Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2013, n. 124
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Sentenza 3 luglio 2013

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Ai fini dell'integrazione del reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sulla produzione del gas naturale (artt. 26 e 40 D.Lgs. n. 504 del 1995), il debito di imposta gravante sui soggetti che procedono ad emettere le relative fatture nei confronti dei consumatori finali deve essere determinato, per ciascun periodo di riferimento ai fini della determinazione del carico fiscale (attualmente per ciascun anno solare), sulla base dei quantitativi contabilmente fatturati e non su quelli effettivamente somministrati al consumo. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'art. 26 D.Lgs. n. 504 del 1995 contiene un duplice riferimento alla fatturazione piuttosto che al consumo effettivo e che il differenziale tra consumo fatturato e consumo effettivo è destinato a compensarsi nel medio periodo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2013, n. 124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 124
    Data del deposito : 3 luglio 2013

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