Sentenza 20 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari emesse ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. in relazione ad una pluralità di reati, l'inefficacia della misura, prevista dall'art. 302 cod. proc. pen., conseguente al mancato espletamento dell'interrogatorio per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali sia stato omesso il predetto adempimento. (In motivazione la Corte ha chiarito che non è ravvisabile nel sistema il principio dell'unicità ed indissolubilità dell'ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2017, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2017 |
Testo completo
M 02057-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.2385 Vincenzo Rotundo -CC 20/12/2017 Laura Scalia R.G.N. 37335/2017 Antonio Corbo Maria Sabina Vigna Fabrizio D'Arcangelo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 2+ AL OR, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 18/05/2017 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perilli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Mario Santambrogio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di OR AL avverso l'ordinanza emessa in data 3 aprile 2017 dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, che aveva disatteso la istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per omesso interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. dell'indagato.
2. L'avv. Mario Santambrogio nell'interesse del AL ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 294, comma 1, e 302, comma 1, cod. proc. pen. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, infatti, nel disporre la rinnovazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del AL ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., aveva richiamato, ai fini del giudizio di gravità indiziaria, le dichiarazioni accusatorie di AN AN, non citate nel titolo originario. Essendo, pertanto, stati posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, si imponeva l'assunzione dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. e, pertanto, nella specie, essendo stato omesso tale incombente, la misura coercitiva doveva essere dichiarata inefficace.
4. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 294, comma 1, e 302, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la motivazione della ordinanza impugnata era meramente apparente;
le dichiarazioni di AN AN, infatti, non erano neutre rispetto alla posizione del AL, ma avevano rilievo specificamente individualizzante rispetto alla propria posizione. み CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127, comma 3, 294, comma 1, e 302, comma 1, cod. proc. pen. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, infatti, nel disporre la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del AL ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., aveva richiamato, ai fini del giudizio 2 di gravità indiziaria, unitamente al compendio indiziario già delineato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nella ordinanza del 17 gennaio 2017, anche le dichiarazioni accusatorie di AN AN, sopravvenute rispetto al titolo cautelare originario. Secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001, Zaccardi, Rv. 219975), tuttavia, qualora siano posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria "elementi nuovi e diversi rispetto" a quelli del precedente titolo cautelare, si impone l'assunzione dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. e, pertanto, nella specie non essendo stato assunto tale incombente, la misura coercitiva doveva essere dichiarata inefficace. Il Tribunale di Catanzaro, peraltro, aveva illegittimamente disatteso la istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare formulata dalla difesa, procedendo ad un "vaglio preventivo" relativo alla incidenza di tali "fatti nuovi" sul quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare genetico ed aveva escluso la necessità di procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia stessa, ritenendo le dichiarazioni di AN AN, nel contesto della valutazione complessiva delle risultanze sostanzialmente investigative, irrilevanti. Tale sindacato era, tuttavia, illegittimo, in quanto, secondo le Sezioni Unite, l'unica condizione necessaria e sufficiente affinché sorga l'obbligo per il giudice di procedere ad un nuovo interrogatorio è la mera sopravvenienza di elementi "in tutto o in parte diversi". Anche una lieve modifica del quadro indiziario contestato dal Pubblico Ministero impone, pertanto, la celebrazione di un nuovo interrogatorio di garanzia, senza che sul punto residui alcun margine di discrezionalità in capo al giudice nel delibare la incidenza del novum sul pregresso compendio probatorio.
3. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 294, comma 1, e 302, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la motivazione della ordinanza impugnata era meramente apparente, in quanto fondata su mere clausole di stile. e t Le dichiarazioni di AN AN, già quelle contenute nel verbale del 31 gennaio 2017, infatti, lungi dal costituire "un dato del tutto neutro" o "sostanzialmente irrilevante", come erroneamente ritenuto nell'ordinanza impugnata, erano state trascritte nella richiesta di applicazione della misura cautelare del Pubblico Ministero alle pagine 41 e 42 ed erano state richiamate 3 alle pagine 27 e 57 della ordinanza cautelare adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. Tali dichiarazioni, inoltre, avevano assunto rilievo specificamente individualizzante rispetto alla posizione del AL, contribuendo a corroborare la tesi di accusa ed a colmare lacune investigative che caratterizzavano la prima ordinanza custodiale in punto di corretta identificazione dell'indagato. AN AN, infatti, nel verbale del 31 gennaio 2017, dopo aver riferito di essersi recata presso l'abitazione di OR AL, aveva fornito indicazioni sullo stato dei luoghi, sulla attività lavorativa dallo stesso svolta e sullo pseudonimo con il quale il ricorrente era solitamente individuato dagli altri correi.
4. Il primo motivo di ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. La ordinanza cautelare adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. contiene elementi nuovi e diversi in punto di gravità indiziaria rispetto alla originaria ordinanza applicativa della misura coercitiva adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano e, pertanto, nella specie si rendeva necessaria la assunzione di un nuovo interrogatorio di garanzia. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, infatti, nel motivare la sussistenza della gravità indiziaria in relazione al delitto associativo contestato al capo A), ha espressamente richiamato le dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie rese nell'interrogatorio del 31 gennaio 2017 da AN AN, anche nei confronti di OR AL, peraltro anche identificato in sede di riconoscimento fotografico. Non assumono rilievo, invece, nella specie le ulteriori dichiarazioni accusatorie rese da AN AN in data 8 e 9 febbraio 2017, in quanto le مل stesse, ancorché già assunte all'atto della adozione della misura coercitiva di cui si controverte, non erano state trasmesse al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen.
5. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, del resto, le misure cautelari disposte, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente (Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001, Zaccardi, Rv. 219975). Tale principio, ribadito dalle Sezioni Unite anche nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente ad una dichiarazione di inefficacia, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., di quella precedente (Sez. U, n. 28270 del 24/04/2014, Sandomenico, Rv. 260016), comporta che è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia dell'indagato solo quando alla base della seconda ordinanza siano posti elementi di prova nuovi, mentre può essere omesso quando il giudice si limita ad effettuare una diversa valutazione di elementi già presenti in atti (ex plurimis: Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270625).
6. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, comporta l'assorbimento del secondo, ma non determina, tuttavia, come richiesto dal ricorrente, la caducazione integrale della ordinanza applicativa della misura coercitiva. OR AL è, infatti, stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro emessa in data 3 febbraio 2017 per essere stato promotore e finanziatore di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), contestata al capo A), per la importazione di 63 Kg. di cocaina posta in essere in Vibo Valentia dal mese di gennaio al mese di agosto 2015, contestata al capo D) e per due episodi di tentata importazione di sostanza stupefacente posti in essere dal mese di agosto 2015 al mese di gennaio 2017 e nel mese di aprile 2016, rispettivamente contestati ai capi E) e T). Nella ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari dal Tribunale di Catanzaro, tuttavia, le dichiarazioni accusatorie resa da AN AN nell'interrogatorio del 31 gennaio 2017 sono richiamate nella loro valenza indiziante solo con riferimento al delitto associativo contestato al capo A) e non già con riferimento ai delitti fine contestati agli ulteriori capi D), E) e T) per i quali il compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria è rimasto immutato rispetto a quello delineato nel titolo cautelare adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Con riferimento alle ipotesi di procedimenti oggettivamente cumulativi, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che qualora, per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quello del titolo cautelare precedente, il mancato interrogatorio determini la perdita di efficacia della misura cautelare adottata in rinnovazione, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., l'effetto caducatorio previsto dall'art. 302 cod. proc. pen, opera limitatamente a quei fatti-reato in relazione ai quali sia stato omesso il predetto adempimento;
non è, infatti, ravvisabile nel sistema il principio dell'unicità ed indissolubilità dell'ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quello non inficiata (Sez. 3, n. 3512 del 16/10/1996, Tsageris, Rv. 206285; analogamente, con riferimento alla sopravvenuta contestazione di nuove esigenze cautelari, Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004, Zainab, Rv. 229962).
7. Alla stregua di tali rilievi deve essere annullata senza rinvio la ordinanza impugnata nei confronti di AL OR limitatamente al reato di cui al capo A) ed, in relazione a tale delitto, deve essere ordinata la immediata liberazione del AL, se non detenuto per altra causa, rigettando nel resto il ricorso. La cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata nei confronti di AL OR limitatamente al reato di cui al capo A) ed ordina la immediata liberazione del AL esclusivamente in relazione al predetto reato, se non detenuto per altra causa. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/12/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Fabrizio D'Arcangelo Vincenzo Rotundo Vincenzo Rounds صل زد DEPOSITATO IN CANCELLERIA FL 18 GEN 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITO