Sentenza 5 novembre 2015
Massime • 1
Attesa la funzione di "filtro" svolta dall'udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il proscioglimento deve essere escluso in tutti i casi in cui gli elementi acquisiti a carico si prestino a letture alternative o aperte, o comunque ad essere diversamente valutati in dibattimento, anche alla luce delle future acquisizioni probatorie).
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(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 425, c. 3) Il fatto La Corte di Appello di Bari trasmetteva gli atti relativi alla impugnazione proposta dall'imputato e dal Procuratore della Repubblica di Bari avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di quella città, previa riqualificazione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 428 co. 1 cod. proc. pen., ratione temporis vigente all'atto della presentazione dell'impugnazione. Premesso ciò, va osservato come il G.U.P. di Bari avesse dichiarato non luogo a procedere, ai sensi degli artt. 425 e 530 co. 2 cod. proc. pen., nei confronti di una persona accusata di avere concorso nella altrui condotta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2015, n. 46145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46145 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2015 |
Testo completo
4 6 1 4 5 / 1 5 69 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 5.11.2015 + 2092 Sentenza n. Reg. gen. n. 29649/2015 composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente Consigliere dott.ssa Matilde Cammino dott. Piercamillo Davigo Consigliere Consigliere est. dott. Andrea Pellegrino Consigliere dott. Sergio Beltrani ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di AP AN, n. a Roma il 28.12.1978 di SS LO, n. a Roma il 16.09.1981 e di SS FR, n. a Roma il 29.11.1977 tutti rappresentati e assistiti dall'avv. Massimo Lauro, parti civili nel procedimento a carico di AL IT, n. a S.Teodoro (ME) il 24.07.1965, rappresentato e assistito dall'avv. Gianluca Tognozzi, di fiducia, imputato dei reati previsti dagli artt. 416, commi 1 e 2, 61 n. 7, 8 e 9, 81, 110 e 640 cod. pen., avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma, n. 5417/2012, in data 08.05.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
1 udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Giulio Romano che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentita la discussione della difesa, avv. Massimo Lauro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
sentita altresì la discussione dell'avv. Flaminia Caldani, comparsa in sostituzione dell'avv. Gianluca Tognozzi, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. in data 08.05.2015, il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di AL IT in relazione ai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto. Al AL viene contestato di aver partecipato ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di truffe immobiliari a danni di più persone alle quali era stata prospettata la possibilità di acquistare degli appartamenti da costruire in un complesso edilizio di nome "Stelle Fisse" in Roma via della Maglianella, successivamente mai realizzati nonostante le ingenti somme versate dalle persone offese.
2. Avverso detta sentenza, propongono ricorso per cassazione le parti civili AP AN, SS LO e SS FR, lamentando: -inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale (primo motivo); -mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si denuncia la violazione delle regole di giudizio racchiuse nell'art. 425 cod. proc. pen. in relazione alle finalità che il legislatore ha attribuito all'istituto dell'udienza preliminare, Il giudice ha infatti il potere di pronunciare la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato ma in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione, dovendosi necessariamente il suo scrutinio 2 attenere alla valutazione della insussistenza delle condizioni su cui fondare la prognosi di evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto. Il provvedimento emesso all'esito dell'udienza preliminare deve avere quindi natura processuale e non può, pertanto, riguardare aspetti di merito della vicenda. Nella fattispecie, la statuizione non ha considerato le possibili evoluzioni dibattimentali, non esprimendo una prognosi d'utilità ma un chiaro giudizio di merito, peraltro omettendo di valutare e motivare su prove esistenti e già raccolte nel corso delle indagini preliminari.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la motivazione per sua carenza, essendosi il giudice limitato unicamente a rappresentare quanto riferito dall'imputato in sede di interrogatorio e ad esporre una propria convinzione, frutto di un'errata valutazione ed interpretazione delle circostanze di fatto. Il provvedimento non contiene alcun apprezzamento in termini di attendibilità intrinseca, alcuna valutazione della documentazione prodotta ed acclusa agli atti di denuncia-querela, alcun riferimento alle importanti indagini suppletive che hanno dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante, un diretto coinvolgimento dell'imputato nei fatti di causa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, con riferimento al primo assorbente motivo, è fondato e, come tale, risulta pienamente accoglibile.
2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., comma 3, il giudice dell'udienza preliminare può pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo quando il materiale probatorio sia assolutamente inidoneo a sostenere l'accusa in giudizio, ossia quando mancano le condizioni per una prognosi favorevole all'accusa: il giudizio del giudice dell'udienza preliminare, quindi, dev'essere di mera valutazione processuale, e non un vero e proprio giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato, giudizio - quest'ultimo che compete solo al giudice del dibattimento. Sul punto, questa Corte Suprema, ha avuto occasione di statuire che "ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice dell'udienza preliminare deve valutare, sotto il solo profilo 3 R processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio" (Sez. 2, sent. n. 45989 del 18/10/2013, Rv. 257309); e che "(...) il giudice dell'udienza preliminare, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare sulla base di un giudizio prognostico l'inutilità o - superfluità del dibattimento, senza poter operare valutazioni di tipo sostanziale" (Sez. 3, sent. n. 39401 del 21/03/2013, Rv. 256848; nello stesso senso, Sez. 2, sent. n. 48831 del 14/11/2013, Rv. 257645) e "in presenza di elementi di prova contraddittori od insufficienti (...) deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all'esito del giudizio" (Sez. 6, sent. n. 33921 del 17/07/2012, Rv. 253127; nello stesso senso, Sez. 6, sent. n. 10849 del 12/01/2012, Rv. 252280). 425 cod. proc. Il Collegio condivide tale interpretazione dell'art. pen.. 2.1. Ed invero, il giudice dell'udienza preliminare ha una mera funzione di filtro rispetto al dibattimento (onde evitare, in ossequio al principio di economia dell'attività processuale, la celebrazioni di dibattimenti inutili) e - nel rispetto di tale funzione - gli spetta solo di decidere se il materiale probatorio, che il pubblico ministero ha acquisito nel corso delle indagini preliminari, sia o meno idoneo a sostenere l'accusa in giudizio. Si tratta di un giudizio prognostico che - con tutta evidenza - è di natura processuale, e non di merito, sicché il proscioglimento dev'essere escluso in tutti quei casi in cui gli elementi probatori acquisiti a carico dell'imputato nel corso delle indagini preliminari si prestino a letture alternative o aperte o, comunque, siano tali da poter essere diversamente valutati nel dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie.
2.2. Sotto tale profilo, va peraltro tenuto presente che, nel sistema del vigente codice di procedura penale, l'assunzione delle prove dichiarative (le prove cd. costituende) avviene per la prima volta nel dibattimento, residuando solo un eventuale e limitato valore probatorio alle dichiarazioni assunte nella fase delle indagini 4 preliminari. Invero, il giudice dell'udienza preliminare non deve fermarsi a valutare ciò che le persone informate sui fatti hanno dichiarato alla polizia giudiziaria o al Procuratore della Repubblica, ma deve considerare anche ciò che esse - una volta divenute testimoni - potranno dichiarare davanti al giudice, anche in termini di chiarimenti, precisazioni e integrazioni delle dichiarazioni già rese. Pertanto, il giudizio del giudice dell'udienza preliminare, ai fini della pronuncia di proscioglimento, deve essere oltremodo cauto, perché solo il giudice del dibattimento può stabilire in termini definitivi, sulla base degli elementi di prova raccolti in quella sede, se l'imputato possa o meno ritenersi colpevole.
2.3. Nel caso di specie, è sufficiente la lettura della sentenza impugnata per rendersi conto della violazione di legge sotto l'evidenziato profilo, in quanto il giudice dell'udienza preliminare, non solo è entrato nel merito della valutazione delle singole prove e dei singoli indizi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ma a seguito di una disamina del complesso materiale probatorio contenuto nel fascicolo del pubblico ministero - è pervenuto, in sostanza, ad una vera e propria sentenza di assoluzione nel merito, sostituendo così - in modo surrettizio la propria valutazione a quella del Tribunale e - precludendo quella futura assunzione delle prove in dibattimento che avrebbe potuto dipanare i punti oscuri della vicenda fattuale, sottolineati nella motivazione della sentenza impugnata. Invero, la sentenza assume conclusioni di merito, peraltro esposte - almeno in parte in forma dubitativa e con ricorso ai criteri - interpretativi della prova logica, non compatibili con la portata di cognizione limitata assegnata al giudice dell'udienza preliminare, riconoscendo come "... dal materiale raccolto sembra emergere una posizione di conflitto, e non di comunanza di interessi tra DA e YD, società che versa all'imputato somme di denaro per la realizzazione di appartamenti che ha già venduto a terzi e che tuttavia AL non edifica. Se ciò non esclude la sussistenza della truffa di YD nei confronti dei terzi, ai quali vengono chieste sempre ulteriori somme sulla base di false rappresentazioni dell'andamento dei lavori, tuttavia non si vede per quale ragione, se vi fosse stato un accordo fraudolento tra le due compagini per non costruire, YD avrebbe ugualmente pagato DA. Non a caso, del resto, questa è la 5 linea difensiva seguita dalle difese degli originari coindagati nel processo pendente attualmente in primo grado a loro carico per i medesimi fatti. AL, dal canto suo, ha sostenuto di essere all'oscuro del fatto che YD aveva già venduto parte degli appartamenti da realizzare;
e nessun elemento concreto e non congetturale di segno contrario è emerso in atti a smentirlo, considerato che solo alla fine del 2010 si colloca l'incontro con le persone offese ON e AR, che ricordano che AL riferi di difficoltà amministrative che speravano di sbloccare tramite l'Orsi, e che i lavori non sarebbero stati pronti prima del 2013, mentre Bruni e NC hanno dichiarato di aver incontrato AL per la prima volta nel 2011, quando questi riferiva che c'erano difficoltà ma i lavori sarebbero stati comunque realizzati a fronte di quanto sopra, non ... può non evidenziarsi la contraddittorietà ed insufficienza del quadro probatorio emerso a sostegno delle ipotesi accusatorie non apparendo integrati gli elementi oggettivi dei reati ascritti ...".
3. La sentenza impugnata va, perciò, annullata e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Roma, perché un diverso giudice dell'udienza preliminare formuli un nuovo giudizio, attenendosi al seguente principio di diritto: "il giudice dell'udienza preliminare, ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a provvedere a norma dell'art. 425 cod. proc. pen., comma 3, deve limitarsi a valutare - sulla base di un giudizio prognostico di valenza meramente processuale se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, - contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, in modo così radicale da rendere inutile lo svolgimento del dibattimento, anche con riferimento agli ulteriori elementi di prova, ai chiarimenti e agli approfondimenti probatori che ivi potranno essere disposti. Nell'effettuare tale valutazione, il giudice dell'udienza preliminare non può procedere ad una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio ne' può formulare un giudizio sulla colpevolezza, non colpevolezza dell'imputato (che è riservato al giudice del dibattimento in esito all'assunzione delle prove), essendogli inibito il proscioglimento in tutti quei casi in cui gli elementi di prova acquisiti a carico dell'imputato si prestino a valutazioni alternative, aperte o, comunque, siano tali da poter essere diversamente valutati nel dibattimento anche alla luce delle future 6 acquisizioni probatorie". La censura di cui al secondo motivo di ricorso rimane, come detto, assorbita.
4. Alla pronuncia di annullamento consegue il rinvio degli atti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 5.11.2015 Il Consigliere estensore Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Antonio Esposito Audley DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 NOV. 2015 IL. A DI CA Il Cancelliere,CANCELLIERE M E R P Claudia Pianell O * N 7