Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
Il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, cosicchè, ove ritenga sussistere tale condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, dovendo, invece, emettere sentenza di non luogo a procedere quando vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza.
Commentario • 1
- 1. Udienza preliminare: proscioglimento è “sentenza di merito su un aspetto processuale”Accesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2015, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
3 726/ 1 6 26 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA LA MILO Dott. - Consigliere - 1624 N. Dott. ORLANDO VILLONI - Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. ANGELO CAPOZZI N. 20302/2015 Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO nei confronti di: AN GI N. IL 11/04/1966 PA LD N. IL 13/10/1961 EC LO N. IL 10/01/1963 VA VI NI N. IL 07/03/1961 LE AU N. IL 22/09/1964 OL MO N. IL 06/05/1972 SPERA LA N. IL 13/04/1969 RU MO N. IL 27/08/1973 AZ RD N. IL 31/05/1955 ABATI MA N. IL 04/09/1964 AL AN N. IL 20/01/1973 NA PE N. IL 06/09/1972 ACCURSO NI N. IL 10/04/1965 RT RO N. IL 02/03/1961 TA GI N. IL 08/08/1985 IN LU N. IL 25/07/1972 MA LO N. IL 02/06/1972 IN OM N. IL 09/04/1965 avverso la sentenza n. 11865/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO, del 22/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Eugen Selve of раз в машине твоей ая ai con - per До стоетало Udit i difensor Avv.; RO ва маш и на для игото ли муом per Я машин твора о ла чітесь не лісопо; .; ли zubordene delle utimuportate del ricono reiecione CU par Rupp, le frotteghe ER i nema che ha condem Покај per le mammninische del nom 0 le fear reierbra dello stins;
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LO e EG sobituzione per RC I name. - UE per e Ritenuto in fatto e diritto 1. Con la sentenza impugnata il Gup del Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere, con formule diverse, nei confronti di Di AE OV per l'imputazione di cui al capo 2 della rubrica del PM, ricondotta all'egida dell'art. 378; - EC LO per quella di cui al capo 23, contestata ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 326 cod.pen. - Parietti LD relativamente ai capi 23 e 28, quest'ultimo ancora ex art. 326 nonché ai sensi dell'art. 323 codice penale;
- IN GI con riferimento ai capi 18, 19, 20, inerenti due diverse ipotesi sanzionate ex art 378 cod.pen. nonché per il delitto di cui all'art. 479 cod.pen. ; - Accurso NI per il delitto di cui all'art. 378 cod.pen. descritto al capo 18; EG GI per il fatto imputato al capo 20, previsto dall'art. 378 cod.pen. - IS RA per la corruzione propria di cui al capo 42 ; - LE BE per i capi 51, 83, 84 inerenti due diverse ipotesi di abuso d'ufficio nonché per la violazione dell'art. 479 cod.pen. - RA IC per i capi 52, 60,66,67,68, 78, 79, 80 relativi ai reati previsti dagli artt. 314, 323, 368,479, 490 in reazione all'art. 476, 479, 585 del cod.pen.; LO VI IO per capi 27,28,31,33,41,46,50,51,52,53,62,78,79,82,85,89,93,94 inerenti i reati ex artt. 361,326 commi 1 e 3, 323, 476, 479, 640 comma II nr 1; - ME LU e EG OV per le ipotesi di reato di cui agli artt. 323, 476, 479 cod.pen. di cui al capo 50 della rubrica;
QU roli AS per i capi 42,74,75,77 della rubrica, relativi ai reati di cui agli artt. 319-321 cod.pen. ed ancora 476, 479 e 323 cod.pen. - NI DO per il capo 76 per i reati di cui agli artt. 319- 321 e 697 cod.pen. RU AS per i capi 64 e 72 per i reato di cui agli artt. 476, 479 e 314 cod.pen. AB UR e SA GI per i capi 83 e 84 per i reati di cui agli artt. 479 cod.pen. e 323 stesso codice;
AR LO, per il capo della rubrica del PM distinto dal nr 88, ricondotto all'egida dell'art. 640 comma II nr 1 cod.pen.. 2. Segnatamente la formula adottata è stata quella della non commissione del fatto per i capi della rubrica sub 18 contestato ad Accurso, sub 23 a Parietti, sub 60 a RA, sub 62 e 85 a LO, sub 78 e 79 a tali ultimi due imputati, sub 74 e 77 a RT, sub 64 e 72 a Russo;
1 del fatto non costituisce reato per la sola imputazione di cui al capo 2 mossa al Di AE;
quella della non sussistenza del fatto per tutte le ulteriori imputazioni 7 3. Avverso siffatta decisione ha interposto tempestivo ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo contrastando la decisione assunta con riferimento ai capi 2), 18,19,20, 23, 28, 31, 33,41, 42, 46, 50, 51, 52, 53, 60,63,64, 66, 67, 68, 72, 74,75,77,78,83,84,85, 88,93 all'uopo adducendo in genere la violazione della regola di giudizio sottesa alla valutazione imposta ai sensi dell'art. 425, comma III, cod.proc.pen. al GUP nel rendere sentenza di non doversi procedere, avendo il giudicante , travalicato i confini propri della decisione da assumere all'esito della udienza preliminare e reso un giudizio di merito di non ritenuta colpevolezza;
ancora, specifici vizi di motivazione di volta in volta ascritti alla manifesta illogicità del ritenere, alla contraddittorietà del percorso logico seguito alla I pretermissione di determinanti elementi probatori, alla apodittica negazione dei possibili ulteriori sviluppi probatori destinati ad emergere in esito alla instaurazione del dibattimento.
3. Hanno depositato memorie difensive gli imputati LO EG, RA, AB e SA, Accurso, IS, RT, IN, concludendo per la inammissibilità o, anche in via gradata, per la reiezione del ricorso.
4. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
5. L'inammissibilità non deriva dalla addotta intempestività della impugnazione, rivendicata nel corso della udienza camerale dalla difesa del Di AE. Secondo l'ormai costante orientamento espresso in materia da questa Corte a far tempo dall'intervento delle Sezioni unite reso con sentenza n. 21039 del 27/01/2011 (P.M. in proc. Loy, Rv. 249670), il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, rimanendo irrilevante l'eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione. Laddove, come nella specie, il deposito intervenga oltre i trenta giorni dalla decisione, occorre procedere alle comunicazioni e notificazioni dell'avviso di 2 deposito;
ed è da tale ultimo momento che decorre il termine di 15 giorni per impugnare. Nel caso, non v'è prova della comunicazione effettuata alla parte pubblica impugnante dell'avviso di deposito. Ed anche a voler considerare la lettera di trasmissione degli atti del 3 marzo 2015, indicata in ricorso il gravame deve ritenersi comunque tempestivo considerata la data del deposito dello stesso, avvenuto il 12 marzo 2015. 5. Sono altre le ragioni che portano a ritenere inammissibile il gravame.
6. Succintamente, pare utile evidenziare che nel caso il procedimento in disamina trova spunto in una attività di indagine relativa alla rivelazione di dati sensibili ricavati da schedari ospedalieri;
dati inerenti lesioni e patologie riscontrate sui soggetti refertati in esito ad interventi di pronto soccorso posti in essere dopo sinistri stradali che avevano comportato l'accesso degli interessati presso le strutture ospedaliere coinvolte. Veicolati all'esterno, questi dati venivano consegnati a terzi che a loro volta li utilizzavano per contattare i soggetti coinvolti nei sinistri così da indirizzarne le esigenze verso un determinato centro di interessi, la società Cis, che si dichiarava disponibile a seguire le conseguenziali pratiche risarcitorie. Nel corso di questa indagine, alcune captazioni diedero luogo ad ulteriori sviluppi investigativi quanto a potenziali coinvolgimenti di alcuni militari dell'Arma dei Carabinieri. Da qui l'ulteriore monitoraggio che avrebbe provocato il disvelamento di altre, numerose e variegate ipotesi di reato (alcuni casi di corruzione, molte ipotesi di rivelazione ex art. 326 cod.pen. ed ancora truffe aggravate, abusi d'ufficio, peculati, omesse denunzie ex art. 361 cod.pen., alcune ipotesi di falso).
7. Il Gup, facendo puntuale applicazione della regola di giudizio sottesa alla definizione della udienza preliminare, attraverso una motivazione analitica rispetto alle singole imputazioni, sviluppata con argomentazioni coerenti al dato probatorio posto a fondamento della richiesta di giudizio e immuni da manifeste illogicità, in linea ai dati normativi di riferimento avuto riguardo alle ipotesi di reato contestate, ha reso sentenza di non doversi procedere, nei termini differenziati sopra evidenziati, con riferimento a tutte le posizioni oggi soggette alla verifica di legittimità sollecitata alla Corte. Decisione che il Collegio non ritiene scalfita dalle doglianze prospettate dal ricorso della Parte Pubblica. 3 8. Giova preliminarmente segnalare che il ricorso in disamina muove da un errore di fondo che attraversane trasversalmente il contenuto dell'intero gravame.
8.1. Non può essere condivisa, in diritto, l'affermazione per la quale sarebbe preclusa al GUP, in esito alla udienza preliminare, ogni valutazione afferente la fondatezza nel merito della prospettazione accusatoria. Tale impostazione, per il vero, affonda le sue radici in diversi arresti di questa stessa Corte nei quali si suole affermare che la regola di giudizio chiamata a sovraintendere l'esito della udienza preliminare è essenzialmente limitata alla valutazione prospettica della possibilità di acquisizione di prove in dibattimento, indipendentemente dal corpo indiziario raccolto in fase di udienza preliminare, così limitando, di fatto, il proscioglimento ai casi di prova positiva di innocenza o assoluta carenza di elementi a carico. Non di rado si afferma, infatti, che, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento, così da sostenere che "sfuggono all'epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d'accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento ( così Sez. 3, n. 41373 del 17/07/2014 dep. 06/10/2014, P.M in proc. Pasteris e altri, Rv. 260968) Il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non sarebbe dunque l'innocenza alla luce del quadro probatorio offerto, bensì l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio;
ciò anche quando ci si trovi innanzi ad elementi probatori insufficienti o contraddittori e sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell'eventualità del dibattimento. In coerenza a siffatta impostazione, la decisione di non luogo a procedere costituirebbe corretto epilogo della udienza preliminare solo quando resa in esito ad un giudizio prognostico di "immutabilità" del quadro probatorio nella successiva fase del dibattimento, per effetto dell'acquisizione di nuove prove o di una diversa rivalutazione degli elementi in atti, nonché quando le fonti di prova non si prestino a soluzioni alternative e aperte ( così Sez. 6, 3 luglio 2008, n. 35178, P.M. in proc. Brunetti, Sez. 6, 16 novembre 2001, n. 45275, Acampora;
Sez. 2, n. 5669 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Schiaffino e altri, Rv. 258211).
8.2. Tale impostazione non trova concorde il Collegio. 4 Piuttosto, in linea con un recente arresto di questa stessa sezione della Corte, è il caso di ribadire che "il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove ritenga sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, O ragionevolmente acquisibile in 1. dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza. (Sez. 6, n. 33763 del 30/04/2015 - dep. 30/07/2015, P.M. in proc. Quintavalle e altri, Rv. 264427). La chiarezza delle argomentazioni esposte in siffatto arresto ne impone la, seppur parziale, pedissequa trascrizione in questa sede nei suoi punti più rilevanti. Ha, in quella occasione, segnalato la Corte che "con la disciplina introdotta dal 1999, risulta che la regola di giudizio della udienza preliminare non è più (se lo è mai stata) limitata alla verifica superficiale che non vi siano ostacoli al rinvio a giudizio;
consiste, invece, nel valutare innanzitutto la esistenza di un corpo indiziario da qualificare come "serio" e, poi ed in aggiunta, nella valutazione di una seria prospettiva di un risultato positivo per l'accusa nel dibattimento. Laddove si ammettesse il rinvio a giudizio in assenza di un minimum probatorio, si consentirebbe la sottoposizione al processo al di fuori di qualsiasi verifica della necessità di una tale compressione dei diritti della persona imputata. Già a fronte della iniziale formulazione dell'art. 425 c.p.p. si riteneva che comunque non potesse darsi lettura diversa da quella per la quale, in sede di decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, era prevista una valutazione di merito. Va quindi considerato come il comma aggiunto nel 1999 allo stesso art. 425 cit., soprattutto se letto rispetto al "diritto vivente" sul quale si andava ad innestare, era ed è testuale nell'ampliare l'ambito di valutazione del giudice per l'udienza preliminare richiedendo la esistenza di un minimo probatorio: "il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". Tale disposizione è stata introdotta al chiaro fine di ampliare l'ambito di intervento del gup, rispetto ad una interpretazione che, si è detto, già riteneva che ai fini della emissione del decreto ex art. 429 c.p.p. fosse necessario apprezzare una "consistenza" dell'ipotesi di accusa. Quindi, ragionevolmente, salvo considerare la norma pleonastica, deve ritenersi che quella riforma imponesse un sindacato più attento del gup. 5 La interpretazione letterale del comma aggiunto dell'art. 425 c.p.p. è che la preclusione al rinvio a giudizio è conseguenza innanzitutto della "insufficienza" del materiale probatorio. Mentre l'espressione "elementi contraddittori" T potrebbe anche leggersi quale impossibilità di sviluppo dibattimentale, "elementi... insufficienti", che certamente non esclude che possa esservi uno sviluppo dibattimentale (anzi, l'insufficienza degli elementi prodotti all'esito delle indagini, riduce il materiale che potrebbe essere valutato a favore dell'imputato rendendo più difficile negare la possibilità teorica di acquisire utili prove nel dibattimento), non significa altro che quello che è il suo immediato significato: "scarsità del materiale probatorio". Se, quindi, bastasse il carattere "aperto" degli elementi acquisiti, ovvero la possibilità che in dibattimento si raccolgano prove utili che al momento dell'udienza preliminare non vi sono -, tale disposizione non avrebbe alcuna ragione d'essere, potendo disporsi il proscioglimento solo per i casi limite della accertata innocenza, delle imputazioni macroscopicamente impossibili e dei casi in cui il materiale a carico non giustifichi neanche la prospettazione di commissione del reato. Quanto alla espressione "o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio", appare evidente che la stessa, per come collocata nel contesto complessivo, non si raccorda a "insufficienza" o a "contraddittorietà" per completarne il senso nel caso concreto, bensì impone che nel caso inverso (ovvero quando gli elementi siano "sufficienti" e "univoci"), non si possa rinviare a giudizio nei casi in cui, pur a fronte di tali elementi, non vi sia alcuna prospettiva di ulteriore sviluppo per giungere alla prova piena del fatto. Al dato testuale diretto, nell'ambito della disciplina specifica della "regola di giudizio", elementi significativi.si aggiungono altri Si è detto come il sistema riformato appaia presupporre sostanzialmente la "completezza" delle indagini;
tale regola risulterebbe dalla lettura dell'art. 421 bis c.p.p. "ordinanza per la integrazione delle indagini". Va quindi considerato che, nella introduzione di nuovi e forti poteri del giudice per l'udienza preliminare, quello di procedere alla raccolta di prove nel corso della udienza ex art. 422 c.p.p. è potere che può essere esercitato solo al fine di giungere al proscioglimento mentre un tale limite, invece, non è stato posto alla ordinanza per la integrazione delle indagini. La possibilità di integrare le indagini è, ragionevolmente, un indice della necessità di acquisire un quadro probatorio minimo per il rinvio a giudizio. La necessità di completamento delle indagini ha ragione d'essere solo se, a fronte di elementi a carico insufficienti, il giudice sia tenuto al proscioglimento. Se non fosse necessario ottenere tale quadro probatorio minimo non vi sarebbe 6 necessità della integrazione delle indagini: il giudice potrebbe rinviare a giudizio per il possibile sviluppo dibattimentale;
ed anzi, proprio nel caso della possibilità di integrazione delle indagini, sarebbe innegabile la esistenza di uno spazio per un ulteriore sviluppo probatorio e, quindi, non vi sarebbe ragione di ritardare il rinvio a giudizio. Il potere di integrazione introdotto con l'art. 421 bis c.p., invece, appare finalizzato, laddove sia in concreto possibile, al completamento della acquisizione in caso di mancanza di un quadro probatorio minimo per giustificare il giudizio. Se bastasse la mera notizia di reato per giustificare il rinvio a giudizio, accompagnata dalla possibilità teorica di ulteriore sviluppo, tale integrazione non avrebbe alcuna possibile funzione gl'udienza preliminare avrebbe costituito un filtro a maglie larghe delle imputazioni azzardate posto che, ogniqualvolta il pubblico ministero avesse esercitato l'azione penale richiedendo il rinvio a giudizio in presenza di elementi inidonei per carenza о insufficienza ○ contraddittorietà della prova a sostenere l'accusa in dibattimento, il giudice dell'udienza preliminare non avrebbe potuto prosciogliere l'imputato e, quindi, l'imputazione azzardata sarebbe sfociata egualmente nel dibattimento. Se, invece, l'art. 425 c.p.p. fosse stato riferibile pure alle situazioni di prova carente, insufficiente o contraddittoria, il filtro sarebbe risultato a maglie strette e la funzione di controllo sulle imputazioni azzardate sarebbe stata effettivamente espletata"). Anche guardando le cose da un diverso punto di vista, si giunge a simili conclusioni: se la interpretazione della regola di giudizio fosse nel senso che il giudice non deve valutare in alcun grado la colpevolezza od innocenza, ma solo considerare se, in base all'esito delle indagini, appaia possibile lo sviluppo dibattimentale ovvero se, allo stato degli atti presentatigli (integrati da allegazioni, anche di indagini difensive, della difesa), vi sia la prova positiva di innocenza, si avrebbe un risultato paradossale che è dimostrato proprio dal ricorso qui in trattazione. Difatti, il PM, in risposta a quei casi, dei vari oggetto del procedimento, in cui il gup considerava il materiale indiziario inconsistente, ha obiettato formulando una osservazione che si può sintetizzare come segue "non si può mai dire, l'imputato magari confessa, o confessa il presunto complice". Ovvero, a ritenere che sia sufficiente la mera notizia di reato accompagnata dalla generica indicazione di prove da raccogliere in dibattimento, meno materiale offre il PM e minore è l'ambito in cui il giudice può rilevare la impossibilità di sviluppo dibattimentale ovvero la prova attuale, positiva, di innocenza.
9.8 Palese, inoltre, come, escluso un tale serio ruolo di controllo, l'udienza preliminare, nella catena di attività che portano al processo ordinario, anziché 7 strumento di garanzia per l'imputato, cui si intende garantire un controllo contro la sottoposizione a processo in base a imputazioni inconsistenti ovvero "azzardate", diventerebbe ulteriore strumento di "sofferenza" in sè, a fronte degli inevitabili costi, economici e non, per un mero "passaggio di carte"; la assenza di un minimo probatorio non precluderebbe affatto il rinvio a giudizio e anche la possibilità di offrire prova contraria sarebbe una attività consentita nei limiti della assenza di una attività istruttoria in udienza preliminare.
8.3. Le superiori considerazioni in diritto, pienamente condivise dal Collegio, rendono giustizia, in prima battuta, della infondatezza della doglianza con la quale si rivendica l'erroneità della regola di giudizio sottesa alla decisione qui contrastata. Non può infatti ritenersi resa in violazione del disposto di cui all'art. 425, comma III,cod.proc.pen. la valutazione spesa dal Gip nel giungere all'epilogo risolutivo della udienza preliminare in termini negativi per l'accusa ove si siano ritenuti, con motivazione non manifestamente illogica e coerente al dato probatorio di riferimento, contradditori o non sufficienti gli elementi offerti a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio avuto riguardo alle diverse imputazioni di volta in volta oggetto di disamina. La ritenuta sostanziale inconsistenza del materiale probatorio offerto alla verifica del GUP, in presenza di indicazioni probatorie in sé inadeguate o di emergenze di indagine contraddittorie, impone la decisione di non luogo a procedere e rende assolutamente indifferenti al fine i possibili sviluppi dibattimentali una volta che il giudice non abbia ritenuto di poter colmare tale situazione attraverso i poteri officiosi di indagine che il codice di rito gli ha conferito.
8.4. A fronte di una siffatta decisione, nel caso sistematicamente reiterata da parte del decidente per ciascuna delle imputazioni in disamina, il ricorso volto a contrastarne il portato deve mirare ad inficiare, sul piano della logica o della compiutezza di verifica, le argomentazioni offerte dal GUP nel ritenere non sufficienti e non univoci gli elementi probatori e fattuali tesi a sostenere il rinvio a giudizio. Di contro, sono da ritenersi inammissibili i riferimenti ai possibili sviluppi probatori che, a fronte di una siffatta consistenza del materiale probatorio, il dibattimento avrebbe potuto garantire. E tanto nella specie deve dunque riferirsi alle doglianza prospettate sotto questo versante dalla procura ricorrente nei motivi di ricorso esplicitati con riferimento ai capi 2, 18, 23, 60. 8.5. In ogni caso, il semplice e apodittico riferimento alle potenziali evoluzioni del quadro probatorio, non altrimenti dettagliate e precisate nel loro effettivo tenore prospettico ( impostazione cui non sfugge il ricorso in disamina avuto 8 riguardo alle citate imputazioni), non avrebbe mai potuto portare ad una soluzione diversa da quella assunta anche seguendo una linea interpretativa di fondo differente da quella sopra tracciata quanto ai poteri di valutazione ascritti al Gup nel corso della udienza preliminare. Anche a ragionare diversamente, infatti, resta da dire che senza dedurre specificamente gli ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto essere acquisiti al dibattimento, né i punti del quadro probatorio suscettibili di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale, la doglianza, per la generica e apodittica rivendicazione in questione avrebbe comunque portato alla medesima conclusione (cfr in tal senso Sez. 6, n. 17659 del 01/04/2015 - dep. 27/04/2015, P.G. in proc. Bellissimo e altro, Rv. 263256).
9. Le ulteriori doglianze prospettate con il gravame in disamina non meritano sorte diversa.
9.1. Laddove si lamenta ( in genere con riferimento a tutti i capi di imputazione e in termini più dettagliati per i capi 2, 18, 23, 41,66,67,68,85,88, 93) il vizio di motivazione sul versante della manifesta illogicità del ritenere espresso dal Gup nel valutare l'inconsistenza del materiale probatorio addotto a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, osserva la Corte come le relative doglianze, di situazione in situazione, si confrontano con argomentazioni immuni da manifeste incongruenze logiche. I rilievi, di volta in volta articolați, finiscono, in definitiva per concretarsi in mere e altrettanto inammissibili rivisitazioni alternative della lettura probatoria offerta dal GUP a sostegno della decisione, il cui portato, nella sua struttura essenziale, rimane indifferente alle critiche in tal senso veicolate. 10.2. Il ricorso è inoltre affetto da genericità ed aspecificità laddove non si confronta con il portato della motivazione spesa dal GUP, avuto riguardo ai motivi di impugnazione rivolti ai capi di imputazione sub 28,46, 52, 60,62,64,72,77, 83 e 84. In particolare, quanto al capo 28, non si specifica quali siano state le informazioni segrete offerte dal Maresciallo LO al Parietti per ottenere l'incarico della Salvi;
quanto al capo 46 e limitatamente alla imputazione ex art. 326 cod.pen., non si precisa il tenore delle informazioni che, coperte da segreto e diverse da quelle considerate in sentenza, furono veicolate dall'imputato; quanto al capo 52 e limitatamente al falso, manca un confronto effettivo con il giudizio di innocuità della condotta;
quanto al capo 60, non si prende in considerazione il tenore della intercettazione successiva alla telefonata tra il 9 Gambirasio e lo RA, richiamata dal Giudice per segnalare che dopo quel colloquio lo RA non si sarebbe attivato nel senso concordato;
quanto al capo 62, si omette l'indicazione di elementi concreti, diversi da quelli inerenti il ruolo dell'imputato e dunque afferenti una mera responsabilità da posizione, utili al coinvogimento del LO nella condotta contestata posta in essere dal Gambirasio;
quanto ai capi 64 e 72, manca la puntuale segnalazione di elementi grazie ai quali pervenire ad un immediato coinvolgimento dell'imputato nelle condotte contestate;
quanto al capo 77, prescindendo a monte dalla stessa configurabilità in sé del reato, nulla si osserva sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni del SI nonchè sulla mancanza di elementi a riscontro del coinvolgimento nel fatto del RT ( avendo il corruttore fatto esplicito riferimento solo al Gambirasio); quanto ai capi 83 e 84, manca un confronto specifico con le risultanze delle indagini difensive poste dal GUP a supporto essenziale della decisione assunta. 10.3 Parimenti è a dirsi con riferimento agli addotti travisamenti probatori, per avere il GUP assertivamente tralasciato emergenze indiziarie, pure offerte alla sua disamina, ritenute dalla parte ricorrente decisive. Anche sotto siffatto versante ( che copre doglianze riferite ai capi di imputazione sub 33, 42,50,75, 76 e 78 della rubrica) le critiche esposte in ricorso non portano ad una soluzione diversa da quella della inammissibilità. Il vizio da travisamento presuppone, indefettibilmente, la decisività del dato integralmente trascurato o erroneamente interpretato dal giudice del merito. E nella prospettazione del ricorso di legittimità tanto impone a monte, sul piano della specificità del rilievo, un necessario confronto logico tra il portato complessivo della valutazione contrastata e il rilievo specifico assunto dall'elemento probatorio travisato. Confronto questo che deve essere puntualmente esplicitato attraverso specifiche argomentazioni, non potendo il ricorrente rimettersi alle valutazioni inferenziali sul piano logico autonomamente ascritte alla Corte sul presupposto della immediata intellegibilità del dato pretermesso;
e che deve concludersi in termini tali da escludere la resistenza ( a fondare comunque la decisione) della residua motivazione rispetto al vulnus offerto dal vizio addotto. Nel caso, con riferimento a tale tipo di doglianza, il ricorso non mostra di fare puntuale applicazione di tali indicazioni di principio. E così, per le doglianze esposte con riferimento ai capi 33, 50 e 78, il rilievo difetta di genericità perchè sostanzialmente apodittico quanto alla incisività da ascrivere al dato probatorio pretermesso nel raffronto con il portato complessivo della decisione assunta dal Gup per ciascuna delle dette imputazioni;
ancora, per 10 le imputazioni di cui ai capi 42, 75 e 78, ai profili di genericità connotanti le doglianze sopra addotti, si aggiunge anche un portato, disvelato dal contenuto del dato captato espressamente trascritto nel gravame, pretermesso nella valutazione del GUP, immediatamente privo di qualsivoglia decisività rispetto all'assetto probatorio richiamato nella decisione impugnata. 10.4. Non meritano censure, da ultimo, le ricostruzioni in diritto operate con riferimento al capo sub 31 ( le notizie disvelate nell'occasione di cui al capo di imputazione non attengono all'ufficio dell'imputato né sono coperte da segreto così che mal si attagliano al reato contestato); a quelli sub 46 e 52 ( il peculato risulta escluso in coerenza ai principi dettati da questa Corte con la sentenza 19054/12 per l'assenza di conseguenze penalmente ed economicamente significative ed a caduta viene meno anche l'abuso di ufficio che nel peculato trovava il suo riferimento quanto alla addotta violazione di legge); infine, a quello sub 51 ( nel ricorso la violazione di legge prospettata a sostegno dell'addotto abuso d'ufficio viene riferita ad un dato normativo, il disposto di cui all'art. 97 COST., diverso da quello oggetto di imputazione). Da qui l'esito della impugnazione in termini coerenti al dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile ricorso. Così deciso il 29 settembre 2015 Il Consigliere estensore IL Presidente Benedetto Paternò Raddusa IC MIld Spat Reg. DEPOSITATO IN CANCELLERIAL 27 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P U Pera Esposito S E T R O C 11