Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
Nei confronti di soggetto raggiunto da ordinanza cautelare per concorso esterno in associazione mafiosa, anche dopo la sentenza della corte costituzionale n. 57 del 2013, continua ad applicarsi la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e quella assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, di cui al comma terzo dell'art. 275 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la sentenza della Corte costituzionale citata, dichiarando l'incostituzionalità del comma terzo dell'art. 275 cod. pen. limitatamente all'ipotesi della presunzione di adeguatezza per i delitti aggravati ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, non ha alcuna ricaduta sulle imputazioni di concorso esterno, che sono ben diverse dalle contestazioni di reati aggravati ex art. 7 cit., riferendosi a condotte pienamente espressive dei connotati di illiceità previsti dall'art. 416 bis cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2013, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/10/2013
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI EP - Consigliere - N. 3341
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 29349/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA HE N. IL 01/02/1952;
avverso l'ordinanza n. 1335/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 23/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. NI Roberto, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Palombo A. e Vignola G.B., che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 23.4.2013 il Tribunale di Napoli, decidendo ai sensi dell'art. 310 c.p.p. a seguito di annullamento con rinvio di precedente decisione del 22.5.2012 (in forza di sentenza emessa dalla Sez. 5^ di questa Corte il 9.11.2012) rigettava l'appello proposto da LU EL avverso l'ordinanza emessa dal GIP di Napoli in data 16.2.2012.
Oggetto del procedimento incidentale risulta essere la persistenza o meno delle esigenze cautelari poste a carico del LU nelle precedenti decisioni, in una con l'adeguatezza della misura in atto (custodia in carcere).
Nella decisione del 9.11.2012 questa Corte aveva così argomentato l'annullamento dell'ordinanza allora impugnata: ... fermo restando l'intervenuto rinvio a giudizio per i reati in contestazione (artt. 110 e 416 bis e una serie di intestazioni fittizie) il Tribunale non ha compiuto alcun riferimento concreto al carattere di "novità" o meno dei documenti prodotti dall'interessato e tesi a negare la sussistenza dei gravi indizi in tema di riciclaggio (come indicato dal ricorrente) o intestazione fittizia (come sembra evincersi dal contenuto dell'ordinanza).
Da ciò l'esistenza di un possibile vizio argomentativo che la corte stessa non era in grado di apprezzare per la mancanza in atti del titolo genetico e per l'impossibilità di comprendere la pertinenza e rilevanza degli ipotetici elementi nuovi prodotti, in rapporto alle contestazioni operate.
Dunque trattasi di annullamento dovuto non già ad un pieno esame della sottostante argomentazione reiettiva, quanto della rilevazione di un sostanziale omesso esame della incidenza dei nova in rapporto alle imputazioni, non sufficientemente chiare.
In sede di rinvio il TdL di Napoli:
precisa che le contestazioni riferite in sede cautelare a LU EL sono rapportate agli artt. 110 e 416 bis c.p. (capo a1) e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7 ai capi D3, El, E2, E3,E4 (fittizia intestazione quote della
Unistrutture srl, fittizia intestazione di beni alla figlia LU GI, alla moglie Di DO MI, al figlio LU NI e alla figlia LU OS); ribadiva il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare in atto. Il Tribunale, sul punto, richiamava le valutazioni di gravità indiziaria espresse nel titolo generico e confermate in data 31.1.2012 anche da questa Corte, con particolare riguardo ai contributi narrativi provenienti da HI OV, RO SO e AL TA. Ciò ha consentito di ricostruire il ruolo svolto dal LU EL in termini di costante sostegno alle attività del clan RD di GL in Campania nel settore edilizio, condotta penalmente rilevante sub specie concorso esterno.
Non si tratta, quindi di singole operazioni di riciclaggio ma di un rapporto costante e funzionale al reinvestimento delle risorse provenienti dal clan in molteplici attività economiche e di impresa, apparentemente lecite.
In particolare dalle citate fonti - riscontrate da indagini patrimoniali e altre verifiche di p.g. - emergerebbe che LU EL è stato il "vero e proprio regista degli investimenti e delle operazioni immobiliari poste in essere dalla descritta organizzazione nel territorio della Regione Lazio". Da qui la scarsissima rilevanza della documentazione esibita dalla difesa, tesa a dimostrare la presunta provenienza lecita del denaro investito in alcune, singole operazioni immobiliari. Il Tribunale analizza, dunque, in modo specifico la documentazione prodotta dal difensore e ne apprezza l'irrilevanza a fini dimostrativi circa le accuse sinora convalidate sul piano cautelare. Al di là delle singole argomentazioni sui documenti di volta in volta esibiti - in ordine alle quali si rinvia al testo del provvedimento impugnato - ciò che appare decisivo è la considerazione per cui, ad avviso del Tribunale, al LU non si contesta il mero ruolo di prestanome - magari nullatenente - di RD FE, quanto si contesta l'essere stato imprenditore posto - almeno in parte rispetto al complesso delle sue attività - a servizio del clan per lo specifico grosso affare rappresentato dagli investimenti nel settore edilizio e nella regione Lazio. Da ciò deriva che anche l'esistenza - in ipotesi - di una quota di risorse lecite non sarebbe decisiva al fine di escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a LU EL. Da ciò la negativa valutazione del Tribunale circa l'idoneità dei documenti prodotti a determinare rivalutazioni del quadro indiziario. Inoltre il Tribunale evidenzia che in data 5 ottobre 2012 vi è stata conferma della misura cautelare in danno di D'AL EP (anello di congiunzione tra il ricorrente ed il clan RD) e che la residua documentazione prodotta non ha effetti diretti sul tema della decisione.
Quanto al profilo delle esigenze cautelari il Tribunale:
- osserva che l'unico reale dato di novità rispetto alle precedenti decisioni risulta essere il decorso del tempo, elemento non idoneo a consentire rivalutazioni, specie in rapporto alla constatata presenza di rapporti con il clan RD, che non risultano cessati;
- ribadisce che la recente decisione della Corte Costituzionale n. 57/2013, in punto di aggravante ex art. 7, non concerne il reato associativo e pertanto resta ferma la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.; in tutta la sua ampiezza, in rapporto all'accusa di concorso esterno;
- in ogni caso definisce "gravissimo" il fatto in corso di accertamento, tale da sostenere ampiamente la prognosi di pericolosità.
Va ricordato infine che questa Corte con sentenza del 31.1.2012 n. 6823 aveva rigettato il ricorso per cassazione avverso il citato titolo genetico (ord. Riesame Napoli del 31.5.2011, in atti, confermativa dell'ord. Gip del 21.4.2011 tranne che per un capo di intestazione fittizia, il capo D1) osservando che il contributo arrecato dalle fonti dimostrative a carico (i collaboranti AM MO, ZZ AL, AL TA e HI OV, le intercettazioni telefoniche, le indagini patrimoniali operate) consentiva di ritenere conforme alla legge la valutazione di gravità indiziaria espressa dal Tribunale del Riesame in rapporto ai reati contestati a LU EL.
In particolare, le dichiarazioni dei collaboranti, tese ad inquadrare l'attività di impresa svolta da LU EL nel settore dell'edilizia come frutto di uno stabile rapporto intercorso nel tempo con il clan RD di GL ed in particolare con RD FE e D'AL EP (genero dell'odierno ricorrente) avevano trovato riscontro in taluni accertamenti di polizia giudiziaria da cui si desume che le operazioni svolte nel territorio della Regione Lazio da società riconducibili al LU (tra cui la ON ST srl, la OS RE srl ed altre compagini) erano in effetti ricollegabili a fonti di finanziamento provenienti dal citato clan. La documentazione difensiva prodotta all'epoca per giustificare i reinvestimenti societari e l'assenza di fonti di finanziamento esterne non venne ritenuta sufficiente ad incrinare la solidità del quadro dimostrativo.
2. Ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - LU EL, articolando distinti motivi.
Con il primo si deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, nonché intervenuta violazione dell'obbligo di adeguamento ai contenuti della decisione di rinvio. Ad avviso del ricorrente la motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata sarebbe meramente apparente posto che la documentazione prodotta - ingiustamente svalutata - sarebbe stata in realtà finalizzata a far emergere l'assoluta carenza del pericolo di inquinamento probatorio, tema su cui il Tribunale non si è soffermato. Quanto al pericolo di reiterazione, il ricorrente evidenzia che la stessa considerazione espressa nel provvedimento circa l'esistenza "a monte" di attività di impresa svolta dal LU, in una con l'avvenuto arresto e le conseguenze pubbliche del medesimo renderebbero assente il pericolo di reiterazione. Inoltre si evidenzia che il concorso esterno nel reato associativo - a seguito della decisione n. 57/ 2013 Corte Cost. non sarebbe più oggetto di presunzione alcuna in punto di sussistenza di esigenze cautelari e adeguatezza della misura, a differenza di quanto affermato nell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro ad evidenziare aspetti di merito, non valutabili nella presente sede di legittimità.
In particolare va detto che a fronte di un ordito motivazionale ampio e non affetto da vizi logici ne' travisamento alcuno delle risultanze processuali, il ricorrente propone temi che in parte risultano essere già ampiamente trattati in detta motivazione ed in parte risultano non condivisibili in diritto.
Circa l'esame analitico della documentazione prodotta - motivo del precedente annullamento - va infatti constatato che il Tribunale nel provvedimento impugnato esamina paratamente la documentazione, senza sottovalutare alcun dato, in ciò assolvendo pienamente l'onere imposto.
Peraltro, i documenti prodotti non risultano idonei a scalfire le precedenti valutazioni di gravità indiziaria e ciò sia in riferimento alle condotte di intestazione fittizia (ove la prova dovrebbe essere diretta a tutt'altro, ovvero alla contestazione della fittizietà dell'intestazione attraverso la dimostrazione della autonoma capacità patrimoniale dei soggetti di volta in volta intestatari) che in riferimento alla - ben più grave - imputazione di concorso esterno.
Il LU, infatti, in tutte le precedenti decisioni in atti, è stato ritenuto un imprenditore di certo già affermato ma che - anche in ragione della affinità intervenuta con il D'AL - si è reso disponibile a realizzare in "società di fatto" con esponenti di vertice del clan RD cospicui investimenti immobiliari nella regione Lazio.
In ciò è esatto ritenere - come fa il Tribunale - che il tema di prova "a discarico" non può certo essere rappresentato da singole operazioni di finanziamento lecito o dalla stessa pregressa esistenza di solidità economica (anche attraverso profitti da evasione fiscale) ma dovrebbe concernere l'inesistenza del rapporto "funzionale" tra l'attività svolta nella regione Lazio (dalle imprese riferibili al LU) e gli interessi della consorteria criminale, dunque la negazione del rapporto intervenuto. È in ciò che va colto il disvalore della condotta del concorrente esterno che accettando il compito di reinvestire - almeno in parte - proventi riferibili al clan ne assicura la permanenza e la percezione di ulteriori guadagni tramite la collocazione sul mercato delle opere realizzate.
Da ciò il dato - parimenti evidenziato nel provvedimento impugnato - dell'assenza di elementi tali da comportare attenuazioni del quadro cautelare già delineatosi, specie sul punto - su cui si sofferma il ricorrente - delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura in atto.
Non corrisponde, infatti, ai contenuti della decisione citata - Corte Cost. n. 57 del 2013 - ritenere che il giudice delle leggi abbia eliso la presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari e quella (assoluta) di adeguatezza della custodia in carcere nei confronti dei soggetti raggiunti di gravità indiziaria circa la fattispecie di concorso esterno.
Ciò perché l'imputazione di concorso esterno è cosa ben diversa dalla contestazione di un reato aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 (ed è di tale secondo aspetto che la Corte si occupa).
Il concorrente esterno, infatti, è - in modo non difforme rispetto all'ordinario partecipe del reato associativo - soggetto che assicura, con condotta causalmente orientata, il raggiungimento dei fini cui mira il sodalizio criminoso (si veda, di recente Sez. 2, n. 18797 del 20.4.2012, rv 252827). La sua condotta è pienamente espressiva dei connotati di illiceità previsti dall'art. 416 bis c.p., posto che la contribuzione resa al raggiungimento dei fini è dato che accomuna il concorrente esterno al soggetto partecipe (a volte con compiti di maggior rilievo, ferma restando l'assenza del presupposto della riconosciuta inclusione nel gruppo) attraverso la clausola generale di estensione alle condotte atipiche di cui all'art. 110 c.p.. Il soggetto che, invece, compie una specifica condotta di reato aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa esprime un disvalore limitato al singolo episodio incriminato e non tale da determinare un materiale effetto di stabilizzazione del suo rapporto con il clan.
Peraltro trattasi di elemento circostanziale (quello previsto dall'art. 7) nell'ambito del quale viene valorizzata la componente finalistica dell'agire piuttosto che l'effettivo risultato raggiunto (imprescindibile nel concorso esterno).
Tali dati risultano - peraltro - ben considerati dalla stessa Corte Costituzionale nello sviluppo del tema afferente la presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275 c.p.p.. La Corte, infatti, evidenzia che l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 da un lato consente di incriminare la avvenuta
"finalizzazione" della condotta, non richiedendo la dimostrazione dell'evento di realizzazione del fine, dall'altro risulta applicabile ad una pluralità di fattispecie incriminatrici che ben potrebbero esprimere una condizione di pericolosità non tale da giustificare - su base statistica - il ricorso alla presunzione assoluta di adeguatezza della misura carceraria.
Da ciò la considerazione per cui, testualmente, la posizione dell'autore dei delitti commessi avvalendosi del cosiddetto "metodo mafioso" o al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose delle quali egli non faccia parte, si rivela non equiparabile a quella dell'associato o del concorrente nella fattispecie associativa, per la quale la presunzione dell'art. 275 c.p.p., comma 3 risponde, come si è detto, a dati di esperienza generalizzati.
La declaratoria di parziale incostituzionalità, da cui deriva la "trasformazione" della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare carceraria da assoluta in relativa, è dunque ben delimitata ai soli delitti aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 e non può estendersi - per quanto detto e constatato - al concorrente esterno.
Nei confronti di tale tipologia di indagato - e dunque del LU, per ciò che qui rileva in rapporto al capo Al della originaria contestazione cautelare poi emendata in quella di concorso esterno - resta vigente la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare di quelle special-preventive) e quella assoluta di adeguatezza della custodia in carcere.
Risulta, dunque, possibile - come da sempre ritenuto - superare la prima delle presunzioni, attraverso l'allegazione di elementi e circostanze di fatto tese a dimostrare in concreto l'assenza dei presunti pericula libertatis (anche in virtù della impossibilità del ripetersi della condizione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria, secondo quanto di recente espresso da Sez. 6, n. 32412 del 27.6.2013, rv 255751) ma, in assenza di tale superamento resta ferma l'obbligatorietà della più grave misura carceraria. Ora, nel caso in esame non è stato - sul punto - fornito alcun elemento apprezzabile, essendo la produzione documentale oggetto di approfondimento per lo più finalizzata a contestare la gravità indiziaria, e - come osservato dal Tribunale - l'unico dato di reale novità rispetto alle precedenti decisioni risulta essere il decorso del tempo in regime detentivo. Tale circostanza, a fronte della solida ramificazione dei rapporti in precedenza constatati e della possibile loro riattivazione in ipotesi di assenza del vincolo cautelare non è effettivamente idonea a vincere la presunzione relativa di permanenza delle esigenze cautelari. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in Euro 1,000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014