Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
contro
IN TO EI incorporante la CALIBER SRL già EI CHIMICA SPA e CALIBER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato COLANTONI LUCIANA, difeso dall'avvocato MONTI ANGELA, giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 156/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito, per il resistente, l'Avvocato COLANTONI LUCIANA (con delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 1^ marzo 99, l'Amministrazione delle Finanze ha impugnato, nei confronti della S.r.l. Caliber la sentenza, depositata il 20.1.98, della Corte di App. di Milano, confermativa della sua condanna alla restituzione degli importi corrisposti dalla controricorrente per "tassa annuale" d'iscrizione nel registro delle imprese per gli anni 86, 89, 91 e 92. La ricorrente lamenta il vizio di ultrapetizione in ordine alla stabilita decorrenza degli interessi dalle singole domande, assumendo che la sua impugnazione riguardava solo il tasso;
ed altresì invoca lo "jus supervjeniens", costituito dall'art. 11 L. 448/98, sia in ordine alle statuite detrazioni della tassa di 1^ iscrizione e di quelle annuali dagli importi da rimborsare, che allo stabilito saggio d'interesse.
Con controricorso, notificalo il 2 aprile 99, la s.r.l. Mineraria Toscana Maffei, incorporante della s.r.l. Caliber, resiste. MOTIVI DELLA DECISIONE
Privo di giuridico fondamento si manifesta la 1^ doglianza, atteso che proprio la ricorrente, in sede di appello, con la sua impugnazione incidentale, ha chiesto la determinazione degli interessi in base al disposto dell'art. 5 L. 29/61, che disciplina il regime degli interessi di mora sulle somme che l'Amministrazione è tenuta a restituire per imposte indirette non dovute, stabilendone la decorrenza e la misura.
Con ciò, stesso, quindi, in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello, ha investito dell'intera questione la Corte di Milano, che legittimamente ha applicato sulla sua interezza la menzionata norma, non potendole certo scindere l'unitarietà dell'univoca "ratio" in "comoda et incomoda", secondo le richieste della ricorrente.
Anche il 2^ motivo è privo pi fondamento, dato che, secondo la consolidata opinione di questa Corte, l'art. 11 L. 448/98, solo in apparenza di natura interpretativa, ha esteso retroattivamente agli anni in questione la tassa per l'iscrizione degli atti societari diversi dalL'atto costitutivo,1 introdotta nel 93 dall'art. 61 D.L. 331/93; ed ha rideterminato retroattivamente, sempre in relazione al medesimo periodo, l'ammontare della tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo.
Orbene, la richiesta detrazione dei nuovi importi della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo è chiaramente inammissibile. Infatti, il 2^ comma dell'art. 11 L. 448/098 contempla distintamente sia il rimborso della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo che quello della tassa "annuale", prevista fino al 92 per il mantenimento dell'iscrizione negli anni successivi.
È evidente pertanto che la possibilità di detrarre i nuovi importi della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo, retroattivamente rideterminati, presuppone il rimborso della medesima tassa, essendo l'altra (Quella "annuale") radicalmente diversa nei suoi presupposti e contenuti. Ma tale rimborso è estraneo al presente giudizio, il cui oggetto è circoscritto alla restituzione della tassa annuale. Da ciò consegue che la deduzione in questione non può essere presa in considerazione in questa sede, mancando la correlata posizione debitoria dell'amministrazione.
La pretesa della ricorrenti non appare, poi, meritevole di accoglimento neppure per quanto attiene l'asserita detraibilità, dalla somma complessiva degli importi versaci dal 1986 al 1992 in pagamento della "tassa annuale" (da rimborsare perché oggetto d'imposizione incompatibile con il diritto comunitario), delle somme retroattivamente dovute, in base al citato art. 11 L. 448/98, per l'iscrizione, nello stesso periodo, di atti sociali diversi dall'atto costitutivo, somme che, secondo detta norma, devono essere dedotte da quelle dovute, in restituzione dall'amministrazione per l'indebito versamento della tassa annuale.
Invero, l'accoglimento della richiesta in questione presuppone, a sua volta, il riconoscimento della compatibilità con il diritto comunitario, ed in particolare con l'art. 10 della direttiva CEE n. 69/335, della nuova tassa d'iscrizione annuale introdotta retroattivamente, per il periodo considerato, dall'art. 11 L. 448/98. Compatibilità subordinata alla possibilità di annoverare detto tributo tra quelli aventi natura remuneratoria, che, a norma dell'art. 12 della citata direttiva, gli Stati membri possono stabilire in deroga all'art. 10 della direttiva stessa;
secondo il cui disposto, sui conferimenti, non è consentita "nessun'altra imposizione, sotto qualsiasi forma, per l'immatricolazione o qualsiasi altra formalità ... alla quale una società può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridici".
Al riguardo, secondo la giurisprudenza della corte di giustizia CE 10 sett. 2002, può essere riconosciuto il carattere "remuneratorio" di una tassa solo se il suo ammontare è stato determinato, sia pure forfettariamente, "in base al costo del servizio reso". L'ammontare, invece, della tassa introdotta retroattivamente dell'art. 11 L. 448/98 per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo "per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992", è stato stabilito in modo del tutto astratto e generico, a seconda del tipo di società, senza riferimento alcuno agli effettivi costi dell'operazione (Cass. 7176/99, 15081/2001). Profili che avrebbero dovuto, invece, essere considerati, posto:
- che in quegli anni, non essendo stato ancora istituito il registro delle imprese, venivano riscossi, per il medesimo servizio, anche i diritti di cancelleria;
- che, in quel medesimo periodo, anche la tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo (il cui ammontare, proprio in quagli anni era progressivamente e notevolmente elevato) era in parte destinata alla copertura degli atti sociali posti in essere dopo la costituzione delle Società.
Tanto basta per escludere che al tributo in questione possa essere riconosciuto "carattere remunerativo" ai sensi dell'art. 12, lett. e della direttiva CEE 339/65.
Da ciò consegue che la disposizione in esame, essendo contraria al diritto comunitario, non può essere applicata;
e pertanto l'inerente pretesa dell'amministrazione risulta periva di giuridico fondamento. Parimenti infondata è la richiesta della ricorrente per quanto concerne la determinazione degli interessi di mora sulle somme che l'amministrazione deve restituire perché non dovute. Invero, il tasso d'interesse stabilito dal 3^ co. dell'art. 11 L. 448/98, pari al 2,5% annuo, è sensibilmente inferiore a quello fissato in via generale dell'art. 5 L. 29/61 l'amministrazione è tenuta a restituire "per tasse e imposte indirette sugli affari...), non dovute"; che, alla data del 1^ gennaio considerazione dal menzionato artt. 11, era del 2,5% per semestre.
In tal modo è stata prevista per la restituzione di somme versate per tributi incompatibili col diritto comunitario una disciplina meno favorevole di quella stabilita, in via generale, per la ripetizioni dei pagamenti non dovuti da parte del contribuente. Ma, così disponendo, il nostro legislatore si è posto in contrasto con il diritto comunitario, che, come è stato chiarito dalla Corte di Giustizia C.E., proprio in relazione a questa Specifica questione, fa divieto agli stati membri di adottare "norme che subordinano la restituzione di un tributo, dichiarato incompatibile col diritto comunitario, a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi". (Sent. 10 sett. 2002, c. 216/99 e c. 222/99). Non v'è quindi dubbio che la norma in questione sia inapplicabile, posto che le sentenze, con le quali la Corte di Giustizia si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di un trattato o di un atto adottato da un'istituzione delle Comunità, hanno valore vincolante per il giudice nazionale (Corte di giustizia 2 febb. 98 c. 309/85; 6 luglio 95 c. 62/93). Il ricorso va pertanto integralmente respinto. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004