazione della formula del proscioglimento nel dispositivo della sentenza di non luogo a procedere ne determina la nullità ai sensi dell'art. 426, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto siffatta nullità deducibile anche dalla parte civile).

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  • 1Art. 61 - Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 426 - Requisiti della sentenza
    https://www.filodiritto.com/

    1. La sentenza contiene: a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata; e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; f) la data e la sottoscrizione del giudice. 2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione. 3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2012, n. 20207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20207
Data del deposito : 26 aprile 2012

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