Sentenza 26 giugno 2014
Massime • 1
Il giudice dell'udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, deve esprimere una valutazione prognostica in ordine alla "completabilità degli atti di indagine" e alla "inutilità del dibattimento", anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell'innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale.
Commentario • 1
- 1. Art. 425 - Sentenza di non luogo a procederehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Sentenza di non luogo a procedere (art. 425) L'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice rispetto all'epilogo decisionale, attraverso gli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli artt. 421-bis e 422, non attribuisce allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza/colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato disposto dell'art. 425, comma 3, è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2014, n. 36210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36210 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 26/06/2014
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1169
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 10429/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.D.T. N. IL (OMISSIS) ;
nei confronti di:
CA.AL. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 17110/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 08/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Manenti per la parte civile, per l'accoglimento avv. Carriero per l'imputato, per il rigetto. CONSIDERATO IN FATTO
1. Il GUP di Roma con sentenza dell'8/11/2013 ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Ca.Al. per gli ascrittigli reati di maltrattamenti e lesioni aggravate in danno della convivente, perché il fatto non sussiste. La sentenza, in diritto, presenta l'apprezzamento argomentato del GUP nel senso di una occasionante delle descritte condotte;
quanto alla loro rilevanza penale autonoma, il GUP argomenta la contraddittorietà del quadro indiziario, sicuramente inquinato dall'esistenza di una situazione di forte conflittualità, anche evidenziata dal Tribunale per i minorenni su un piano di corresponsabilità di entrambi i genitori per la situazione della figlia minore, di due anni, determinante una situazione di procedimento riconducibile all'art. 425 codice di rito, comma 3. Sul punto la sentenza spiega che l'obiettiva contrapposizione delle dichiarazioni e l'assenza di elementi estrinseci in grado di avvalorare la maggior attendibilità delle une o delle altre, non potrebbe, con un eventuale dibattimento, ragionevolmente superare lo stallo determinatosi in relazione alla lite dell'1/8/2012, proprio per la carenza di fonti conoscitive ulteriori, suscettibili di corroborare l'assunto accusatorio;
quanto all'episodio del 2/6/2012, il GUP spiega perché già allo stato risulti evidente la mancanza del necessario elemento psicologico.
2. Vi è ricorso della parte civile, che enuncia due motivi:
- violazione di legge e vizi alternativi della motivazione in ordine all'art. 572 c.p. ed all'art. 425 codice di rito;
secondo la ricorrente il GUP avrebbe operato un apprezzamento di stretto merito riservato al dibattimento, attribuendo ad espressione di una crisi di coppia, prodromica alla definitiva separazione e all'intervento del Tribunale per i minorenni, quella che invece sarebbe stata una situazione di sistematica violenza;
sul punto il ricorso argomenta dall'allontanamento da casa della persona offesa e della figlia e dall'intervento delle forze dell'ordine, lamenta l'insufficiente approfondimento del provvedimento del Tribunale, critica la riduzione della vicenda a due soli episodi, deduce la sovrapposizione tra le dichiarazioni dell'imputato e quelle della parte civile, con una complessiva ricostruzione dei fatti non adeguata. In definitiva, secondo la ricorrente la valutazione del ritenere superfluo il dibattimento sarebbe affrettata;
- inosservanza o erronea applicazione dell'art. 425 codice di rito:
secondo la ricorrente il GUP non avrebbe deliberato l'improcedibilità sulla base di una valutazione di insufficienza o contraddittorietà degli elementi a carico dell'imputato, in relazione ad una prognosi di inutilità del dibattimento, ma, pur dando atto del verificarsi oggettivo del fatto reato, avrebbe operato scelte tra le possibili soluzioni "aperte", riservate al dibattimento dopo il contraddittorio tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente va osservato che sostanzialmente incomprensibile si manifesta l'odierna eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal difensore dell'imputato, in ragione della qualità di persona offesa della parte civile: il difensore si è riportato al disposto del capoverso dell'art. 428 c.p.p., ma ha ignorato la seconda parte della norma da lui invocata.
3.1 Come attenta dottrina ha in tempi recenti ricordato, "la decisione in udienza preliminare ha mantenuto anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 479 del 1999 una natura eminentemente prognostica".
Tale prognosi "si snoda in due momenti complementari ma distinti":
"la completabilità degli atti di indagine" (cioè l'assenza di lacune negli atti d'indagine compiuti) e "la ed utilità del dibattimento" (che deve essere apprezzata in concreto, valutando la "potenziale forza di resistenza degli elementi acquisiti" e non solo "determinando il loro valore conoscitivo").
In altri termini, il GUP deve dar conto del fatto che il materiale probatorio, rispetto alle problematiche poste dalla concreta imputazione, è insuscettibile di necessario completamento e che l'apprezzamento cui egli perviene (in ordine alla prova piena positiva dell'innocenza, alla mancanza piena di prova della responsabilità nei suoi distinti ma indispensabili punti, all'incertezza di un risultato univoco su tali aspetti) è in grado di resistere ad alcun approfondimento dibattimentale, pur nella consapevolezza dell'efficacia da riconoscere anche alle mere ma peculiari dinamiche del contraddittorio orale delle parti con le fonti di prova.
È infatti solamente a fronte di questi due elementi, completezza delle indagini ed insuscettibilità del contraddittorio dibattimentale a superare attuali dubbi o ribaltare tendenziali attuali apprezzamenti, che l'udienza preliminare rispetta la natura prognostica che le è propria ed evita di arrogarsi il contenuto di un apprezzamento tipicamente dibattimentale.
Ovviamente, e per converso, il ricorso che contesti la deliberazione di non luogo a procedere deve dar conto specifico della ricorrenza, invece, di almeno uno dei due requisiti: indicare quindi le specifiche prove che possono essere introdotte al dibattimento per superare eventuali incertezze del materiale probatorio allo stato acquisito ovvero (o insieme) spiegare su quali aspetti specifici di ambiguità della singola prova il contraddittorio dibattimentale potrebbe apportare determinanti elementi o spunti di novità per il definitivo apprezzamento della prova stessa, nell'ambito del libero convincimento.
D'altra parte, l'espresso riferimento che l'art. 425 c.p.p., comma 3 opera alla insufficienza, contraddittorietà o comunque inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio legittima, ma si dovrebbe meglio dire impone, un approfondito apprezzamento di merito della valenza probatoria del materiale acquisito: anche sul versante, per sè incerto, dell'inadeguatezza probatoria. Si noti anzi che proprio tale specifica e consapevole previsione normativa finisce con l'escludere che a fronte di un'obiettiva incertezza del materiale probatorio il contraddittorio dibattimentale, per sè, costituisca l'approdo obbligato;
in altri termini, se al contraddittorio dibattimentale va ovviamente riconosciuta una capacità intrinseca e strutturale di quantomeno affinare la valenza probatoria effettiva della singola fonte di prova, tuttavia la scelta legislativa inequivocamente gli nega una generale portata risolutiva di ogni situazione di incertezza all'esito delle indagini. Da qui un'ulteriore ragione delle indispensabile specificità della motivazione, per il GUP, e della deduzione, per il ricorrente, sulla sussistenza dei due requisiti che si sono prima ricordati e nei termini sopra esposti.
3.2 Con tali premesse sistematiche, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3.2.1 Il primo motivo è sostanzialmente generico, perché a fronte di una puntuale spiegazione del GUP, attenta a richiamare aspetti specifici del materiale probatorio pertinenti alla propria valutazione, finisce con il contestare il punto essenziale della reiterazione delle condotte, indispensabili ad integrare il reato di maltrattamenti, richiamando una sola frase della denuncia (p. 5 ultimo periodo) che, per il suo contenuto, appare invece del tutto congrua all'apprezzamento del GUP;
ne' sul punto vi è deduzione specifica su quale utile integrazione il dibattimento avrebbe potuto introdurre (atteso che, come detto, l'unico elemento in concreto richiamato non è congruo all'assunto della ricorrente sul punto). Anche il secondo motivo è al limite della stessa inammissibilità:
per il primo episodio il GUP motiva specificamente la mancanza di prova sufficiente e non contraddittoria e la non superabilità al dibattimento dell'attuale incertezza;
quanto al secondo episodio, il GUP argomenta specificamente sulla ritenuta certezza dell'assenza del necessario elemento psicologico (quindi, sulla ricorrenza allo stato di una delle condizioni che impongono il proscioglimento istruttorio), mentre il motivo di ricorso sostanzialmente contesta la condivisibilità di tale apprezzamento, sollecitando una trattazione dibattimentale del cui contenuto risolutivo tuttavia non spiega la concreta e specifica pertinenza al caso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2014