Sentenza 2 luglio 2004
Massime • 1
Qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi,ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., l'ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l'obbligo di espletare nuovamente l'interrogatorio di garanzia, a meno che, con la nuova ordinanza, non siano contestati nuovi fatti ovvero il provvedimento sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento della ordinanza emessa dal giudice incompetente, nel qual caso si rende necessario un nuovo interrogatorio ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen.. Se, tuttavia, il vizio attiene solo ad una parte distinta ed autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata.(Fattispecie nella quale, alla esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett.c), individuata dal giudice incompetente, era stata aggiunta, nella ordinanza "ex" art. 27, la ulteriore esigenza di cui all'art. 274 lett. b). La Corte di cassazione ha reputato corretto il ragionamento del tribunale del riesame che aveva ritenuto conservata la efficacia della nuova misura, limitatamente alla parte oggetto di interrogatorio di garanzia).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2004, n. 35887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35887 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 02/07/2004
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1300
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 7053/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZE ZA;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova, pronunciata in data 6.2.2004;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'indagato, raggiunto da ordinanza di misura cautelare emessa dal gip di Sanremo, a seguito di convalida d'arresto per reato commesso in Torino, e poi da nuova ordinanza custodiale ex art. 27 c.p.p., senza che il nuovo giudice abbia proceduto a nuovo interrogatorio, ricorre per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del tribunale del riesame, con funzioni di giudice d'appello, lamentando manifesta illogicità della motivazione.
2. Sostiene il ricorrente che il secondo giudice, avendo aggiunto alle esigenze cautelari già contestate dal primo giudice, riferite al pericolo di reiterazione delle condotte criminose, anche quelle riguardanti il pericolo di ruga, avrebbe dovuto nei termini prescritti procedere a nuovo interrogatorio, secondo quanto chiaramente stabilito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 39618 del 2001. Per contro, il tribunale del riesame avrebbe applicato un diverso orientamento giurisprudenziale, formatosi in epoca precedente alle statuizioni della suprema corte regolatrice. Il ricorrente conclude per la manifesta illogicità della motivazione e reclama l'annullamento del provvedimento, con conseguente perdita di efficacia della misura custodiale.
3. Il ricorrente lamenta, in sostanza, l'esistenza di un contrasto fra la decisione impugnata e l'orientamento giurisprudenziale fissato dalle sezioni unite della corte di cassazione, secondo cui "Le misure cautelari disposte, a norma dell'art. 27 c.p.p., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente" (Cass. SEZ. U., n. 39618, 26/09/2001 - 08/11/2001, RIVISTA 219975, Zaccardi).
4. La tesi difensiva non può essere condivisa.
5. In effetti, il tribunale del riesame non disconosce il principio sancito dalle sezioni unite. Rileva soltanto che il caso sottoposto al suo esame non è del tutto coincidente con quello esaminato dalla Suprema Corte, la quale, essendosi ex professo occupata di un caso riguardante la sussistenza dei gravi indizi, non ha specificamente esaminato la questione relativa alla individuazione di ulteriori esigenze cautelari, che non modificano neppure in parte quelle ravvisate dal primo giudice, ma soltanto si aggiungono ad esse. Orbene, mentre è del tutto ovvio che la rappresentazione di gravi indizi e/o di esigenze cautelari anche solo in parte diversi da quelli originariamente contestati all'indagato, debba essere sottoposta a verifica, attraverso un nuovo interrogatorio, che consenta all'indagato di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, la mera rappresentazione di ulteriori esigenze cautelari, che solo si aggiungano alle originarie e persistenti esigenze, impone una riflessione sul generale principio di conservazione degli atti e sul potere di caducazione parziale del provvedimento. In questo solco si inserisce l'orientamento giurisprudenziale seguito dal tribunale del riesame, secondo cui "Qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., l'ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l'obbligo di interrogare nuovamente l'indagato ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen.; tuttavia, qualora nel secondo provvedimento vengano contestati elementi nuovi e diversi rispetto a quello precedente, il mancato interrogatorio determina la perdita di efficacia della misura secondo il disposto dell'art. 302 cod. proc. pen., limitatamente, però, a quei fatti-reato in relazione ai quali sia stato omesso il predetto adempimento;
non esiste infatti il principio dell'unicità ed indissolubilità dell'ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata" (cfr. fra le altre, Cass. 3512, RIVISTA 206285, 16/10/1996 - 27/11/1996, SEZ. 3, Tsangeris ed altro).
6. A ben vedere, i due indirizzi giurisprudenziali non collidono affatto;
essi, al contrario, possono ben convivere, a condizione che sia accertata autonomia funzionale delle singole parti di contestazione: la premessa comune, da cui muovono ambedue le decisioni, e che deve essere in questa sede ribadita, è che solo le contestazioni per le quali l'indagato sia stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia possono preservare la misura cautelare dalla sanzione di inefficacia di cui all'art. 302 c.p.p.. 7. Giungendo all'esame del presente caso, si rileva che il tribunale del riesame ha correttamente verificato che la parte aggiunta dal secondo giudice, riguardando il pericolo di fuga e non modificando neppure in parte le persistenti esigenze cautelari relative al pericolo di recidiva, si presenta del tutto autonoma rispetto alla originaria contestazione e non ne intacca la portata probatoria. Altrettanto congruamente, il tribunale del riesame ha precisato che la parte di misura cautelare in grado di sopravvivere sia quella che ha formato oggetto di interrogatorio di garanzia, senza alcuna sopravvenuta modificazione. Non è dato, pertanto, riscontrare ne' un aperto, immotivato contrasto con la richiamata decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione, ne' alcun vizio di motivazione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari.
8. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1^/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2004