Sentenza 20 dicembre 2018
Massime • 1
In materia di misure cautelari personali, non può essere rilevata per la prima volta in sede di legittimità la nullità derivante dalla mancanza degli elementi di identificazione dell'ordinanza che dispone la custodia in carcere, previsti dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di nullità relativa, disciplinata dalle regole generali in tema di deducibilità e segnatamente dall'art. 181, u.c., cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere eccepita con l'impugnazione dell'ordinanza applicativa dinanzi al tribunale del riesame, restando altrimenti preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità. (Nella specie, la nullità dedotta avanti alla Corte riguardava il fatto che l'ordinanza cautelare era motivata mediante la pedissequa riproduzione del provvedimento emesso da altro giudice dichiaratosi incompetente, che, a sua volta, attraverso l'utilizzazione dello strumento informatico del "copia-incolla", riproduceva il contenuto dalla richiesta di applicazione della misura presentata dal pubblico ministero).
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- 1. Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
Leggi di più… - 2. Ordinanza cautelare ex art. 292 c.p.p.: la nullità deve essere qualificata come nullità a regime intermedioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 novembre 2021
La sentenza in esame stabilisce che la nullità dell'ordinanza cautelare prevista dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non è assoluta e neanche relativa, ma deve essere qualificata come nullità a regime intermedio, trattandosi di nullità che può essere dichiarata di ufficio, a differenza di quelle relative per le quali l'art. 181 cod. proc. pen. prevede che possano essere dichiarate solo su eccezione di parte. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale del riesame di Firenze, nel rigettare i ricorsi proposti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2018, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2018 |
Testo completo
0 1262-1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 20/12/2018 Registro generale n. 35595/2018 (n. 25) Sentenza n. 4902/2018 Composta dai Consiglieri: Presidente Mariastefania Di Tomassi IU Santalucia Antonio Minchella Alessandro Centonze Relatore Carli Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) SO LE, nato il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 30/05/2018 dal Tribunale del riesame di Palermo;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona di Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale del riesame di Palermo, pronunciandosi ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 10/05/2018 dal G.I.P. del Tribunale di Palermo nei confronti di LE SO, per il reato di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, cod. pen., commesso a Castelvetrano, Partanna, Campobello di Mazara e altre località delle provincie di Trapani e Palermo "sino alla data odierna". All'indagato, in particolare, si contestava il ruolo di responsabile della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, nell'ambito della quale svolgeva una funzione di raccordo con le altre cellule criminali dell'area trapanese, nel contesto di un più vasto raggruppamento egemonizzato sul territorio della Sicilia occidentale da AT SI DE. Occorre premettere che l'ordinanza cautelare genetica veniva emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo a seguito del provvedimento di fermo di indiziato di delitto adottato dal G.I.P. del Tribunale di Marsala il 22/04/2018, che contestualmente si dichiarava incompetente ex art. 27 cod. proc. pen. e trasmetteva gli atti all'omologo ufficio palermitano. In questa cornice, il Tribunale del riesame di Palermo rigettava le eccezioni preliminari relative all'improcedibilità dell'azione penale per violazione del ne bis in idem, alla nullità assoluta dell'ordinanza cautelare genetica per violazione dell'art. 27 cod. proc. pen. e alla nullità assoluta del provvedimento medesimo per violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., proposte con i primi tre motivi del ricorso per riesame presentato dalla difesa di SO, confermando la ritualità della sequenza procedimentale sfociata nella misura coercitiva censurata. Si ritenevano, al contempo, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo contestato a SO, che era già stato condannato per la sua appartenenza a Cosa Nostra con sentenza irrevocabile, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RE MA e delle risultanze delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, le quali venivano corroborate dal monitoraggio investigativo dell'indagato, effettuato tramite videoriprese e servizi di pedinamento. Quanto alle dichiarazioni accusatorie del collaborante RE MA, si evidenziava che, secondo il propalante, LE SO svolgeva il ruolo apicale contestatogli in seno alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, sulla base di un'investitura effettuata personalmente da AT SI DE. 2 Queste propalazioni venivano correlate alle captazioni eseguite nel corso delle indagini preliminari, tra le quali si attribuiva rilievo indiziario pregnante alle intercettazioni ambientali registrate il 22/06/2013 e il 03/07/2013 tra IU NÒ e il padre;
alle intercettazioni ambientali registrate il 13/03/2017 e il 15/05/2017 tra l'indagato e PP LLIL;
all'intercettazione ambientale registrata il 09/07/2017 tra HE AK e un soggetto non identificato. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della custodia in carcere applicata a SO in conseguenza dell'elevato disvalore dei fatti di reato che gli venivano contestati, dello scenario mafioso nel quale l'indagato operava e del suo ruolo egemonico nella famiglia mafiosa di Campobello di Mazara. Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Palermo confermava l'ordinanza impugnata.
2. Avverso tale ordinanza LE SO, a mezzo dell'avv. Maria Passanante, ricorreva per cassazione, deducendo dieci motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen., conseguente al fatto che il Tribunale del riesame di Palermo aveva emesso l'ordinanza censurata, pronunciata l'01/06/2018, oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti, decorrente dalla data del 16/05/2018, in cui tali atti venivano trasmessi mediante il sistema TIAP (trattamento informatico degli atti processuali). Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all'art. 292 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il G.I.P. del Tribunale di Palermo aveva motivato la sua decisione mediante la pedissequa riproduzione del contenuto del provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Marsala ex art. 27 cod. proc. pen., che, a sua volta, attraverso l'utilizzazione dello strumento informatico del "copia-incolla", riproduceva il contenuto dalla richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di LE SO presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 271, 267 e 268 cod. proc. pen., conseguenti all'inutilizzabilità delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminari, che erano state disposte dal pubblico ministero in assenza del requisito dell'urgenza e senza l'adozione della motivazione prescritta per tali ipotesi. 3 Con il quarto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 335 e 407 cod. proc. pen., conseguenti all'inutilizzabilità delle intercettazioni e degli atti di indagine svolti, che risultavano compiuti dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 407 cod. proc. pen., che dovevano farsi decorrere dal 2008, che è l'anno in cui veniva eseguita l'iscrizione di LE SO ex art. 335 cod. proc. pen. nel procedimento n. 10948/2008 R.G.N.R. Con il quinto motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., conseguente all'improcedibilità dell'azione penale, dovuta alla preclusione determinata dalla sentenza emessa dalla Corte di assise di Trapani il 30/01/1999 e confermata dalla Corte di assise di appello di Palermo. Con il sesto motivo si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 294 cod. proc. pen., conseguente al fatto che il G.I.P. del Tribunale di Palermo aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di SO senza procedere al suo interrogatorio, non rilevando a tali fini quello svolto davanti al G.I.P. del Tribunale di Marsala, dichiaratosi incompetente, che doveva ritenersi tamquam non esset. Con il settimo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 292 e 125, comma 3, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a dare conto dei gravi indizi di colpevolezza acquisiti nei confronti di SO, sui quali il Tribunale del riesame di Palermo si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali. Con l'ottavo motivo, proposto in stretta correlazione con quello precedente, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a formulare un giudizio di gravità indiziaria nei confronti dell'indagato, tenuto conto delle incertezze riguardanti il suo ruolo apicale nella famiglia mafiosa di Campobello di Mazara e le condotte che dimostravano tale posizione egemonica, che non poteva essere affermata sulla base dell'unico episodio sintomatico citato nella misura cautelare genetica, costituito da un incontro svoltosi tra il ricorrente e SA GR. Con il nono motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 274 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la custodia in carcere disposta nei confronti del ricorrente, a fronte delle incertezze relative al suo ruolo apicale nella famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, censurate con l'ottavo motivo, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale 4 dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di Palermo si era espresso in termini svincolati dalle emergenze indiziarie. Con il decimo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con quello precedente, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all'art. 275 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a giustificare la misura cautelare della custodia in carcere, che era stata applicata nei confronti di LE SO senza alcuna valutazione di proporzionalità rispetto al fatto di reato che gli veniva contestato. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da LE SO è infondato.
2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen., conseguente al fatto che il Tribunale del riesame di Palermo aveva emesso l'ordinanza censurata, pronunciata 1'01/06/2018, oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti, decorrente dalla data del 16/05/2018, che è quella in cui aveva luogo la trasmissione in cancelleria mediante il sistema di trattamento informatico degli atti processuali (TIAP). Secondo la difesa del ricorrente, l'inosservanza dei termini di cui all'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen. risultava comprovata dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale del riesame di Palermo, recante la data del 17/07/2018, relativa alle posizioni degli indagati IT ON, MA IP e PP LLIL, che si fondavano sul medesimo compendio indiziario acquisito nei confronti d LE SO. Osserva, in proposito, il Collegio che tale attestazione di cancelleria, non riguardando la posizione di LE SO, ma quelle differenti degli indagati IT ON, MA IP e PP LLIL, non consente di ritenere violati i termini di cui all'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc., che, per il ricorrente, decorrono dalla trasmissione degli atti presentati nei suoi confronti, a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., mediante il sistema di trattamento informatico degli atti processuali (TIAP). Ne discende che, essendo stata celebrata l'udienza di riesame relativa alla posizione di LE SO il 30/05/2018, tenuto conto della data di trasmissione degli atti relativa alla sua posizione, che non è assimilabile ai presenti fini a 5 quella di ON, IP e LLIL, nessuna violazione dei termini di cui all'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. è riscontrabile nel caso di specie. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.
3. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all'art. 292 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il G.I.P. del Tribunale di Palermo aveva motivato la sua ordinanza mediante la pedissequa riproposizione del contenuto del provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Marsala ex art. 27 cod. proc. pen., che, a sua volta, mediante la sistematica utilizzazione dello strumento informatico del "copia-incolla", riproduceva il contenuto dalla richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di LE SO presentata dal pubblico ministero. Tale doglianza viene articolata attraverso due distinte censure, riguardanti, per un verso, il rapporto motivazionale esistente tra il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Palermo e quello del G.I.P. del Tribunale di Marsala, per altro verso, il rapporto motivazionale esistente tra le due ordinanze e la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di LE SO formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Di tali censure occorre occuparsi distintamente.
3.1. Occorre anzitutto esaminare la censura riguardante il rapporto motivazionale tra il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Palermo e quello emesso dal G.I.P. del Tribunale di Marsala emessa ex art. 27 cod. proc. pen., rilevando che, pur essendo incontestabile che una parte significativa dell'ordinanza cautelare genetica è fondata su ampi richiami dell'ordinanza adottata dal Giudice marsalese, tale metodologia redazionale non inficia il giudizio di gravità indiziaria espresso dal Giudice palermitano nei confronti di SO, il cui vaglio risulta conforme alle emergenze processuali ed espressivo di un'incontroversa autonomia valutativa. Costituiscono, invero, espressione di tale autonomia valutativa numerosi passaggi argomentativi del provvedimento impugnato, tra cui l'esposizione sintetica del compendio indiziario acquisito nei confronti di SO;
l'esame analitico delle dichiarazioni rese dal collaborante RE MA e delle captazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari;
la complessiva riconsiderazione del materiale probatorio sottoposto al giudizio del G.I.P. del Tribunale di Palermo. Sul punto, a conferma di quanto si sta affermando, si ritiene opportuno richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari emesse 6 dal giudice, ex art. 27 cod. proc. pen., non è affetto da nullità il provvedimento che riproduce sostanzialmente, anche con la tecnica del "taglia-incolla", l'ordinanza emessa dal giudice territorialmente incompetente, qualora la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto all'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata» (Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, Di Pietro, Rv. 266557). Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile la doglianza in esame.
3.2. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso con riferimento alla doglianza relativa al rapporto tra il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Marsala, il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Palermo e la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di LE SO presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che veniva proposta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione. Osserva, in proposito, il Collegio che, in materia di misure cautelari personali, in sede di legittimità, non può essere rilevata per la prima volta la nullità derivante dalla mancanza degli elementi di identificazione dell'ordinanza che dispone la custodia in carcere previsti dall'art. 292 cod. proc. pen., atteso che tale patologia costituisce un'ipotesi di nullità relativa, sottoposta alle regole generali in tema di deducibilità. Ne consegue che la nullità relativa censurata dalla difesa di SO avrebbe dovuto essere eccepita, ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen., con l'impugnazione dell'ordinanza cautelare genetica proposta davanti al Tribunale del riesame di Palermo, essendo preclusa la sua deducibilità, per la prima volta, davanti la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 4618 del 29/12/2015, S., Rv. 266054; Sez. 6, n. 1008 del 09/03/1994, Cantatore, Rv. 198485). Invero, la nullità prevista dall'art. 292 cod. proc. pen. non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., con la conseguenza che, come già affermato da questa Corte, tale patologia processuale a norma «dell'art. 181, comma 1, cod. proc. pen. essa deve essere qualificata come relativa, sia pure sui generis, in relazione alla prevista rilevabilità d'ufficio [...]». Ne consegue che, in assenza di norme specifiche relative al suo regime, la nullità in questione «resta disciplinata dalle regole generali [...] in tema di deducibilità, e, segnatamente, dall'ultimo comma dell'art. 181 cod. proc. pen. [...]», che, nel nostro caso, impedisce di proporre tale censura, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 5, n. 4618 del 29/12/2015, S., cit.). Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile la doglianza in esame. 7 3.3. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
4. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 271, 267 e 268 cod. proc. pen., conseguenti all'inutilizzabilità delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminari, disposte dal pubblico ministero in assenza del requisito dell'urgenza e senza l'adozione della motivazione prescritta per tali ipotesi. Deve, in proposito, rilevarsi che tale doglianza costituisce una mera riproposizione di quella sollevata nell'ambito dell'ottavo motivo del ricorso presentato davanti al Tribunale del riesame di Palermo, che, su di essa, si soffermava correttamente, evidenziando che la genericità della prospettazione difensiva non consentiva di valutare il merito della censura proposta nell'interesse di SO. Si evidenziava, in particolare, che le attività di intercettazione si erano protratte per un lungo arco temporale e nei confronti di numerosi indagati, con la conseguenza che, tenuto conto della complessità del compendio indiziario fondato sulle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, la censura relativa alla violazione degli artt. 271, 267 e 268 cod. proc. pen. imponeva un vaglio analitico dei decreti autorizzativi, emessi in via d'urgenza, con specifico riferimento alla posizione di SO. Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale del riesame di Palermo, che, a pagina 4 del provvedimento impugnato, osservava: La difesa fa riferimento indistintamente a tutti i decreti autorizzativi che nel - caso di specie sono parecchi senza indicare quale di questi difetti dei requisiti - di legge, sicchè l'eccezione va in questa sede va disattesa». A tali, dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che le carenze motivazionali riconducibili ai decreti d'urgenza disposti dal pubblico ministero, risultano vagliate e superate dal provvedimento di convalida del fermo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Marsala il 22/04/2018, che appare adottato nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In materia di intercettazione di conversazioni O comunicazioni telefoniche, l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, 8 precludendo ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza» (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271741). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso.
5. Deve ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 335 e 407 cod. proc. pen., conseguenti all'inutilizzabilità degli atti di indagine svolti nel corso delle indagini preliminari, che risultavano compiuti dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 407 cod. proc. pen., che dovevano farsi decorrere dall'anno 2008, che è quello in cui LE SO veniva iscritto nel procedimento n. 10948/2008 R.G.N.R. Osserva il Collegio che tale doglianza costituisce una mera riproposizione di quella sollevata nell'ambito del terzo motivo del ricorso proposto davanti al Tribunale del riesame di Palermo, che rilevava correttamente che la genericità delle deduzioni difensive non consentiva di valutare il merito della censura proposta nell'interesse di SO. Secondo il Tribunale del riesame di Palermo, la difesa di SO si era limitata a indicare precedenti iscrizioni del ricorrente, senza specificare il titolo di reato iscritto ex art. 335 cod. proc. pen. e l'eventuale ambito associativo al quale l'iscrizione andava ricondotta, tenuto conto della sfera di operatività della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, nella quale il ricorrente si riteneva inserito, con un ruolo egemonico. Si consideri, in proposito, che, per costante orientamento giurisprudenziale, la condizione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. concerne i soli atti che riguardano lo stesso fatto di reato conclusosi con il provvedimento di archiviazione e non anche condotte illecite diverse ovvero successive, ancorché eventualmente collegate con quelle oggetto di vaglio giurisdizionale. Tale principio vale anche per i delitti associativi, analoghi a quello in esame, riguardante la famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, che si caratterizzano per la loro natura di reati permanenti, in relazione ai quali il provvedimento di archiviazione relativo a indagini concernenti fatti differenti, sia soggettivamente sia oggettivamente, non richiede alcun decreto di riapertura delle indagini (Sez. 5, n. 43663 del 14/05/2015, Caponera, Rv. 264923; Sez. 1, n. 28377 del 15/06/2006, Palumbo, Rv. 235261). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, la sanzione dell'inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di 9 archiviazione e non anche fatti diversi o successivi, per i quali non sia possibile affermare l'esistenza di un rapporto di identità processuale, che, nel nostro caso, avrebbe dovuto riguardare la sfera di operatività della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, nella quale gravitava SO, su cui il Tribunale del riesame di Palermo si soffermava in termini ineccepibili. Tale opzione ermeneutica, dunque, deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione alle quali il provvedimento di archiviazione, laddove riguardi indagini concernenti ambiti associativi non sovrapponibili, analogamente al caso in esame, non impone di richiedere il decreto di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen., se queste riguardano contesti consortili - oggettivamente, soggettivamente, cronologicamente eterogenei (Sez. 2 n. 3255 del - 10/10/2013, Rostan, Rv. 258528; Sez, 2, n. 546 del 18/12/2008, dep. 2009, Giordano, Rv. 242722). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso.
6. Deve ritenersi inammissibile anche il quinto motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., conseguente all'improcedibilità dell'azione penale dovuta alla preclusione processuale determinata dalla sentenza emessa dalla Corte di assise di Trapani il 30/01/1999 e confermata dalla Corte di assise di appello di Palermo. Deve, in proposito, rilevarsi che tale doglianza costituisce una mera riproposizione di quella sollevata con il primo motivo del ricorso presentato davanti al Tribunale del riesame di Palermo, che, su di essa, si soffermava correttamente, evidenziando che la diversità dei ruoli associativi svolti dal ricorrente nel presente procedimento e in quello giudicato dalla sentenza emessa dalla Corte di assise di Trapani, sopra citata, non consentiva di ritenere le due condotte consortili assimilabili, smentendo l'assunto difensivo. Non può, invero, non ribadirsi che nel presente procedimento si contestava a SO l'assunzione di un ruolo egemonico all'interno della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, che non era nemmeno astrattamente assimilabile a quello di mero affiliato della stessa organizzazione mafiosa mazarese, precedentemente giudicato, anche alla luce del notevole lasso di tempo che separava le condotte associative vagliate nei due ambiti processuali. La conferma dell'assenza di identità processuale di tali condotte associative si traeva dalla circostanza evidenziata a pagina 10 dell'ordinanza impugnata, che richiamava sul punto le propalazioni del collaborante RE MA che l'assunzione del ruolo apicale del ricorrente discendeva da una decisione assunta, in epoca successiva 10 ai fatti di reato precedentemente giudicati, da AT SI DE, che «per evitare guerre di mafia, aveva riconosciuto la leadership di SO, affiancandolo quindi al DE ai vertici della famiglia di Campobello di Mazara». In questa cornice, le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Palermo appaiono conformi alle emergenze indiziarie e rispettose della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di applicazione del principio del "ne bis in idem" e di divieti di un secondo giudizio, nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio» (Sez. 1, n. 2260 dell'08/11/2013, dep. 2014, Imperio, Rv. 258750; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 28116 del 26/03/2015, Nucera, Rv. 262928). Nè potrebbe essere diversamente, atteso che, ai fini della valutazione di un'ipotesi di identità processuale riguardante il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., rilevante ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., per medesimo fatto deve intendersi quello che risulta dai suoi elementi costitutivi, rappresentati dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità, rispetto ai quali non rilevano né i mutamenti delle modalità della partecipazione associativa né l'ampliamento dell'oggetto del programma criminoso o del numero degli affiliati (Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Ricciarelli, Rv. 268226; Sez. 2, n. 8697 del 18/01/2005, Romito, Rv. 230791). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quinto motivo del ricorso in esame.
7. Deve ritenersi infondato il sesto motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 294 cod. proc. pen., conseguente al fatto che il G.I.P. del Tribunale di Palermo aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di LE SO senza procedere preliminarmente al suo interrogatorio, non potendo rilevare a tali fini quello svolto davanti al G.I.P. del Tribunale di Marsala, dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen., che doveva ritenersi tamquam non esset. Osserva anzitutto il Collegio che l'assunto da cui muove la difesa di SO risulta smentito dalle risultanze processuali, atteso che il provvedimento emesso 11 dal G.I.P. del Tribunale di Marsala, al momento della sua adozione, era pronunciato da un'autorità giudiziaria competente, che, essendo stata legittimamente investita del fermo di indiziato di delitto dell'indagato, vi provvedeva con le forme previste dall'art. 27 cod. proc. pen. Si aggiunga che, in tema di misure cautelari personali emesse ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., la sanzione dell'inefficacia della misura prevista dall'art. 302 cod. proc. pen., conseguente al mancato espletamento dell'interrogatorio, si applica nelle sole ipotesi in cui siano stati contestati elementi indiziari nuovi e diversi rispetto a quelli posti a fondamento del precedente titolo cautelare. Ne discende che non rilevando nel caso in esame fatti nuovi o diversi rispetto al titolo di reato contestato nel provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Marsala, peraltro nemmeno dedotti dalla difesa di SO, il G.I.P. del Tribunale di Palermo non era tenuto a effettuare un nuovo interrogatorio dell'indagato. Sul punto, non si può che ribadire la giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente richiamata dal Tribunale del riesame di Palermo, secondo cui: In tema di misure cautelari emesse ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. in relazione ad una pluralità di reati, l'inefficacia della misura, prevista dall'art. 302 cod. proc. pen., conseguente al mancato espletamento dell'interrogatorio per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali sia stato omesso il predetto adempimento» (Sez. 6, n. 2057 del 20/12/2017, dep. 2018, Paladino, Rv. 272136; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004, Zainab, Rv. 229962). Tale arresto giurisprudenziale, del resto, si pone in una linea di continuità ermeneutica con il precedente intervento chiarificatore delle Sezioni unite, che avevano affermato il seguente principio di diritto: «Nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente ad una dichiarazione di inefficacia, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., di quella precedente, il giudice per le indagini preliminari non è tenuto ad interrogare l'indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime custodiale né a reiterare l'interrogatorio di garanzia successivamente all'esecuzione della nuova misura, sempre che tale adempimento sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che l'ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente» (Sez. U, n. 28270 del 24/04/2015, Sandomenico, Rv. 260016). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del sesto motivo del ricorso in esame. 12 8. Devono ritenersi infondati il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 273 e 292 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo alla formulazione del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di LE SO, per il reato di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, cod. pen. Osserva, in proposito, il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Giudice del riesame fondava la sua conferma del giudizio di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente è costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RE MA e dalle risultanze delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari. Il Tribunale del riesame di Palermo, innanzitutto, richiamava le dichiarazioni accusatorie del collaborante RE MA, cui ci si riferiva nelle pagine 10 e 11 del provvedimento impugnato in termini ineccepibili, evidenziando, che secondo tale collaborante, LE SO svolgeva il ruolo apicale contestatogli, in seno alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, sulla base di un'investitura ricevuta personalmente da AT SI DE, che, per evitare l'acuirsi dei contrasti interni alla consorteria criminale mazarese, aveva ritenuto di dare vita a una guida congiunta del sodalizio, affidandola al ricorrente e a DO DE. Secondo il collaborante MA, in seguito alla scarcerazione di DO DE, che era un rappresentante storico della criminalità organizzata mazarese, si era creata una situazione di forte contrasto all'interno della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, che era stata risolta personalmente da AT SI DE, che, anche grazie all'opera intermediazione svolta da SA GR e IT OL, aveva collocato al vertice di tale cellula criminale sia lo stesso DE sia LE SO, evitando l'accentuarsi dei conflitti tra i due esponenti consortili. Le propalazioni di RE MA, a loro volta, venivano correlate dal Tribunale del riesame di Palermo alle captazioni eseguite nel corso delle indagini preliminari, tra le quali rilievo indiziario pregnante si attribuiva all'intercettazione ambientale registrata il 22/06/2013 tra IU NÒ e il padre, citata nelle pagine 10 e 11 dell'ordinanza impugnata;
all'intercettazione ambientale registrata il 03/07/2013 tra gli stessi congiunti, citata a pagina 11; all'intercettazione ambientale registrata il 13/03/2017 tra l'indagato e PP LLIL, citata a pagina 11; all'intercettazione ambientale registrata il 15/05/2017 tra gli stessi soggetti, citata nelle pagina 12 e 13; all'intercettazione 13 ambientale registrata il 09/07/2017 tra HE AK e un soggetto non identificato, citata a pagina 13 del provvedimento censurato. Di queste intercettazioni ambientali il Tribunale del riesame di Palermo forniva un'interpretazione ineccepibile sul piano logico-processuale, attraverso il loro inserimento in un compendio indiziario complessivo, che consentiva di ritenere dimostrati i rapporti associativi tra il ricorrente, i vertici della criminalità organizzata trapanese e gli esponenti del sodalizio mazarese in esame. Da tali captazioni, infatti, emergeva che il ricorrente svolgeva un ruolo egemonico nel sodalizio mafioso, raccordandosi stabilmente con gli altri affiliati per fare eseguire le direttive impartite nei settori illeciti controllati dalla consorteria mazarese. Questa ricostruzione della posizione apicale di SO all'interno della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, dunque, appare pienamente rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, che ai fini dell'attribuzione di un ruolo verticistico in una consorteria mafiosa tipizzata secondo il modello dell'art. 416-bis cod. pen. evidenzia come tale posizione deve emergere dalle condotte dirigenziali concretamente esercitate, certamente riscontrabili con riferimento alla posizione di LE SO, nel contesto normativo prefigurato dal secondo comma dello stesso art. 416-bis (Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487; Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013, Stanganelli, Rv. 255132).
8.1. A tali considerazioni, occorre aggiungere che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva delle captazioni richiamate in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di LE SO, con riferimento alle intercettazioni ambientali richiamate nelle pagine 10-13 del provvedimento impugnato, sopra citate, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni unite, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del 14 giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
8.2. Le considerazioni che si sono esposte impongono di ribadire l'infondatezza delle doglianze proposte con il settimo e l'ottavo motivo del ricorso in esame.
9. Devono, infine, ritenersi infondati il nono e il decimo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la custodia in carcere disposta nei confronti di LE SO, a fronte delle incertezze probatorie relative al ruolo egemonico rivestito nella famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di Palermo si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze indiziarie. Osserva, in proposito, il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere per un indagato di associazione mafiosa, salvo che non risultino interrotti i suoi legami con la consorteria criminale ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062). Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento ai reati-fine aggravati ai sensi dall'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 -che non risultano contestati a SO atteso che gli elementi che, in questo caso, si - richiedono per superare la presunzione di pericolosità non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato. In tali ipotesi, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento dell'agente al sodalizio può essere occasionale o addirittura limitato alla singola condotta (Sez. 2, n. 2242 dell'11/12/2013, Riela, Rv. 261701; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774). Ne discende che, in queste ipotesi, il giudizio di pericolosità non può prescindere dalle emergenze del caso concreto, verificando, all'interno del processo, se il rischio di ulteriori condotte illecite analoghe a quelle contestate - a SO sia concreto e reso probabile dai collegamenti associativi esistenti tra - 15 l'indagato e la consorteria criminale di riferimento. Questi collegamenti, nel caso di specie, risultano pienamente dimostrati, per effetto del ruolo egemonico svolto dal ricorrente in seno alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, per il quale il Tribunale del riesame di Palermo confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile degli elementi indiziari acquisiti. D'altra parte, il riferimento alle emergenze probatorie, rilevanti nel caso di specie con riferimento al reato associativo contestato al ricorrente, è imposto dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha reinterpretato l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2013, n. 57, che ha circoscritto la compatibilità costituzionale della presunzione espressa nella stessa disposizione ai soli delitti di criminalità organizzata, individuando la ratio giustificativa di tale presunzione «nella struttura stessa della fattispecie e nelle sue connotazioni criminologiche, legate alla circostanza che l'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un'adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice» (Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, cit.). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, deve osservarsi che, nell'ordinanza in esame, è stata compiuta una verifica concreta e attuale sull'effettiva capacità di LE SO di reiterare le condotte associative che gli venivano contestate, di inquinare il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari e di sottrarsi alla misura cautelare, dandosi alla fuga, sulla base di un giudizio prognostico espresso in termini congrui e conformi alle emergenze indiziarie. Queste considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del nono e del decimo motivo di ricorso. 10. Per queste ragioni, il ricorso proposto da LE SO deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att., cod. proc. pen.
P.Q.M.
16 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso il 20/12/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Centonze Mariastefania Di Tomassi Alevleme DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 GEN 2019 IL ER FA EL 17