Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2006, n. 28377
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Sentenza 15 giugno 2006

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In tema di archiviazione, il provvedimento autorizzativo del G.i.p. alla riapertura delle indagini (art. 414 cod. proc. pen.) é necessario soltanto quando si tratti dello stesso fatto, identico nelle componenti oggettive dell'addebito. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere di stampo camorristico, in cui la Corte, nell'ambito di procedura incidentale de libertate, ha respinto l'istanza difensiva di inutilizzabilità degli atti di indagine per violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. e conseguente caducazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, osservando che la richiesta di riapertura delle indagini non era necessaria, attesa la diversità del fatto avuto riguardo al periodo temporale di commissione del reato, ai partecipanti, alle caratteristiche oggettive dell'organizzazione criminale, al ruolo assunto nella stessa dall'interessato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2006, n. 28377
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28377
    Data del deposito : 15 giugno 2006

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