Sentenza 14 settembre 2017
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere applicata, a seguito di condanna di primo grado per il reato di associazione mafiosa, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. (In motivazione la Corte ha chiarito che, tra le ragioni di esclusione suddette, la sola rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza ha valore determinante, mentre il fattore "tempo trascorso dai fatti" deve essere parametrato alla gravità della condotta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2017, n. 57580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57580 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2017 |
Testo completo
57580-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/09/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente - Sent. n. sez. 1048/2017 CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.25626/2017 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Rel. Consigliere - MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di: LU PA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2017 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha chiesto l'annullamento con rinvio Udito il difensore presente, avvocato LARUSSA ANTONIO, del foro di LAMEZIA TERME, in difesa di LU PA, il quale chiede l'inammissibilità del ricorso из RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di riesame, ha disposto l'annullamento dell'ordinanza datata 20.2.2017 del GIP presso il medesimo Tribunale, con la quale si era applicata, nei confronti di IA UA, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen. La misura è stata emessa dal GIP, ai sensi dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., dopo la pronuncia, in esito a giudizio abbreviato dinanzi al GUP di Catanzaro, di sentenza di condanna ad otto anni di reclusione, in data 14.2.2017, a carico del IA, per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa costituita dalle cosche "confederate" Iannazzo-Cannizzaro-Daponte, operanti nel territorio calabrese, con il compito specifico di gestione dei prestiti usurai e di detenzione di armi. Prima della condanna, era stata emessa altra misura cautelare custodiale in carcere, annullata dal Tribunale del Riesame per mancanza di gravi indizi.
2. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza suddetta, lamentando, con un unico motivo, la violazione degli artt. 275, comma 1-bis e comma 3, cod. proc. pen.
2.1. Si deduce, in particolare, l'erronea valutazione di insussistenza di esigenze cautelari operata dal Tribunale del Riesame, sulla base di alcuni elementi messi in risalto. L'ordinanza impugnata, infatti, compone la sua motivazione rappresentando alcuni dati dai quali è possibile vincere, nel caso di specie, la presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e quater, cod. proc. pen.: la collocazione della condotta associativa del IA a circa un decennio prima rispetto alla data dell'ordinanza custodiale (e quindi agli anni 2006-2007); la risalenza a tale epoca, o ad epoca antecedente, anche dei precedenti penali a carico dell'imputato; il documentato svolgimento di regolare attività lavorativa da parte del IA sin dal 2008; l'inserimento dei familiari (la moglie e il figlio) in ambito lavorativo pubblico, in particolare nel campo dell'insegnamento. Al riguardo, il ricorrente sottolinea l'incongruenza tra i principi affermati dalla recente giurisprudenza di legittimità, cui pure si richiama l'ordinanza del Riesame quanto alla maggior attenzione da riservarsi, anche per i reati assistiti dalla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., all'analisi degli elementi che indichino l'attualità del pericolo, e le conclusioni alle quali detto provvedimento giunge. In particolare, si lamenta l'insufficienza dei dati concreti addotti dal giudice del riesame a vincere la citata presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, alla luce della gravità e del numero dei precedenti penali a carico dell'imputato (reati in materia di 2 из armi, stupefacenti, ricettazione, usura); della mancanza di qualsiasi volontà da parte sua di resipiscenza ovvero di recesso ed allontanamento dall'associazione di appartenenza, ad oggi pienamente operativa con la propria azione criminale. Si contesta, inoltre, la neutralità del fatto che IA svolga dal 2008 regolare attività lavorativa, non essendo tale circostanza di ostacolo alla partecipazione mafiosa, così come invece argomentato dal riesame. Inoltre, la contestazione di reato per la quale è stato condannato il IA in abbreviato è formulata in maniera "aperta", sicchè la condotta, piuttosto che dirsi cessata alla data individuata dal tribunale, deve, invece, considerarsi perdurante sino alla data dell'intervento della sentenza con cui si è accertata in primo grado la partecipazione mafiosa del IA, con conseguente attualità del pericolo di reiterazione del reato;
tanto più che la sentenza di condanna aveva preso in esame elementi di prova dai quali si desume l'attribuzione della condotta delittuosa all'imputato anche in epoca successiva all'anno 2007. Sussisterebbe, altresì, il pericolo di fuga, desumibile dall'entità consistente della condanna riportata, che determinerebbe di per sé il rischio di una sottrazione del condannato alla pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La motivazione del provvedimento impugnato appare criticabile sotto diversi aspetti. La dedotta insussistenza delle esigenze cautelari nei confronti dell'imputato è basata, come si dirà, su alcune considerazioni inidonee a vincere la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per i delitti di cui all'art. 51, commi 3- bis e quater, cod. proc. pen., tra i quali rientra senza dubbio la condotta di associazione mafiosa ascritta al IA. In proposito, deve premettersi che risulta pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, anche recente, il principio secondo cui la presunzione di esclusiva adeguatezza della misura coercitiva di maggior rigore (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) dispiega la sua operatività anche quando il provvedimento cautelare venga disposto contestualmente o successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna dell'imputato, limitandosi la previsione di cui all'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. a prescrivere che l'esame delle esigenze cautelari è condotto dal giudice tenendo conto anche e non solo, quindi - dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze cautelari indicate nell'art. 274, comma primo, lett. b) e c) cod. proc. pen. 3 . In tal senso si orientano espressamente, tra le altre, Sez. 1, n. 18955 del 7/4/2004, Branciforte, Rv. 228161 e Sez. 1, n. 37535 del 7/10/2010, Mauriello, Rv. 248542; confermano l'applicabilità della presunzione ex art. 275, comma 3, alla misura disposta ex art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. la citata Sez. 6, n. 30144 del 2015, ma anche, ex multis, Sez. 1, n. 13904 del 11/12/2008, dep. 2009, Genovese, Rv. 243129).
3. Quanto alla valutazione di insussistenza delle esigenze cautelari operata nel provvedimento impugnato, deve concordarsi con i giudici del riesame quando evidenziano la presenza di due differenti accenti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità sul tema dell'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in seguito alla novella disposta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47. Dopo tale intervento del legislatore, si è affermato che la disposizione del codice di rito pone una presunzione relativa di pericolosità sociale, che inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 1, n. 45657 del 6/10/2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 1, n. 5787 del 21/1072015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986). Secondo un primo orientamento, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una doppia presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria;
ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere (Sez. 2, n. 19283 del 3/2/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 48286 del 12/7/2016, Girardo, Rv. 268413). A giudizio di tale tesi, il periodo di tempo intercorso tra i fatti commessi e l'applicazione della misura non rileva ai fini di escludere la sussistenza della presunzione, sicchè, qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto per tali reati, anche successivamente alle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, la presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, va letta nel senso dell'obbligo di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria (Sez. 2, n. 4 lez 11029 del 20/1/2016, Franco, Rv. 267727; Sez. 5, n. 48285 del 12/7/2016, Girardo, Rv. 268413; Sez. 5, n. 44644 del 28/6/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 3, n. 48706 del 25711/2015, JA, Rv. 266029). Altra opzione ermeneutica, invece, valorizzando il requisito dell'attualità, oggi di espressa previsione normativa a seguito della novella attuata con I. n. 47 del 2015, rivisita la giurisprudenza in tema di presunzione cautelare per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (pacifica nel senso del primo orientamento sino alle modifiche legislative del 2015: cfr. ex multis Sez. 6, n. 10318 del 22/1/2008, Licciardello, Rv. 239211) ed attribuisce rilievo al tempo trascorso tra i fatti di reato commessi e la verifica delle esigenze cautelari. Si afferma, pertanto, che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., può essere superata in presenza di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, desunti anche dal tempo trascorso dai fatti addebitati, che porti ad escludere l'attualità del pericolo di reiterazione, pur se non si evidenzi una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 5, n. 36569 del 19/7/2016, Cosentino, Rv. 267995; conformi Sez. 4, n. 20987 del 27/1/2016, C., Rv. 266962; Sez. 6, n. 12669 del 2/3/2016, Mamone, Rv. 266784 con esplicito riferimento all'esportabilità del requisito dell'attualità anche in materia di presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 52628 del 23/9/2016, Gallo, Rv. 268727; Sez. 6, n. 20304 del 30/3/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 6, n. 25517 del 11/5/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29796 del 25/5/2017, Feraboli, Rv. 270348, quest'ultima con riferimento al cd. "tempo silente" inteso come rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. ). Al rilievo del dato temporale in sede di verifica corrisponde il relativo obbligo di motivazione puntuale del giudice della cautela (cfr. Sez. 6, n. 25517 del 2017 e sez. 6, n. 20304 del 2017 cit.). Ritiene il Collegio che, al di là dell'innegabile differenza interpretativa sul rilievo da dare al tempo che separa i fatti commessi dalla valutazione sulle esigenze cautelari, sia altrettanto indubitabile come la disposizione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. vada tuttora letta in chiave di presunzione relativa di pericolosità sociale, che determina effettivamente uno sbilanciamento della "quota" di giustificazione motivazionale alla base della valutazione prognostica cautelare del giudice: a quest'ultimo sarà richiesto non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state eventualmente evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (per tale impostazione, cfr. le citate Sez. 1, n. 45657 del 2015 e Sez. 1, n. 5787 del 2016). 5 lib In tale ottica, è comprensibile come, nel caso di imputati del reato di associazione mafiosa, un valore di per sé determinante nel senso di escludere la presunzione di pericolosità venga riconosciuto soltanto al dato della rescissione dei legami del soggetto con il sodalizio di appartenenza;
mentre il trascorrere di un rilevante lasso di tempo dal momento della commissione dei fatti costituisce un fattore non autonomo di valutazione ma da parametrare necessariamente alla gravità della condotta contestata e, qualora, come nel caso di specie, sia già intervenuto un accertamento di merito con una sentenza di condanna in primo grado, da tenere in conto secondo una verifica complessiva di tale gravità, della quale costituisce specchio principale anche l'entità della sanzione inflitta.
4. Applicando tali principi all'ipotesi sottoposta al giudizio del Collegio, deve evidenziarsi che non ricorrono per l'imputato quelle ragioni di esclusione della presunzione di pericolosità che consentirebbero di ritenere inutile la cautela,-sole- nella forma (obbligata, per le ragioni già esposte) della custodia in carcere. Allo stato risulta, infatti, anzitutto che la contestazione del reato è stata formulata in maniera "aperta" ed è stata accertata con un primo giudizio, in seguito al rito abbreviato conclusosi con sentenza di condanna dell'imputato ad otto anni di reclusione in data 14.2.2017. La collocazione della condotta associativa del IA a circa un decennio prima rispetto alla data dell'ordinanza custodiale (e quindi agli anni 2006-2007) ipotizzata dal provvedimento impugnato trova, pertanto, smentita nell'accertamento di responsabilità derivante dal giudizio di primo grado, secondo la contestazione così come formulata. Ed infatti, è condivisibile il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di natura processuale in base alla quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 23343 del 1/3/2016, Ariano, Rv. 267080; Sez. 5, n. 25578 del 15/5/2007, Sinagra, Rv. 237707; Sez. 1, n. 39221 del 26/2/2014, Saputo, Rv. 260511). Tuttavia, il giudice della cautela, qualora intervenga in seguito all'accertamento di responsabilità derivante da una sentenza di condanna di primo grado ad una pena anche di sensibile entità - come accaduto nel caso di specie, ai sensi dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. deve o verificare il contenuto della decisione del giudice - di merito, nel caso in cui siano state già depositate le motivazioni della sentenza resa in abbreviato al momento dell'emissione del provvedimento cautelare, ovvero, in ogni caso, motivare dettagliatamente sulle ragioni per le quali ritenga di collocare la 6 condotta di reato negli anni indicati e non secondo la contestazione, facendo esplicito e compiuto riferimento alle allegazioni difensive sulle quali fonda proprio convincimento, le quali, invece, sono state solo citate dal provvedimento impugnato, con mero richiamo.
5. Nessun rilievo, altresì, possono avere i dati della risalenza dei precedenti penali a carico dell'imputato e del documentato svolgimento di regolare attività lavorativa da parte del IA sin dal 2008 - pure addotti dal provvedimento impugnato come elementi positivi che superano la presunzione di pericolosità e fondano le ragioni dell'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare i quali possiedono un valenza - neutra rispetto alla valutazione sulle esigenze cautelari e sulla presunzione operante per i reati mafiosi. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, neppure la stessa incensuratezza dell'imputato sarebbe idonea al superamento della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che può essere vinta solo da elementi specifici, che spetta all'interessato dedurre (Sez. 3, n. 25633 del 8/6/2010, R., Rv. 247698), potendo costituire l'incensuratezza, al più, elemento di minimo rilievo sintomatico ai fini della valutazione sulla pericolosità (vedi Sez. 5, n. 42784 del 23/5/2016, Castagna, Rv. 267956), ovvero che può acquistare valenza solo se accompagnato dalla valutazione di altri elementi. A maggior ragione, dunque, non può costituire elemento idoneo a vincere la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la risalenza dei precedenti penali ricondotti all'imputato, peraltro, molteplici e gravi. Tanto più ciò deve essere ritenuto, in assenza di qualsiasi altro elemento che rafforzi la convinzione di insussistenza delle esigenze cautelari, tale non potendo essere considerato l'inserimento dell'imputato in un contesto familiare "ordinario", nel quale si evidenzia come elemento positivo il fatto che la moglie e il figlio di IA svolgano un'attività lavorativa nel settore pubblico, in particolare nel campo dell'insegnamento, che costituisce anch'esso un dato del tutto neutro rispetto alla valutazione sulla pericolosità, necessariamente collegata alla personalità del soggetto nei cui confronti si rivolge il provvedimento cautelare e non di altri.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Così deciso il 14 settembre 2017 Depositate ..... in Cancelleria Il Consigliere estensore Roma, li Il Presidente Paolo Antonio BrunoMatilde Brancaccio Alfehlde franceerd ✓ RE CANCELLIERE Rossana Cacacé