Sentenza 15 giugno 2006
Massime • 1
In tema di archiviazione, il provvedimento autorizzativo del G.i.p. alla riapertura delle indagini (art. 414 cod. proc. pen.) é necessario soltanto quando si tratti dello stesso fatto, identico nelle componenti oggettive dell'addebito. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere di stampo camorristico, in cui la Corte, nell'ambito di procedura incidentale de libertate, ha respinto l'istanza difensiva di inutilizzabilità degli atti di indagine per violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. e conseguente caducazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, osservando che la richiesta di riapertura delle indagini non era necessaria, attesa la diversità del fatto avuto riguardo al periodo temporale di commissione del reato, ai partecipanti, alle caratteristiche oggettive dell'organizzazione criminale, al ruolo assunto nella stessa dall'interessato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2006, n. 28377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28377 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2006 |
Testo completo
28377/06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 15/06/2006
SENTENZA
N.2106106 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
REGISTRO GENERALE 1. Dott.SILVESTRI GIOVANNI CONSIGLIERE
N. 015948/2006 2. Dott. PEPINO LIVIO 11
3. Dott. CORRADINI GRAZIA " 11
4. Dott. URBAN GIANCARLO
ha pronunciato la seguente
SexART. 23 SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) UM NI N. IL 15/11/1964
avverso ORDINANZA del 06/10/2005
TRIB. LIBERTA' di NAPOLI
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. секоFrancesco Mauro Taco vello sentita la relazione fatta dal Consigliere
CORRADINI GRAZIA
che ho chiesto il rigetto del ricorso;
u La
Con ordinanza in data 6.10.2005 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 310 C.P.P., ha rigettato l'appello presentato da BO LA contro la ordinanza 6.5.2005 del GIP in sede che aveva ugualmente respinto la istanza difensiva di dichiarazione di inutilizzabilità degli atti di indagine per violazione dell'art. 414 C.P.P. e conseguente caducazione della ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del suddetto LU in data
22/23.4.2003 per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, oltre che per vari reati di estorsione aggravata in danno di imprenditori della zona e per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, con condotte accertate fino al 7.8.2002.
Il Tribunale ha ritenuto che fosse irrilevante la mancata riapertura delle indagini a seguito del decreto di archiviazione relativo ad altro procedimento a carico dello stesso LU emesso in data 8.4.1998 nel procedimento n. 24207 / 95 per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. Ha all'uopo rilevato che i fatti oggetto dell'attuale procedimento, che riguardava l'autonomo clan facente capo a OB NN, OB FE e LU LA, la cui attività era diretta al controllo del mercato ittico di Pozzuoli e di altri settori attraverso la imposizione generalizzata di tangenti, con condotta accertata in Pozzuoli fino al 4.4.2001 e perdurante, oltre ad ulteriori reati di estorsione e di spaccio di sostanze stupefacenti mai contestati in precedenza, fossero diversi da quelli interessati dal procedimento archiviato che era relativo ad una associazione per delinquere di stampo camorristico facente capo a UC AE e
OB NN operante in Pozzuoli Monteruscello sino al 2 marzo 1996; ed ha individuato la novità del fatto nel diverso periodo temporale di commissione dei reati
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essendo cessata la permanenza in relazione al primo reato alla data del 2.3.1996, trattandosi di delitto cd. a contestazione chiusa -, nella diversità dei partecipanti, nel diverso ruolo di promotore ed organizzatore che il LU aveva assunto nel nuovo clan, mentre risultava mero partecipante nell'ambito del primo procedimento archiviato ed infine nella autonomia e nella diversificazione del programma criminoso con riguardo al secondo reato le cui indagini avevano tratto origine nell'anno 2000 dalla estorsione commessa nel dicembre del 2000 ai danni del Centro Serapide con sede in Pozzuoli, per cui avevano riportato condanna in primo grado BA FE e Del Giudice Eugenio, ed avevano poi consentito di appurare che il clan OB aveva acquisito il controllo della gestione della maggior parte delle attività commerciali di Monteruscello e Pozzuoli ed in particolare del mercato ittico attraverso la gestione di alcune ditte ed il sistema delle tangenti, oltre che mediante un controllo di natura politica. 24
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del LU lamentando violazione dell'art. 414
C.P.P. e mancanza ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato per avere ritenuto nuovo il fatto oggetto dell'attuale procedimento, benché il sodalizio al quale il
LU era stato accusato di partecipare fosse sempre lo stesso, trattandosi del medesimo
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clan OB operante Pozzuoli e zone limitrofe, pur avendo poi il sodalizio subito nel tempo modifiche e variazioni nella componente umana e nel programma criminoso che però non incidevano sulla essenza del delitto associativo che risultava immutata nonostante la diversità dei tempi di commissione dei reati fine;
il che avrebbe dovuto imporre al P.M. la richiesta di riapertura delle indagini, in assenza della quale era nulla la emissione del provvedimento cautelare per lo stesso fatto già archiviato, pur in presenza di nuovi elementi che costituivano il presupposto per la riapertura delle indagini. Ha inoltre rilevato che il provvedimento impugnato non aveva considerato che per altri indagati il P.M. aveva chiesto al GIP in data 9.7.1998 ed ottenuto la riapertura delle indagini a seguito della archiviazione del procedimento n. 2407 / r / 95 r.g.n.r. relativo al clan OB, sulla base della acquisizione di nuovi elementi di interesse investigativo, il che rendeva ingiustificata la disparità di trattamento nel caso dell'attuale indagato, non avendo comunque il provvedimento impugnato dato risposta ad analoga censura già presentata in quella sede.
II Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
E' pacifico che una volta disposta la archiviazione di una notizia di reato, al di fuori dei casi di cui all'art. 345 C.P.P., che qui non interessano, non è consentito al P.M. chiedere e al GIP valutare, accogliendola o rigettandola, senza il preventivo provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini previsto dall'art. 414 dello stesso codice, l'applicazione di una misura cautelare o l'emissione di altro provvedimento che implichi la attualità di un procedimento investigativo nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto, si fondi la richiesta su una semplice rilettura di elementi già presenti negli atti archiviati oppure su elementi acquisiti, anche occasionalmente, dopo l'archiviazione. Ciò in quanto il decreto di archiviazione, pur non essendo munito di autorità di cosa giudicata, è connotato da una efficacia preclusiva, quantunque limitata, operante sia con riferimento al momento dichiarativo della carenza di elementi idonei a giustificare il proseguimento delle indagini, sia riguardo al momento della loro riapertura, condizionata dal presupposto dell'esigenza di nuove investigazioni, che rappresenta per il giudice parametro di valutazione da osservare nella motivazione della decisione di cui all'art. 414 C.P.P.
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La In tal senso è la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. per tutte Cass. Sez. Un.
n. 9 del 2000, Rv. 216004), pur con la precisazione che la riapertura delle indagini potrebbe comportare non già la inammissibilità della successiva richiesta di rinvio a giudizio bensì soltanto la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dal P.M. dopo la scadenza dei termini (v. Cass. Sez 5 n. 4595 del 1994 Rv 199875).
Però la riapertura delle indagini è necessaria quando si tratti dello stesso fatto, identico nelle sue componenti oggettive dell'addebito e non anche quando il fatto sia diverso con riguardo al periodo temporale di commissione del reato ( addebitato nel presente procedimento come commesso a diversi anni di distanza dal fatto addebitato nel primo procedimento" fino al
2.3.1996” ), ai partecipanti, alle caratteristiche oggettive della organizzazione criminale ed al ruolo assunto nella stessa dall'interessato, come ha ritenuto nel caso in esame il Tribunale con argomentazione logica ineccepibile e del tutto conforme al parametro normativo. E sotto tale escludous profilo le contestazioni del ricorrente, che ritengano trattarsi di un fatto diverso con riguardo agli elementi costitutivi della associazione, si risolvono in questioni di puro fatto non prospettabili nel giudizio di legittimità.
Non rileva neppure la circostanza che per altri indagati sia stata richiesta la riapertura delle indagini, subito dopo la loro chiusura, nel 1998, essendo diversa la situazione della riapertura delle indagini con riguardo alla stessa associazione contestata nello stesso periodo da quella di colui (come il LU ) nei cui confronti le indagini riprendano anni dopo con riferimento ad una associazione che viene ritenuta ormai diversa.
Il ricorso deve essere in conseguenza dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge indicate nel dispositivo ( art. 616 C.P.P.)
La cancelleria provvederà all'adempimento previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. Att.
C.P.P.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle Ammende.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. C.P.P.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2006.
Il consigliere estensore Il Presidente
صلية DEPOSITATA Dott. Edoardo Fazzioli Dott. Grazia Corradini flowed IN CANCELLERIA T
-8AGO 2006
NL CANCELLIERE
Giuseppe Balistreri