Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2018, n. 1262
CASS
Sentenza 20 dicembre 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di misure cautelari personali, non può essere rilevata per la prima volta in sede di legittimità la nullità derivante dalla mancanza degli elementi di identificazione dell'ordinanza che dispone la custodia in carcere, previsti dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di nullità relativa, disciplinata dalle regole generali in tema di deducibilità e segnatamente dall'art. 181, u.c., cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere eccepita con l'impugnazione dell'ordinanza applicativa dinanzi al tribunale del riesame, restando altrimenti preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità. (Nella specie, la nullità dedotta avanti alla Corte riguardava il fatto che l'ordinanza cautelare era motivata mediante la pedissequa riproduzione del provvedimento emesso da altro giudice dichiaratosi incompetente, che, a sua volta, attraverso l'utilizzazione dello strumento informatico del "copia-incolla", riproduceva il contenuto dalla richiesta di applicazione della misura presentata dal pubblico ministero).

Commentari2

  • 1Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024

    L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …

     Leggi di più…

  • 2Ordinanza cautelare ex art. 292 c.p.p.: la nullità deve essere qualificata come nullità a regime intermedio
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 novembre 2021

    La sentenza in esame stabilisce che la nullità dell'ordinanza cautelare prevista dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non è assoluta e neanche relativa, ma deve essere qualificata come nullità a regime intermedio, trattandosi di nullità che può essere dichiarata di ufficio, a differenza di quelle relative per le quali l'art. 181 cod. proc. pen. prevede che possano essere dichiarate solo su eccezione di parte. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale del riesame di Firenze, nel rigettare i ricorsi proposti …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2018, n. 1262
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1262
Data del deposito : 20 dicembre 2018

Testo completo