Sentenza 11 novembre 2015
Massime • 1
Il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove ritenga sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2015, n. 7748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7748 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2015 |
Testo completo
7 74 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NICOLA MILO Presidente SENTENZA Dott. - - - Consigliere - 1990 N. Dott. DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE Dott. GIORGIO FIDELBO N. 32225/2015- Consigliere - Dott. AN CAPOZZI - Consigliere - BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Rel. Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE DI LECCE nei confronti di: D'AN AN N. IL 22/09/1960 avverso la sentenza n. 6204/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCE, del 15/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pinell per l'annullement en muro;
Udit i difensor Avy, Ritenuto in fatto e diritto 1. Con la sentenza impugnata, il GU del Tribunale di Lecce ha dichiarato non luogo a procedere in danno di D'AN NT ex art. 425 cod.proc.pen. ritenendo che, quanto alla imputazione per diffamazione, con condotta resa ai danni di CI CO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera, il fatto non costituiva reato per la ritenuta insussistenza del dolo;
quanto alla imputazione per calunnia, sempre con condotta posta in danno del medesimo soggetto, che il fatto era da ritenersi non sussistente.
2. Le condotte addebitate al D'AN si concretavano nell'aver offeso la reputazione del CI, accusandolo del reato di abuso di ufficio, pur nella consapevolezza della innocenza dello stesso, affermando , in tre di verse richieste di accesso agli atti amministrativi, di essere rimasto vittima di reiterate vessazioni oggetto di sicuro accertamento giudiziario e che medesime richieste di accesso erano state sino a quel momento ingiustamente denegate.
2.1. Secondo il GU, in assenza di approfondimenti probatori diversamente garantiti dal dibattimento, le dette condotte non concretavano né la calunnia (perché, nel loro tenore, non idonee ad avviare un procedimento penale a carico della parte lesa ) né la diffamazione, perché mancava la volontà e consapevolezza di offendere arbitrariamente la reputazione del magistrato. Concretavano piuttosto espressioni ineleganti e polemiche, motivate dal rapporto di contrapposizione con la persona offesa afferente il trasferimento d'ufficio dell'imputato, Carabiniere in servizio presso la sezione di PG di Lucera, ad altro ufficio per motivi di sopravvenuta incompatibilità rispetto al quale avevano inciso due note informative redatte dal CI nella qualità.
3. Impugna la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce lamenta violazione dell'art. 425 cod. proc.pen., degli artt. 368 e 595 cod.pen. nonchè vizio di motivazione. Tanto perchè il Giudice avrebbe effettuato una valutazione di merito sulla responsabilità dell'imputato , travalicando i compiti del giudice dell'udienza preliminare in sede di richiesta di rinvio a giudizio e utilizzando, quale parametro di valutazione, quello della innocenza dell'imputato e non quello della sostenibilità dell'accusa in dibattimento.
4. Il ricorso, in ragione di quanto precisato da qui a poco, è inammissibile.
5. Giova preliminarmente segnalare che il ricorso in disamina muove da un errore di fondo che attraversa trasversalmente il contenuto dell'intero atto 5.1. Non può essere condivisa, in diritto, l'affermazione per la quale sarebbe preclusa al GUP, in esito alla udienza preliminare, ogni valutazione afferente la fondatezza nel merito della prospettazione accusatoria. 'Tale impostazione, per il vero affonda le sue radici in diversi arresti di questa stessa Corte nei quali si suole affermare che la regola di giudizio chiamata a sovraintendere l'esito della udienza preliminare è essenzialmente limitata alla valutazione prospettica della possibilità di acquisizione di prove in dibattimento, indipendentemente dal corpo indiziario raccolto in fase di udienza preliminare, così limitando, di fatto, il proscioglimento ai casi di prova positiva di innocenza o assoluta carenza di elementi a carico. Non di rado si afferma, infatti, che, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento, così da sostenere che "sfuggono all'epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d'accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento ( così Sez. 3, n. 41373 del 17/07/2014 - dep. 06/10/2014, P.M in proc. Pasteris e altri, Rv. 260968) Il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non sarebbe dunque l'innocenza alla luce del quadro probatorio offerto, bensì l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio;
ciò anche quando ci si trovi innanzi ad elementi probatori insufficienti o contraddittori e sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere, tali nell'eventualità del dibattimento. In coerenza a siffatta impostazione, la decisione di non luogo a procedere costituirebbe corretto epilogo della udienza preliminare solo quando resa in esito ad un giudizio prognostico di "immutabilità" del quadro probatorio nella successiva fase del dibattimento, per effetto dell'acquisizione di nuove prove o di una diversa rivalutazione degli elementi in atti, nonché quando le fonti di prova non si prestino a soluzioni alternative e aperte ( così Sez. 6, 3 luglio 2008, n. 35178, P.M. in proc. Brunetti, Sez. 6, 16 novembre 2001, n. 45275, Acampora;
Sez. 2, n. 5669 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Schiaffino e altri, Rv. 258211).
5.2. Tale impostazione non trova concorde il Collegio. Piuttosto, in linea con un recente arresto di questa stessa sezione della Corte, è il caso di ribadire che "il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove ritenga sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, о ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza. (Sez. 6, n. 33763 del 30/04/2015 - dep. 30/07/2015, P.M. in proc. Quintavalle e altri, Rv. 264427). La chiarezza delle argomentazioni esposte in siffatto arresto ne impone la, seppur parziale, pedissequa trascrizione in questa sede nei suoi punti più rilevanti. Ha, in quella occasione, segnalato la Corte che "con la disciplina introdotta dal 1999, risulta che la regola di giudizio della udienza preliminare non è più (se lo è mai stata) limitata alla verifica superficiale che non vi siano ostacoli al rinvio a giudizio;
consiste, invece, nel valutare innanzitutto la esistenza di un corpo indiziario da qualificare come "serio" e, poi ed in aggiunta, nella valutazione di una seria prospettiva di un risultato positivo per l'accusa nel dibattimento. فا Laddove si ammettesse il rinvio a giudizio in assenza di un minimum probatorio, si consentirebbe la sottoposizione al processo al di fuori di qualsiasi verifica della necessità di una tale compressione dei diritti della persona imputata. Già a fronte della iniziale formulazione dell'art. 425 c.p.p. si riteneva che comunque non potesse darsi lettura diversa da quella per la quale, in sede di decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, era prevista una valutazione di merito. Va quindi considerato come il comma aggiunto nel 1999 allo stesso art. 425 cit., soprattutto se letto rispetto al "diritto vivente" sul quale si andava ad innestare, era ed è testuale nell'ampliare l'ambito di valutazione del giudice per l'udienza preliminare richiedendo la esistenza di un minimo probatorio: "il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". Tale disposizione è stata introdotta al chiaro fine di ampliare l'ambito di intervento del gup, rispetto ad una interpretazione che, si è detto, già riteneva che ai fini della emissione del decreto ex art. 429 c.p.p. fosse necessario apprezzare una "consistenza" dell'ipotesi di accusa. Quindi, ragionevolmente, salvo considerare la norma pleonastica, deve ritenersi che quella riforma imponesse un sindacato più attento del gup. La interpretazione letterale del comma aggiunto dell'art. 425 c.p.p. è che la preclusione al rinvio a giudizio è conseguenza innanzitutto della "insufficienza" del materiale probatorio. Mentre l'espressione "elementi contraddittori" potrebbe anche leggersi quale impossibilità di sviluppo dibattimentale, "elementi... insufficienti", che certamente non esclude che possa esservi uno sviluppo dibattimentale (anzi, l'insufficienza degli elementi prodotti all'esito delle indagini, riduce il materiale che potrebbe essere valutato a favore dell'imputato rendendo più difficile negare la possibilità teorica di acquisire utili prove nel dibattimento), non significa altro che quello che è il suo immediato significato: "scarsità del materiale probatorio". Se, quindi, bastasse il carattere "aperto" degli elementi acquisiti, ovvero la possibilità che in dibattimento si raccolgano prove utili che al momento - dell'udienza preliminare non vi sono -, tale disposizione non avrebbe alcuna ragione d'essere, potendo disporsi il proscioglimento solo per i casi limite della accertata innocenza, delle imputazioni macroscopicamente impossibili e dei casi in cui il materiale a carico non giustifichi neanche la prospettazione di commissione del reato. Quanto alla espressione "o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio", appare evidente che la stessa, per come collocata nel contesto complessivo, non si raccorda a "insufficienza" o a "contraddittorietà" per completarne il senso nel caso concreto, bensì impone che nel caso inverso (ovvero quando gli elementi siano "sufficienti" e "univoci"), non si possa rinviare a giudizio nei casi in cui, pur a fronte di tali elementi, non vi sia alcuna prospettiva di ulteriore sviluppo per giungere alla prova piena del fatto. Al dato testuale diretto, nell'ambito della disciplina specifica della "regola di giudizio", si aggiungono altri elementi significativi. Si è detto come il sistema riformato appaia presupporre sostanzialmente la "completezza" delle indagini;
tale regola risulterebbe dalla lettura dell'art. 421 bis c.p.p. "ordinanza per la integrazione delle indagini". Va quindi considerato che, nella introduzione di nuovi e forti poteri del giudice per l'udienza preliminare, quello di procedere alla raccolta di prove nel corso della udienza ex art. 422 c.p.p. è potere che può essere esercitato solo al fine di giungere al proscioglimento mentre un tale limite, invece, non è stato posto alla ordinanza per la integrazione delle indagini. La possibilità di integrare le indagini è, ragionevolmente, un indice della necessità di acquisire un quadro probatorio minimo per il rinvio a giudizio. La necessità di completamento delle indagini ha ragione d'essere solo se, a fronte di elementi a carico insufficienti, il giudice sia tenuto al proscioglimento. Se non fosse necessario ottenere tale quadro probatorio minimo non vi sarebbe necessità della integrazione delle indagini: il giudice potrebbe rinviare a giudizio per il possibile sviluppo dibattimentale;
ed anzi, proprio nel caso della possibilità di integrazione delle indagini, sarebbe innegabile la esistenza di uno spazio per un ulteriore sviluppo probatorio e, quindi, non vi sarebbe ragione di ritardare il rinvio a giudizio. Il potere di integrazione introdotto con l'art. 421 bis c.p., invece, appare finalizzato, laddove sia in concreto possibile, al completamento della acquisizione in caso di mancanza di un quadro probatorio minimo per giustificare il giudizio. Se bastasse la mera notizia di reato per giustificare il rinvio a giudizio, accompagnata dalla possibilità teorica di ulteriore sviluppo, tale integrazione non avrebbe alcuna possibile funzione, gl'udienza preliminare avrebbe costituito un filtro a maglie larghe delle imputazioni azzardate posto che, ogniqualvolta il pubblico ministero avesse esercitato l'azione penale richiedendo il rinvio a giudizio in presenza di elementi inidonei per carenza o insufficienza о contraddittorietà della prova a sostenere l'accusa in dibattimento, il giudice dell'udienza preliminare non avrebbe potuto prosciogliere l'imputato e, quindi, l'imputazione azzardata sarebbe sfociata egualmente nel dibattimento. Se, invece, l'art. 425 c.p.p. fosse stato riferibile pure alle situazioni di prova carente, insufficiente o contraddittoria, il filtro sarebbe risultato a maglie strette e la funzione di controllo sulle imputazioni azzardate sarebbe stata effettivamente espletata"). Anche guardando le cose da un diverso punto di vista, si giunge a simili conclusioni: se la interpretazione della regola di giudizio fosse nel senso che il giudice non deve valutare in alcun grado la colpevolezza od innocenza, ma solo considerare se, in base all'esito delle indagini, appaia possibile lo sviluppo dibattimentale ovvero se, allo stato degli atti presentatigli (integrati da allegazioni, anche di indagini difensive, della difesa), vi sia la prova positiva di innocenza, si avrebbe un risultato paradossale che è dimostrato proprio dal ricorso qui in trattazione. Difatti, il PM, in risposta a quei casi, dei vari oggetto del procedimento, in cui il gup considerava il materiale indiziario inconsistente, ha obiettato formulando una osservazione che si può sintetizzare come segue "non si può mai dire, l'imputato magari confessa, o confessa il presunto complice". Ovvero, a ritenere che sia sufficiente la mera notizia di reato accompagnata dalla generica indicazione di prove da raccogliere in dibattimento, meno materiale offre il PM e minore è l'ambito in cui il giudice può rilevare la impossibilità di sviluppo dibattimentale laovvero prova attuale, positiva, di innocenza. Palese, inoltre, come, escluso un tale serio ruolo di controllo, l'udienza preliminare, nella catena di attività che portano al processo ordinario, anziché strumento di garanzia per l'imputato, cui si intende garantire un controllo contro la sottoposizione a processo in base a imputazioni inconsistenti ovvero "azzardate", diventerebbe ulteriore strumento di "sofferenza" in sè, a fronte degli inevitabili costi, economici e non, per un mero "passaggio di carte"; la assenza di un minimo probatorio non precluderebbe affatto il rinvio a giudizio e anche la possibilità di offrire prova contraria sarebbe una attività consentita nei limiti della assenza di una attività istruttoria in udienza preliminare.
5.3. Le superiori considerazioni in diritto pienamente condivise dal Collegio, ' rendono giustizia della infondatezza della doglianza con la quale si rivendica l'erroneità della regola di giudizio sottesa alla decisione qui contrastata. Non può infatti ritenersi resa in violazione del disposto di cui all'art. 425,comma III, cod. proc.pen. la valutazione spesa dal Gip nel giungere all'epilogo risolutivo della udienza preliminare in termini negativi per l'accusa ove si siano ritenuti, con motivazione non manifestamente illogica e coerente al dato probatorio di riferimento, inadeguati, contradditori o non sufficienti gli elementi offerti a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio. La inconferenza delle emergenze di indagine rispetto al reato contestato;
ancora la ritenuta sostanziale inconsistenza del materiale probatorio offerto alla verifica del GUP, in presenza di indicazioni in sé inadeguate o di emergenze di indagine contraddittorie, impone la decisione di non luogo a procedere e rende assolutamente indifferenti al fine i possibili sviluppi dibattimentali una volta che il giudice non abbia ritenuto di poter colmare tale situazione attraverso i poteri officiosi di indagine che il codice di rito gli ha conferito.
5.4. In ogni caso, il semplice e apodittico riferimento alle potenziali evoluzioni del quadro probatorio eventualmente garantite dal dibattimento, non altrimenti dettagliate e precisate nel loro effettivo tenore prospettico ( impostazione cui non sfugge il ricorso in disamina), non avrebbe mai potuto portare ad una soluzione diversa da quella assunta anche seguendo una linea interpretativa di fondo differente da quella sopra tracciata, quanto ai poteri di valutazione ascritti al GU nel corso della udienza preliminare. Anche a ragionare diversamente, infatti, resta da dire che senza dedurre specificamente gli ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto essere acquisiti al dibattimento, né i punti del quadro probatorio suscettibili di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale, la doglianza, per la generica e apodittica rivendicazione in questione avrebbe comunque portato alla medesima conclusione (cfr in tal senso Sez. 6, n. 17659 del 01/04/2015 - dep. 27/04/2015, P.G. in proc. Bellissimo e altro, Rv. 263256). • 6. Ciò premesso, alla luce dei superiori principi ed a fronte di una situazione quale quella fotografata dalla decisione impugnata, il ricorso ex art. 428 proposto dalla parte pubblica avrebbe dovuto prospettare o una erronea interpretazione del dato normativo di riferimento quale alle ipotesi di reato in contestazione;
o, ancora momenti di aperta contraddittorietà logica delle 1 argomentazioni spese a sostegno della decisione assunta dal GUP nel negare accesso al dibattimento;
o, infine, il travisamento di decisive emergenze probatorie offerte al GU.
6.1. Non una di queste ipotesi trova riscontro nel ricorso che occupa. La affermata violazione di legge inerente le due ipotesi di reato contestate trova labiale enunciazione nominale nel primo motivo. Nel corpo del ricorso, per contro, manca ogni specificità argomentativa quanto alle ragioni in diritto sottese alla violazione addotta , concretandosi i rilievi segnalati in mere valutazioni alternative del medesimo materiale di indagine, distoniche rispetto al vizio in questione e maggiormente confacenti al tema della motivazione intrisa da illogicità.
6.2. Ma anche sotto tale versante, le doglianze prospettate trovano un referente primario se non esclusivo nel richiamo alla regola di giudizio ( l'asserita necessità di evitare sovrapposizioni con il giudizio di merito sulla responsabilità dell'imputato) che il GU avrebbe violato riferimento non solo viziato in radice dalla erroneità in diritto della valutazione spesa a monte, ma altresì del tutto eccentrico rispetto ai canoni di valutazione della linearità logica della motivazione.
6.3. Quando poi, nel ricorso, ci si allontana da questa linea di prospettazione, si segnalano a supporto della manifesta illogicità, parametri di riferimento (i procedimenti penali promossi a carico della medesima persona offesa determinati tuttavia da altre, autonome, condotte ascritte al ricorrente ) che, in linea con quanto segnalato dal GU (si veda l'utimo capoverso di pagina 6), non costituiscono chiave di lettura, né necessaria nè conferente, quantomeno nei limiti della genericità della doglianza devoluta a questa Corte, delle situazioni in fatto (le affermazioni contenute nelle tre richieste di accesso agli atti indicate nella imputazione) poste all'attenzione del decidente.
7. Da qui la decisione assunta nei termini di cui al dispositivo che segue
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso l'11 novembre 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Benedetto Paternò Raddusa Nicola Mila Biat Ree Depositato in Cancelleria PREMAL 25Dogg? 5 FEB 2016 T R O IL FUNZIONARIO G F Piera ESPORTO